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Commentare un post offensivo su Facebook non è reato (Cass. 3981/16)

29 gennaio 2016, Cassazione penale

"Spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta" non è diffamazione solo perchè altri scrivono commenti diffamatori.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 21 settembre 2015 - 29 gennaio 2016, n. 3981

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A - Presidente -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere -

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto dal difensore di:

T.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/6/2014 della Corte d'appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado, ha condannato ai soli effetti civili T.F. per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di M.L. "postando" un messaggio ritenuto offensivo della reputazione di quest'ultimo sulla rete sociale "Facebook".

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della condotta ritenuta offensiva in difetto della prova della riferibilità del messaggio oggetto dell'imputazione al medesimo ed avendo travisato od omesso di considerare la Corte territoriale l'effettivo contenuto delle dichiarazioni del teste D.P. sul punto.

Con il secondo motivo analoghi vizi vengono denunziati con riguardo alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato, rilevando il ricorrente come la frase rimproverata sarebbe priva di contenuto offensivo intrinseco o anche solo indiretto, mentre del tutto apodittica e comunque errata sarebbe l'affermazione dei giudici dell'appello per cui il "post" dell'imputato mutuerebbe la sua carica offensiva dall'implicita adesione attraverso il suo invio a quelli contenenti veri e propri insulti caricati da altri utenti.

Sotto altro profilo si lamenta altresì che difetterebbe la prova della comunicazione con un numero indeterminato di persone, non essendo stato accertato se il "gruppo" di discussione cui avrebbe partecipato il T. fosse "aperto" o "chiuso".

E sempre con il secondo motivo il ricorrente deduce altresì il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, mentre con il terzo lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Con il quarto motivo viene infine dedotto il difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati nella determinazione del danno non patrimoniale liquidato in favore della persona offesa costituitasi parte civile.

3. Con memoria depositata il 26 agosto 2015 il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.

2. Invero infondato e per certi versi inammissibile è il primo motivo di ricorso atteso che la Corte territoriale ha attribuito al teste D.P. l'identificazione dell'imputato come il titolare dell'identificativo attraverso cui è stato caricato su Facebook il messaggio asseritamente diffamatorio. Quanto al travisamento o all'omessa considerazione di alcune delle dichiarazioni del suddetto teste, l'obiezione risulta generica nella misura in cui le stesse non sono state riportate o allegate nella loro integrante impedendosi così al giudice di legittimità di apprezzare l'effettiva portata del vizio (Sez. 4^ n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. F., n. 32362 del 19 agosto 2010, Scuto ed altri, Rv. 248141).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo nella parte in cui lamenta il difetto di tipicità della condotta per il difetto del requisito della comunicazione con una pluralità di persone.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso tale requisito richiede che l'autore della condotta diffamatoria comunichi con almeno due persone e non con un numero indeterminato di persone, talchè non essendo stato messo in dubbio nemmeno dal ricorrente che al "gruppo di discussione" partecipassero almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l'accertamento sulla natura "aperta" o "chiusa" dello stesso (e ciò anche a prescindere dalla genericità del rilievo difensivo che rinvia in proposito addirittura a documenti non acquisiti al processo), che eventualmente avrebbe assunto una qualche importanza qualora oggetto di contestazione fosse stata non la configurabilità del reato, bensì dell'aggravante di cui dell'art. 595 c.p., comma 3.

4. Colgono invece gli altri rilievi svolti in ordine all'elemento materiale del reato nello stesso secondo motivo, con il conseguente assorbimento di tutte le altre censure svolte con il ricorso.

4.1 Come ricordato nella stessa sentenza impugnata, il Tribunale aveva assolto l'imputato ritenendo che la frase riferita al M. "postata" dall'imputato ("spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finchè basta") fosse priva di intrinseca portata offensiva.

Valutazione in qualche modo condivisa anche dalla Corte territoriale, che però ha ritenuto di doverne affermare il carattere diffamatorio alla luce del contesto nel quale la stessa è stata "pubblicata" e cioè una discussione telematica nel corso della quale altri partecipanti avevano in precedenza inviato messaggi contenenti (non meglio precisate) espressioni che al contrario dovevano considerarsi palesemente offensive. In tal modo l'imputato, attraverso la propria condotta - secondo i giudici dell'appello - avrebbe prestato "una volontaria adesione e consapevole condivisione" di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa.

4.2 Le illustrate argomentazioni devono ritenersi manifestamente illogiche e certamente errate in diritto. La Corte territoriale in sostanza attribuisce tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perchè la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri in quanto a sua volta il T. ha esternato un'opinione critica nei confronti del M..

Il che è per l'appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all'art. 595 c.p., contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l'altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost..

4.3 Che l'imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero "postato" è infatti circostanza irrilevante nella misura in cui la sua condotta materiale non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente. E' evidente che il T. abbia inteso condividere la critica alla persona offesa, ma non altrettanto che egli abbia condiviso le forme (illecite) attraverso cui altri l'avevano promossa, giacchè egli non ha posto in essere un comportamento materialmente apprezzabile in tal senso.

Era infatti nel suo diritto manifestare un'opinione apertamente ostile nei confronti del M., ma, contrariamente agli altri partecipanti alla "discussione", egli lo ha esercitato - per come riconosciuto dagli stessi giudici dell'appello - correttamente, senza ricorrere alle espressioni offensive utilizzate da altri, nè dimostrando di volerle amplificare attraverso il proprio comportamento.

4.4 La condotta contestata potrebbe assumere in astratto rilevanza penale soltanto qualora potesse affermarsi che con il proprio messaggio l'imputato aveva consapevolmente rafforzato la volontà dei suoi interlocutori di diffamare il M.. Ma è la stessa sentenza impugnata ad escludere implicitamente tale eventualità nel ricostruire la sequenza degli interventi.

5. La sentenza deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2016.