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Collage di frasi vere e giudizio critico (Trib. Rov, 19.11.2015)

19 novembre 2015, Tribunale di Rovereto

Un collage di frasi, di per sè vere, ma disancorate dal contesto originario, possono risolversi in un?illecita offesa alla reputazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. G.I.P. 15/332

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Riccardo Dies all'udienza del giorno 19 novembre 2015 ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A
- art. 442 c.p.p. -

nei confronti di G.A. nato il 07.03.1982 a Rovereto (TN) elett.te dom.to presso il difensore di fiducia Avv. D.S.

LIBERO - PRESENTE

Assistito e difeso dall?avv. Avv. D.S. del Foro di Rovereto ? di fiducia
Imputato

del reato p. e p. dall?art. 595 commi 1, 2 e 3 c.p. perché offendeva la reputazione di A.B. mediante la pubblicazione, sul sito internet omissis della Associazione Culturale ?***? della quale è il Presidente, di un articolo dal titolo ?B.: aggiorniamo il paese (con la pedofilia)? nel quale venivano riportate una serie di dichiarazioni rese dallo stesso B. sul tema della sessualità dei minori e veniva riprodotta una immagine con la seguente scritta: ?A.B. INFAME PEDOFILO?. Con le aggravanti dell?attribuzione di un fatto determinato e dall?offesa recata con un mezzo di pubblicità.
In luogo non determinabile, dal 9 gennaio 2014 (competenza determinata ai sensi dell?art. 9 comma 2, c.p.p.) fino al 24 aprile 2015.

PARTE CIVILE: A.B., elett.te dom.to presso l?Avv. D.Z. del Foro di Milano.

Con l?intervento del P.M. dott. Aldo Celentano, della parate civile e del suo difensore, Avv. D.Z. nonché dell?imputato e del suo difensore, Avv. D.S..

il P.M. chiede la condanna dell?imputato alla pena di ? 10.000,00 di multa, già ridotta per il rito;
la parte civile chiede la condanna dell?imputato a giusta pena, al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, ad una provvisionale immediatamente esecutiva di ? 5.000,00 nonché alla rifusione delle spese processuali, come da foglio di conclusioni depositato;
il difensore dell?imputato chiede l?assoluzione dell?imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato, condizionato a produzione documentale, veniva fissata l?udienza del 19.11.2015. All?udienza indicata, costituitosi parte civile la persona offesa dal reato, ammesso il rito abbreviato come richiesto e revocato il decreto penale di condanna a norma dell?art. 464, comma 3 c.p.p., le parti concludevano come da verbale.

MOTIVAZIONE

Ritiene questo giudice che accertata è la penale responsabilità dell?imputato in ordine al reato ascrittogli, emergendo dagli atti di indagine la relativa prova, oltre ogni ragionevole dubbio.

L?imputato è accusato del reato di diffamazione di cui all?art. 595 c.p., pluriaggravata per l?attribuzione di un fatto determinato nonché dell?uso di un mezzo di pubblicità per avere, nella sua qualità di Presidente dell?Associazione culturale ?***? pubblicato un articolo, sul sito Internet dell?Associazione, la cui copia è per intero riportata in atti, intitolato ?B.: aggiorniamo il paese (con la pedofilia)?, interamente formato da un insieme di dichiarazioni attribuite al B. sul tema della sessualità dei minori nonché sull?omosessualità e con un?immagine tratta da una fotografia di uno striscione da strada con la scritta in caratteri cubitali e gotici ?A.B. infame pedofilo?.

Il fatto, nella sua materialità, non è contestato dalla difesa, dal momento che il difensore in limine all?udienza del 19.11.2015 ha spiegato che l?imputato non contesta la paternità dell?articolo contestato, ma unicamente la sua natura diffamatoria.
Peraltro, tra gli atti di indagine vi è il verbale di sommarie informazioni rese dall?imputato alla polizia giudiziaria in data 06.02.2014 (cfr. fg. 40) che lo interrogava al fine di conoscere l?autore dell?articolo, col quale l?imputato ha dichiarato non solo di essere l?amministratore del sito omissis ma anche che le pubblicazioni sono prevalentemente da lui eseguite riportando quanto trova su altri siti in libera consultazione e che lo stesso articolo incriminato è stato da lui pubblicato con le modalità sopra spiegate.
A questo punto la p.g. operante interrompeva il verbale, a norma dell?art. 63, comma 1 c.p.p., essendo emersi elementi di responsabilità nei suoi confronti. Sennonché, dopo l?interruzione, l?imputato insisteva e rendeva la seguente spontanea dichiarazione, con la quale chiaramente ribadiva la paternità dello scritto: ?le dichiarazioni presenti nell?articolo citato sono state contro verificate in base alle numerose fonti presenti sul web. L?associazione La Torre che io rappresento non è editrice di notizie ma bensì effettua un rilancio delle stesse a seguito di attenta verifica da parte del sottoscritto (?)?.
Se la prima parte del verbale può suscitare legittimi dubbi di utilizzabilità, a norma dell?art. 63, comma 2 c.p.p., sul rilievo che l?imputato doveva essere sin dall?inizio sentito in qualità di indagato e, pertanto, con tutte le garanzie previste (in primis presenza del difensore ed avvertimento della facoltà di non rispondere), è tuttavia certo che, in rito abbreviato, la seconda parte del verbale, riconducibile alla previsione di cui all?art. 350, comma 7 c.p.p., relativa alle dichiarazioni spontanee, è pienamente utilizzabile.
Ben nota è, infatti, nella costante giurisprudenza della Cassazione (a partire da Sez. Un. pen., 21.06.2000, n. 16, rv. 216246; per una recente conferma cfr. Cass., 12.06.2014, n. 44829, rv. 262192), la netta distinzione tra i casi di inutilizzabilità c.d. patologica, come tale pienamente operante anche nel rito abbreviato, ai quali deve essere ricondotta l?ipotesi di cui all?art. 63, comma 2 c.p.p. e i casi di inutilizzabilità c.d. fisiologica che, invece, è superata dalla richiesta di rito abbreviato, ossia dal consenso dell?imputato di essere giudicato allo stato degli atti, sulla sola base degli atti di indagine già compiuti, ai quali, altrettanto pacificamente, è ricondotta l?ipotesi di cui all?art. 350, comma 7 c.p.p.
Pertanto, alla luce della confessione, pienamente utilizzabile in questa sede, resa dall?imputato durante le indagini, unitamente alla circostanza che lo scritto è stato pubblicato sul sito di una Associazione culturale di ridotte dimensioni di cui l?imputato è il Presidente e factotum, si deve affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che autore dello scritto contestato sia proprio l?imputato, che anzi sembra rivendicarne con orgoglio la paternità nella convinzione non costituisca alcun reato.

Così superato il principale ostacolo che i reati di opinione commessi on line tipicamente presentano, ossia l?individuazione dell?autore del fatto, resta da valutare la natura diffamatoria o meno dello scritto incriminato, alla luce, da un lato, del formante legale, in primis la norma incriminatrice che punisce il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) e, dall?altro, dei principi interpretativi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Entrambi i profili presentano aspetti di particolare delicatezza e problematicità che sarà bene affrontare preliminarmente in astratto per poterli poi applicare correttamente al caso concreto.
Anche il piano del caso concreto presenta delle peculiari problematicità rappresentate principalmente dal fatto che la persona offesa è un noto scrittore ed intellettuale che, proprio sui temi della sessualità dei minori e dell?omosessualità, ha spesso rilasciato dichiarazioni fondate sul gusto polemico e della provocazione, oltre che dichiaratamente volte a svelare le pretese ipocrisie della corrente morale di ispirazione cattolica, con ciò esponendosi alle inevitabili reazioni. Con ciò si vuol dire che se un personaggio pubblico, quale certamente deve ritenersi A.B., rilascia pubblicamente, sui giornali ovvero in trasmissioni televisive, sferzanti dichiarazioni su temi sensibili come la sessualità in genere e quella dei minori in particolare, particolarmente provocatorie ed aggressive nei confronti di una ben individuata parte dell?opinione pubblica, non può poi lamentarsi se rappresentanti di quella stessa parte reagiscono in modo altrettanto sferzante e ciò per l?ovvia considerazione che la libertà di manifestazione del pensiero vale per lui come per i suoi contraddittori.
Fino a quando il confronto si mantiene sul piano del dibattito di idee non si può dubitare della piena liceità del dibattito, a prescindere dai toni utilizzati, ma quando dalle idee si passa all?attacco alle persone, la liceità o meno delle opinioni espresse dipende dalle concrete modalità e dai contenuti espressi, come si avrà modo di meglio chiarire in seguito.

Così impostato il problema essenziale di questo processo e procedendo con l?ordine preannunciato, l?art. 595 c.p., che prevede il delitto di diffamazione, punisce ?chiunque fuori dai casi indicati nell?articolo precedente, comunicando con più persone, offende l?altrui reputazione (?)?.
La clausola di esclusione dei casi di cui all?art. 594 c.p. comporta che la persona offesa non deve essere presente all?offesa, venendosi altrimenti ad integrare il reato di ingiuria, mentre il requisito della comunicazione con più persone impone che l?offesa sia comunicata ad almeno 2 persone.
I commi 2 e 3 dell?art. 595 c.p. prevedono poi due aggravanti ad effetto speciale e di gravità crescente, nel caso in cui l?offesa consista nell?attribuzione di un fatto determinato ovvero col ?mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità (?)?. La pena alternativa tra reclusione e multa, prevista formalmente in tutti i casi, è effettiva solo nell?ultimo, trovando altrimenti applicazione le sanzioni dei reati di competenza del giudice di pace (cfr. art. 52 d.lvo n. 274 del 2000).
Nel sistema del codice, pertanto, la stampa è equiparata ad un qualsiasi mezzo di pubblicità, come può essere lo scritto sui muri, la radio, la televisione ovvero la comunicazione on line rivolta al pubblico.
Secondo ricorrenti voci giurisprudenziali, anche nelle ipotesi di comunicazione a mezzo stampa ovvero con altri mezzi di pubblicità, si dovrebbe richiedere la prova, imposta per il reato base, della comunicazione con almeno due persone, salvo poi mitigare l?affermazione con la precisazione, di dubbia compatibilità costituzionale (rispetto alla presunzione di innocenza) che il requisito sarebbe presunto (con riferimento alla diffamazione a mezzo Internet cfr. Cass., 27.04.2012, n. 23624, rv. 252964; Cass., 04.04.2008, n. 16262, rv. 239832 e Cass., 21.06.2006, n. 25875, rv. 234528, che finiscono, peraltro, coll?individuare il momento consumativo del reato nell?attivazione del collegamento)
In realtà la particolare modalità di comunicazione che viene in questi casi in considerazione, incentrata sulla destinazione ad un pubblico indeterminato di persone, consiglia di ritenere integrato il reato con la mera messa a disposizione al pubblico della comunicazione offensiva, prescindendo pertanto dal requisito, richiesto per l?ipotesi base della percezione da parte di almeno due persone. Quando un giornale viene pubblicato, quando viene esposta una scritta murale o quando viene diffuso su un sito Internet un dato contenuto, è assurdo pretendere la prova, anche solo in via presuntiva, che almeno due persone abbiano acquistato il giornale e letto la notizia in contestazione, abbiano visto e letto la scritta murale o si siano collegati al sito Internet contenente la comunicazione offensiva. E?, invece, la libera fruibilità della comunicazione ad integrare già il reato (sembra aderire a questo ordine di idee ora Cass., 22.01.2014, n. 16712, non massimata, che in tema di diffamazione a mezzo Facebook giustamente svaluta la circostanza del numero di persone che abbiano in concreto letto la comunicazione offensiva), mentre è evidente che a seguito della presentazione della querela comunque la comunicazione con almeno due persone finisce sempre con l?integrarsi, almeno presso gli appartenenti agli uffici di polizia giudiziaria che compiono i primi accertamenti ed indagini.
Si deve, pertanto, seguire quell?autorevole dottrina che, con specifico riferimento alle comunicazioni via Internet, ritiene che la messa e tenuta a disposizione dei messaggi offensivi o illeciti pone già l?autore in comunicazione con i computer di terzi, instaurando quel rapporto di aggressione all?onore e alla reputazione del soggetto passivo che realizza il fatto tipico della diffamazione.

Sempre sul piano del diritto positivo, va precisato come la coerenza di questo sistema è stata in parte incrinata con la legge sulla stampa e, in particolare, con l?art. 13 legge n. 47 del 1948 che prevede un?aggravante complessa nel caso di offesa consistente nell?attribuzione di un fatto determinato commessa con la sola stampa (non anche con altri mezzi di pubblicità) e con la previsione di una pena congiunta (reclusione e multa).
Poiché la definizione di stampa è fornita dall?art. 1 legge n. 47 del 1948, secondo il quale ?sono considerate stampe o stampati (?) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione?? e poiché l?art. 13 cit. non cita gli altri mezzi di pubblicità, contrariamente all?art. 595, comma 3 c.p., è interpretazione generalmente condivisa, imposta dal principio di tassatività e dal divieto di analogia in malam partem, che non si possono, a questi fini, equiparare la stampa e gli atri mezzi di pubblicità, come Internet, con la conseguenza che in caso di diffamazione commessa mediante attribuzione di un fatto determinato a mezzo Internet, come nel caso in esame, non può applicarsi la pena congiunta prevista dall?art. 13 cit., ma la sola pena alternativa di cui all?art. 595, commi 2 e 3 c.p.
Solo recentemente, anche alla luce di ulteriori riforme legislative e, in particolare, della legge 7 marzo 2001, n. 62 sul c.d. prodotto editoriale, espressamente riferibile anche a quello su supporto informatico (cfr. art. 1 legge cit.), la quale ha ad esso esteso talune norme della legge sulla stampa (in particolare, gli artt. 2 e 5 in tema di indicazioni obbligatorie e di registrazione) le Sezioni Unite della Cassazione penale sembrerebbe abbiano ritenuto di poter estendere l?intera disciplina sulla stampa alle c.d. testate giornalistiche on line, in quanto assimilabili funzionalmente alla stampa tradizionale (cfr. Sez. Un. pen., 29.01.2015, n. 31022, rv. 264090). Va peraltro subito avvertito come questa interpretazione estensiva operata dalle Sezioni Unite fosse in bonam partem, avendo esteso le speciali garanzie previste dalla stampa tradizionale alle testate giornalistiche on line in materia di sequestro preventivo, giungendo pertanto alla conclusione dell?impossibilità di sequestrare il sito Internet della testata giornalistica. Pertanto, benché le argomentazioni delle Sezioni Unite sembrano inclini ad ammettere l?estensione di tutta la disciplina sulla stampa, ivi comprese le norme sfavorevoli, quali il cit. art. 13, si tratta di un esito interpretativo per nulla scontato, a maggior ragione ove si consideri che la norma citata appare di dubbia legittimità costituzionale nel prevedere la pena detentiva come obbligatoria e non solo alternativa, come si avrà modo di meglio argomentare successivamente. Il superamento dell?ingiustificata disparità di trattamento tra giornalisti che operano sulla carta stampata e quelli che operano on line, circa l?applicabilità dell?art. 13 legge n. 47 del 1948 ai primi e non anche ai secondi, appare meglio perseguibile attraverso l?eliminazione, mediante abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma citata, piuttosto che una sua estensione anche ai secondi.
In ogni caso, le stesse Sezioni Unite sopra citate hanno chiarito che una simile interpretazione estensiva ed evolutiva non può riguardare tutte le comunicazione effettuate on line, ma solo quelle relative all?area ?dell?informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line?, con esclusione pertanto delle comunicazione effettuate sui siti generici di Internet (cfr. pg. 22 ss. della motivazione).
Poiché è pacifico che il sito Internet sul quale è stato pubblicato l?articolo incriminato non costituisce una testata giornalistica, ma il semplice sito di un?Associazione culturale privata, si deve in conclusione ritenere che l?imputazione formulata dal PM sia del tutto corretta, per l?impossibilità già in astratto di applicare al caso oggetto del giudizio l?art. 13 legge n. 47 del 1948 (il cui possibile vizio di incostituzionalità è, pertanto, irrilevante nel presente processo).

Venendo ai principi interpretativi generalmente condivisi dalla giurisprudenza su cosa si debba intendere per offesa alla reputazione, è ben noto che questo problema pone un delicato bilanciamento di contrapposti interessi di rilievo costituzionale e, in particolare, la reputazione e la dignità delle persone, beni riconducibili al doveroso rispetto della dignità umana e, pertanto, agli artt. 2 e 3 Cost. e la libera manifestazione del pensiero che spetta indistintamente a ?tutti?, come precisa l?art. 21, comma 1 Cost., la quale certamente può integrare la scriminante dell?esercizio del diritto di cui all?art. 51 c.p.
La liberta di stampa e, in generale, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità su temi di pubblico interesse, anzitutto di natura politica, mettono poi in gioco interessi ancora più generali relativi ai principi di democrazia, tanto che in sede europea è assai diffusa l?idea che la libertà di stampa costituisca il ?watch dog?, ossia il cane da guardia della democrazia (cfr. Corte Edu 24.09.2013, Belpietro c. Italia; 21.01.1999, Fressoz e Roire c. Francia; 24.02.1997, Dehaes e Gijsels c. Belgio, 26.09.1995, Vogt c. Germania e 26.11.1991, Observer e Guardian c. Regno Unito).

In questo complessivo quadro è ben noto come la giurisprudenza sia penale che civile, con specifico riferimento alla stampa e agli altri mezzi di pubblicità, ha tradizionalmente individuato tre canoni cui la notizia pubblicata deve uniformarsi, ancorché offensiva per il destinatario, per rimanere lecita in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero: deve essere

  • di pubblico interesse,
  • deve essere vera (anche a livello putativo, purché seriamente controllata) e
  • deve rispettare il canone della continenza, ossia della correttezza formale dell?espressione, senza scadere nella mera contumelia ovvero nell?insulto fine a sé stesso.

Altrettanto pacifico è che i tre indicati requisiti devono concorrere congiuntamente, non essendo sufficiente che ne ricorra uno solo per escludere il reato.
Va poi precisato come occorra fare molta attenzione ad utilizzare in sede penale la giurisprudenza civile per l?ovvia considerazione che, in termini generali, l?illecito civile può avere una maggiore estensione non rispondendo ai canoni della stretta tipicità e del divieto di applicazione analogica e, in termini particolari, l?art. 595 c.p. punisce la diffamazione solo a titolo di dolo e non anche di colpa, mentre nell?ambito della responsabilità civile la semplice colpa è, in linea di principio, equiparata al dolo (cfr. art. 2043 c.c.).

Venendo quindi all?applicazione al caso concreto degli indicati principi, l?imputato ed il suo difensore mostrano di ritenere che sia sufficiente, per escludere il reato, dimostrare che le frasi riportate nell?articolo attribuite alla persona offesa siano effettivamente state pronunziate dal B. in contesti pubblici, ossia in trasmissioni televisive, quali il Costanzo show ovvero in manifestazioni pubbliche ovvero ancora in interviste giornalistiche, nella soggettiva opinione che simili dichiarazioni siano sufficienti, di per sé sole, a squalificare l?autore.
L?erroneità di una simile conclusione non discende solo dalla chiara impossibilità di ammettere la c.d. exceptio veritatis, non ricorrendo nella specie i presupposti di cui all?art.596 c.p., ma, in modo assai più pregnante, dal rilievo secondo il quale, da un lato ed in via generale, anche laddove sia ammessa l?eccezione liberatoria residua comunque il reato qualora non sia rispettato il fondamentale limite della continenza e, dall?altro ed in particolare, la possibile natura diffamatoria dell?articolo contestato non è riconducibile alla pura circostanza che la persona offesa abbia o meno pronunziato quelle frasi ma se da ciò si possa far discendere la conclusione per la quale il B. sia senz?altro un pedofilo ovvero un simpatizzante della pedofilia.
In effetti la persona offesa non contesta minimamente la paternità di quelle frasi, che anzi rivendica con orgoglio ma, come chiarito in particolare nell?atto di integrazione della querela dd. 05.02.2014, il fatto che siano state estrapolate dal loro originario contesto e dibattito al fine di farlo apparire un pedofilo, mentre ?il querelante non è un pedofilo, non è mai stato un sostenitore o un simpatizzante della pedofilia, e ha sempre manifestato il suo pensiero che contempla il massimo rispetto e la più ampia tutela dei minori? (cfr. atto di integrazione della querela, pg. 2, fg. 14).

Venendo più in dettaglio al fatto oggetto di contestazione, l?articolo incriminato è costituito da un collage di frasi effettivamente pronunziate dal B., estrapolate dal loro contesto e, come ammesso dall?imputato, rinvenute via Internet e sembra originato da un?intervista rilasciata al Tempo il 4 gennaio 2014 dal titolo ?B.: basta con l?omofobia. Aggiorniamo il paese?, trascritta integralmente nella seconda parte dello scritto incriminato, ma che in realtà ha tutt?altro oggetto, ossia il tema dell?omosessualità e della legge sulle unioni civili, da sempre auspicata, almeno in ambienti intellettuali vicini alla persona offesa, ma da sempre rinviata nel nostro paese.
Nella prima parte dell?articolo vengono, invece, riportate le frasi di B. sulla pedofilia e la sessualità dei minori e, precisamente:
? È vero che i bambini sono minori, ma non tutti i minori sono bambini. Credo che i 14 anni sarebbero l?età giusta per il riconoscimento di una responsabilità sessuale.
? Non vedo nulla di scandaloso se un ragazzino masturba una persona adulta.
? Ipocriti. Siete i soliti cattolici che nascete e crescete con l?idea di sesso legata alla colpa e al peccato. Io faccio una fondamentale distinzione tra la criminalità legata alle pornocassette o al turismo sessuale e alla pratica di una pedofilia blanda, quella praticata dai bambini sugli adulti. I bambini sono in certi casi i corruttori degli adulti.

Il contributo personale dell?imputato si riduce a due soli elementi:
1. il titolo ?B.: aggiorniamo il Paese (con la pedofilia)? che riprende chiaramente il titolo dell?intervista rilasciata al Tempo contro l?omofobia, aggiornandolo al tema della pedofilia ma che finisce, inevitabilmente, col mischiare i due piani ed attribuire alla persona offesa la qualità di pedofilo;
2. l?inserimento senza alcun commento, tra le due parti dell?articolo (la prima dedicata alle frasi di B. sulla pedofilia e la sessualità minorile e la seconda dedicata all?intervista al Tempo contro l?omofobia), di una fotografia di uno striscione a caratteri cubitali e gotici, tali da far pensare ad una matrice nazista, dal seguente testuale tenore: ?A.B. INFAME PEDOFILO?. La medesima fotografia è stata pure prodotta dalla difesa in fotocopia per dimostrare che si tratta di una scritta apparsa sugli spazi dedicati alla pubblicità elettorali, non si sa in quale città.

Basterebbero queste due iniziative dell?imputato a far ritenere pienamente integrato il reato perché la prima tende maliziosamente ad imputare al B. l?idea della possibilità di aggiornare il Paese con la pedofilia, mentre dall?intervista rilasciata al Tempo appare evidente che il pensiero del B. era che l?aggiornamento del Paese era piuttosto riconducibile alla lotta contro l?omofobia e alla ritenuta necessaria approvazione della legge sulle unioni civili, che è cosa in tutta evidenza sostanzialmente diversa.

Ma ancora più grave ed illecita è la seconda iniziativa, perché scade nel puro insulto fine a sé stesso, privo di qualsiasi giustificazione, dal momento che l?espressione ?infame pedofilo? possiede un?incontestabile carica offensiva non giustificabile sotto nessun punto di vista e qualunque contesto si voglia considerare. Il fatto che l?offesa pubblica sia già stata effettuata da ignoti responsabili, verosimilmente appartenenti alla destra estrema, mediante l?affissione su un muro esposto al pubblico, non può costituire alcuna esimente in favore dell?imputato, perché pubblicandolo all?interno del proprio scritto, lo fa necessariamente proprio amplificando l?offesa col potente mezzo utilizzato (Internet rende visibile quello striscione non solo dal luogo in cui fisicamente è collocato ma da ogni angolo del pianeta dotato di postazione informatica e, pertanto, potenzialmente da parte di milioni di persone).
Né viene nella specie in considerazione l?esimente del diritto di cronaca, non a caso neppure invocato dalla difesa, in ordine alla circostanza pura e semplice dell?esposizione dello scritto offensivo da parte di ignoti, per l?ovvia ragione che l?imputato nel proprio scritto non ha minimamente preso le distanze dall?offesa alla dignità della persona cui è indirizzato ed, anzi, il contesto in cui la fotografia è stata pubblicata, conferma chiaramente una sua sostanziale adesione.

Ma anche la pubblicazione delle pur forti espressioni di B. sulla pedofilia, disancorate dal contesto originario, costituito da un più complessivo giudizio negativo della morale sessuale corrente di matrice cattolica a tutela di un più ampio riconoscimento della sessualità dei minori e omosessuale, al fine di bollarlo senz?altro come un pedofilo, non può che risolversi in un?illecita offesa alla reputazione, perché da quelle affermazioni non si può trarre in alcun modo la conclusione che B. sia senz?altro un pedofilo.

La stessa difesa ha prodotto un più articolato scritto di B., intitolato ?scusi, mi da una caramella?, sul tema della sessualità dei minori e della pedofilia, pubblicato sulla rivista Babilonia nel 1996 che, pur nella complessità dell?interpretazione, evidenzia come l?intento autentico dell?autore sia quello di stigmatizzare la morale sessuale di matrice cattolica, che si assume fondata unicamente sulla paura della sessualità in generale e di quella omossessuale in particolare, la quale coi suoi immotivati divieti e rimproveri rischierebbe piuttosto di favorire la pedofilia criminale per non ave saputo riconoscere la sana sessualità dei bambini che imporrebbe una risposta dell?adulto ?sensuale? (non sessuale), ossia fondata anche sul contatto fisico, ma non sulla prevaricazione sessuale.
Ed è evidente che in questa sede non interessa affatto indagare se si tratti di opinioni più o meno condivisibili, meno ancora sotto il profilo strettamente morale. Ciò che, invece, importa è che l?imputato abbia strumentalizzato la radicalità delle opinioni espresse e la stessa forte carica invettiva delle modalità di espressione, esclusivamente per offendere senz?altro il proprio contraddittore, con l?espressione di ?infame pedofilo? in una logica, deprecabile quanto diffusa, secondo la quale l?opinione dell?altro costituisce sempre e comunque il ?male assoluto?.

Né varrebbe replicare che a una simile logica non sono estranei neppure gli scritti del B. perché, se questo è vero, è anche vero che essi si rivolgono esclusivamente alle idee, senza risolversi ad offese a persone determinate, mantenendosi così nell?area del penalmente lecito.

In definitiva ed in conclusione l?imputato ha compiuto una vera e propria strumentalizzazione delle idee espresse dalla persona offesa al solo fine di offenderne la dignità personale, qualificandolo senz?altro come ?pedofilo? e per di più ?infame?. Invero nessun serio contributo sul tema della pedofilia può ravvisarsi nello scritto in contestazione e neppure una critica alle opinioni espresse dal B. sul tema che, di per sé, si sarebbe certamente dovuto valutare come pienamente lecita, ancorché espressa ed argomentata coi toni più serrati e sferzanti.

Tali essendo gli estremi del fatto accertato, si deve affermare la piena responsabilità dell?imputato in ordine al reato contestato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.

Non vi è dubbio, infatti, che l?imputato, pubblicando sul sito dell?Associazione culturale ?**? di cui è Presidente l?articolo sopra in gran parte riportato, abbia gravemente offeso la reputazione di A.B. comunicando con più persone, qualificandolo senz?altro come ?infame pedofilo? e così venendo ad integrare il delitto contestato di diffamazione.
Pure integrate sono le contestate aggravanti, dell?aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato, ossia l?essere un pedofilo nonché dell?uso di un altro, rispetto alla stampa, mezzo di pubblicità, quale certamente è Internet. La pubblicazione su un sito Internet, infatti, mette a disposizione la comunicazione pubblicata ad un pubblico indeterminato, potenzialmente sterminato. Insomma non è seriamente contestabile che Internet sia un vero e proprio mezzo di pubblicità.

Circa la concreta determinazione della pena, in applicazione dei criteri tutti di cui all?art. 133 c.p., operata la riduzione di pena per il rito, stimasi equa la pena di ? 8.000,00 di multa (pena base, determinata a norma dell?art. 595, comma 3 c.p., ? 12.000,00 e ridotta, nella misura indicata, per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali.

La scelta della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, prevista in via alternativa dalla norma incriminatrice, si giustifica sia con l?incesuratezza dell?imputato sia con la difficoltà di giustificare, sotto il profilo del principio di proporzione, la pena detentiva in riferimento ai reati di mera opinione che coinvolgono un delicato bilanciamento con la libertà, fondamentale in uno Stato democratico, di manifestazione del pensiero. E? del resto un dato di comune esperienza che la prassi imperante in processi di questo tipo privilegia giustamente, in modo pressoché costante, la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, pur prevista in via alternativa dalla legge.

Se si considera, poi, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell?uomo, si tratta a ben vedere di un esito obbligato nella generalità dei casi, se si vogliono evitare ulteriori casi di condanna dell?Italia per violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell?uomo.
Infatti, già con sentenza della Grande Camera della Corte Edu 17.12.2004, Cumpana e Mazare c. Romania, si è affermato come la pena detentiva per la diffamazione commessa dal giornalista sia compatibile con l?art. 10 della Convenzione, che tutela la libertà di espressione, solo in circostanze eccezionali, ossia nei casi di assoluta gravità. A titolo esemplificativo, poi, la Corte Edu, cita le condotte lesive di ulteriori diritti fondamentali, come nei casi di istigazione all?odio razziale o etnico, o di incitamento alla violenza che, tuttavia, sembrano esulare dai confini della mera diffamazione. Trattandosi di un mero obiter dictum non si può in astratto escludere a priori che una pena detentiva possa risultare compatibile anche in caso di diffamazione, ma si deve trattare comunque di un caso di gravità assoluta, che certamente non ricorre nel caso di specie. I medesimi principi sono stati poi confermati con la sentenza della Corte Edu, 24.09.2013, Belpietro c. Italia, che ha condannato il nostro Paese per la violazione dell?art. 10 della Convenzione per aver irrogato la pena detentiva di mesi 4 di reclusione ad un giornalista in un caso di diffamazione a mezzo stampa, ancorché col beneficio della sospensione condizionale.

Al riguardo, va osservato, con la citata giurisprudenza europea, come l?art. 10 cit. ammetta la possibilità di restrizioni alla libertà di espressione, specificatamente previste dalla legge, anche mediante sanzioni penali, ma purché costituiscano ?misure necessarie, in una società democratica?, anche ?per la protezione della reputazione o dei diritti di altri?.

Alla luce di questa giurisprudenza europea si può fondatamente dubitare della legittimità costituzionale dell?art. 13 legge n. 47 del 1948 che impone l?applicazione della pena detentiva, in via congiunta con quella pecuniaria, sempre, in linea di principio anche nei casi meno gravi, sia pure al netto del riconoscimento di attenuanti equivalenti o prevalenti, che impone l?applicazione della pena alternativa di cui all?art. 595, comma 1 c.p., come autorevole dottrina non ha mancato di osservare.

Recentemente la giurisprudenza della Cassazione si è uniformata alle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale sopra citata, affermando che ?in tema di diffamazione a mezzo della stampa l'inflizione della pena detentiva (?) esige la ricorrenza di circostanze eccezionali? (cfr. Cass., 11.12.2013, n. 12203, rv. 260398).

Benché le conclusioni sopra raggiunte siano specificatamente affermate con riguardo ai reati commessi dai giornalisti di professione, in stretta connessione col ruolo centrale svolto dalla libertà di stampa nello sviluppo e nella tutela della democrazia (il già citato ruolo di ?cane da guardia?), che preclude l?applicazione di sanzioni, anche di natura non detentiva, che siano però sproporzionate in eccesso, tali da provocare un ?chilling effect?, ossia il rischio di un?autocensura pur di evitare di incorrervi, appunto perché simili sanzioni finiscono col trattenere indebitamente ?i mezzi di informazione dall?adempiere alla propria funzione di sensibilizzazione dell?opinione pubblica in ordine all?abuso, manifesto o solo supposto, dei pubblici poteri? (cfr. § 113 ss. della cit. sentenza 17.12.2004 Corte Edu), ritiene questo giudice si tratti di conclusioni che debbano essere necessariamente estese a qualsiasi autore dei reati di diffamazione con mezzi di pubblicità e ciò per due dirimenti ragioni.

Da un lato, per evitare il rischio di ingiustificate disparità di trattamento in favore dei giornalisti diffamatori rispetto ai comuni diffamatori e, dall?altro, perché nell?era moderna che consente la libera fruizione di un eccezionale mezzo di comunicazione di massa, quale Internet, a ben vedere il ruolo di ?cane da guardia della democrazia?, ben può essere riconosciuto a qualsiasi cittadino. Questo ruolo, infatti, risponde ad un interesse di carattere generale e non può essere svilito in privilegio di categoria.

La pena base, non mite, si giustifica con la pregnanza dell?aggravante ad effetto speciale, ossia con la particolare diffusività del mezzo di pubblicità utilizzato per comunicare le dichiarazioni illecite, mentre la gravità oggettiva dell?offesa alla reputazione preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, in ogni caso, dovrebbero ritenersi soccombenti rispetto alle aggravanti.
Non si è ritenuto di applicare un ulteriore aumento di pena per la seconda aggravante integrata, per aver l?imputato recato l?offesa mediante l?attribuzione di un fatto determinato, come consentito dalla previsione di cui all?art. 63, comma 4 c.p. che, in caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, impone la sola applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con un possibile ulteriore aumento (nei limiti di un terzo) che però è discrezionale. La previsione di una pena base già piuttosto rigorosa rende, infatti, ingiustificato un ulteriore aumento.

L?imputato va pure condannato al risarcimento dei danni conseguenti al reato in favore della costituita parte civile, la cui concreta liquidazione deve essere rimessa a separato giudizio civile. In accoglimento della richiesta della parte civile l?imputato va peraltro condannato al pagamento di una provvisionale di ? 5.000,00, oltre al 4% annuo da oggi al saldo effettivo, a norma dell?art. 539, comma 2 c.p.p., dovendosi senz?altro ritenere che il danno non patrimoniale subito dalla persona offesa sia almeno pari alla somma indicata, ai valori attuali.
Infine, l?imputato, va pure condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo, tenendo nella dovuta considerazione l?estrema semplicità del presente processo, che si è svolto in una sola udienza e non ha richiesto l?assunzione di particolari mezzi istruttori, anche per merito del comportamento processuale tenuto dall?imputato (che ha chiesto il rito abbreviato e non ha disconosciuto la paternità dello scritto contestato).

Sussistendo i presupposti di legge e dovendosi ritenere che l?imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, attesa la sua incesuratezza e la mancanza di un qualsiasi elemento dal quale poter desumere la sua pericolosità sociale, va concessa la sospensione condizionale della pena, che tuttavia va subordinato, al fine di conferire al giudizio di prognosi favorevole un contenuto concreto, controllabile nel corso del tempo e di scongiurare di ridurre l?istituto a una misura di pura clemenza vuota di contenuti, al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, come sopra determinata, nel termine di mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c..p.p.;

dichiara l?imputato colpevole del reato ascrittogli, con le contestate aggravanti e, operata la riduzione di pena per il rito, lo condanna alla pena di ? 8.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 ss. c.p.p.;

condanna altresì l?imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A.B., da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento ad una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di ? 5.000,00, oltre al 4% annuo da oggi al saldo effettivo ed oltre alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di ? 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Concede all?imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento in favore della parte civile della provvisionale come sopra determinata nel termine di mesi 1 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Rovereto, 19 novembre 2015.
Il Giudice
Dott. Riccardo Dies
Il Cancelliere
L. Vitti