Ricorre la calunnia quando la falsa imputazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto-reato, ad esprimere l'univoca riferibilità di questa ad una persona reale, determinata o determinabile; mentre ricorre la simulazione di reato quando la falsa imputazione sia implicitamente, e non nominativamente, attribuita ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato falsamente attribuito dall'imputato.
L'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato e può essere escluso soltanto quando l'autore sospetti o supponga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole. La prova dell'elemento soggettivo si può desumere dalle concrete circostanze modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla volontà dell'agente per evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito della prima rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato.
Corte di Cassazione
sez. VI penale, ud. 14 giugno 2022 (dep. 21 luglio 2022), n. 28972
Presidente Di Stefano – Relatore Travaglini
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di G.D. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. La ricorrente è stata ritenuta responsabile di avere indotto il proprio figlio minorenne, P.L. , a dichiarare falsamente, agli assistenti sociali e ai medici, di avere subito abusi sessuali e violenze fisiche all'interno della comunità (omissis), in cui si trovava a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Trieste, al fine di riportarlo a casa con sé.
2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo rileva violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di disporre una perizia sui biglietti - in cui il minorenne veniva sollecitato ad accusare di essere stato oggetto di violenze fisiche e sessuali - al fine di accertare se la grafia fosse riconducibile alla G. . Detta richiesta, già avanzata in primo grado, era stata erroneamente rigettata dalla Corte di appello per travisamento delle conclusioni dello stesso consulente tecnico di parte per avere evidenziato sia differenze che identità tra i biglietti e il saggio grafico della G. . Proprio questo, infatti, ad avviso della ricorrente avrebbe dovuto determinare un approfondimento peritale.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello aveva operato sulla base di supposizioni e comunque aveva travisato la prova quando: a) aveva ritenuto erroneamente che la ricorrente avesse orientato il figlio a false accuse essendosi invece limitata a chiedergli cosa fosse successo "in comunità o a scuola"; b) aveva ritenuto non dirimente la dichiarazione della teste L……, medica del Pronto soccorso, in cui risultava essere stata contattata dalle assistenti sociali per un minore "molestato" da compagni della comunità; c) non aveva spiegato perché P.L. avesse accusato tre specifiche persone e non altre, anche di un reato a cui i biglietti non facevano riferimento (minacce); d) aveva rappresentato una tempistica della consegna del quarto biglietto al figlio incongruente rispetto alla relazione dei servizi sociali del 28 maggio 2015; e) aveva ritenuto che il testimone P.M. , padre del minorenne, avesse sbagliato nel riferire le modalità di ritrovamento dei biglietti nel bagno della struttura, per come a lui raccontata dal figlio, avvenuta per mano dei fratelli e non della donna.
2.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale con riferimento agli artt. 368,110 e 116 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come concorso dell'imputata nel reato di calunnia. Invero, la Corte di appello di Trieste aveva erroneamente ritenuto integrato detto delitto sebbene l'imputata non avesse suggerito al figlio di accusare una persona determinata, come risultava dal contenuto dei biglietti indicati, al più ricorrendo il reato di cui all'art. 367 c.p., o il concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p., comma 2. Peraltro, la sentenza, in difformità da quella di primo grado, che escludeva espressamente la volontà di G. di mirare all'incolpazione di specifiche persone, aveva ritenuto sussistente il dolo diretto del delitto di calunnia pur non emergendo dai biglietti.
2.4. Violazione di legge penale con riferimento all'art. 368 c.p. e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello di Trieste non aveva tenuto conto dell'unicità del contesto dervante dal referto del 27 maggio 2015 a firma della Dottoressa M. , in cui risultava sia la dichiarazione accusatoria che la ritrattazione del minorenne, tale da non avere determinato alcun procedimento penale o attività di indagine, così da rendere la condotta inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto nel dibattimento del giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e, in caso di rigetto della relativa richiesta di parte, la valutazione del giudice di appello, allorquando sia logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c. Caratelli, Rv. 274996 e Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo ampia e dettagliata analisi di tutti gli elementi probatori acquisiti, ivi compresa la consulenza tecnica dell'imputata ritenuta non dirimente, ha concluso, con un giudizio coerente e privo di vizi logici, che non fosse necessaria la chiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, stante la riconducibilità dei biglietti, volti a istigare la calunnia, alla mano di G. sulla base: della corrispondenza del loro contenuto alla formulazione delle denunce del figlio; della concatenazione degli eventi, anche sotto il profilo temporale (compresa la ritrattazione), aderente a quanto in essi scritto; dei riferimenti pronominali espliciti e sulla non espressa esclusione della loro riconducibilità alla ricorrente nel corso delle spontanee dichiarazioni.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto sono state formulate doglianze, che aldilà del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui si fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali.
La Corte di appello ha spiegato, con un apparato argomentativo nel quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità o travisamento della prova, come la responsabilità di G. fosse stata provata in forza di una serie di elementi, tra loro convergenti, a partire dall'univoco contenuto dei biglietti volti ad istigare il figlio alla falsa denuncia di precisi abusi sessuali subìti presso la comunità, ben sapendo che questi non fossero avvenuti; dalle testimonianze e certificazioni mediche delle dottoresse del Pronto soccorso che, aldilà di una piccola ecchimosi, non avevano rilevato alcun segno di violenza sul ragazzino, anzi, una delle due ne aveva ricevuto la ritrattazione; dalle tempistiche del ritrovamento e della consegna dei quattro biglietti, sempre collegati alla presenza della madre, per come confermato dalle dichiarazioni testimoniali delle assistenti sociali e del sacerdote responsabile della comunità.
Detto materiale probatorio, a cui peraltro le dichiarazioni spontanee di G. non avevano contrapposto una plausibile lettura alternativa dei fatti, non è stato scalfito dalle censure difensive. Infatti, i comportamenti tenuti nell'immediatezza dalla ricorrente, che si era limitata a chiedere al figlio cosa fosse successo, o il contatto della dottoressa Londero da parte delle assistenti sociali del Pronto soccorso per molestie su un minorenne, sono del tutto compatibili con quanto emerso dall'istruttoria e con l'apparato motivazionale che di questa ha dato la sentenza. La circostanza che P.L. avesse accusato tre specifiche persone e non altre, anche per il reato di minacce, cui i biglietti non facevano riferimento, è circostanza anch'essa ritenuta irrilevante dalla sentenza visto che il minorenne non era stato esaminato e la veridicità o meno delle sue accuse era stata ricostruita in base alle altre deposizioni testimoniali.
Anche le denunciate contraddizioni, tra la tempistica della consegna del quarto biglietto al ragazzino e la relazione dei servizi sociali del 28 maggio 2015, sono state ritenute inesistenti alla luce dei precisi passaggi degli eventi ricostruiti a pagina 7 della sentenza con argomenti logici e coerenti. Infine, le argomentazioni della Corte distrettuale non risultano inficiate dalla deposizione di P.M. , padre del minorenne, che nel riferire le modalità di ritrovamento dei biglietti nel bagno della struttura, per come a lui raccontate dal figlio, aveva detto che questi erano stati consegnati dai fratelli e non dalla madre, il ché non escluderebbe l'attribuibilità a G. del loro contenuto.
4. Il terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto riguardano la qualificazione giuridica del fatto, sono infondati.
4.1. Dalle due sentenze conformi è stato accertato, in punto di fatto, che P.L. , dell'età di 13 anni al momento del commesso reato e dunque non imputabile ex art. 97 c.p., aveva accusato tre persone determinate di violenza sessuale a seguito dell'istigazione della madre di dichiarare falsamente di avere subito detto reato all'interno della comunità in cui era stato collocato dal Tribunale per i minorenni.
Ad avviso della difesa nella specie ricorre o il delitto di simulazione di reato, in quanto G. avrebbe sollecitato il figlio ad attribuire un delitto in modo innominato ed indeterminato, rispetto a soggetti che peraltro non conosceva; o il concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 c.p., comma 2, poiché la donna, non sapendo che il minorenne avrebbe accusato specifiche persone, si era prefigurata il meno grave reato di cui all'art. 367 c.p..
Osserva il Collegio che la proposta qualificazione giuridica dei fatti, oltre che fondarsi su argomenti basati su una diversa ricostruzione degli accadimenti accertati in dibattimento, non è accoglibile in quanto le sentenze di merito hanno correttamente ritenuto G. responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p..
Per affrontare la questione è opportuno fissare, in sintesi, i principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità per distinguere il delitto di calunnia dalla simulazione di reato.
Ricorre la calunnia quando la falsa imputazione sia idonea, per modalità e circostanze sottese alla falsa attribuzione del fatto-reato, ad esprimere l'univoca riferibilità di questa ad una persona reale, determinata o determinabile (Sez. 6, n. 21990 del 08/07/2020, Gentile, Rv. 279561); mentre ricorre la simulazione di reato quando la falsa imputazione sia implicitamente, e non nominativamente, attribuita ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato falsamente attribuito dall'imputato (Sez. 6, n. 951 del 08/06/1983, Focardi, Rv. 161144). Ferma restando la violazione dell'interesse dell'amministrazione della giustizia in entrambe le ipotesi delittuose, il discrimine, in sostanza, è costituito dalla identificabilità o meno di chi viene falsamente accusato.
Alla luce di detti principi, nella specie è ravvisabile il reato di calunnia, nella forma cosiddetta indiretta, per la cui configurazione è necessario che, pur in assenza di un'accusa nominativamente formulata, l'incolpazione sia tale, per le modalità in cui si esprime, da rendere inequivoca la riferibilità della stessa ad una determinata persona ossia che questa soltanto possa essere il soggetto che ha compiuto l'illecito. Quando, come nel caso all'esame di questa Corte, il reato viene riferito agli appartenenti ad un delimitato gruppo di persone, costituito da operatori e ospiti di una precisa comunità, in quanto tali agevolmente identificabili, non può dirsi che esso sia implicitamente ed innominativamente attribuito, come avviene nella simulazione di reato, in quanto vi è la lesione dell'interesse soggettivo individualizzato, presupposto del reato di calunnia che, in forza della falsa accusa, rende specifici i destinatari delle indagini. Infatti, sebbene la ricorrente non avesse indicato persone individuate, aveva comunque indirizzato la successiva attività investigativa in un preciso e definito contesto, peraltro connotato da particolare delicatezza in quanto costituito anche da giovani, alcuni dei quali minorenni, con situazioni personali complesse.
Con riferimento all'elemento psicologico del reato, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che G. , nel determinare il figlio a denunciare di essere stato vittima di violenza sessuale, si era prefigurata che gli appartenenti alla Comunità (…) avrebbero subito un procedimento penale rispetto a un delitto non avvenuto. Infatti, la verifica dell'elemento soggettivo si è basata su un procedimento logico-inferenziale fondato sull'esame di fatti obiettivi e certi, emersi dal contenuto inequivoco dei biglietti volti ad istigare il figlio alla falsa denuncia, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dalla ricorrente.
Secondo i principi enunciati da questa Corte l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato e può essere escluso soltanto quando l'autore sospetti o supponga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole. La prova dell'elemento soggettivo si può desumere dalle concrete circostanze modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla volontà dell'agente per evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito della prima rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 4112 del 14/12/2017, Micolta, Rv. 269440 e Sez. 6, n. 10289 del 22/10/2014, Lombardi, Rv. 259336).
La Corte territoriale ha correttamente applicato dette coordinate interpretative lì dove ha richiamato il contenuto dei bigliettini, dai quali si evinceva che la ricorrente sapesse per certo che il figlio non aveva subito alcun abuso sessuale nella comunità. Peraltro, non risulta che G. , nel corso delle spontanee dichiarazioni rese in dibattimento, avesse rappresentato che quanto denunciato avesse dei margini di verosimiglianza.
In ragione della piena consapevolezza della ricorrente di denunciare falsamente i componenti della comunità a cui era temporaneamente affidato il figlio, si ritiene infondata anche la tesi difensiva circa la configurabilità del concorso anomalo con persona non imputabile, ai sensi degli artt. 116 e 368 c.p..
5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(Sez. 6, n. 21632 del 27/04/2022, Telegrafo, non massimata), la calunnia, è un reato di pericolo, a forma libera, per il quale assumono rilevanza tutte le condotte obiettivamente idonee a far scattare un procedimento penale nei confronti di soggetti di cui si abbia la consapevolezza dell'innocenza. È quanto avvenuto nella specie, in cui i Carabinieri erano stati allertati da pubblici ufficiali (assistenti sociali e medici), obbligati ex art. 331 c.p.p. alla denuncia, ed erano intervenuti direttamente nell'ospedale in cui il minorenne era ricoverato al fine di svolgere i dovuti accertamenti.
Peraltro la ritrattazione, che per il delitto di calunnia costituisce un post factum irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato (Sez. 6, n. 29536 del 02/07/2013, Drappa, Rv. 256152), nella specie è attribuibile al solo minorenne e non anche alla ricorrente che, infatti, proprio in uno dei biglietti aveva redarguito il figlio per avere ritrattato.
6. Il ricorso deve essere quindi rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.