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La calunnia e l'esercizio del diritto di difesa

11 giugno 2013, Nicola Canestrini

L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. 

In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.

L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in applicazione della causa di giustificazione prevista dal codice penale, esclude la punibilità del reato (cfr. approfondimento della differenza tra calunnia e diffamazione).

Deve sussistere, però un rigoroso rapporto funzionale tra tale condotta dell'imputato e la confutazione dell'imputazione a suo carico, nel senso che l'imputato deve limitarsi ad affermare l'insussistenza (rectius la falsità e, quindi, l'infondatezza) dell'accusa a suo carico, senza travalicare tale confine con iniziative, non necessarie, dirette a coinvolgere i sui accusatori, di cui conosce l'innocenza, in una incolpazione specifica, circostanziata e determinata, che si pone al di fuori dell'economia difensiva, perché nessuna attinenza ha con l'oggetto dell'imputazione a suo carico" (Cassazione penale sez. VI, 08 febbraio 2001, n. 13118 ).

Il reato di calunnia

Il reato di calunnia è punito a titolo di dolo, il quale consiste, in applicazione dei principi generali, nella volontarietà della condotta attraverso la quale si realizza l'incolpazione e nella consapevolezza che l'incolpato è innocente e che il fatto attribuito ha carattere di reato.

Appare sufficiente, dunque, la consapevolezza di mettere in moto, con la propria condotta, un meccanismo inquisitorio nei confronti di un soggetto innocente.

I due elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia sono dunque:

1. l'intenzionalità della incolpazione e (momento volitivo) e la

2. sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato (momento rappresentativo).

Con specifico riferimento a questo secondo elemento, è noto come costante giurisprudenza abbia affermato che quando non vi è la prova della certezza sull'innocenza della persona avverso la quale si è mobilitata l'autorità, il reato non può dirsi sussistente.

Ciò perché, non perché abbia importanza che l'incolpato non abbia in realtà commesso i fatti delittuosi che gli si addebitano, bensì perché in tema di calunnia ha importanza non la realtà oggettivamente considerata, ma l'appartenenza di essa nella mente del giudicabile.

Da ciò deriva che per la sussistenza del reato di calunnia non dell'innocenza dell'incolpato deve tenersi conto, non essendo questa un presupposto del fatto, bensì della certezza che il denunciante ha della di lui innocenza, la quale certezza, costituendo un particolare elemento del dolo, deve essere piena ed assoluta al momento della denuncia.

Testualmente :

"Come noto, affinchè si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell' innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell' innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.

Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologi del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto a formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell' innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881).

In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente."

Ancora: "Come noto, affinchè si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.

Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologi del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto a formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881).

In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente."

(Cfr. approfondimento della differenza tra calunnia e diffamazione).

Concludendo, un cenno sul contiguo tema della prova del dolo: l'orientamento dominante postula che per l'affermazione della responsabilità dell'imputato l'autorità inquirente prima e quella giudicante poi, debbano indispensabilmente acquisire la prova certa che costui la certezza che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza.

Tale prova, ben può risultare da indizi, ma essi devono comunque fondarsi su circostanze di fatto certe e senza dubbio univoche, in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente conseguenziale (Cass. Sez. VI, 24 giugno 1998, 7495).

Un ulteriore argomento defensivo può fare leva sulla mancanza di offensività della condotta: la nozione di "reato", così come identificata ai fini dell'applicabilità della norma, va intesa come un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi. Secondo costante giurisprudenza, sussiste la necessità che l'incolpazione, ai fini della realizzazione dell'elemento oggettivo della calunnia, riguardi "un fatto, che alla stregua della prospettazione fattane dell'agente, corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto e di contravvenzione" (ex multis, Cass. saz VI, 10 luglio 2000). Tale esigenza di certezza, va ricollegata all'elemento della fattispecie costitutivo della possibilità dell'inizio di un procedimento penale, quale più generale espressione del principio di offensività.

Anche se l'art. 368 c.p., a differenza dell'art. 367 c.p., non chiede espressamente che a seguito della falsa incolpazione venga in essere la possibilità di apertura di un procedimento penale, concordemente si ritiene che la calunnia, essendo un reato di pericolo, si realizza solo allorquando sussista la possibilità di apertura di un procedimento a carico del soggetto accusato per accertare la sua responsabilità in ordine al reato denunziato.

A tal riguardo appare particolarmente interessante notare come la giurisprudenza, abbia ritenuto non sussistente il reato di calunnia ogni qual volta l'inizio di un procedimento a carico dell'accusato non sia possibile (ex multis Cass. sez. VI,  novembre 1998, Carbone).

E se invece il cliente ha riferito all'avvocato fatti poi trasfusi in un atto giudiziario (es. ricorso amministrativo,, querela, ..)?

Come noto, il rapporto fra cliente ed avvocato è tutelato dal cd. segreto professionale , il cui sistema di tutela è poliedrico, articolandosi in tutela penale (art. 622 c.p.), disciplinare (art. 9 codice deontologico ) e processuale (art. 200 c.p.p.).

La tutela penale del segreto professionale ha carattere strumentale, essendo volta a garantire la libertà e la sicurezza nei rapporti intimi professionali, ai quali il cliente dà vita per la necessità di avvalersi di specifiche competenze nella cura dei suoi interessi.

Questo basti per rilevare che chi si reca da un legale può e deve legittimamente confidare nella riservatezza sul contenuto delle dichiarazioni .

Va dunque rilevato come l'invio di un atto all'autorità giudiziaria contenente incolpazioni astrattamente configurabili come reato firmato dal solo legale non configuri il reato di calunnia a carico del cliente: ciò perché il cliente non abbia né formalmente né materialmente posto in essere la condotta sanzionata dall'art. 368 c.p., avendo solo rilasciato il mandato defensionale al proprio difensore . Va rilevata, pertanto, da un stretto punto di vista oggettivo, la mancata commissione della condotta da parte dell'imputato necessaria ai fini dell'integrazione del reato .

Ne si può fondatamente sostenere che la comunicazione al proprio difensore di una notizia ipoteticamente calunniosa comporti per il difensore medesimo l'obbligo di utilizzarla per la difesa, dato che il problema della vincolatività delle istruzioni del cliente e della autonomia del procuratore nella condotta della causa va risolto nel senso che il difensore è vincolato al conseguimento dei fini che la parte si prefigge (Cass. 4 aprile 1997, n. 2910), ma ha la massima discrezionalità tecnica nell'impostazione della lite, essendo egli abilitato a scegliere o a modificare la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio assistito.

Non sussiste dunque il delitto di calunnia se emerge che la volontà calunniosa dell'imputato sia "incerta" in funzione dell'esercizio del suo diritto di difesa, ed in relazione alla particolare dinamica che ha caratterizzato lo sviluppo dei fatti. (Corte di Cassazione, sez. vi penale - sentenza 19 dicembre 2012, n.49635 - Pres. Di Virginio - est. Lanza: in omaggio a tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il reato di calunnia in capo al difensore, il quale, nel ricorso depositato avanti il giudice di pace, ha attribuito ai due agenti la redazione di un falso ideologico, consistito nell'affermazione che i due verbalizzanti "non avevano accertato de visu e personalmente la condotta stradale attribuita all'imputato stesso" .)

  (cfr. approfondimento della differenza tra calunnia e diffamazione).

Rassegna giurisprudenziale in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia:

Cass. pen., sez. VI 17-04-2009 (18-02-2009), n. 16645 - Pres. MILO Nicola - R.G.RV243517

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Rilevanza del dolo eventuale - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 13 Maggio 2008)

Cass. pen., sez. VI 17-04-2009 (18-02-2009), n. 16645 - Pres. MILO Nicola - R.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per avere - con un denuncia inviata al Comando generale della Guardia di finanza, al Comando regionale e provinciale e alla Compagnia di Milazzo e alla Procura della Repubblica contenente, in premessa alcuni interrogativi circa le ragioni per le quali non si svolgevano indagini su evasori fiscali in genere e nello specifico controlli su quanto da lui segnalato nei confronti dei fratelli M., e poi sottolineando che il comandante della brigata di (OMISSIS) sarebbe stato interessato solo a controlli su asserite attività abusive allo stesso denunciante e ancora interrogandosi su un "secondo fine" che impediva al m.llo C. di svolgere indagini sui fratelli M. - accusato, pur sapendolo innocente, il m.llo C., comandante della brigata di (OMISSIS), dei delitti di abuso e omissione di atti d'ufficio.

2. Ad avviso del giudice d'appello, le censure alla decisione di primo grado sono prive di fondamento.

In particolare, per la Corte di merito le espressioni insinuanti adoperate nell'esposto - denuncia inviato non ne mettono in dubbio l'attitudine offensiva e calunniatoria, in quanto inviato a tutte le autorità preposte ai controlli, dai quali non è emersa in alcun modo la fondatezza della accuse.

Si pone in rilevo che gli accertamenti richiesti furono ritardati per non più di tredici giorni - tenuto conto che nel mese di agosto i militari della guardia di finanza erano impegnati in prioritarie attività nelle (OMISSIS) - e nello specifico si trattava di l'attività di commercio ambulante di generi alimentari, per lo più malvasia e capperi e l'abusiva attività di accompagnatore turistico svolta dai M..

In conclusione, R., pone in rilevo la Corte di merito, aveva il diritto di segnalare eventuali irregolarità e richiedere interventi nonchè di segnalare l'ignavia del Comandante della brigata della guardia di finanza. Però, non avrebbe potuto utilizzare espressioni idonee a configurare a suo canto reati. Alcuna circostanza autorizzava il denunciante a nutrire dubbi sull'operato del m.llo C. e formulare a carico della locale compagnia una dolosa preordinazione sulla sottovalutazione del fenomeno. Elementi che, unitariamente considerati, induco a ritenere che R. era ben consapevole dell'innocenza dell'incolpato.

Pena adeguata alla condotta criminosa.

1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione degli artt. 157, 161 e 171 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 poichè la notifica del decreto di citazione relativa al giudizio d'appello fissato per il giorno 11 dicembre 2007, udienza poi rinviata al 13 maggio 2008 per legittimo impedimento del difensore, è stata effettuata presso il difensore avv.to PAINO, anzichè al domicilio dell'imputato in (OMISSIS), luogo dove sonno state eseguite tutte le altre notifiche e anche l'estratto contumaciale.

2. Con un ulteriore motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 368 c.p. poichè sono insussistenti l'elemento materiale e soggettivo del reato di calunnia.

La sentenza impugnata pone a base dell'affermazione di responsabilità il tono insinuante e offensivo delle espressioni usate nella denuncia, per giungere alla calunniosità della stessa.

Tali elementi avrebbero potuto realizzare altri reati, quali ingiuria e diffamazione, anzichè il delitto di calunnia. Per la configurazione della condotta richiesta dalla fattispecie de qua è richiesto che si abbia la certezza dell'infondatezza delle accuse e la piena consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza dell'incolpato.

Nessun rilievo, ai fini della configurazione dell'elemento materiale, possono avere le circostanza, poste in risalto dal giudice d'appello, quali l'inoltro alle autorità inquirenti e soprattutto l'accertata infondatezza delle accuse.

Quanto all'elemento soggettivo è solo assertivo l'argomento secondo cui la certezza della consapevolezza dell'incolpato discende dall'accertamento dell'infondatezza delle accuse.

Il giudice d'appello non ha affatto considerato la richiesta di intervento urgente formulata da un cittadino che, tra l'altro, sottolineava l'inutilità di indagini a conclusione della stagione estiva nell'(OMISSIS). Con i motivi d'appello si era già rappresentato che l'apparente "ignavia" del Comandante C. avrebbe ben potuto essere ascritta a negligenza e sottovalutazione di quanto denunciato, considerando che gli altri prioritari impegni si sarebbero conclusi il (OMISSIS), giorno in cui fu portata a termine l'operazione antidroga.

La consapevolezza dell'innocenza è da provare e non può essere esclusa per l'avvenuto accertamento dell'infondatezza delle accuse.

3. Con un terzo motivo, si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 159 e 161 c.p., art. 304 c.p.p., comma 1 e art. 477 c.p.p., poichè illegittimamente è stato considerato il rinvio, per legittimo impedimento del difensore, dell'udienza dall' 11 dicembre 2007, causa di sospensione della prescrizione sino al 13 maggio 2008. Per la difesa il sistema processuale non autorizza di computare, ai fini del tempo della prescrizione, il rinvio ad altra udienza per legittimo impedimento del difensore.

4. Tale è la sintesi ex art. 73 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso fondato.

Il contenuto dell'esposto appare diretto a rappresentare un negligente ritardo del locale comandante della brigata della guardia di finanza e non a formulare accuse di favoritismi o indebite omissioni.

In ogni caso, manca la prova che R. abbia accusato il m.llo C. di fatti dei quali avesse la precisa consapevolezza della sua innocenza. Egli ha rappresentato quello che gli appariva come un comportamento non regolare e tale da dare adito a dubbi sulle ragioni del mancato tempestivo intervento. Dubbi che avrebbero al più potuto configurare una eventuale previsione della mancanza di comportamenti illeciti.

Come noto, affinchè si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.

Va qui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologi del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto a formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881). in base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

 

Cass. pen., sez. VI 20-02-2009 (07-01-2009), n. 7490 - Pres. AGRO' Antonio S. - P.E. RV242693

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Denuncia di smarrimento di assegno - Mancanza di formale notizia di reato - Detentore del titolo - Implicita incolpazione di reati procedibili d'ufficio - Falsità della denuncia - Configurabilità del reato - Fondamento.

Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia dello smarrimento di assegni bancari, attribuendosi in tal modo al legittimo portatore l'appropriazione o l'impossessamento o la ricezione illeciti dei titoli, ed irrilevante dovendosi ritenere, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato, quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile sulla base degli elementi ivi contenuti. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 22 marzo 2004)

 

(cfr. approfondimento della differenza tra calunnia e diffamazione).

 

Cass. pen., sez. VI 03-02-2009 (09-01-2009), n. 4537 - Pres. LATTANZI Giorgio - P.M. Galati Giovanni - S.G. (massima 1)

RV242819

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Incolpazione cosiddetta reale o indiretta - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il delitto di calunnia sussiste anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella denuncia di furto di un blocchetto di assegni). (Rigetta, App. Ancona, 7 febbraio 2006)

Cass. pen., sez. VI 03-02-2009 (09-01-2009), n. 4537 - Pres. LATTANZI Giorgio - P.M. Galati Giovanni - S.G. (massima 2)

RV242820

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere - Incolpazione di più persone con unica denuncia - Pluralità di reati - Configurabilità.

In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 primo comma cod. pen., quanti sono gli incolpati. (Rigetta, App. Ancona, 7 febbraio 2006)

Cass. pen., sez. VI 03-02-2009 (09-01-2009), n. 4537 - Pres. LATTANZI Giorgio - P.M. Galati Giovanni - S.G.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1) la motivazione della sentenza della Corte di appello di Ancona.

Risulta agli atti che il S. ebbe a denunciare presso L'Arma di Macerata, in data (OMISSIS), il furto di un blocchetto di assegni, relativo al suo conto corrente, acceso presso la Cassa di Risparmio di Fermo, agenzia di (OMISSIS). Nella predetta denuncia veniva specificamente precisato "che il blocchetto era integro e cioè senza mai avere staccato un assegno". Gli assegni utilizzati sono stati sei e furono emessi o dal S. o dal D. per normali esigenze di pagamento.

Due assegni sono stati sicuramente emessi dal S. (che ha, tra l'altro, ammesso la circostanza - cfr. dichiaraz. imputato CC. Macerata in data 14.4.1994 e Sezione P.G. Procura Circondariale di Macerata in data 21.6.1995) e consegnati a terzi. Gli altri quattro assegni risultano essere stati emessi (con tutta probabilità per i giudici di merito) dal D.S., reale intestatario del conto corrente de quo, il quale appose la falsa firma di traenza dell'odierno appellante (sul punto, cfr. le risultanze della espletata perizia grafica del prof. E.C.).

Per la Corte distrettuale, che cosi conclude sulla base della testimonianza di M.G., molto verosimilmente, nel rapporto di conto corrente con il nominato istituto di credito, il S. ebbe a svolgere il ruolo di mero prestanome, essendo stato il D.S. il reale intestatario del conto corrente de quo (cfr. dichiaraz. M.G. CC. Treia in data 30.3.1995).

Inoltre, degli assegni emessi dal D., l'odierno prevenuto era con tutta probabilità a conoscenza, stante il menzionato rapporto in forza del quale esso S. si era reso disponibile ad essere mero prestanome nel rapporto di conto corrente bancario.

In definitiva, per la sentenza impugnata, indipendentemente dalla tortuosa circolazione di ognuno degli assegni per cui è processo, va evidenziato che la denuncia di furto del carnet (asseritamente integro), presentata dall'appellante, è palesemente falsa.

La Corte di appello, pur ritenendo verosimile che l'appellante, per come adombrato dalla difesa, sia rimasto in qualche modo vittima della sua disponibilità ad aver accettato di accendere il conto corrente bancario de quo per conto dell'amico D., nondimeno, egli avrebbe dovuto, una volta accortosi che la situazione gli stava sfuggendo di mano, non già denunciare all'Arma di Macerata di aver patito sic et simpliciter il furto, ad opera di ignoti, di un blocchetto integro di assegni bancari di conto corrente (circostanza di fatto non vera), bensì esporre con sincerità i fatti e (soprattutto) gli antefatti avuto anche (e soprattutto) riguardo al suo rapporto con il D. in relazione al conto corrente bancario in questione.

In conclusione: con la falsa denuncia di furto non contenente alcuna precisazione o riserva, il prevenuto ebbe indubitabilmente ad esporre a penale responsabilità i prenditori e/o i giratari degli assegni de quibus. A nulla rilevando il fatto che nella predetta denuncia il prevenuto non abbia indicato il nominativo delle persone alle quali venivano attribuiti i fatti costituenti reato, essendo tali persone agevolmente individuabili sulla base del contesto delle circostanze esposte.

Quanto alla sussistenza. del delitto di calunnia per "incolpazione implicita" il giudice distrettuale richiama la massima di questa sezione, nella sentenza 30.10.1991, Piccin ed altri.

2) I motivi di impugnazione.

Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato deduce manifesta illogicità e mancanza di motivazione, nonchè violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova e travisamento della deposizione della teste M., fidanzata del D.. L'errore della Corte sarebbe consistito nel ritenere che il D. avesse la disponibilità del libretto degli assegni e della somma depositata in conto corrente, quando invece la teste si limitò a riferire:

a) che "il D. aveva bisogno di liquidità e si avvaleva del S. al quale aveva fatto aprire un conto corrente bancario perchè lui non poteva emettere assegni";

b) che il titolo, "offerto alla teste perchè lo cambiasse da qualche suo conoscente", venne materialmente compilato e sottoscritto dal S., su dettatura del D., e si trattava di titolo postdatato e privo del nome del beneficiario, che fu apposto dalla persona che lo "cambiò" alla predetta M.;

c) che pertanto - secondo il ricorso - il carnet era posseduto dal S. e la decisione di emettere o meno l'assegno risiedeva solo in capo al S. stesso, con conseguente ruolo di terzietà del D., negato invece dalla Corte distrettuale, così degradando il S. da protagonista, sia pure con favore verso l'amico, a gregario subalterno di questo;

d) che la circostanza che gli assegni, emessi dal D. dopo la sottrazione del carnet, portino la firma apocrifa del S., coerente con la grafia del D., dimostrerebbe che il S. era stato spossessato del blocchetto degli assegni stessi.

Il motivo, risolvendosi in censure di mero fatto, è per più profili inammissibile.

Va infatti ribadito che le doglianze in fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione (anche in tema di misure cautelari), non sono proponibili in questa sede (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perchè la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità":

a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo;

b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione. In assenza di tali requisiti e connotazioni argomentative, come nella specie, l'impugnazione non può superare il vaglio della ammissibilità.

In buona sostanza al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, è radicalmente preclusa la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, oppure l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi, diversi da quelli fati propri dal giudice del merito, e da preferirsi perchè ritenuti maggiormente e plausibili ovvero dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tali operazioni infatti attribuirebbero alla Corte il ruolo di un ulteriore giudice del fatto, ed ostacolerebbero lo svolgimento della peculiare funzione di organo istituzionalmente deputato a controllare e verificare che la motivazione dei provvedimenti, adottati dai giudici di merito (e di cui le parti si dolgono), rispetti sempre e sia adeguata ad uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico che è stato seguito per giungere alla decisione.

Nè miglior sorte ha la censura di travisamento della prova, in relazione alla interpretazione-valutazione data dai giudici di merito alla deposizione della teste M., fidanzata del D..

E' noto, per consolidata giurisprudenza, che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purchè specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile soltanto quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando il limite del "devolutum" (cfr in termini: sez. 6, 27061/2008 P.G. e De Simone c. Donno; Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207).

Tale vizio pertanto si realizza nei soli casi in cui - in concreto - il giudice di merito: abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste; oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

Nessuna di tali due evenienza risulta nella specie realizzata.

In buona sostanza, va rilevato che, in ordine alla testimonianza della M., si chiede inammissibilmente alla Suprema Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, non di verifica re se detti elementi sussistano (Cass. Penale sez. 5, 39048/2007, Rv. 238215 Casavola e altri. Massime precedenti Conformi: N. 4675 del 2007 Rv. 235656, N. 5223 del 2007 Rv. 236130, N. 21602 del 2007 Rv. 237588, N. 23419 del 2007 Rv. 236893, N. 24667 del 2007 Rv. 237207, N. 35683 del 2007 Rv. 237652).

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè omesso esame di un motivo di appello, non avendo la Corte dato risposta alle questioni attinenti al primo assegno sottoscritto dal S. ( T.) ed alla prospettata confusione ed errore in cui sarebbe incorso il S. nel suo interrogatorio sulla integrità del carnet stesso, tenuto conto che il S. era perfettamente convinto e consapevole di aver subito un furto.

Anche tale motivo, secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su di un punto decisivo della causa, non avendo il giudice dato alcun peso alle prove raccolte in ordine alla emissione del primo assegno, è inaccoglibile.

Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi - come fatto dalla decisione impugnata - a porre in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purchè tale valutazione, come nella specie, risulti logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000, ricorrente Garasto) nell'articolato complesso della affermazione di responsabilità.

Con un terzo motivo il ricorso delinea un preteso errore nella qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi invece nell'ipotesi della simulazione di reato, mancando il dolo della calunnia.

Il motivo è privo di fondamento.

Va infatti ribadito che in tema di calunnia, perchè si realizzi il dolo, è necessario e sufficiente che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione) (Cass. Penale sez. 6, 17992/2007, Rv. 236448, Parisi).

Va inoltre ricordato che reati previsti dagli artt. 367 e 368 c.p. nella loro forma diretta (e cioè contraddistinta dalla presentazione di una denuncia) presentano come elemento comune la falsità dell'oggetto della denuncia; ma si distinguono fra loro a seconda del fatto che il reato, inesistente o diverso da quello consumato in realtà, venga o meno attribuito a persona determinata, oppure anche individuabile sulla base delle affermazioni del denunciante (Cass. Penale sez. 6; U.P. 21.9.99 P.G. c. Calvitti, 8.5.01 P.M, c. Meloni).

Il delitto di calunnia sussiste quindi - come nella specie - anche quando l'incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato - nella forma, cioè, della incolpazione cosiddetta reale o indiretta - purchè la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto, univocamente e agevolmente identificabile, evenienza nella specie ampiamente realizzabile trattandosi di denuncia di furto di un "carnet integro" di assegni, alcuni dei quali poi accertati come emessi dallo stesso denunciante (Cass. Penale sez. 6, 3784/1992, Rv. 189793, Arduini).

Con un quarto motivo si rileva la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., non sussistendo il ritenuto concorso formale, essendo unica la condotta generatrice dell'ipotizzata calunnia e non plurima riguardo al numero degli assegni emessi.

Il motivo è infondato.

Giusta risalente ed immodificata giurisprudenza, quando, come nella fattispecie, si versi nel caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1, quanti sono gli incolpati (Sez. 6, Sentenza n. 10570/92 Rv. 192130 Imputato: Lombardi). Invero, nel caso di falsa incolpazione di più persone con unica denunzia, vengono necessariamente a concretarsi tanti delitti, quante sono le persone incolpate, unificati dal vincolo della continuazione, qualora ne ricorrano gli estremi.

Lo scopo della norma dell'art. 368 c.p. è infatti quello di evitare che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno o fuorviata e che siano messi in pericolo l'onore e la libertà personale di un innocente e, quindi, anche se l'azione delittuosa è formalmente unica e contestuale, lo stesso bene giuridico tutelato viene più volte leso per quante sono le persone nei cui confronti l'azione era diretta (Cass. Penale sez. 6, 2 aprile 2008, Santangelo; Sez. 6, Sentenza n. 286/70, Mandaglio).

Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., sez. VI 28-01-2009 (17-12-2008), n. 3910 - Pres. MANNINO Felice Saverio - Est. IPPOLITO Francesco - P.M. D'AMBROSIO Vito - S.F.

RV242521

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Falsa denuncia di smarrimento di assegno dopo la sua consegna - Calunnia formale - Falsa denuncia anteriore alla consegna - Calunnia reale - Condizioni.

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato. (Annulla con rinvio, App. Palermo, 7 Aprile 2008)

Cass. pen., sez. VI 21-01-2009 (16-12-2008), n. 2750 - Pres. LATTANZI Giorgio - A.P.

RV242424

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Convincimento erroneo della colpevolezza dell'accusato - Sussistenza del dolo eventuale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dolo in relazione ad un caso in cui l'imputato aveva temerariamente denunciato, in un reclamo al tribunale, fatti non personalmente percepiti, ma riferiti dalle parti private e non valutati). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 20 Dicembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 21-01-2009 (16-12-2008), n. 2750 - Pres. LATTANZI Giorgio - A.P.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di calunnia per avere - con un reclamo al collegio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto proposto il 17 settembre 1993 nell'interesse dei suoi patrocinati - incolpato, pur sapendola, la d.ssa S.M., pretore della stessa sede, di violazioni di legge e di false verbalizzazione allo scopo di favorire P. A..

2. Ad avviso del giudice d'appello, le censure alla decisione di primo grado sono prive di fondamento.

In particolare, la Corte di merito ha preliminarmente chiarito la diversità del fatto in ordine al quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiaralo non luogo a procedere nei confronti dell'avv.to A.. L'imputazione, ab origine calunnia e poi qualificata diffamazione, traeva origine da alcune "note autorizzate" presentate dal medesimo avvocato il (OMISSIS). Mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono stati commessi con il reclamo al collegio presentato il (OMISSIS).

Il giudice d'appello, ai fini della sussistenza del dolo richiesto per la configurazione della calunnia, ha ritenuto di particolare rilievo la notevole temerarietà del comportamento dell'avv.to A. che si è prestato a denunciare fatti non personalmente percepiti, ma riferiti da altri e non valutati nella loro reale consistenza.

3. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la violazione di legge processuale e sostanziale e il difetto di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6.

La Corte d'appello ha interpretato in termini riduttivi la locuzione "medesimo fatto", sebbene abbia riconosciuto che i fatti oggetto di distinti procedimenti traevano origine dal medesimo processo civile.

Si è trattato di una condotta analoga perchè l'imputato ha agito, con le note di udienza e poi con il reclamo al collegio, di fare valere i diritti del proprio assistito.

Per il secondo fatto non avrebbe potuto essere esercitata l'azione penale senza applicare l'art. 414 c.p.p..

3.1. Con secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p..

Là dove non si dovesse ritenere l'esercizio dell'azione subordinato alle prescrizione di cui all'art. 414 c.p.p., in ogni caso il giudice di merito ha violato l'art. 649 c.p.p.: la sentenza di non luogo a procedere, divenuta irrevocabile, avrebbe dovuto impedire di sottoporre A.P. a un nuovo giudizio per il medesimo fatto.

3.2. Con un terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 43, e 368 c.p. e dall'art. 89 c.p.c., poichè gli atti processuali presentati dall'avv.to A., anche se polemiche nei confronti del magistrato, erano da considerare finalizzata a censurare decisioni adottate nell'ambito di un processo civile, mediante le quali egli riteneva di tutelare gli interessi del proprio assistito.

Si rileva poi che la Corte di merito non ha risolto adeguatamente la questione del dolo, in quanto mancano elementi che possano fare ritenere che l'avv.to A. abbia agito per incolpare il magistrato, pur sapendolo innocente. Egli non intendeva esporre elementi per l'esercizio dell'azione penale.

3.3. Con un quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p. e art. 595 c.p., in quanto il precedente processo è stato definito correttamente con la diversa definizione giuridica attribuita al fatto. Analogamente, avrebbe dovuto essere definito l'attuale procedimento, riconducendo il fatto al delitto di diffamazione.

4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La circostanza dedotta dalla difesa, nel giudizio di primo grado e con i motivi d'appello, è quella che l'avv.to A. si è limitato a riportare nel reclamo al collegio fatti riferiti dalle parti private, ab origine patrocinate da altro difensore, accaduti di un udienza alla quale egli non fu presente. Tale elemento non risulta smentito dal giudice d'appello là dove ha ritenuto che il dolo richiesto per la configurazione della calunnia è in concreto ravvisabile, in quanto l'Avv. A. si è prestato, con particolare temerarietà, a denunciare fatti non personalmente percepiti, riferiti da altri e non valutati.

Come noto, affinchè si configuri il dolo di calunnia e necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell'innocenza dell'incolpato. L'intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell'innocenza dell'incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.

Va cui, dunque, ribadito che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 7 marzo 2007 dep. 14 settembre 2007, n. 34881).

In base a tali principi, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti riferiti, da altri, si limiti a incolpare taluno temerariamente in base a notizie apprese da terzi, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Cass. pen., sez. II 22-12-2008 (18-11-2008), n. 47628 - Pres. BARDOVAGNI Paolo - C.A.

RV242298

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Riferimento di quanto appreso da altri o di voci correnti - Configurabilità della calunnia - Sussistenza - Fondamento.

Integra il delitto di calunnia anche la condotta di riferire quel che si è appreso da altri, ovvero di voci o maldicenze correnti, qualora il denunciante abbia la consapevolezza che l'incolpato non ha commesso il fatto. (Rigetta, App. Milano, 9 giugno 2006)

Cass. pen., sez. VI 29-11-2008 (08-10-2008), n. 44594 - Pres. AGRO' Antonio S. - D.B.A.

RV241654

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Formale denuncia - Necessità ai fini della configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a sommarie informazioni rese ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari). (Rigetta, App. Genova, 8 Marzo 2005)

Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (03-10-2008), n. 40098 - Pres. MOCALI Piero - TRIBUNALE DI PESARO c. G.I.P. C/O TRIBUNALE DI PERUGIA

RV241708

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Ricorso per cassazione contenente affermazioni calunniose - Giudice competente - Individuazione.

Qualora nel ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di condanna siano ravvisati gli estremi della calunnia, competente alla cognizione del reato - che è a consumazione istantanea - è il giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, a nulla rilevando il deposito dell'atto di impugnazione nell'ufficio di altra autorità giudiziaria che abbia l'obbligo di inoltrarlo a quella competente alla sua ricezione. (Dichiara competenza)

Cass. pen., sez. I 28-10-2008 (03-10-2008), n. 40098 - Pres. MOCALI Piero - TRIBUNALE DI PESARO c. G.I.P. C/O TRIBUNALE DI PERUGIA

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 23/3/06 il Gup del Tribunale di Perugia dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di calunnia e diffamazione aggravata imputati a D.B.G., parte lesa il magistrato G.A..

I reati erano stati ravvisati nel ricorso per cassazione interposto dal D.B. avverso la sentenza 3/6/03 della Corte di Appello di Perugia che lo condannava per calunnia nei confronti di G. A., fratello del nominato A. e magistrato anch'egli.

Poichè l'atto (contenente gravi affermazioni riguardanti G. A., componente del CSM) era stato materialmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Pesaro, il Gup di Perugia ravvisava in (OMISSIS) il locus commissi delicti.

Con ordinanza 7/5/08 il Tribunale monocratico di Pesaro, ricordato che precedente eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Pm era stata rigettata dal Gup del detto Tribunale il 27/11/07 in sede di udienza preliminare, sollevava conflitto di competenza ravvisando quella del Tribunale di Perugia e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto.

All'udienza fissata per la discussione il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia.

La competenza è del Tribunale di Perugia. E' giurisprudenza pacifica che la calunnia sia un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la prima comunicazione (pervenuta) all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne come quella di polizia giudiziaria) della falsa incolpazione della persona innocente: da tale momento, infatti, si verifica la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio a un procedimento penale e con ciò si determini un pericolo di danno per il normale funzionamento della giustizia (v., anche in caso di comunicazione ad autorità giudiziaria incompetente, Cass., 1^, c.c. 6/4/66, dep. 16/6/66, n. 389, Brusamonti). Ne consegue l'irrilevanza a tal fine che l'atto di contenuto calunnioso (e, nel caso, anche diffamatorio) sia depositato per l'inoltro in luogo diverso, per la possibilità prevista dall'art. 582 c.p.p., comma 2.

Gli argomenti in tal senso del giudice di Perugia non colgono nel segno, facendo leva su funzioni (certificative e di controllo) proprie del cancelliere che si riceve l'atto di impugnazione ma estranee al suo dovere primario di trasmettere l'atto medesimo all'ufficio giudiziario in indirizzo.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Perugia, cui dispone trasmettersi gli atti.

Cass. pen., sez. VI 15-09-2008 (10-04-2008), n. 35339 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - A.V.

RV241398

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Elemento oggettivo - Indicazione di modalità della vicenda diverse da quelle del fatto realmente accaduto - Rilevanza - Indicazione.

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata. Questa condizione non si verifica allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, riguardi soltanto modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non ne modifichino l'aspetto strutturale e non incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di calunnia in relazione ad una denuncia che, pur avendo enfatizzato la dinamica dei fatti, descrivendoli nelle loro modalità esecutive in maniera particolarmente allarmante, non aveva inciso sull'essenza degli illeciti denunciati, ed in particolare sulla loro identificazione e qualificazione giuridica). (Annulla senza rinvio, App. Messina, 11 Aprile 2005)

Cass. pen., sez. VI 28-06-2008 (13-06-2008), n. 26019 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - C.A.M.

RV240930

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Diritto di difesa e accuse calunniose - Rapporto - Condizioni - Fattispecie in tema di dichiarazioni rese dal condannato davanti al giudice di sorveglianza.

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, non è configurabile il delitto di calunnia nella condotta del condannato che, in sede d'audizione davanti al giudice di sorveglianza, si limiti a negare la frequentazione di persone pregiudicate, contestando la veridicità delle relazioni di servizio dei carabinieri, da cui emerga tale circostanza, se le dichiarazioni difensive non sono accompagnate da elementi fattuali circostanziati tali da farle apparire come vere. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 14 Giugno 2007)

Cass. pen., sez. VI 28-06-2008 (13-06-2008), n. 26019 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - C.A.M.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Avellino del 3 dicembre 2004, appellata da C.M.A., con la quale il predetto era stato condannato per calunnia dei "carabinieri di Grottaminarda", reato consumato in occasione della audizione davanti al giudice di sorveglianza in data 27 maggio 1996, nel corso della quale il magistrato gli aveva contestato (varie) relazioni di servizio della polizia giudiziaria dalle quali emergeva che si accompagnava con pregiudicati (dei quali venivano indicati vari nomi).

Nel corso del presente processo erano assunte altre deposizioni dei carabinieri dello stesso contenuto nei confronti del C..

La Corte d'appello ha affermato che non si trattava di una difesa basata sulla semplice negazione di aver conosciuto i pregiudicati cui i carabinieri avevano fatto riferimento, ma di vera e propria denuncia calunniosa di falso. Ha precisato altresì che nei confronti dei carabinieri si era aperto processo per calunnia.

Propone ricorso personale il C.. Proclama la sua innocenza;

sostiene che: 1) il reato era prescritto; 2) era stato violato il diritto di difesa; 3) la motivazione del provvedimento era insufficiente; 4) erroneamente non gli erano state concesse le attenuanti generiche.

Afferma ancora che non aveva mai sporto denuncia (il giudice di sorveglianza gli aveva detto che per fare la denuncia sarebbe stato sentito in altra sede), e che, in realtà, si voleva semplicemente difendere da accuse ritenute calunniose.

Il ricorso è fondato.

La linea di discrimine tra la esistenza e la inesistenza della calunnia ove l'imputato faccia affermazioni defensionali per allontanare da sè accuse o contestazioni mossegli in un procedimento avente carattere giurisdizionale è data dalle modalità concrete attraverso le quali, nell'esercizio del difesa (art. 51 c.p.), si attribuisca ad altri un fatto costituente reato.

Finchè però le affermazioni del dichiarante si limitino ad attribuire un fatto reato ad altri - di cui pur si conosce l'innocenza - semplicemente per effetto della negazione della esistenza del fatto addebitatogli il reato non sussiste. Esso sussiste, al contrario, quando tali affermazioni siano accompagnate da circostanze di fatto che le facciano apparire vere e credibili di modo che il fatto-reato che si attribuisce ad altri appaia effettivamente commesso, proprio per essere accompagnato da elementi, per così dire, di contorno che lo facciano sembrare realmente accaduto.

Nel caso, il ricorrente si è limitato ad affermare non esser vero ciò che i carabinieri sostenevano, cioè che egli si accompagnava con personaggi malavitosi. Se tali dichiarazioni potevano implicitamente significare attribuzione ai militari di un reato di falso, le dichiarazioni stesse non erano accompagnate da alcun altra specificazione o circostanza capace da rendere reale e concreta l'attribuzione del falso. Nè la insidiosa domanda del magistrato che ascoltava l'imputato circa il fatto se la sua negazione di accompagnarsi con pregiudicati volesse avere il significato di falsità alle dichiarazioni dei carabinieri può avere alcun rilievo:

a tale domanda l'imputato non poteva non rispondere che le dichiarazioni dei militari erano false, ma ancora una volta, tali dichiarazioni non sono state accompagnate da elementi fattuali circostanziati tali da farle apparire come vere (Sez. 6, Sentenza n. 1333 del 16/01/1998 Ud. - dep. 04/02/1998 - Rv. 210648).

D'altra parte, nulla di più di quanto si è sopra detto risulta dalla sentenza impugnata, per cui non ha rilievo che si sia aperto un processo per calunnia a carico dei carabinieri perchè la realtà rappresentata dalla Corte di merito non appariva suscettibile di fare aprire un procedimento penale a carico dei militari.

Si deve concludere quindi nel senso che l'imputato si è limitato ad esercitare il suo diritto di difesa senza che tale esercizio trasmodasse in calunnia.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. Resta assorbito nella decisione ogni altro motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (08-04-2008), n. 26560 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - E.F. (massima 1)

RV241045

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - Omesso avvertimento al teste sospettato di falsità - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 372 cod. pen. non rileva l'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Taranto, 29 Settembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (08-04-2008), n. 26560 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - E.F. (massima 2)

RV241044

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Pericolo per l'incolumità fisica - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., non è configurabile quando il grave nocumento riguardi l'integrità fisica dell'autore o del prossimo congiunto. (Nella specie, il ricorrente, vittima di estorsioni, aveva sostenuto di aver deposto il falso per il timore della propria incolumità fisica e di quella dei suoi familiari). (Dichiara inammissibile, App. Taranto, 29 Settembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (08-04-2008), n. 26560 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - E.F.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 16/3/2001, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato E.F. colpevole del reato di cui all'art. 372 c.p., (per avere, deponendo quale testimone dinanzi alla Corte di Assise di Taranto nel corso del procedimento a carico di A.M. ed altri, negato il vero affermando di non avere mai subito, quale titolare dell'omonima profumeria, estorsioni da parte degli appartenenti al clan Appeso, riferendo di non aver mai consegnato del denaro; in (OMISSIS)) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

L'E., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 207 c.p.p., comma 1, per non avere la Corte di Appello ritenuto indispensabile l'ulteriore avvertimento prescritto da tale norma nell'ipotesi in cui nel corso dell'esame un testimone renda dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite.

Con un secondo motivo, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1.

Sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il fatto che fossero stati arrestati alcuni capi dell'organizzazione criminale alla quale appartenevano coloro che avevano avanzato le richieste estorsive non faceva venir meno per l'imputato il timore per la propria incolumità fisica e per quella dei familiari.

DIRITTO

1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Premesso che non è in discussione che l'E., prima di essere sentito come teste, ha ricevuto dal giudice l'avvertimento di cui dell'art. 497 c.p.p., comma 2, si osserva che nessuna influenza può assumere sulla configurabilità del reato ascritto al prevenuto la mancanza dell'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 207 c.p.p., comma 1. Tale norma, invero, dispone che, se nel corso dell'esame un testimone renda dichiarazioni contraddittorie, incomplete e contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, "se del caso", l'avvertimento previsto dall'art. 497 c.p.p., comma 2. L'espressione "se del caso" usata dal legislatore implica di per sè il carattere non obbligatorio di tale adempimento, la cui omissione, infatti, non comporta alcuna sanzione processuale, non contenendo il menzionato art. 207 c.p.p., una disposizione analoga a quella contemplata dal dell'art. 497 c.p.p., comma 3, che prevede la nullità (ritenuta peraltro dalla giurisprudenza di natura relativa) della deposizione testimoniale nel solo caso di inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma della stessa disposizione di legge.

Ma, al di là di tale notazione di carattere processuale, è di tutta evidenza che, sul piano del diritto sostanziale, l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 207 c.p.p., comma 1, non costituisce presupposto necessario al fine della integrazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 372 c.p., che si realizza nel momento stesso in cui il testimone nel corso della sua deposizione abbia reso dichiarazioni false o mendaci e, quindi, prima ancora dell'eventuale avvertimento dato dal giudice al testimone ai sensi del menzionato art. 207 c.p.p..

2) Anche il secondo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia (Cass. Sez. 6^, 6/2/2004 n. 4895; Cass. n. 8638/1999; Cass. n. 1908/1997), ha disatteso la richiesta della difesa di riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., sul rilievo che la scriminante in parola, prevista dalla norma citata per i soli casi di "necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore", non può essere estesa all'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui si prospetti un pericolo per l'incolumità fisica.

In ogni caso, il giudice del gravame ha osservato che, anche a voler ritenere applicabile in linea di principio l'esimente in oggetto ad un pericolo di siffatta natura, non potrebbe ritenersi la sua operatività nella fattispecie in esame, non avendo l'appellante collegato il nocumento paventato a circostanze obiettive, attuali e concrete, ma essendosi il predetto limitato a fare generico riferimento "ai comportamenti ritorsivi che con alto grado di probabilità sarebbero stati realizzati dagli appartenenti al clan malavitoso degli Appeso"; incombenza di pericolo che, peraltro, ad avviso della Corte distrettuale, appariva poco plausibile, tenuto conto che il clan Appeso era da tempo scompaginato in conseguenza delle indagini giudiziarie e che, in particolare, i suoi più autorevoli esponenti erano ristretti in carcere.

Il ricorrente non ha mosso alcuna doglianza avverso il primo punto della motivazione, ma si è limitato a censurare l'ulteriore argomentazione addotta in sentenza, facendo presente che, nella prospettiva del quisque de populo, non era venuta meno la forza intimidatrice dell'organizzazione criminosa, la quale non era stata affatto sgominata, ma semplicemente indebolita dall'arresto di alcuni capi.

Ciò posto, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando un provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici, tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la fondatezza anche di una sola di esse, per cui l'impugnativa portata ad una sola di tali ragioni rende la stessa inammissibile, per evidente difetto di interesse, posto che da una pronuncia favorevole a detta impugnazione non potrebbe derivare, per l'impugnante, quella modificazione della sua situazione processuale, che costituisce il contenuto essenziale dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione (Cass. Sez. 1^, 4/3/1994 n. 4442; Cass. Sez. 2^, 14/11/1997 n. 6316).

Nel caso di specie, pertanto, la mancata impugnazione del primo ordine di argomentazioni addotto dalla Corte di Appello, di per sè idoneo a sorreggere la decisione, rende inammissibile il proposto ricorso. In ogni caso, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente col motivo in esame si rivelano inammissibili, in quanto, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolvono in censure avverso l'apprezzamento espresso in punto di fatto dal giudice di merito circa la ricorrenza di una situazione di concreto e attuale pericolo; apprezzamento che, essendo sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.

3) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (31-03-2008), n. 26559 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.M. DELEHAYE Enrico - L.P.S.

RV240690

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - Incidenza sul procedimento - Irrilevanza.

In tema di falsa testimonianza, ciò che rileva ai fini dell'integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento. (Rigetta, App. Messina, 19 Ottobre 2007)

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (31-03-2008), n. 26559 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - P.M. DELEHAYE Enrico - L.P.S.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 19 giugno 2006 del Tribunale di Messina, appellata da L.P.S., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in quanto responsabile del reato di cui all'art. 372 c.p., perchè, deponendo come testimone innanzi al Tribunale di Messina nel procedimento a carico di P.M., imputato di sequestro di persona a carico di G.M.L., affermava il falso sostenendo che la sera del (OMISSIS) la G. era salita volontariamente sull'autovettura del P. e dichiarando di non sapere il motivo per cui M.G., madre della predetta, si trovava a terra dopo che l'autovettura del P. si era allontanata, il tutto in contrasto con le dichiarazioni rese ai Carabinieri secondo cui la G. era stata costretta con la forza dal P. a salire sulla sua autovettura e la M., che era sopraggiunta e che tentava di liberare la figlia, era stata spinta dal P. e fatta cadere a terra (in (OMISSIS)).

Rilevava la Corte di appello che la falsità delle dichiarazioni dibattimentali rese dall'imputato derivava sia dalle diverse dichiarazioni rese ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti sia dalle obiettive risultanze rappresentate dalle chiare lesioni riportate dalla G. a seguito della condotta violenta del P. e dal fatto, rappresentato dallo stesso L.P., che subito dopo l'episodio, la M., madre della ragazza, stava piangendo. Nessuna rilevanza poteva poi attribuirsi al fatto che il P., per motivazioni non conosciute, fosse stato assolto dal reato di sequestro di persona in danno della G..

Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Notarianni Aurora, la quale, premesso che P.M. era stato assolto dal reato di sequestro di persona in danno di G.M.L. ascrittogli con sentenza n. 3627/00 del Tribunale di Messina, deduce:

1. Violazione dell'art. 426 c.p., (recte, art. 546), in quanto nella sentenza impugnata è stato trascritto un capo di imputazione non riguardante il L.P. ma G.M.L., dal che derivava la nullità della sentenza in quanto mancante di un elemento essenziale.

2. Falsa applicazione dell'art. 372 c.p., essendosi la Corte di appello limitata a rilevare una discrepanza tra le dichiarazioni rese dal L.P. in sede di indagine e quelle dibattimentali, mentre doveva essere accertate se queste ultime fossero false.

3. Inosservanza degli artt. 431 e 500 c.p.p., posto che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese ai Carabinieri dal L.P. potessero considerarsi atto non ripetibile, e che invece, in tanto esse potevano essere utilizzate per verificare l'attendibilità del teste in quanto esse avessero formato oggetto di contestazione dibattimentale da parte del p.m., che invece si è limitato a chiederne l'acquisizione.

Ad ogni modo, nessun contrasto poteva apprezzarsi dalle due dichiarazioni, dato che il L.P. in dibattimento non aveva mai negato che tra il P. e la G. fosse intercorsa qualche forma di violenza fisica, che anzi egli aveva riferito che "tutti e due si strattonavano", "si toccavano e si spingevano", urlando e insultandosi; e, quanto alla M., si era limitato a dire di non ricordare se essa fosse stata spinta e gettata a terra dal P., pur ricordandola in lacrime.

3. Vizio di motivazione circa la idoneità della dichiarazione a indurre in errore il giudice, tenuto conto anche della mancata insistenza delle persone offese sulle accuse sporte a carico del P.; e ciò escludeva anche l'esistenza del dolo.

DIRITTO

Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.

Il primo motivo si rivela manifestamente infondato, dato che la mera errata trascrizione del capo di imputazione riferibile all'appellante nella sentenza impugnata è frutto all'evidenza di un mero errore materiale, non implicante alcuna incertezza, e, quindi, alcuna nullità, come reso palese dal confronto con la sentenza di primo grado, nella quale sono riportati precisamente gli addebiti mossi, oltre che al L.P., agli altri imputati non appellanti.

Quanto al secondo motivo, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata non si è limitata a registrare una divergenza tra le dichiarazioni rese in sede investigative e quelle rese in sede dibattimentale dal L.P., ma ha concluso nel senso della attendibilità delle prime dichiarazioni, e quindi della falsità delle seconde, sulla base di una valutazione complessiva delle emergenze processuali, in particolare dando logico rilievo al dato documentale derivante dalla natura delle lesioni riportate sia da G.M.L. sia da M.G. a seguito del fatto su cui verteva la testimonianza.

Il primo profilo evocato nel terzo motivo appare manifestamente infondato, dato che le dichiarazioni rese dal L.P. alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini a carico di P. M. rilevano nel presente procedimento come prova del reato contestato, sicchè è del tutto improprio il riferimento fatto dal ricorrente alle formalità delle contestazioni ex art. 500 c.p.p., riguardanti semmai il diverso procedimento nell'ambito del quale la falsa testimonianza si è realizzata.

Circa poi la effettiva sussistenza di un contrasto tra le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria e quelle rese in sede di testimonianza dibattimentale, il punto decisivo, trascurato dal ricorrente, è rappresentato dal fatto che, nelle prime, il L.P. aveva riferito di precise violenze usate dal P. alle due donne (spinte, strattonamenti, forzosa introduzione nell'auto della G.), mentre, nelle seconde, egli ha affermato di avere notato solo una certa confusione e agitazione a seguito dell'incontro tra il P. e la G., e di avere visto la M. in lacrime, allontanandosi senza avere assistito ad altro. Divergenza, questa, all'evidenza rilevante ai fini dei fatti ascritti al P..

Quanto al terzo motivo, manifestamente infondato, appare del tutto irrilevante che anche le allora persone offese abbiano ritrattato le accuse mosse al P. (tanto da venire poi condannate anch'esse per falsa testimonianza), dato che, come costantemente affermato in giurisprudenza, ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 372 c.p.; che è reato di pericolo, ciò che importa è che il testimone affermi il falso o neghi il vero sui fatti sui quali esaminato, che per definizione hanno una potenziale incidenza sull'esito del processo, non richiedendosi di accertare il reale grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto nel procedimento nel quale essa è stata resa.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., sez. VI 06-09-2008 (17-07-2008), n. 34749 - Pres. LATTANZI Giorgio - P.P.

RV240707

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - False dichiarazioni al P.M. - Elemento soggettivo - Dolo generico - Fondamento.

Ai fini dell'integrazione del reato di false informazioni al PM, è sufficiente il dolo generico, bastando la volontà, comunque determinatasi, di dire il falso. (Dichiara inammissibile, App. Venezia, 21 Gennaio 2008)

Cass. pen., sez. VI 06-09-2008 (17-07-2008), n. 34749 - Pres. LATTANZI Giorgio - P.P.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 28-11-2005, con la quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato P.P. colpevole del reato di cui all'art. 371 bis c.p., (perchè, nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Vicenza nel procedimento penale a carico del Dottor C.A., richiesto dal P.M. di fornire informazioni al fine delle indagini, rendeva false dichiarazioni, affermando di avere spedito lui alcune boccette di "(OMISSIS)" ad alcuni pazienti del Dott. C., e cioè a R.A., a F.L. e al signor T., marito della signora S.A. da (OMISSIS), su richiesta telefonica a lui fatta da tutti costoro, mentre, in realtà, tale richiesta gli era stata fatta direttamente dal Dott. C.; in (OMISSIS)) e, concesse le attenuanti generiche. Io ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con Euro 4.560,00, di multa, con i doppi benefici di legge.

Il P., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, denunziando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 371 bis c.p.. Deduce che nella specie non sussistono gli elementi integrativi del reato di cui all'art. 371 bis c.p., in quanto nelle dichiarazioni rese dal prevenuto non è dato in alcun modo rilevare un suo consapevole e volontario mendacio in ordine ai fatti su quali era chiamato a riferire. Nell'ambito del rapporto di collaborazione professionale intercorso con il C., è possibile che il P. sia caduto in errore nel riferire chi lo aveva effettivamente chiamato.

L'imputato, tuttavia, era certamente in buona fede, tant'è vero che nel corso dell'esame dinanzi al Pubblico Ministero, a proposito della cliente R., ebbe ad affermare che l'interlocutore telefonico gli aveva riferito di essere cliente del C. e che, non riuscendo a contattare quest'ultimo, gli aveva chiesto di spedirgli la sostanza medicinale che già usava. Con queste dichiarazioni, il P. ha fatto all'organo dell'accusa il nome del C. quale prescrittore della sostanza incriminata e, quindi, quale autore, sia pure mediato, della richiesta.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al requisito della rilevanza e pertinenza delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Sostiene che l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui le dichiarazioni del P. hanno avuto ad oggetto false informazioni relative a ciò che il P.M. procedente aveva interesse ad accertare, e cioè la circostanza della fornitura a terze persone da parte del C. dei farmaci citati, risulta smentita dalla motivazione della sentenza di primo grado, nella quale le dichiarazioni del P. sono state considerate addirittura riscontro probatorio efficace ai fini della pronuncia di condanna del C.. La motivazione della sentenza impugnata presenta ulteriori illogicità e contraddittorietà. In particolare, non risulta da alcuna parte del fascicolo processuale che il dott. P. abbia "personalmente, in prima persona e senza alcun collegamento, se non quello ideale di discente, col Dott. C.", fornito ai pazienti i composti medicinali richiesti, nè, tanto meno, che abbia mai negato che il dott. C. avesse continuato a seguire i suoi pazienti da Milano. Significativo, al riguardo, è quanto riferito a proposito del colloquio telefonico con la R., di cui si è detto col primo motivo di ricorso. Il ricorrente pone in evidenza ulteriori incongruenze logiche contenute in sentenza, e fa presente che lo stesso capo d'imputazione non fa alcun riferimento a dichiarazioni del P. che escludessero la responsabilità del C., incentrandosi esclusivamente su quanto dichiarato dall'imputato circa la provenienza di alcune chiamate telefoniche da parte di alcuni pazienti del C. stesso. Ma siffatte dichiarazioni, anche a voler essere considerate inveritiere, non possono rivestire alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento a carico del C., come è dimostrato dalle sentenze di condanna emesse a carico di quest'ultimo, nelle quali non si fa alcun riferimento alle richieste telefoniche di cui sopra, ma addirittura si adoperano le dichiarazioni rese dal dott. P. per motivare la condanna dell'imputato.

DIRITTO

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

Nell'impugnata sentenza la Corte di Appello, per meglio inquadrare la vicenda, ha rilevato che il procedimento penale a carico di C. A. riguardava una serie di reati, aventi tutti ad oggetto la cessione a due pazienti, S.A. e G. M. G., di un preparato presentato come omeopatico e denominato "Mia composita", ma contenente invece "(OMISSIS)", cioè benzodiazepine, e quindi sostanze stupefacenti; e che, pertanto, nel corso delle relative indagini preliminari il Pubblico Ministero aveva necessità di accertare se l'indagato avesse o meno ceduto tale farmaco alle persone suindicate.

Tanto premesso, il giudice del gravame ha dato atto che nell'ambito del predetto procedimento penale il P., nel corso delle indagini preliminari, ha testualmente dichiarato al Pubblico Ministero, in data 12-3-2001, che le richieste del preparato in questione erano state rivolte a lui personalmente da varie persone, dopo il trasferimento del C. nella sua farmacia in Milano, e che lo stesso C. era rimasto estraneo a tali rapporti di fornitura.

Tali dichiarazioni, peraltro, sono state smentiti dai testi escussi in primo grado, i quali hanno concordemente negato di essersi rivolti all'odierno ricorrente, che non avevano mai conosciuto, per la fornitura del farmaco in questione, e hanno invece sostenuto di aver parlato per telefono con il C., il quale li aveva rassicurati circa la spedizione da Milano del detto preparato.

Tanto acclarato in punto di fatto, la Corte di Appello ha ritenuto le dichiarazioni rese dall'imputato al P.M. oggettivamente false, in quanto inconciliabilmente contrastanti con le dichiarazioni rese dalle persone alle quali il farmaco era stato spedito. Nel confutare le argomentazioni addotte dalla difesa, il giudice distrettuale ha posto in evidenza, in particolare:

- che la versione parzialmente diversa resa dal P. in sede di esame nel dibattimento a suo carico non assume alcuna rilevanza, dovendosi tener conto, ai fini delle contestazioni mosse all'odierno ricorrente, del contenuto delle dichiarazioni dal predetto rese al Pubblico Ministero nel corso del procedimento a carico del C.;

- che sussiste il requisito della pertinenza e rilevanza delle informazioni, in quanto le false dichiarazioni rese dal P. riguardavano proprio ciò che il Pubblico Ministero aveva interesse ad accertare, e cioè la circostanza della fornitura da parte del C. a terze persone dei citati farmaci;

- che l'esame delle concrete imputazioni poi mosse al C. nella richiesta di rinvio a giudizio e nel dibattimento svoltosi a suo carico dimostrano ulteriormente la pertinenza e rilevanza delle dichiarazioni false, dal momento che tra le terze persone destinatane del farmaco è stata indicata la S., e che il P., nel presente procedimento, è accusato di aver mentito in ordine alla fornitura del farmaco a quest'ultima, tramite il marito T.;

- che la circostanza che alle dichiarazioni false del P. non sia stato fatto alcun riferimento nel corpo della motivazione della sentenza di condanna a carico del C. è del tutto ininfluente, sia in ragione della natura di reato di pericolo (sulla genuinità dell'esito delle indagini preliminari, non del dibattimento) del delitto di cui all'art. 371 bis c.p., sia perchè le dichiarazioni false rese nelle indagini preliminari dal P. (che in dibattimento, secondo quanto è dato evincere dalla Iattura della sentenza di primo grado a carico del C., ha parzialmente mutato la versione dei fatti), non erano evidentemente conosciute dal giudice dibattimentale, non essendo le stesse mai state acquisite ex art. 500 c.p.p..

La Corte di Appello, pertanto, ha fornito ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni che hanno determinato il suo convincimento circa la penale responsabilità dell'imputato.

Il discorso argomentativo si svolge attraverso passaggi non contraddittori e non manifestamente illogici, con i quali sono state analiticamente vagliate le deduzioni svolte dalla difesa, per sottolinearne l'assoluta infondatezza.

La soluzione adottata risulta pienamente corretta sul piano giuridico. L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 371 bis c.p., consiste, infatti, nella difformità tra quanto un soggetto dichiara al pubblico ministero e ciò che il medesimo effettivamente conosce sui fatti ai quali è interrogata. Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato, inoltre, è sufficiente il dolo generico, essendo sufficiente la volontà, comunque determinatasi, di dire il falso, in quanto, qualunque sia l'intento in concreto perseguito dall'agente, viene sempre leso il normale funzionamento della giustizia, che rappresenta l'oggetto della tutela giuridica:

sicchè, nella fattispecie criminosa in esame, l'elemento psicologico si manifesta in modo così intrinsecamente inerente alla materialità oggettiva del fatto, da risultare facilmente percepibile nell'accertamento del fatto-reato nella sua realtà ontologica.

Orbene, nel caso di specie, alla luce degli elementi fattuali rappresentati nell'impugnata sentenza, non può seriamente dubitarsi del consapevole mendacio che ha connotato le dichiarazioni rese dal P. al P.M. nel corso del procedimento penale a carico del C., alla luce delle affermazioni dei testi escussi, che hanno concordemente negato di essersi rivolti all'odierno ricorrente per la fornitura del farmaco di cui sopra.

Non sussistono, pertanto, i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati dal ricorrente, essendo al contrario evidente che le censure da questi mosse mirano, in realtà, ad incrinare la fondatezza degli apprezzamenti di merito espressi dalla Corte di Appello e ad ottenere una diversa valutazione delle emergenze processuali.

Ma, come è noto, l'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatorea riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/4/1997 n. 6402).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Cass. pen., sez. VI 25-06-2008 (27-05-2008), n. 25807 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - C.F.

RV241257

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - False dichiarazioni al P.M. - Persona offesa dal reato - E lo Stato - Altri soggetti - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione ad archiviazione.

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Roma, 21 Novembre 2005)

Cass. pen., sez. I 02-01-2009 (11-12-2008), n. 54 - Pres. FAZZIOLI Edoardo - S.G.

RV242577

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Differenza con il delitto di favoreggiamento personale - Fattispecie.

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, la condotta del soggetto, estraneo all'associazione, che faccia da "corriere" tra un latitante e altri membri del sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività delittuose del gruppo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 17 Luglio 2008)

Cass. pen., sez. I 02-01-2009 (11-12-2008), n. 54 - Pres. FAZZIOLI Edoardo - S.G.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal GIP della stessa città nei confronti di S.G. in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Rilevava che le principali fonti di prova riguardavano il verbale di arresto dell'indagato che veniva trovato alla guida di un'auto, intestata alla ditta della famiglia L., con a lato guida L.G., all'interno della quale venivano rinvenuti 16 fogli manoscritti, asseritamente indirizzati a B.P., latitante e capo di uno dei clan della camorra della "alleanza di Secondigliano". Tale riconducibilità era ritenuta certa in quanto le note erano indirizzate al figlio B.E., nonchè alla figlia F. e ad altri familiari. L'indagato aveva rivendicato la paternità del plico sigillato nel quale erano contenute le note, tutte di inequivoco contenuto, e cioè contabilità, informazioni su un attentato programmato e altro, e da tali elementi emergeva il ruolo del S. come postino per tenere i collegamenti tra il latitante e gli altri affiliati.

Il tribunale riteneva corretta la configurazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, trattandosi di soggetto che, pur non essendo affiliato e inserito nella struttura organizzativa, forniva però un contributo consapevole e volontario con effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento o della conservazione dell'associazione e nel caso di specie tale caratteristica esisteva, visto che egli curava quanto meno il recapito di messaggi al latitante e dal latitante agli altri componenti; si ravvisava anche l'elemento soggettivo tenuto conto delle modalità dei fatti e della notorietà del soggetto latitante, che non poteva essere ignorata dall'indagato. Non poteva accogliersi la tesi difensiva che nei fatti sussistesse solo un'ipotesi di favoreggiamento in quanto era ravvisabile una effettiva incidenza nell'aiuto prestato all'intera associazione e non solo ad un suo componente, visto che B. era latitante ed era il capo della cosca. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistente la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.

Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in quanto nel corso dell'interrogatorio l'indagato aveva chiarito che le note erano nella sua disponibilità solo perchè aveva ricevuto il plico in modo del tutto casuale, senza sapere da dove veniva e a chi era destinato. Conferma di tale tesi era costituita dal fatto che il latitante era stato poi arrestato in (OMISSIS) e che le note erano confezionate in modo tale che nessuno poteva leggerne il contenuto.

L'indagato inoltre non aveva precedenti penali specifici e non frequentava pregiudicati.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto richiede di dare ai fatti una lettura ed una interpretazione diversa da quella contenuta nell'ordinanza, sulla base solo della dichiarazioni dell'imputato. In realtà l'ordinanza è ben motivata nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in relazione alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. Ha valutato correttamente la condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ritenendo che la natura delle note, rinvenute nell'auto guidata dall'indagato, fosse univoca e cioè indicasse che egli svolgeva la funzione di corriere tra il latitante e gli altri esponenti del clan, essendo consapevole che tale attività non costituiva un favore personale ma un incarico per tutta l'associazione (Sez. 1, 22 novembre 2006 n. 1073, rv.

235855). La circostanza che le note fossero custodite in un plico chiuso non è tanto indicativa del fatto che egli non poteva conoscerne il contenuto, quanto del fatto che aveva avuto evidentemente ordini diretti e specifici dal mittente sui destinatari.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Cass. pen., sez. V 19-11-2008 (16-09-2008), n. 43207 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - P.M. Fraticelli Mario - A.F. c. M.M.

RV241731

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - Persona offesa - Soggetto che abbia denunciato la condotta di favoreggiamento - Esclusione.

In tema di favoreggiamento, il soggetto che abbia denunciato la condotta di intralcio alle investigazioni dell'autorità non può considerarsi persona offesa e non è legittimata, pertanto, a costituirsi in tale veste nel relativo procedimento penale poiché non è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento della amministrazione della giustizia che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice. (Annulla in parte senza rinvio, App. Messina, 16 Marzo 2007)

Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (08-10-2008), n. 40966 - Pres. AGRO' Antonio S. - P.D. (massima 1)

RV241525

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - Favoreggiamento personale - Partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Concorso - Possibilità - Criteri distintivi.

Non è configurabile il concorso tra il delitto di associazione mafiosa e quello di favoreggiamento da parte di una persona che risulti anch'essa affiliata al medesimo sodalizio criminale, quando l'aiuto prestato rivesta un carattere generale e sistematico in favore del gruppo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha precisato che la sovrapposizione di tali figure criminose può sussistere solo quando il favoreggiamento sia posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell'associazione). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 15 Marzo 2008)

Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (08-10-2008), n. 40966 - Pres. AGRO' Antonio S. - P.D. (massima 2)

RV241701

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - Favoreggiamento personale - Partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Criteri distintivi - Concorso - Possibilità - Fattispecie.

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie relativa all'aiuto prestato in modo generale e sistematico da un associato in favore di un altro partecipe latitante, in cui la S.C. ha individuato il reato di associazione mafiosa ed ha escluso la configurabilità del concorso tra le suddette figure criminose, precisando che la loro sovrapposizione può sussistere solo quando il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell'associazione). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 15 Marzo 2008)

Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (08-10-2008), n. 40966 - Pres. AGRO' Antonio S. - P.D.

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da P.D. - indagato per i reati di associazione di tipo mafioso e di favoreggiamento aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 - avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Ufficio giudiziario, che, in data 20 dicembre 2007, aveva respinto la richiesta di revoca della ordinanza di custodia cautelare del 3 luglio 2007.

Il Tribunale riteneva che dall'interrogatorio del 27 novembre 2007, richiesto dallo stesso indagato, non fossero emersi elementi nuovi tali da condurre alla revoca della ordinanza custodiale, ma anzi confermativi delle imputazioni, apparendo inverosimile che il P. non conoscesse lo stato di latitanza di C.T. (classe (OMISSIS)), capo dell'omonimo sodalizio di tipo mafioso, di cui aveva agevolato tale stato mettendo a disposizione di quest'ultimo la sua autovettura Golf e un suo telefono cellulare, con ciò favorendo consapevolmente il sodalizio mafioso. Il Collegio poneva a base di tale convincimento le stesse ragioni già evidenziate dal G.i.p., vale a dire il ristretto contesto geografico nel quale si era sviluppata la vicenda della latitanza del boss del calibro di T.C.s., e gli stretti legami parentali e di frequentazione tra il P. e l'omonimo nipote C.T. j., suo cognato.

Le suddette modalità di favoreggiamento non erano smentite dalle dichiarazioni del P., secondo le quali l'autovettura Golf veniva usata dalla moglie quasi esclusivamente, e il telefono cellulare non era usato solo da lui (facendo capire che esso poteva essere stato lasciato in macchina dalla moglie), perchè il P. era stato visto alla guida della Golf in alcuni controlli di p.g., e perchè dal telefono emergevano vari contatti con utenze in uso ad appartenenti alla cosca Crea.

Inoltre il Tribunale riteneva confermativa della imputazione di partecipazione al reato associativo la presenza dell'indagato nel summit mafioso del (OMISSIS) in cui era stato arrestato il boss latitante (la presenza del P. era ritenuta in base alla relazione di servizio dello stesso giorno a firma dell'agente della polizia di Stato, D.E., il quale aveva affermato che in quella occasione due persone erano riuscite a fuggire, una delle quali doveva essere il P., in ragione dei suoi capelli chiari:

il Tribunale riteneva corretta tale valutazione sia perchè l'indagato aveva i capelli brizzolati, sia perchè gli operanti avevano rinvenuto in quella occasione, nella mani del boss, il telefono cellulare del P., e nei pressi del luogo della riunione, l'autovettura Golf del medesimo).

Con riferimento ai gravi indizi del reato di favoreggiamento, aveva un peso rilevante, secondo il Tribunale, oltre che la messa a disposizione del boss del telefono cellulare e della Golf, il fatto che nella telefonata del (OMISSIS) Cr.ju.Te. chiedeva al P. di recapitare al boss latitante alcuni documenti necessari per la conclusione di un affare, documenti che certo Geom. G. aveva consegnato al Cr.Te.ju..

In questa telefonata Cr.Te.ju. chiedeva al P. di recarsi a casa sua perchè la "bambina" stava male: il riferimento alla "bambina" che "stava male" veniva interpretato dal Tribunale come riferimento al boss il quale aveva bisogno di ricevere quei documenti; il Collegio non dava alcun credito, ritenendolo compiacente, al certificato medico, con firma illeggibile, in cui si attestava il malessere della bambina.

Sui rapporti tra reato associativo e favoreggiamento aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, il Collegio riteneva la sussistenza del concorso, in quanto, trattandosi di condotta favoreggiatrice di un elemento di spicco della Cosca, essa "ha per ciò solo" una diretta influenza sulla esistenza del vincolo criminale, per cui può fondarsi sulla condotta stessa, a un tempo, la esistenza di reato di favoreggiamento aggravato in capo all'agente e di partecipazione, quale intraneo, a una organizzazione di tipo mafioso.

Sulle esigenze cautelare il Tribunale le riteneva sussistenti in ragione della previsione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3.

Propone ricorso per Cassazione il P. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle norme di cui all'art. 416 bis c.p. e art. 378 c.p.; L. n. 203 del 1991, art. 7; artt. 273 e 292 c.p.p..

Assume la difesa la illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla affermazione dei giudici di merito secondo cui l'interrogatorio richiesto dal P. avrebbe fornito elementi confermativi dei gravi indizi.

Deduce, inoltre, la labilità degli argomenti utilizzati per poter ritenere la sua partecipazione al reato associativo (relazione di servizio sopra indicata).

Sul reato di favoreggiamento assume, poi, che le telefonate del (OMISSIS) (sui documenti da recapitare al boss) sarebbero di nessuna valenza sintomatica. L'attribuzione dell'uso del telefono cellulare e della Golf non avevano il carattere della sistematicità.

Censura, inoltre il fatto che il Tribunale non abbia attribuito alcuna valenza al certificato medico della bambina rilasciato dall'ospedale.

Sulla duplicità (e sovrapposizione) delle contestazioni, nonchè sulla aggravante ex citata legge, art. 7, deduce che l'aiuto prestato a una persona non può automaticamente essere ritenuto come finalizzato anche alla agevolazione del gruppo associativo (sul punto sarebbe stato necessario uno specifico accertamento, del tutto mancante).

Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.

Rivolto l'esame alle censure in punto di diritto della difesa, osserva la Corte che il reato di favoreggiamento di un associato per delinquere da parte di altra persona che pure sia associata al medesimo sodalizio non può concorrere con il reato di associazione mafiosa in danno di quest'ultimo quando l'aiuto abbia un carattere generale e sistematico, come ritenuto dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. La solidarietà tra associati è un elemento coessenziale al reato associativo e l'aiuto che un partecipe presti ad altro appartenente al gruppo che sia latitante non può dare luogo a una sovrapposizione di tali figure criminose (sovrapposizione che può sussistere solo quando il favoreggiamento sia posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità della associazione). La giurisprudenza di questa Corte si è espressa più volte in tali sensi con decisioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili (Sez. 5, Sentenza n. 17368 del 04/03/2003 Ud. (dep. 14/04/2003) Rv. 224374; Sez. 1, Sentenza n. 13008 del 28/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 211896;

Sez. 6, Sentenza n. 2774 del 10/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv.

200806).

Ulteriore carenza in punto di diritto della ordinanza impugnata è data dal riconoscimento automatico della aggravante di cui alla citata legge, art. 7 senza alcuna dimostrazione, basata su specifiche e concrete circostanze di fatto argomentazioni, che il favoreggiatore abbia scientemente e volontariamente prestato, favorendo la latitanza del capo, un aiuto alla associazione e non già alla persona del capo in quanto tale. Non può dar luogo alla aggravante il favoreggiamento che sia prestato in questa seconda ipotesi, e il giudice di merito è tenuto ad accertare e motivare, tenuto conto di ogni circostanza del fatto, l'effettiva intenzione dell'indagato, indagine nella specie del tutto mancante. Anche tale principio è stato affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte che pure il Collegio ritiene del tutto condivisibile (Sez. 6, sentenza n. 294 del 08/11/2007 Ud (dep. 07/01/2008) Rv. 238399; sez. 6, sentenza n. 6571 del 10/12/2007 Cc (dep. 12/02/2008) Rv. 239928).

Discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria su tali fondamentali principi di diritto, in considerazione dei quali il Collegio dovrà rivalutare i comportamenti attribuiti al P. e stabilire se e in quali fattispecie criminose rientrino e se possa ritenersi sussistente l'aggravante di cui al, citato art. 7 nel caso riconosca la configurabilità del reato di favoreggiamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugna e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Cass. pen., sez. V 03-09-2008 (06-05-2008), n. 34597 - Pres. PIZZUTI Giuseppe - L.M.

RV241929

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Favoreggiamento personale - Differenze.

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso l'aiuto non solo è prestato a uno o più partecipi mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non integrare il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso il mero "trasferimento in sicurezza" del latitante presso il rifugio ove era stato poi catturato). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 11 dicembre 2007)

Cass. pen., sez. VI 04-06-2008 (04-02-2008), n. 22394 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - C.G.

RV241119

STUPEFACENTI - DETENZIONE - Concorso di persone - Ipotesi alternativa di favoreggiamento personale - Condizioni - Elemento psicologico - Fattispecie.

In tema d'illecita detenzione di stupefacenti, l'aiuto prestato nel corso dell'azione criminosa rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato - e non nel favoreggiamento personale -, quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ravvisato il concorso di persone nella condotta dell'imputato che era stato sorpreso dagli operanti a sorvegliare dall'esterno l'appartamento ove i complici erano intenti a confezionare dosi droganti). (Rigetta, App. Palermo, 13 Giugno 2005)

Cass. pen., sez. VI 04-06-2008 (04-02-2008), n. 22394 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - C.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 12 luglio 2004, ritenuta l'ipotesi del fatto lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5, condannava C.G. e T.R. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno, eliminando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. - Nell'interesse di C.G. il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione.

Con un primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, per non aver tenuto conto della condizione di tossicodipendente dell'imputato e dei suoi compartecipi, condizione che, assieme al dato ponderale della sostanza sequestrata, avrebbe dovuto comportare l'inquadramento della condotta nell'ambito dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, riconoscendo l'uso personale.

Con l'altro motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., nonchè difetto di motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza del vincolo della continuazione con i fatti giudicati separatamente con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani in data 18 febbraio 2005, nonostante i reati fossero stati commessi nel medesimo contesto temporale (tra il (OMISSIS)).

3. - Nell'interesse di T.R. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza sotto differenti profili:

- si rileva l'illogicità della tesi espressa dai giudici di secondo grado, secondo i quali la presenza dell'imputato all'esterno dell'abitazione dello S. si spiega con i compiti di "palo" affidati allo stesso, non potendo escludersi, sulla base del medesimo quadro probatorio, che il T. stesse aspettando la sua fidanzata, come ha sempre sostenuto. Si tratterebbe di una spiegazione alternativa, che sottrae univocità e certezza all'argomento adottato dai giudici di merito;

- si sostiene che la sentenza non abbia tenuto conto che la stessa conformazione dei luoghi non richiedeva un palo;

- si afferma che l'aver avvertito gli amici dell'arrivo della polizia non può automaticamente significare concorso nell'attività di detenzione della droga e, inoltre, non vi sarebbe comunque la prova che abbia aiutato i complici nel confezionamento delle dosi, nè l'elemento di prova indicato dai giudici nella vicinanza del T. al "pensile", dove venne trovata della droga, appare univoco per riconoscere la sua responsabilità.

Con l'ultimo motivo si censura la decisione per aver escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento a carico dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Secondo i giudici d'appello la responsabilità degli imputati, ai quali è stata contestata l'illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), in concorso con S.M., risulta provata dall'esito della perquisizione operata nell'appartamento dello S., presso il quale sono stati sorpresi, il C. all'interno e il T. all'esterno, con compiti di sorveglianza.

5. Nel suo primo motivo di ricorso C.G. ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza per aver ritenuto sussistente l'ipotesi della detenzione a fine di spaccio, anzichè per uso personale, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto considerare sia il dato ponderale della sostanza sequestrata, sia la condizione di tossicodipendente.

Le censure appaiono del tutto infondate.

Il ricorrente non sembra aver tenuto presente che la sentenza impugnata ha coerentemente valutato entrambe le circostanze sopra indicate, in base alle quali, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente l'ipotesi del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, giustificando tale scelta in relazione alla modestia del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente e alla presumibile destinazione di una quota di sostanza per consumo personale, proprio in quanto soggetti tossicodipendenti. Si tratta di una valutazione che poggia su una motivazione immune da vizi logici e su un attenta lettura degli elementi di prova acquisiti, che non può essere messa in discussione dall'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.

5.1. Infondato è anche l'altro motivo proposto dal C., relativo al mancato riconoscimento della continuazione con i fattireato di cui alla sentenza di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani.

Sul punto i giudici d'appello hanno escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due episodi, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra i fatti, sintomatico della assenza di un identico disegno criminoso, necessario per riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Anche in questo caso, si tratta di una motivazione assolutamente coerente e che ha fatto corretta applicazione della norma penale.

6. Infondati sono pure i motivi presentati nel ricorso di T. R..

Si deve innanzitutto rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà ovvero alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altri atti del processo specificamente indicati. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici d'appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità.

E', quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata nella sentenza impugnata, che deve essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato a ritenere l'imputato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Invero, il ricorrente, più che indicare le eventuali carenze o illogicità della motivazione risultante dal testo, ha proposto una integrale e alternativa rilettura dei fatti, la cui verifica imporrebbe a questa Corte di immergersi in una valutazione di merito che non le compete e che in questa sede non può essere effettuata.

D'altra parte, la motivazione offerta dalla sentenza non presenta alcuna contraddittorietà, incongruenza o illogicità: i giudici d'appello hanno ritenuto il diretto coinvolgimento dell'imputato nel reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in concorso con C. e S., sulla base di elementi probatori, anche di natura logica, costituiti dallo stesso atteggiamento che ha avuto l'imputato al momento in cui si è accorto dell'arrivo della polizia giudiziaria. In particolare: T. ha svolto la funzione di "palo", collocandosi fuori dall'abitazione per avvertire i complici, che si trovavano all'interno intenti a confezionare le dosi, di eventuali pericoli; all'arrivo della polizia è corso ad avvertire i suoi amici; è stato trovato all'interno dell'abitazione vicino al pensile - aperto - nel quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Sulla base di questi elementi la sentenza, con una motivazione che appare immune da vizi logici, ha sostenuto la responsabilità dell'imputato. Del tutto coerentemente è stata ritenuta l'inverosimiglianza delle giustificazioni offerte dalla difesa, secondo cui il T. si trovava fuori dell'abitazione ad attendere la fidanzata, evidenziando che rispetto a questa versione non trova alcuna spiegazione logica l'improvviso precipitarsi dell'imputato all'interno dell'abitazione, se non quello di avvertire i suoi complici.

6.1. Rispetto alla ricostruzione dei fatti così come contenuta nella sentenza non trova spazio neppure il motivo, riproposto anche in questa sede, con cui il ricorrente assume che la condotta contestatagli rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 378 c.p..

La giurisprudenza ha rilevato come, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, l'aiuto prestato "in corso d'opera" rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata (Sez. 4, 6 febbraio 2007, n. 12793, Camera; Sez. 4, 22 aprile 1997, n. 4243, Contaldo).

Nella specie, i giudici hanno messo in rilievo come lo stesso imputato abbia ammesso di essere rimasto per un'ora all'interno dell'abitazione, da ciò desumendo che abbia concorso, per un lasso di tempo non insignificante, a detenere consapevolmente la droga, partecipando al confezionamento delle singole dosi. In ogni caso, il ruolo di "palo" svolto dall'indagato, funzionale a segnalare l'eventuale presenza della polizia, già di per sè giustifica una responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit.. Infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, 13 aprile 2004, n. 21082, Terreno; Sez. 4, 22 maggio 2007, n. 24895, P.M. in proc. Di Chiara).

Pertanto, deve riconoscersi che correttamente è stata esclusa l'ipotesi del favoreggiamento.

7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna degli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., sez. VI 28-05-2008 (18-02-2008), n. 21439 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - M.S. (massima 1)

RV240062

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Configurabilità - Mancato coinvolgimento nel reato presupposto - Necessità - Fattispecie.

In forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contributo prestato dalla ricorrente, attraverso la ricezione e la spedizione di parte del denaro che doveva servire ad un'illecita operazione d'importazione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, ha integrato gli estremi del concorso nel reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, senza la necessità di ulteriori e diverse condotte di partecipazione). (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 13 Luglio 2005)

Cass. pen., sez. VI 12-02-2008 (10-12-2007), n. 6571 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - L.R.

RV239928

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 203 - Favoreggiamento - Agevolazione della latitanza di un esponente di vertice dell'associazione - Sussistenza dell'aggravante - Condizioni.

In tema di favoreggiamento personale aggravato dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale. (Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 31 maggio 2007)

Cass. pen., sez. VI 10-03-2009 (20-02-2009), n. 10654 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - P.M. Monetti Vito - R.M.

RV243076

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - Ipotesi in cui la situazione di pericolo sia stata volontariamente cagionata - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie: falsa testimonianza del denunciante.

L'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto - non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante, poiché la testimone, che aveva reso reticenti dichiarazioni in dibattimento, aveva portando spontaneamente a conoscenza delle forze dell'ordine fatti delittuosi riguardanti il marito). (Rigetta, App. Catanzaro, 5 dicembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 04-03-2009 (11-02-2009), n. 9866 - Pres. AGRO' Antonio - Est. IPPOLITO Francesco - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO c. B.G.R. (massima 3)

RV242700

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Segreto professionale - Omesso avvertimento al testimone della facoltà di astenersi - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Milano, 18 gennaio 2008)

Cass. pen., sez. VI 28-01-2009 (15-10-2008), n. 3879 - Pres. AGRO' Antonio Stefano - P.M. DI CASOLA Carlo - X.A.

RV242517

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Scriminante ex art. 384, comma primo, cod. pen. - Rapporto di affinità tra imputato e nipote "ex sorore" del coniuge - Irrilevanza - Fattispecie.

La rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo cod. pen., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). (Rigetta, App. Venezia, 6 Febbraio 2008)

Cass. pen., sez. VI 26-01-2009 (05-11-2008), n. 3427 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI c. D.D.

RV242420

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Pericolo di incriminazione per un reato in precedenza commesso - Configurabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. - Fattispecie.

Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa). (Annulla con rinvio, App. Bari, 3 Aprile 2007)

Cass. pen., sez. VI 26-01-2009 (05-11-2008), n. 3427 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI c. D.D.

FATTO E DIRITTO

1- La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 3/4/2007, decidendo sui gravami proposti dal P.G., dalla parte civile e dall'imputato, confermava la decisione in data 21/6/2004 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato D.D. colpevole del delitto di falsa testimonianza, con le conseguenti statuizioni sanzionatorie, e lo aveva assolto dal delitto di calunnia perchè il fatto non costituisce reato.

1aSecondo la concorde ricostruzione di entrambi i Giudici di merito, il processo aveva tratto origine dalla denunzia sporta, in data (OMISSIS), dal D. contro G.P., sindaco di (OMISSIS), accusato - pur sapendolo innocente - di avere preteso, abusando della qualità e dei poteri rivestiti, somme di denaro ed altri regali in occasione dell'indebito rinnovo, negli anni (OMISSIS), della licenza commerciale relativa all'esercizio dell'attività di bar e di ristorazione, da tempo cessata ma alla quale il denunziante era comunque ancora interessato, e per avere negato analogo rinnovo nell'anno (OMISSIS), solo perchè il denunziante non aveva inteso aderire alla ulteriore richiesta di "tangente".

Il G., sottoposto a procedimento penale per i reati di concussione e di abuso d'ufficio, era stato assolto, con sentenza 6/4/2000 del Tribunale di Bari, perchè il fatto non sussiste.

Nell'ambito di tale procedimento, il D., escusso come teste all'udienza del 5/2/1998, aveva affermato, contro il vero, di non avere ottenuto il rinnovo della licenza commerciale per l'anno (OMISSIS) (rinnovo, invece, concesso in data (OMISSIS)) e di non avere presentato in data 21/11/1990 l'istanza diretta ad ottenere la sospensione temporanea della licenza (il contrario risultava dalla documentazione acquisita). L'assoluzione del G. era stata basata sulla constatazione che la prova d'accusa, integrata sostanzialmente dalle sole dichiarazioni del D., era "generica", "imprecisa" e "inattendibile perchè smentita dagli atti processuali" e sicuramente condizionata dal deterioramento dei rapporti tra le due parti contrapposte, per effetto dell'intervenuta revoca, in data (OMISSIS), delle licenze commerciali a suo tempo rilasciate al D..

Il G., dopo tale assoluzione, aveva sporto denunzia, in data 26/10/2000, contro il D., dando così impulso alla vicenda processuale in esame.

1b Il Giudice distrettuale riteneva di confermare l'assoluzione del prevenuto dal reato di calunnia per difetto di dolo, sottolineando in particolare che, pur essendo oggettivamente falsa l'affermazione di avere pagato tangenti per il rinnovo della licenza relativa agli anni (OMISSIS) e di non avere ottenuto il rinnovo nel (OMISSIS) a causa del mancato pagamento, non poteva escludersi che il predetto avesse inteso riferirsi, in modo generico ed approssimativo, "ad altre regalie illecite o semplicemente sconvenienti". Riteneva, inoltre, ampiamente provata l'accusa di falsa testimonianza, in ordine al diniego del rinnovo dell'autorizzazione per l'anno (OMISSIS) e della presentazione il (OMISSIS) dell'istanza di sospensione della licenza, essendo tali circostanze cadute sotto la diretta percezione del D. e "tuttavia positivamente negate". Nè poteva operare per quest'ultimo illecito l'esimente di cui all'art. 384 c.p., non essendo il D., nel momento in cui rese la testimonianza, indagato per calunnia.

2- Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari e, tramite il proprio difensore, l'imputato.

Il primo ha lamentato mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 368 c.p.:

inconciliabilità logica tra la ritenuta falsa testimonianza su determinate circostanze di fatto riferite e la esclusione della calunnia con riferimento alle medesime circostanze; non poteva essere affermata la mancanza di dolo sulla base di argomenti meramente ipotetici.

Il secondo ha dedotto:

1) vizio di motivazione sulla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.;

2) mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di falsa testimonianza.

3) I ricorsi sono fondati.

3a L'assoluzione dal delitto di calunnia, invero, riposa su argomentazioni assolutamente apodittiche e prive di qualunque aggancio fattuale, per cui non resiste alle censure articolate dal P.G. ricorrente.

La Corte di merito, infatti, pur dando atto della falsità di quanto esposto dal D. nella denunzia del (OMISSIS), con riferimento all'affermazione di "avere pagato tangenti per il rinnovo delle licenze (OMISSIS) e di non avere ottenuto il rinnovo del (OMISSIS) a causa del mancato pagamento", dati di fatto - questi - che costituiscono il nucleo essenziale dell'accusa di calunnia e formano sostanzialmente oggetto anche di quella di falsa testimonianza, perviene, con insanabile contraddizione, a conclusioni diverse in ordine alla esistenza della prova dei due illeciti, che difetterebbe per il primo ma non per il secondo. Giustifica la prima conclusione, ipotizzando la genericità e l'approssimazione del contenuto della denunzia, per inferirne, senza alcun particolare approfondimento, la carenza di dolo. Non è dato comprendere, peraltro, come possa ipotizzarsi approssimazione o imprecisione nel pacifico mendacio circa il mancato rinnovo della licenza del (OMISSIS) quale ritorsione per il rifiuto alla corresponsione di ulteriori tangenti, circostanza assolutamente precisa, ben definita nei suoi contorni ed evidentemente non suscettibile di essere equivocata dal denunziante.

La sentenza impugnata, richiamando in maniera criptica e - a volte - confusa soltanto alcune delle circostanze di fatto esposte più diffusamente nella decisione di primo grado, si limita ad affermare, non diversamente da questa, la "carenza di prova del dolo" del reato di calunnia contestato, senza offrire il benchè minimo elemento dimostrativo di tale convincimento.

L'indagine sul dolo, nel delitto di calunnia, richiede una approfondita e adeguata valutazione, che deve essere orientata in due direzioni: accertare la volontà dell'incolpazione e la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Queste due componenti essenziali del delitto di calunnia vanno analizzate distintamente, prendendo specificamente in esame le circostanze e le modalità della condotta dell'agente, quali espressione dell'atteggiamento psichico di costui e indicative dell'esistenza di una rappresentazione e di una voluta motivazione del fatto, onde risalire, con processo logico deduttivo, alla sfera intellettiva e volitiva del medesimo soggetto.

Di tanto non v'è traccia nella sentenza impugnata.

3b Quanto al delitto di falsa testimonianza, che deve essere valutato nell'ambito della complessiva vicenda in esame così come si è venuta delineando, rileva la Corte che la pronuncia di condanna per tale reato ha escluso, con motivazione assolutamente insoddisfacente, l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., sulla base della semplicistica e formale considerazione che il D., nel momento in cui rese la sua deposizione testimoniale, "non era neppure indagato di calunnia e aveva l'obbligo di dire la verità", con l'ulteriore precisazione, in verità poco comprensibile sul piano della consequenzialità logica, che "se avesse ammesso di avere presentato l'istanza del (OMISSIS) e di avere ottenuto il rinnovo per il (OMISSIS), sarebbe apparso accusatore confuso e inattendibile - quale in ogni caso è risultato - ma non certo in mala fede, in quanto pronto ad ammettere circostanze a lui contrarie".

Si è di fronte ad argomentazioni che non giustificano correttamente il diniego dell'invocata causa di non punibilità, sul cui riconoscimento l'imputato ricorrente insiste con il primo motivo di censura.

E' necessario, al riguardo, approfondire, all'esito di una scrupolosa valutazione delle emergenze processuali, la sussistenza - come sembra - di una stretta ed inscindibile connessione tra i fatti oggetto della denunzia ipotizzata come calunniosa e quelli oggetto della falsa testimonianza.

Risolto positivamente tale accertamento, deve tenersi conto del seguente principio di diritto al quale conformare la relativa decisione: non è punibile per il reato di cui all'art. 372 c.p. il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pencolo di essere incriminato per reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato sentito, non v'erano indizi di colpevolezza a suo carico.

Non rileva che il teste renda false dichiarazioni nel procedimento che trova la sua genesi in una denunzia da lui steso sporta e rivelatasi, poi, calunniosa. In tal caso, non può revocarsi in dubbio che ricorra per il delitto di falsa testimonianza la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1. Diversamente opinando, si violerebbe il principio fondamentale nemo tenetur se detegere, nel senso che colui che abbia formulato una falsa accusa, chiamato poi a deporre come teste nel processo instaurato a carico dell'incolpato, sarebbe costretto a confessare la calunnia antecedentemente commessa; consegue, quindi, che, in tale specifica situazione, il persistere nel mendacio non può essere sanzionato penalmente. Il carattere assorbente e decisivo delle argomentazioni di cui innanzi esime dal prendere in esame il secondo motivo di ricorso articolato dall'imputato con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

4- La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, che dovrà rivalutare l'intera vicenda, tenendo conto di tutti i rilievi sopra esposti e nel rispetto dei principi di diritto fissati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.

Cass. pen., sez. VI 27-11-2008 (07-10-2008), n. 44274 - Pres. OLIVA Bruno - R.F. (massima 2)

RV242387

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. - Indagato di reato connesso o collegato - Sopravvenuta archiviazione - Invocabilità dell'esimente - Sussistenza.

Non è punibile per il reato di falsa testimonianza, ricorrendo l'esimente di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. pen., l'indagato di un reato connesso o collegato per cui sia già intervenuto decreto d'archiviazione chiamato ad assumere l'ufficio di testimone senza che gli siano mai stati rivolti gli avvisi sulla facoltà di non rispondere anche sui fatti concernenti la responsabilità d'altre persone. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 15 Novembre 2004)

Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (10-10-2008), n. 40975 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - P.M. Galati Giovanni - M.G.

RV241523

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - Falsa deposizione resa nell'ambito di una causa civile vertente su profili esclusivamente economici - Applicabilità - Esclusione.

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., in favore del soggetto chiamato a rendere testimonianza in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto non è invocabile quando, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici, dall'espletamento della prova testimoniale non possa derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Rigetta, App. Torino, 26 Settembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (10-10-2008), n. 40975 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - P.M. Galati Giovanni - M.G.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 17 aprile 2002, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Alba, riconosciute le attenuanti generiche, condannava M. G. alla pena di anni due di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 372 c.p., perchè, deponendo come testimone davanti al Giudice di Alba nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal figlio U. contro la "Albascavi" s.a.s., che vantava un credito concernente il noleggio alla ditta di detto figlio "Pioggia Verde" di escavatori forniti dalla "Albascavi" stessa per lavori da eseguire presso i cantieri di (OMISSIS) e (OMISSIS), affermava falsamente non essere stati mai eseguiti dalla ditta del figlio lavori nei suddetti cantieri, mentre in realtà anche in tali cantieri erano stati effettuati lavori dalla ditta "Pioggia Verde" e anzi l'imputato li aveva personalmente diretti (in (OMISSIS)).

A seguito di impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta in anni uno e giorni dieci di reclusione e accordava il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevava la Corte di appello che dovevano considerarsi infondati i rilievi dell'appellante circa la inattendibilità dei testi, dipendenti o ex-dipendenti della ditta "Albascavi", che avevano concordemente dichiarato che la ditta "Pioggia Verde" aveva affettivamente effettuato lavori nei cantieri (OMISSIS) e (OMISSIS), e che in realtà durante detti lavori era stato proprio l'imputato a dare loro disposizioni.

Irrilevante era poi la testimonianza a discarico di G. C., che si era limitato a dire di non sapere nulla circa i lavori in detti cantieri.

Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Gian Luca Marta, il quale, con un unico motivo, denuncia la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 384 c.p., commi 1 e 2, osservando che in base al più recente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che il soggetto chiamato a rendere testimonianza, ancorchè non avvalsosi della facoltà di non deporre in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto, riconosciuta dall'art. 249 c.p.c., è scriminato a norma dell'art. 384 c.p., comma 1, quando, come nella specie, renda falsa testimonianza al fine di evitare al congiunto un grave nocumento nella libertà e nell'onore.

Per di più nella specie il M. non avrebbe potuto essere sentito quale teste, versando in una condizione di incapacità ex art. 246 c.p.p., stante il suo autonomo interesse in causa, tale da legittimarne la partecipazione al giudizio.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Non è evocabile nella specie la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 1, trattandosi di una testimonianza dalla quale non poteva conseguire per chicchessia un nocumento nella libertà o nell'onore, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici.

Non ricorre neppure la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p., riguardante il caso in cui il reato è stato commesso da chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre, dato che, contrariamente a quanto dedotto, il M. non versava nella situazione di incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. per le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (mentre l'art. 247 c.p.c., riguardante il divieto di testimoniare dei prossimi congiunti di una delle parti in causa, è stato dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. n. 248 del 1974).

Infatti, come osservato dal Tribunale, con motivazione in questa sede non sindacabile, nella causa civile non risultava che l'attuale imputato fosse socio di fatto nella ditta individuale "Pioggia Verde" facente capo al figlio U. (convenuto), essendosi egli presentato come semplice consulente di tale ditta, nei confronti della quale per la sua opera emetteva regolari fatture.

Nè il M. godeva della facoltà di astensione dal rendere testimonianza (altra ipotesi presa in considerazione dall'art. 384 c.p., comma 2), posto che l'art. 249 c.p.c. si riferisce, attraverso il richiamo agli artt. 351 e 352 c.p.p. 1930, da intendersi ora fatto agli artt. 200, 201 e 202 c.p.p. vigente, ai soli casi in cui esista un segreto professionale, di ufficio o di Stato e non anche alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti, prevista dall'art. 350 c.p.p. 1930 e, ora, dall'art. 199 c.p.p. (v. Cass., sez. 6, 29 settembre 2003, Regoli).

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (11-06-2008), n. 26583 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO c. C.S.

RV241053

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - False dichiarazioni al P.M. - Dichiarazioni autoindizianti - Rifiuto di indicare i nominativi dei correi - Causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. - Applicabilità.

Non è punibile per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. la persona informata sui fatti che, dopo essersi accusata di un reato concorsuale, rifiuti di dichiarare al pubblico ministero i nominativi dei correi. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Rossano, 17 Gennaio 2007)

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (11-06-2008), n. 26583 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANZARO c. C.S.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Rossano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di C. S. in ordine al reato ascrittogli al capo b) della rubrica (artt. 81 e 371 bis c.p., perchè, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sentito in qualità di persona sottoposta alle indagini nell'ambito del procedimento penale n. 1561/2001 R.G.N.R. dal P.M. della Procura di Rossano, dopo essersi autodenunciato della condotta di falsificazione di documenti e modelli destinati alle operazioni elettorali relative alle elezioni per il Consiglio Comunale di Rossano del (OMISSIS), ometteva e rifiutava di indicare i nominativi delle persone che, per sua stessa affermazione, lo avevano aiutato nella commissione materiale di tale reato; in (OMISSIS)), perchè il fatto non sussiste.

Il GUP ha rilevato, in particolare, che l'art. 384 c.p., comma 2, esclude la punibilità nel caso previsto dall'art. 371 bis c.p., se il fatto è commesso "da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o essere assunto come testimonio ... ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza...". Orbene, nel caso di specie, la qualità del C. di indagato concorrente nel medesimo reato da un lato comportava, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., lett. a), l'incompatibilità del medesimo ad essere assunto come testimone, e dall'altro determinava nel predetto la operatività del diritto al silenzio sia sul fatto proprio che sull'identico fatto altrui, conformemente a quanto previsto dagli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., lett. b) e c). Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che il prevenuto, avendo scelto di avvalersi del diritto al silenzio, non è incorso nel contestato reato di false informazioni al Pubblico Ministero.

Avverso la predetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando il vizio di contraddittorietà della motivazione, non avendo il GUP tenuto conto che il C. non si è avvalso del diritto al silenzio, in quanto ha risposto alle domande postegli, autoaccusandosi del reato contestato, ma ha taciuto in ordine ai concorrenti.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

L'art. 384 c.p., comma 2, prevede la non punibilità, tra l'altro, per i reati di cui all'art. 371 bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero) e art. 372 c.p. (falsa testimonianza), quando il fatto sia stato commesso da chi "per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio".

Nel caso in esame, pertanto, del tutto legittimamente il GUP ha ritenuto applicabile al C. l'esimente prevista dalla norma in esame, in considerazione della sua qualità di indagato concorrente nel medesimo delitto ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), che comportava, a norma dell'art. 197 c.p.p., lett. a), la radicale incompatibilità del medesimo ad essere assunto come testimone. Non par dubbio, infatti, che l'incompatibilità prevista dal citato art. 197 c.p.p., lett. a), è estensibile alle persone sottoposte ad indagini preliminari, in forza dell'art. 61 c.p.p.; e, del resto, ciò è chiaramente ribadito dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), nel testo modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 2, il quale, nel disporre che l'indagato, prima dell'inizio dell'interrogatorio, deve essere avvertito che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in relazione a tali fatti, l'ufficio di testimone, fa espressamente salve le "incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p.".

Nessuna contraddittorietà, d'altro canto, è dato ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto è evidente che il fatto che il C., con le dichiarazioni rese dinanzi al P.M., si sia autoaccusato, non faceva venir meno il diritto del predetto al silenzio in ordine a fatti concernenti la responsabilità di altri soggetti per il medesimo reato, in ragione della sua incompatibilità ad essere sentito come teste in ordine a tali fatti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (13-06-2008), n. 26570 - Pres. DI VIRGINIO Adolfo - P.M. Febbraro Giuseppe - M.S.

RV241050

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Casi di non punibilità - Necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave danno alla persona - Presupposti - Mero timore - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo cod. pen. non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al reato di favoreggiamento personale, l'operatività dell'esimente invocata dall'imputato per il semplice timore di essere coinvolto nella vicenda criminosa, in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali). (Rigetta, App. Palermo, 11 Dicembre 2007)

Cass. pen., sez. VI 02-07-2008 (08-04-2008), n. 26560 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - E.F. (massima 2)

RV241044

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Pericolo per l'incolumità fisica - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., non è configurabile quando il grave nocumento riguardi l'integrità fisica dell'autore o del prossimo congiunto. (Nella specie, il ricorrente, vittima di estorsioni, aveva sostenuto di aver deposto il falso per il timore della propria incolumità fisica e di quella dei suoi familiari). (Dichiara inammissibile, App. Taranto, 29 Settembre 2005)

Cass. pen., sez. VI 06-03-2008 (07-02-2008), n. 10401 - Pres. AMBROSINI Giangiulio - B.R.

RV239086

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Pericolo di grave nocumento nella libertà - Dichiarante tossicodipendente - Rischio di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990 - Rilevanza ai fini dell'esclusione della punibilità Sussistenza.

In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 14 Novembre 2005)

Cass. pen., sez. Unite 14-02-2008 (29-11-2007), n. 7208 - Pres. LATTANZI Giorgio - Est. CALABRESE Renato L. - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti c. G.P. (massima 1)

RV238384

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - Dichiarazioni false di persona che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata resa edotta - Configurabilità del reato - Esclusione - Fini e motivi delle dichiarazioni - Irrilevanza.

Non integra il reato di falsa testimonianza la dichiarazione non veritiera resa da persona che non possa essere sentita come testimone o abbia facoltà di astenersi dal testimoniare, ma non ne sia stata avvertita, a nulla rilevando le finalità e i motivi che l'abbiano indotta a dichiarare il falso. (Annulla con rinvio, Gup Trib. Rieti, 18 Aprile 2005)

Cass. pen., sez. Unite 14-02-2008 (29-11-2007), n. 7208 - Pres. LATTANZI Giorgio - Est. CALABRESE Renato L. - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti c. G.P. (massima 2)

RV238383

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Falsa testimonianza - Avviso della facoltà di astenersi - Esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi. (Annulla con rinvio, Gup Trib. Rieti, 18 Aprile 2005)

Cass. pen., sez. Unite 14-02-2008 (29-11-2007), n. 7208 - Pres. LATTANZI Giorgio - Est. CALABRESE Renato L. - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti c. G.P.

RITENUTO IN FATTO

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rieti, con sentenza del 18 aprile 2005, in seguito a un giudizio abbreviato, ha assolto G.P. - ritenendo applicabile nei suoi confronti la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, - dal delitto di cui agli artt. 81, 372 c.p..

Ha, invero, reputato la deposizione del G. oggettivamente falsa, ma nondimeno non punibile, in quanto resa "al fine di salvare il fratello da una, altrimenti, inevitabile condanna", così aderendo all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità dell'esimente ex art. 384 c.p., anche nel caso di testimone non avvalsosi della facoltà di astensione.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica rilevando che la sentenza impugnata, pur uniformandosi ad un recente orientamento della Sesta Sezione della Corte di cassazione, appare in contrasto con altre decisioni di questa Corte e con il testo e la ratio dell'art. 384 c.p., che contempla, come presupposto inderogabile della causa di non punibilità l'esistenza di un dovere di testimoniare e non è applicabile in assenza di tale dovere.

Resiste il difensore dell'imputato con articolata memoria, di adesione alla tesi accolta dal Gup reatino.

La Sesta sezione di questa Corte, assegnataria del ricorso "ratione materiae", ha denunciato un contrasto giurisprudenziale sulle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., in tema di reati di falsa testimonianza del teste - prossimo congiunto.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si discute dunque "se la causa di esclusione della punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da una grave e invitabile nocumento nella libertà e nell'onore, operi anche nell'ipotesi in ad il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito dalla facoltà di astenersi".

In relazione a tale questione esiste effettivamente un notevole contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Per lungo tempo si è ritenuto, senza oscillazioni degne di rilievo, che, stante la natura obbligatoria della deposizione quale presupposto dell'operatività della esimente dell'art. 384 c.p., detta esimente è applicabile soltanto se la situazione di pericolo non sia stata "volontariamente causata" dall'autore del reato. La situazione descritta dell'art. 384 c.p., comma 1, costituisce una ipotesi speciale della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.,), sicchè si configura pienamente la punibilità del prossimo congiunto che, ritualmente avvertito della facoltà di astenersi, scelga di deporre: non può invero "chiamarsi necessità quella cui un individuo volontariamente si espone, mentre era in sua facoltà astenersi".

In questo contesto vanno segnatamente ricordate, tra le prime pronunce, Sez. 3^, 30.06.1951, Donghi; Sez. 3^, 16.03.1954, Michellino; Sez. 3^. 03.06.1957, Lipari; per le successive, fra le tante, Sez. 1^, 18.02.1972, Marinerò; rv 121392; Sez. 6^, 02.05.1972, Golfi, rv. 122558; Sez. 6^, 05.041979, Caruso, rv 1455595; Sez. 6^, 25.10.1989, Milito, rv. 164367; e, da ultimo, Sez. 6^, 24.10.2000, Re, rv. 217385; Sez. 6^, 20.06.2006, Martinelli, rv.

235067.

L'orientamento giurisprudenziale che si era così consolidato, sottoposto peraltro, da subito, a forti critiche della dottrina prevalente, che ritiene applicabile la esimente in esame anche quando la testimonianza sia facoltativa, è stato messo radicalmente in discussione dalla Sez. 6^, penale del 04.10.2001, Mariotti, rv.

220326, sostanzialmente ripropositiva degli assunti dottrinali.

Tale decisione muove dalla premessa della conclamata autonomia della previsione dell'art. 384 c.p.,: si afferma infatti, in primo luogo, che "l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non incidono sulla operatività della esimente in questione; questa, che "ha una sua autonomia e trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore, e nell'esigenza di tenere conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare ..., richiama solo genericamente lo stato di necessità, perchè identica è la situazione psicologica presa in considerazione, ma differisce nettamente dall'ipotesi tipica di cui all'art. 54 c.p., in quanto non presuppone che il pericolo non sia stato causato dall'agente, e si applica, quindi, anche quando è stato lo stesso agente a determinare la relativa situazione".

Di ciò sarebbe anzitutto prova l'assetto "letterale" della disposizione giacchè "la necessità di cui all'art. 384 c.p., comma 1, non si riferisce all'obbligo di rendere la testimonianza, bensì all'inevitabilità del nocumento che, senza di essa, si sarebbe verificato. Il pericolo del detto nocumento, infatti, si concretizza allorchè il soggetto sia obbligato comunque a deporre ... o rinuncia alla facoltà concessagli di astenersi dal deporre; non sussistono, in questi casi, in base al diritto positivo, ragioni per rifiutare l'applicabilità della scriminante in esame".

Ulteriore argomento è poi dato dal raffronto tra la previsione del dell'art. 384 c.p., comma 1 e 2, "la quale è circoscritta a situazioni connesse alla posizione soggettiva di chi fornisce informazioni, del testimone, del perito, del consulente tecnico o dell'interprete e prescinde dalla finalità ispiratrice della condotta da costoro tenuta", in particolare a nulla rilevando "che la condotta possa o non arrecare grave nocumento all'agente o a un suo congiunto".

Sicchè, in conclusione, "non può fondatamente sostenersi che la norma di cui dell'art. 384 c.p., comma 1 ha il suo fulcro nel dovere di testimonianza, per inferirne che non è applicabile a chi abbia deposto il falso dopo essere stato avvertito, a norma dell'art. 199 c.p.p., comma 2, della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza. Tale tesi non ha alcun aggancio nel diritto positivo, riduce irragionevolmente il campo di operatività della norma, non considera soprattutto che l'esimente in parola non è limitata alla falsa testimonianza, ma opera anche in relazione ad altri reati, quali la frode processuale o il favoreggiamento personale, per i quali, evidentemente, la "necessità" non può essere collegata in alcun modo alla violazione di un dovere".

Le suddette argomentazioni vengono, anche letteralmente, riportate da successive decisioni della Sesta Sezione (08.10.02, Miazza, rv 223521; 08.01.2003, Accardo, rv 223420; 15.01.03, Masciari, rv 224095), ove peraltro si aggiunge che "l'esercizio della facoltà di astensione non è, di per sè, rimedio sufficiente per allontanare la prospettiva del grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore incombente sul prossimo congiunto. Se il teste, in quanto prossimo congiunto dell'imputato, si astiene dal deporre, può determinare la condanna del congiunto (pregiudicandone, appunto, la libertà o l'onore), forse evitabile in forza di una testimonianza risolutivamente favorevole, anche se non conforme a verità"; e ulteriormente, si specifica che, "in base al comma 2, la punibilità della falsa testimonianza è, tra l'altro, esclusa se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza. Ne deriva che, se tale avvertimento è dato e la facoltà di astenersi non è esercitata, non residuerebbe alcuna concreta possibilità applicativa della causa di non punibilità di cui al comma 1. In altri termini, non si comprenderebbe perchè quest'ultima disposizione si riferisca all'eventualità di un prossimo congiunto che commetta falsa testimonianza, posto che il medesimo, secondo la tesi qui avversata, sarebbe scriminato, alla luce del comma 2, soltanto in caso di omesso avvertimento della facoltà di astenersi, mentre sarebbe sempre punibile in caso di scelta di non astenersi". 2. Le Sezioni Unite ritengono di riaffermare la soluzione negativa, offerta al quesito interpretativo in esame dal primo indirizzo giurisprudenziale, anche se necessitano di essere rivisitate e puntualizzate le ragioni d'ordine logico - giuridico che la giustificano, alla stregua dei rilievi prospettati a sostegno dell'orientamento di segno opposto.

2.1. Quest'ultimo coglie certamente nel segno quando afferma, concordemente con la dottrina (v. sentenza Mariotti), che l'art. 384 c.p., trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare.

Ma, a ben vedere, la stessa giustificazione fonda il disposto dell'art. 199 c.p.p., relativo alla facoltà di astensione dal rendere testimonianza in capo ai prossimi congiunti dell'imputato.

La ratio di tale facoltà, invero, è unanimemente ravvisata proprio nella tutela del sentimento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto che può determinare, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre e dire la verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo congiunto (C. Cost., sent. n. 6 del 1977 e n. 179 del 1994; Cass. Sez. 1^, 29.03.1999, Pernia, rv 213464; Sez. 1^, 15.12.1998, Mocerino, rv 214756).

Deve dunque darsi atto della sussistenza di una strettissima connessione tra l'istituto, di natura sostanziale, dell'art. 384 c.p., e la prescrizione processuale contenuta nell'art. 199 c.p.p..

Ne discende che, ai fini di un corretto inquadramento del tema in questione, appare pregiudiziale prendere le mosse proprio dalla disciplina processuale, essendo noto, del resto, che non di rado il diritto penale sostanziale riveste una funzione strumentale rispetto a quello processuale.

E in questa ottica, va subito rilevato come, nel riconoscere prevalenti e quindi tutelare i richiamati motivi di ordine affettivo, il legislatore non ha stabilito un criterio assoluto - quale sarebbe stato, ad esempio, il divieto di testimoniare (quale era previsto, nel processo civile dal non più vigente art. 247) - ma ha accordato la facoltà di astenersi dal deporre solo se, ed in quanto, l'interessato reputi di non dovere, o non potere, superare il conflitto di cui si è detto.

Ora, la soluzione legislativa adottata, che già aveva trovato collocazione nel codice previgente all'art. 350 c.p., implica un chiaro effetto, di fondamentale importanza ai fini che ne occupano, peraltro già colto dal Giudice delle Leggi, vale a dire quello che ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume la qualità di teste al pari di qualsiasi soggetto, con tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 c.p.p., ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato, come tiene a precisare la sentenza n. 174/94 cit., le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.

Tra detti obblighi, vi è, in primo luogo, quello di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Così stando le cose, non è dato comprendere come la sua violazione non debba comportare, anche nel caso in esame, ineluttabilmente, l'applicazione della norma che punisce la falsa testimonianza.

Affermare il contrario, e cioè escludere la punibilità del prossimo congiunto che volutamente non si è astenuto dal testimoniare darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire incompatibile con il sistema processuale.

E' il caso di ricordare che il codice di procedura penale ha avuto cura di distinguere le figure dei vari dichiaranti, disciplinando le modalità di assunzione e il valore probatorio delle dichiarazioni, in una graduazione che va dalla testimonianza, alla c.d. testimonianza assistita dell'art. 197 bis c.p.p., all'esame di persona imputata in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.), e ha riconosciuto alla sola testimonianza il valore di prova piena, cioè non bisognosa di corroborazione. Sicchè la testimonianza resa dal prossimo congiunto avvisato e non astenuto, ben può essere assunta da sola quale fonte di prova, alla stessa stregua di quella del terzo estraneo o della persona offesa.

Sarebbe, pertanto, fuori del sistema una testimonianza dotata del suo valore probatorio tipico benchè resa da una persona che per la sua particolare e nota situazione processuale potrebbe impunemente dichiarare il falso.

Una interpretazione diversa finirebbe col costituire, come si è efficacemente osservato, "una sorta di grimaldello capace di scardinare l'obbligo di verità imposto dalla norma processuale", con il pericolo di una totale deresponsabilizzazione del dichiarante, a totale scapito dell'interesse alla corretta amministrazione della giustizia.

2.2. Non è perciò condivisibile, perchè non ha base testuale e diverge dai supporti sistematici teste ricordati, la tesi secondo cui l'obbligo legale di testimoniare o anche la libera scelta di farlo nell'ipotesi in cui non si eserciti, ove prevista, la facoltà di astenersi, non inciderebbe sulla esimente di cui all'art. 384 c.p..

Non vale osservare in contrario che la necessità di cui all'art. 384 c.p., comma 1, non si riferisce all'obbligo di rendere testimonianza, bensì all'inevitabilità del nocumento che senza di essa si sarebbe verificato, inevitabilità che la facoltà di astenersi non fa venir meno.

Ciò è vero, come pure esatta, sotto il profilo logico, è l'affermazione che l'avvertimento del giudice non annulla quel "tormentoso contrasto in cui il testimone si trova a dover dire la verità a servizio della giustizia e l'insopprimibile istinto della difesa propria o del prossimo congiunto, contrasto che la legge non poteva superare esigendo eroismo di eccezione da parte dei testimoni", e non è dunque rimedio sufficiente per allontanare la prospettiva del "grave e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell'onore incombente sul prossimo congiunto", potendo anzi accadere che l'avvertimento, lungi dall'escludere lo stato di necessità, al contrario, lo determini o lo rafforzi e ne ponga la condizione più angosciosa.

Senonchè siffatte considerazioni nulla apportano alla soluzione del problema.

Mettono si in luce l'aspetto psicologico del dichiarante e le sue esigenze personali determinate dalla peculiare situazione in cui versa, e quindi la delicatezza del conflitto di interessi che la regolamentazione legislativa ha dovuto affrontare a riguardo, ma sono da ritenere di nessun effetto ai fini ermeneutici, restando al di qua e al di fuori del quadro normativo, che è quello dianzi delineato.

Non è qui il caso di prendere posizioni in ordine alle ben note divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza da attribuire, ai fini dell'applicabilità dell'esimente dell'art. 384 c.p., al requisito della non volontaria causazione della situazione di pericolo, contrapponendosi alla lettura della norma in chiave (soggettiva) di inesigibilità, e quindi alla configurazione della esimente come causa di esclusione della colpevolezza, l'interpretazione della stessa in termini oggettivi, quale ipotesi speciale dello stato di necessità, come tale riconducibile alla categoria delle cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto.

Basta infatti, per negare ogni efficace incidenza critica alle argomentazioni di cui si avvale l'opposta soluzione, appena innanzi riportate, il rilievo che esse pretermettono di considerare che, come già in precedenza chiarito, il problema relativo al conflitto motivazionale tra l'adempimento del dover testimoniare e la tutela contro il rischio di ledere l'onore o la libertà del prossimo congiunto è stato già e in radice risolto dal legislatore nel momento in cui, tutelando il diritto al silenzio, ha riconosciuto al dichiarante la facoltà di astenersi. Sicchè, se l'agente non si avvale di tale facoltà ed accetta di deporre con obbligo di verità, pur indiscutibilmente persistendo, com'è naturale che sia, nell'intimo del suo animo, al momento della deposizione, quel "tormentoso contrasto" di cui si è detto, sicuramente non annullato dall'avvertimento del giudice, e con esso la consapevolezza dell'inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, ciò nondimeno non può egli tornare ad invocare "ancora" una volta a sua discolpa la situazione di necessità prevista dall'art. 384 c.p., questa situazione è stata già anticipatamente valutata, tutelata e regolamentata dal legislatore.

Deve aggiungersi che il conflitto motivazionale più volte richiamato può essere addirittura superato, autonomamente, dallo stesso dichiarante. Ciò accade quando questo si costituisca come fonte attiva di denuncia (o querela) a carico del familiare (è il caso del prossimo congiunto "accusatore"). Se depone successivamente il falso per salvare il familiare dal pericolo derivante dalla condanna, nell'ambito del processo scaturito dalla sua denuncia, non può contare sull'applicazione della scriminante in questione, proprio perchè con il comportamento dato dalla proposizione della denuncia ha dimostrato di aver già risolto quel conflitto di coscienza che la facoltà di astensione intende tutelare e che fonda l'esimente (v. sentenza Mocerino cit; Cass. 6^, 03.03.1983, Gentile, rv 158577).

Nè giova appellarsi al dato che tale esimente è estesa ad altri reati, nei quali la necessità non può essere collegata in alcun modo alla violazione di un dovere, stante la evidente peculiarità del reato di falsa testimonianza a ragione del suo intimo intreccio con disposizioni di natura processuale.

2.3. Da ultimo, va preso in considerazione l'ulteriore rilievo, su cui l'opposto indirizzo insiste particolarmente, secondo il quale se il comma 1 non si applicasse al prossimo congiunto che si è avvalso della facoltà di non rispondere la norma sarebbe sostanzialmente privata di contenuto.

L'argomento è assolutamente infondato.

L'384 c.p., comma 1 e 2 regolano situazioni diverse.

Il comma 1, per quanto riguarda la testimonianza, si riferisce chiaramente ai casi in cui il dichiarante non ha facoltà di astenersi, come si desume dalla considerazione che la causa di non punibilità riguarda in primo luogo chi ha commesso il fatto per salvare sè medesimo da "un grave e inevitabile nocumento" nella libertà o nell'onore. In questo caso la norma si riferisce al testimone che sarebbe altrimenti costretto ad autoaccusarsi e non ha nulla a che vedere con il prossimo congiunto dell'imputato al quale invece si riferisce la testimonianza del comma 2.

E' da aggiungere che la tutela accordata dal comma 1 riguarda non solo le dichiarazioni previste dall'art. 63 c.p.p., ma anche tutte le altre dichiarazioni dalle quali potrebbero emergere fatti disonorevoli (un rapporto incestuoso; un rapporto omosessuale) per il testimone (richiesto ad esempio di indicare le ragioni per le quali era presente in un certo posto a una certa ora).

Analoghi potrebbero essere i motivi di una falsa testimonianza per "salvare" il prossimo congiunto. In un processo penale, o anche in un processo civile, le domande potrebbero mettere il testimone di fronte all'alternativa di mentire o di riferire fatti che potrebbero dar luogo all'incriminazione o alla lesione dell'onore del congiunto.

E in questi casi l'art. 384 c.p., comma 1, esclude la punibilità per le false dichiarazioni.

L'ambito di applicazione dell'art. 384 c.p., comma 2, è diverso e riguarda le persone che non avrebbero dovuto essere assunte come testimoni. Esse non sono punibili, quale che sia la dichiarazione falsa e la ragione che l'ha determinata.

11 coimputato che viene sentito come testimone, invece che nelle forme dell'art. 210 c.p.p., non è punibile indipendentemente della ragione per la quale ha dichiarato il falso, anche cioè se ha commesso la falsa testimonianza "per salvare se medesimo o un prossimo congiunto" o addirittura l'ha commessa per danneggiare il prossimo congiunto, come ad esempio potrebbe avvenire se (ipotesi tutt'altro che improbabile) un collaboratore di giustizia facesse dichiarazioni false a danno, anzichè a favore di un coimputato prossimo congiunto.

Per l'art. 384 c.p., comma 2, non sono punibili i prossimi congiunti dell'imputato che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di testimoniare, e non lo sono stati.

La situazione è assai diversa da quella dell'art. 384 c.p., comma 1, sia perchè il processo nel quale viene resa la testimonianza, diversamente da quello del comma 1, è necessariamente nei confronti del prossimo congiunto, sia perchè la falsa testimonianza è non punibile tanto se è stata resa per salvare il congiunto quanto se è stata resa per danneggiarlo.

Il testimone non è punibile per il solo fatto che non è stato avvertito della facoltà di non testimoniare, e, a contrario, deve ritenersi che sia punibile nel caso in cui invece, essendo stato avvertito, non si è avvalso della facoltà di astenersi dal testimoniare e ha dichiarato il falso.

Le due diverse sfere di applicazione dell'art. 384 c.p., comma 1 e 2, inducono a ritenere che le due norme sono alternative e non si possono combinare. Perciò quando ci si trova nella situazione regolata dal comma 2, il testimone che non si è astenuto e ha dichiarato il falso non può avvalersi della causa di non punibilità dell'art. 384 c.p., comma 1, sostenendo di essere stato costretto dalla necessità di salvare il prossimo congiunto, anche perchè non c'è stata alcuna costrizione.

3. In conclusione deve ritenersi che "la causa di esclusione della punibilità per il delitto di falsa testimonianza, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi".

E poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata risulta in contrasto con il principio di diritto suindicato, tale decisione deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per il relativo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di appello.

Cass. pen., sez. VI 12-02-2008 (04-06-2007), n. 6579 - Pres. SANSONE Luigi - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

RV239413

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ - Falsa testimonianza resa in sede civile - Incapacità a deporre ex art 246 cod. proc. civ. - Sanatoria della nullità in sede civile - Applicabilità dell'esimente - Sussistenza.

Deve ritenersi esclusa, sulla base dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. pen., la punibilità della falsa testimonianza, commessa in una causa civile, da parte di una persona priva della capacità di testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., a nulla rilevando che la relativa nullità risulti sanata in sede civile, a causa della mancata sua tempestiva eccezione. (Rigetta, Trib. Torino, 11 Maggio 2006)

Cass. pen., sez. VI 28-01-2008 (03-10-2007), n. 4239 - Pres. OLIVA Bruno - Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano c. U.G.

RV238581

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Falsa testimonianza - Casi di non punibilità - Pericolo per l'incolumità fisica - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., sussiste anche quando il grave nocumento concerne i beni primari della vita e dell'integrità fisica dell'autore, o del prossimo congiunto, in relazione ad uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in cui l'atteggiamento reticente dell'imputato nel momento in cui ha assunto l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197-bis, comma primo, cod. proc. pen., è stato determinato dalla volontà di proteggere il fratello, fatto oggetto di minacce di morte dagli emissari di un coimputato). (Rigetta, Trib. Milano, 17 Luglio 2006)

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