La sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem.
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Ai fini del ragionevole dubbio, non basta opporre la diversa ricostruzione dei fatti operata dall’imputato, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 21 settembre – 26 novembre 2018, n. 52999
Presidente Cervadoro – Relatore Reynaud
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 1 febbraio 2018, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente accolto il gravame proposto dall’odierno ricorrente, dichiarando prescritti due episodi di lesioni personali, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis, terzo comma, cod. pen. e riducendo quindi la pena principale ad anni quattro e mesi uno di reclusione per i residui reati ravvisati come commessi in danno della moglie, riuniti nel vincolo della continuazione (il delitto di maltrattamenti in famiglia, due ulteriori episodi di lesioni personali, tre episodi di violenza sessuale ed una tentata violenza sessuale).
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
3. Con un primo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A). Il ricorrente richiama le molteplici critiche rassegnate con l’atto d’appello alla sentenza di primo grado con riferimento a diverse questioni relative al vaglio di credibilità della persona offesa lamentando come esse non abbiano trovato alcuna specifica risposta nel provvedimento impugnato, che, sul punto, avrebbe operato uno stringato riassunto delle tesi contrapposte al proposito sostenute nella sentenza di primo e nell’atto di appello, senza nulla aggiungere a quanto argomentato dal tribunale, salvo che per il tema della gelosia della persona offesa.
Sarebbero, in particolare, mancate risposte sulle doglianze relative: alla reciprocità dei comportamenti scorretti; ai reali rapporti economici della coppia ed alla disponibilità di denaro da parte della moglie, ciò che sconfesserebbe il ruolo di vittima al proposito dalla medesima assunto tenendo anche conto della decisione di celebrare il matrimonio. La reciprocità delle offese ed aggressioni escluderebbe, allega il ricorrente, la configurabilità del reato, non potendo individuarsi un soggetto maltrattante ed uno maltrattato.
4. Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità per i reati di violenza (e tentata violenza) sessuale.
La motivazione della sentenza sarebbe in primo luogo contraddittoria e manifestamente illogica - oltre che carente - quanto alle affermazioni fatte a proposito del tema della gelosia della persona offesa.
La persona offesa avrebbe poi manifestato di essere inattendibile riferendo falsamente dei rapporti personali ed economici con l’imputato, senza che sul punto la sentenza abbia esaminato le doglianze proposte nell’atto di appello.
L’assenza di motivazione - tanto della sentenza di primo grado quanto di quella d’appello - sarebbe poi evidente con riguardo alle critiche mosse alla ricostruzione dei due episodi di violenza sessuale del 20 giugno e del 9 luglio 2010.
5. Con il terzo motivo di ricorso si censura il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, notevolmente superiore al minimo, quanto ai reati di violenza sessuale.
6. Con l’ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza che siano stati presi in considerazione gli elementi favorevoli al proposito dedotti nel gravame.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione al secondo motivo, dalla cui disamina conviene pertanto muovere per le ragioni che saranno di seguito meglio esplicitate.
Va premesso che le critiche circa l’attendibilità riconosciuta alla persona offesa in ordine a quanto da lei riferito sui tre episodi di violenza sessuale consumata contestati al capo c) e sul reato di violenza sessuale tentata contestato al capo d) sono in larga parte generiche e determinano, sul punto, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Del tutto irrilevanti rispetto all’accertamento di quei quattro, specifici, episodi sono i tre profili di doglianza con riguardo ai quali si lamenta la mancanza di motivazione della Corte d’appello quali riepilogati a pag 15 e gli ulteriori tre profili indicati a pag. 18, attenendo essi ai rapporti economici tra i coniugi, sui quali, peraltro, il tribunale ha reso una articolata motivazione integralmente richiamata dalla sentenza d’appello, che non illogicamente ha ritenuto di non aggiungere ulteriori specificazioni.
Altrettanto irrilevante ai medesimi fini è la questione della gelosia della persona offesa rispetto alla nuova compagna del marito, rispetto alla quale il ricorrente riconosce che la sentenza impugnata rende un’effettiva motivazione, dolendosi tuttavia del fraintendimento in cui la corte territoriale sarebbe incorsa.
Mentre la sentenza impugnata ha motivatamente escluso - con argomentazioni che in ricorso non si censurano - che la gelosia abbia potuto essere il movente di una calunniosa accusa di violenza sessuale, il ricorrente lamenta che nell’atto di appello (pp. 14 ss.) egli aveva sollevato l’argomento soltanto per segnalare come non potesse ritenersi attendibile la persona offesa quando aveva affermato di non essere gelosa della nuova compagna, dovendo peraltro riferirsi quel sentimento non tanto al rapporto sentimentale con il marito (a cui la donna non era più interessata), quanto al mantenimento del tenore di vita che il matrimonio le assicurava.
Anche se riguardata in questi termini - osserva il Collegio - la motivazione della sentenza impugnata continua a reggere sul piano logico, essendo rilevante accertare, come la Corte territoriale ha fatto - escludendolo se la denuncia per le violenze sessuali potesse essere stata falsamente presentata per da ragioni di vendetta connesse alla rottura del rapporto (sentimentale e di vita in comune con tutto ciò che ne derivava sul piano di una maggior tranquillità economica). La sentenza impugnata (pag. 7), con motivazione di merito non sindacabile perché non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà esclude peraltro espressamente - come già aveva fatto la sentenza di primo grado - che fosse ravvisabile un interesse economico connesso alla denuncia, osservando che per la donna sarebbe invece stato meglio mantenere rapporti amichevoli con il marito in vista della definizione delle posizioni finanziarie legate alla gestione del locale in comune ed alla proprietà della casa di abitazione.
1.1. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato con riguardo alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione sulle specifiche censure mosse con l’atto d’appello a due degli episodi in contestazione.
Va premesso che le generiche (e, come si è visto, spesso irrilevanti) doglianze circa la credibilità della persona offesa mosse in ricorso con riguardo ad aspetti secondari, per lo più attinenti ai rapporti economici tra i coniugi, non valgono ad inficiare il giudizio di complessiva attendibilità della persona offesa concordemente, e motivatamente, reso dai giudici di merito di primo e secondo grado, giudizio, come meglio si dirà, confortato anche dalla certificazione medica quanto agli episodi di lesione contestati.
Con riguardo al reato di violenza sessuale commesso il 25 luglio 2010 ed al reato di tentata violenza sessuale di cui al capo b) - la ricostruzione dei quali non è stata specificamente contestata in ricorso - la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte e aa., Rv. 253214, nella cui motivazione si legge che, laddove la persona offesa sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi di prova).
Quando, come nella specie, queste condizioni risultino soddisfatte, non basta opporre la diversa ricostruzione dei fatti operata dall’imputato per considerare integrato quel ragionevole dubbio che, per l’art. 533 cod. proc. pen., non consente l’affermazione di penale responsabilità, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e a., Rv. 259204), qual è la mera negazione del fatto da parte dell’imputato.
Vi è tuttavia da rilevare che, insieme a generiche doglianze, l’atto d’appello conteneva anche specifiche censure (pagg. 22 ss.) sugli altri due episodi di violenza sessuale contestati al capo c), vale a dire quelli del giugno 2010 e del 9 luglio 2010. Sul punto la sentenza impugnata non rende alcuna motivazione, né i temi dedotti risultano affrontati e risolti nella sentenza di primo grado, sicché l’integrale richiamato alla stessa effettuato non vale a sanare il vizio di mancanza di motivazione, che va pertanto qui riconosciuto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, di fatti, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli e a., Rv. 254102), ricadendosi invece in ipotesi di sostanziale elusione delle questioni poste dall’appellante (Sez. 4, Sentenza n. 6779/2014 del 18/12/2013, Balzamo e a., Rv. 259316).
1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, limitatamente ai reati di violenza sessuale di cui al capo c) del giugno 2010 e del 9 luglio 2010, gli unici rispetto ai quali il motivo di ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni indicate.
L’annullamento in parte qua non incide invece, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., sulle altre parti della sentenza annullata, non avendo esse connessione essenziale con la parte annullata.
Ed invero, trattandosi di due fatti specifici che si inseriscono in un più ampio contesto di condotte illecite, tenuto per molto tempo e contraddistinto da altri specifici episodi di violenza sessuale e non, che sono stati ritenuti provati senza che sul punto le generiche e manifestamente infondate censure svolte in ricorso possano inficiare la correttezza e logicità del giudizio, l’eventuale esclusione della responsabilità per quei due episodi - che magari dovessero essere ritenuti non pienamente provati anche alla luce della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - non varrebbe ad inficiare l’accertamento di responsabilità per gli altri reati. I due episodi che rimangono sub iudice, infatti, sono slegati dagli altri specifici addebiti e, tenendo anche conto della tipologia delle censure mosse con riguardo a quelli (che, se fondate, non consentirebbero comunque di rilevare una macroscopica inattendibilità della dichiarante) e del vaglio di complessiva credibilità concordemente reso dai giudici di primo e secondo grado sulla persona offesa, gli altri reati ritenuti sono comunque pienamente provati. Deve al proposito richiamarsi il principio sovente affermato quando si tratti di valutare con maggior scrupolo deposizioni rese da soggetti non indifferenti, come i correi o le vittime del reato - secondo cui è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni, quando il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160) e quando non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante, sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e a., Rv. 270153).
La declaratoria di inammissibilità, nel resto, del secondo motivo di ricorso comporta, pertanto, il passaggio in giudicato del terzo reato di violenza sessuale contestato al capo c) e del reato di tentata violenza sessuale contestato al capo d).
2. Identica conseguenza vale per il reato di maltrattamenti in famiglia contestato al capo a).
Benché la condotta maltrattante sia stata contestata anche con riferimento ai quattro episodi di violenza sessuale ascritti ai successivi capi c) e d), quand’anche non dovessero ritenersi provati i due fatti che restano sub iudice la motivazione con riguardo alle abituali sofferenze, dovute ad aggressioni fisiche di indubbia gravità, agli altri due episodi di violenza e tentata violenza sessuale, alle violenze verbali (ingiurie e minacce, anche di morte) - commessi durante la convivenza ed in particolare successivamente alla separazione di fatto,quando i rapporti tra i due continuarono per il quotidiano lavoro che essi svolgevano nella pizzeria cogestita - basta a sorreggere l’affermazione di responsabilità per reato di cui all’art. 572 cod. proc. pen., posto che le doglianze al proposito rassegnante in ricorso sono generiche e manifestamente infondate.
La ricostruzione dei fatti sul punto effettuata nella sentenza impugnata, anche con l’integrale richiamo alla conforme decisione di primo grado, non è, in infatti, manifestamente illogica e non è scalfita dalle censure rassegnate in ricorso con riguardo alla mancata disamina dei profili devoluti con il gravame. Deve al proposito ribadirsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e a., Rv. 267723), mentre l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e aa., Rv. 271227).
Oltre a prospettare questioni assolutamente irrilevanti (come i regali che l’imputato avrebbe fatto alla moglie in talune occasioni nel corso di un rapporto durato quasi vent’anni, oppure la decisione di contrarre matrimonio nel 2002, vale a dire ben prima che iniziasse la condotta maltrattante), le critiche alla sentenza impugnata svolte dal ricorrente puntano prevalentemente su uno degli aspetti contestati in imputazione (il controllo dei guadagni della pizzeria senza corresponsione di somme, vale a dire l’aspetto meno rilevante per l’integrazione del reato, peraltro non specificamente valorizzato ai fini dell’accertamento di responsabilità né nella decisione di primo grado, né in quella impugnata) e non contestano invece gli altri elementi effettivamente accertati dai giudici di merito, quelli più gravi e di per sé bastevoli per l’integrazione del delitto, se non con riguardo alla presunta reciprocità delle condotte scorrette ed alla errata valutazione della deposizione resa dal teste B. con riguardo all’episodio di lesioni del 30 luglio 2008. Tali ultime doglianze, tuttavia, peccano di aspecificità.
L’ultimo dei menzionati profili viene in ricorso genericamente indicato senza alcuna ulteriore specificazione che consenta di comprenderne la rilevanza ai fini della decisione, sicché va qui ribadito il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e a., Rv. 264879).
Con riguardo al primo profilo, la deduzione è del pari generica, pretendendo il ricorrente di ricavare la reciprocità delle aggressioni - sulla base dei documenti prodotti in giudizio e richiamati in ricorso - da querele per due episodi di lesioni a sua volta sporte contro la moglie e poi rimesse senza che sul punto sia stato dunque effettuato alcun accertamento giudiziario e da una sentenza di merito del Tribunale di Milano che, condannandolo per le lesioni inferte alla moglie con riguardo alla frattura scomposta della piramide nasale, lo ha dichiarato non punibile, ai sensi dell’art. 599, primo e secondo comma, cod. pen. dal contestuale reato di ingiurie ritenendo "possibile" che si trattasse di ingiurie reciproche e che quelle del C. siano state pronunciate in stato d’ira determinato anche da fatti ingiusti altrui. Trattandosi di fatti episodici, peraltro non specificamente provati nella loro dinamica e che si collocavano nell’ambito delle aggressioni effettuate nei confronti della moglie - la quale, dunque, era certamente legittimata a porre in essere anche tentativi di reazione - non può dirsi manifestamente illogica l’affermazione della sentenza impugnata allorquando afferma non essere emerso un clima di costante conflittualità reciproca. La loro mancata considerazione, peraltro, non vale ad inficiare la correttezza del giudizio sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., fondato sulla gravità dei diversi episodi di lesione personale (tre dei quali non contestati e tutti comprovati dai certificati medici), dell’episodio di violenza sessuale del 25 luglio 2010 e di tentata violenza sessuale di cui al capo d - che i giudici di merito hanno convincentemente ritenuto essere stati motivati non già da soddisfacimento della libidine (avendo l’imputato già iniziato una relazione con un donna più giovane), ma da mera manifestazione di disprezzo con intento prevaricatorio - e sugli ulteriori, frequenti ed abituali, episodi di minacce e ingiurie volti ad indurre la donna a cessare la collaborazione lavorativa nella pizzeria e a lasciare libera l’abitazione coniugale acquistata con denaro del C. .
L’inammissibilità del primo motivo di ricorso determina dunque il passaggio in giudicato anche dell’accertamento di responsabilità con riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia. Lo stesso vale a fortiori per i reati di lesione non prescritti contestati al capo b), che non hanno costituito oggetto di impugnazione.
3. Quanto al terzo ed al quarto motivo - trattandosi di questioni attinenti al trattamento sanzionatorio che non possono prescindere dalla previa valutazione circa la sussistenza dei due reati ancora sub iudice - gli stessi vanno ritenuti assorbiti dalla decisione sul parziale annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di violenza sessuale di cui al capo c) del giugno 2010 e del 9 luglio 2010 con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i restanti reati.
Dispone, a norma dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.