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Canta a squarciagola, rifiuta di identificarsi e spintona i Carabinieri scambiati per delinquenti (Cass., 4462/19)

29 gennaio 2019, Cassazione penale

per esserci il reato di disturbo del riposo delle persone basta cantare a voce alta con dio della macchina accesa di notte: non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.

E' reato resistere a pubblici ufficiali anche se erroneamente scambiati per criminali: l'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 ottobre 2018 – 29 gennaio 2019, n. 4462

Presidente Fidelbo – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva condannato An. Ro. Mi. Wi. per i reati di cui agli artt. 659 (capo A), 81, 651 e 337 (capo B), 582 e 585 (capo C) cod. pen.
All'imputato era stato contestato di aver il 25 aprile 2012, prima disturbato di notte il riposo delle persone, cantando a squarciagola e tenendo alto il volume della radio della sua autovettura parcheggiata sulla pubblica via; nonché di aver rifiutato di declinare le proprie generalità e di esibire i documenti ai carabinieri, intervenuti in seguito ad una segnalazione per i suddetti fatti, spintonandoli e ingaggiando con loro una colluttazione, mentre cercavano di contenerlo, e cagionando ai carabinieri intervenuti lesioni personali.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. In relazione al capo di imputazione A), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato cui all'art. 659 cod. pen.
La Corte di appello avrebbe superato i rilievi difensivi (i finestrini dell'auto del ricorrente erano chiusi e difettava la prova del turbamento di un numero indeterminato di persone) con argomentazioni illogiche e giuridicamente irrilevanti.
Il livello del rumore all'interno dell'auto per essere udito all'esterno doveva essere tale da risultare insopportabile per lo stesso ricorrente e il fatto che sia stato udito dagli agenti non integra di per sé il reato (in termini di pregiudizio per la pubblica tranquillità).
2.2. In relazione al capo di imputazione B) (art. 651 cod. pen.), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato cui all'art. 651 cod. pen.
La motivazione della sentenza impugnata avrebbe sorvolato su un dato dirimente, ovvero che il ricorrente non si era rifiutato sic et simpliciter di esibire i propri documenti, ma aveva chiesto sin dall'inizio ai militari di qualificarsi (il ricorrente, avvocato, si sarebbe spaventato ed intimorito temendo di essersi imbattuto in dei malintenzionati).
La versione dell'imputato (ovvero di non essersi reso conto dell'auto di servizio) non era pretestuosa, come ritenuto dalla Corte di appello, ma era stata riscontrata dalla circostanza riferita dagli stessi operanti, che non avevano trovato indosso all'imputato le chiavi di casa (quindi, quando aveva spintonato gli agenti, non intendeva andare a casa, come dichiarato dai militari).
In modo illogico, la Corte di appello poi avrebbe accertato che l'imputato si era reso conto della qualità degli interlocutori, a fronte dell'ostinato rifiuto dei militari ad esibire il loro distintivo (così violando il codice etico Europeo di polizia) e della circostanza che l'auto di servizio, considerato anche il fatto che pioveva, non era visibile al ricorrente (non essendo dirimente la testimonianza dell'agente Ci., non presente ai fatti) e che i militari non vestivano la divisa ordinaria dei Carabinieri.
2.3. In relazione al capo di imputazione B) (art. 337 cod. pen.), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a p.u.
Difetterebbero gli elementi della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato, impaurito per gli agenti che lo avevano accerchiato non qualificandosi, si era limitato ad allontanarli; quindi aveva agito non al fine di opporsi ad un atto del loro ufficio.
La resistenza in ogni caso non era proseguita anche dopo l'arrivo della seconda pattuglia (come confermato dall'agente Cianchi).
2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 393-bis e 59 cod. pen. Erroneamente sarebbe stata esclusa l'applicazione dell'art. 393-bis cod. pen.
in quanto gli operanti non avevano agito adeguatamente e secondo etica, non qualificandosi, e comunque doveva essere riconosciuta la suddetta scriminante a titolo putativo.
2.5. In relazione al capo di imputazione C), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di lesioni dolose (art. 582, 585, 61 e 43 cod. pen.; 590 cod. pen.).
La Corte di appello, nel ritenere dolose le lesioni cagionate agli agenti Giustino e Acca, non avrebbe fatto buon governo dei principi in tema di colpa e dolo e quindi delle norme sostanziali di cui agli artt. 43, 582 e 590 cod. pen., oltre a travisare completamente e scomposto le deposizioni testimoniali.
Non vi sarebbe un logico fondamento in ordine a quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla causa della caduta degli agenti, dovuta, come si legge nella sentenza impugnata, ad una "violenta e scomposta reazione" del ricorrente.
Gli stessi agenti avrebbero sconfessato all'assunto, risultando che le lesioni dagli stessi riportate erano state accidentali o al più colpose (in tal senso deponevano la dichiarazione dell'agente Acca in ordine alla dinamica della caduta, le condizioni scivolose della strada e quanto dichiarato dall'agente Giustino, in ordine al fatto che l'imputato non voleva far del male ma solo farsi spazio per andare a casa). Entrambi gli agenti avevano in ogni caso dichiarato che il ricorrente si sarebbe soltanto "irrigidito", al momento dell'ammanettamento, tenendo una posizione immobile.
Difetterebbe quindi il dolo intenzionale, non essendovi neppure alcuna motivazione in ordine al dolo eventuale.
Laddove si fosse stata una motivazione completa in tema di colpa, al più poteva essere configurata una responsabilità a titolo di colpa, nella specie tuttavia irrilevante per difetto di querela.
Quanto alla lesione al dito subita dall'agente Acca, la stessa risulterebbe giustificata in un primo tempo dalla persona offesa con una azione accidentale, offrendo poi versioni plurime diverse e confuse, di cui l'ultima prediletta dalla Corte di appello.
In ogni caso, le circostanze di gran confusione nell'azione e la presenza di più persone dovevano far protendere per una condotta non perfettamente controllata anche da parte degli stessi agenti e perciò imprudente ed imperita anche di questi ultimi.
2.6. In relazione agli effetti civili, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cod. proc. pen.
La Corte di appello, non motivando, avrebbe ricondotto l'importo, liquidato in primo grado a titolo di risarcimento del danno unicamente al turbamento psichico provato dal ricorrente, senza che tuttavia fosse stata raggiunta la prova dello stesso e ricorrendo ad una quantificazione "pura" ovvero non fondata su criteri obiettivi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.


2. Va premesso, onde evitare inutili ripetizioni in relazione alle singole articolazioni del ricorso, che, secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017).
E la Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la novella del 2006 dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (per tutte, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

La previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest'ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purché l'errore sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto definito e non opinabile (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Granoni, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ovvero nella selezione delle prove (o viepiù di articolazioni di singole prove) effettuata da parte del giudice di merito (nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita). A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.

3. Alla luce di quanto ora rappresentato, deve osservarsi come il primo motivo, relativo alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato cui all'art. 659 cod. pen., articoli censure, che oltre a rivelarsi manifestamente infondate, non risultano consentite in questa sede.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., va rammentato che, secondo un pacifico principio di diritto, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216; Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345).

Orbene, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (ex multis, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montali, Rv. 263433).

Nella specie, oltre alla persona che aveva segnalato il disturbo, erano stati gli stessi agenti intervenuti sul posto ad aver constatato l'idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.

Le critiche difensive sul punto mirano ad una rivalutazione del giudizio di fatto non consentito in questa sede.

Quel che è sufficiente rilevare, sulla base del controllo di legittimità, è che l'accertamento svolto al riguardo dalla Corte di appello è sostenuto da motivazione non manifestamente illogica o giuridicamente viziata, tenuto conto anche delle circostanze di luogo (zona ad alta densità abitativa) e di tempo (l'ora notturna e il silenzio della notte) evidenziate dalla Corte di appello.

3. Il secondo motivo, relativo alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato cui all'art. 651 cod. pen., articola censure affette dalla medesima inammissibilità.

Anche in tal caso, il ricorrente si diffonde infatti in argomentazioni non consentite in sede di legittimità per avvalorare i dedotti vizi e che in ogni non intaccano, disarticolandolo, il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata.

Risulta invero che la Corte di appello ha plausibilmente escluso sia che l'imputato non fosse lucido, a causa dello stato di ebbrezza, visto che aveva rivolto agli operanti la richiesta di qualificarsi, secondo le regole esistenti negli Stati Uniti; sia che lo stesso non avesse potuto rendersi conto della qualità degli operanti, posto che l'auto di servizio dei carabinieri - con lampeggianti blu ben accesi - era rimasta sempre affiancata in zona illuminata a quella dell'imputato e che gli stessi operanti indossavano la divisa con i chiari segni dell'Arma (giacca a vento con i gradi rossi, bandoliera bianca, pantalone con banda rossa).
Né ha alcun fondamento il richiamo effettuato dal ricorrente all'art. 45 del codice etico di polizia ("Il personale di polizia, nel corso di un intervento, deve, di norma, essere in condizione di fornire le prove del proprio status e della propria identità professionale"), in quanto, come prevede anche l'art. 192 cod. strada in ordine ai controlli su "strada" da parte del personale di polizia, è sufficiente, ai fini della "riconoscibilità" degli agenti, che gli stessi siano in "uniforme" o, in caso contrario, muniti dell'apposito segnale distintivo.

4. Miglior sorte non può essere assegnata al terzo motivo relativo alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a p.u..

In definitiva, il ricorrente ripropone gli stessi argomenti già esaminati al paragrafo che precede, per sostenere che difetterebbero anche gli estremi del suddetto reato.

La sentenza impugnata, a conferma della infondatezza della tesi difensiva (ovvero che il ricorrente avesse temuto di essersi imbattuto in soggetti malintenzionati), ha evidenziato che il ricorrente, nonostante l'arrivo di una seconda pattuglia di carabinieri, aveva proseguito nella sua condotta oppositiva, tanto da rendere difficile il suo amanettamento.

Le diverse conclusioni avanzate sul punto dal ricorrente, riportando stralci di atti processuali, si rivelano censure non consentite in sede di legittimità per quanto già premesso al paragrafo 2 del considerato in diritto.

5. Non ha fondamento alcuno il quarto motivo, relativa alla causa di giustificazione dell'art. 393-bis cod. pen.

Anche a voler ammettere la configurabilità della suddetta scriminante in forma putativa, la allegazione difensiva sul punto si rivela del tutto ipotetica.

Va rammentato che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724).

Nella specie, la tesi sostenuta dal ricorrente (erronea convinzione che gli agenti fossero due malintenzionati) è stata in ogni caso ritenuta dalla Corte di appello priva di alcun concreto appiglio.

6. In ordine al quinto motivo, relativo alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni dolose, si deve rilevare che ancora una volta il ricorrente si affida a non consentite articolazioni dei dedotti vizi.
Il ricorrente invero propone soltanto una rinnovata, per quanto preclusa, lettura delle evidenze probatorie, selezionando i passaggi, a suo avviso, più significativi a sostegno della sua tesi difensiva, non considerando viepiù che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita e che il giudice di merito deve necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.

Quel che è sufficiente rilevare è che la motivazione della sentenza impugnata sul capo attinto dal presente motivo non presenta vizi logico-giuridici denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello spiegato in modo coerente e non censurabile perché le lesioni riportate dai due agenti fossero addebitali al ricorrente come dolose.

7. Anche il sesto motivo relativo alla liquidazione del danno, non supera il vaglio di ammissibilità.
Va al riguardo rammentato che la valutazione del giudice di merito in tema di liquidazione del danno morale, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (tra tante, Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170).

Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto provato il danno morale in relazione alle lesioni refertate, rapportando l'importo liquidato all'intensità del turbamento psichico derivato dalla veemenza e dalla durata della violenza, cessata solo grazie all'intervento di un terzo li presente e di un'altra pattuglia.
In tal modo, la Corte territoriale ha soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra la gravità effettiva del danno e l'ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che hanno concorso al processo di formazione del libero convincimento (Sez. 5, n. 38948 del 27/10/2006, Avenati, Rv. 235024).

8. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.