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Non basta banca dati di polizia CED (TAR TN, 28/2013)

5 dicembre 2013, Tar Trento

L’Autorità amministrativa di pubblica sicurezza non può però usare le informazioni delle banche dati delle forze di polizia (CED) direttamente per esprimere dubbi e prognosi su base probabilistica, perché esse, in quanto miscellanea di atti e di informazioni non verificati e di svariata provenienza, non costituiscono, di per sé, "elementi di fatto", di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 sopra citato.

In altri termini, l’utilizzo dei dati del CED, consentito anche all’Autorità di pubblica sicurezza, comporta però che essa è tenuta ad acquisire i documenti a cui quei dati si riferiscono (provvedimenti giudiziari, denunce, querele, ecc.), perché solo a seguito dell’esame e della valutazione diretta delle fonti può legittimamente esprimersi in via prognostica.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

00415/2013 REG.PROV.COLL. - 00028/2013 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2013, proposto da:
****C., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guarini e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

contro

Amministrazione dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore di Trento del 15 ottobre 2012, con cui è stato disposto che la ricorrente sia avvisata oralmente;

- del verbale di avviso orale, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011;

- di ogni altro atto comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

  1. La sig.ra C. ha impugnato il provvedimento di avviso orale del Questore della Provincia di Trento, notificatole il 22 novembre 2012, con il quale - evidenziati una serie di precedenti giudiziari e di polizia che l’hanno coinvolta negli anni dal 2000 al 2012 - è stata invitata a tenere una condotta conforme alla legge.
  2. A sostegno del ricorso l’interessata ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

I - violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, adducendo che non vi sarebbe stato alcun colloquio con il Questore ma la sola consegna di un verbale con mero valore ricognitivo;

II - violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, dell’art. 460, comma 5, c.p.p., dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241; carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti;

la motivazione sarebbe generica e ripetitiva di quella contenuta nell’atto di avvio del procedimento ricevuto il 2 ottobre 2012; inoltre essa è fondata su dati erronei, in quanto i precedenti penali menzionati si riferirebbero a fatti esigui e risalenti nel tempo; i decreti penali non avrebbero efficacia di giudicato nel procedimento amministrativo;

III - violazione dell’art. 3 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, degli artt. 331 e 333 c.p.p., dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 10 della legge 1.4.1981, n. 121, erronea valutazione dei fatti e della pericolosità desunta da soli precedenti di polizia;

al riguardo la ricorrente contesta la generica menzione di una serie di precedenti di polizia, tuttavia inutilizzabili sia perché costituiti da sole denunce che non provano né la colpevolezza né la pericolosità, sia perché non accompagnati dalle fonti originali.

  1. Si è costituita in giudizio con memoria di rito l'intimata Amministrazione dell'Interno.
  2. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.
  2. Giova premettere che l'istituto dell'avviso orale del Questore, già codificato negli artt. 1 e 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla l. 3 agosto 1988, n. 327, è ora disciplinato dagli art. 1 e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia).

L’art. 1 del citato codice stabilisce che le misure di prevenzione personale si applicano nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi:

- abitualmente dediti a traffici delittuosi;

- per la condotta ed il tenore di vita, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

- per il loro comportamento, essere dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il successivo art. 3 dispone che il Questore può avvisare oralmente i soggetti indicati nell'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando gli elementi e i motivi che li giustificano, invitando l’interessato a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, se non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, presuppone, tuttavia, che siano indicati "elementi di fatto", tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistente la condizione di pericolosità sociale. Quindi, anche in assenza di addebiti specifici, deve pur sempre emergere ?una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali? (cfr., C.d.S., sez. VI, 17.2.2012, n. 837; 27.4.2011, n. 2468; 22.2.2010, n. 1023; 30.12.2005, n. 7581).

Nella materia compete, quindi, all'Autorità di polizia una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione, la quale, in sintesi, previa esatta e compiuta valutazione dei fatti, deve rivelarsi convincente (cfr., T.R.G.A. Trento, 25.7.2012, n. 244).

5a. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente sostiene che l'applicazione della misura di prevenzione sarebbe consentita solo a seguito di un colloquio con il Questore che, nella specie, è mancato.

5b. Questo mezzo è infondato.

Le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. 159/2011 non prevedono affatto che il colloquio debba essere svolto dal Questore in persona. Pertanto, tale Autorità può delegare all’uopo un proprio sostituto, come è avvenuto nella fattispecie attraverso il Dirigente il Commissariato di P.S. di Rovereto.

5c. La delegabilità delle funzioni costituisce, infatti, un principio generale del diritto amministrativo e, non rinvenendosi alcuna previsione speciale che escluda tale possibilità per l'atto di cui si discute, si deve concludere che non sussiste la violazione di legge dedotta (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 25.7.2012, n. 244; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 18.7.2012, n. 495; T.R.G.A. Bolzano, 10.3.2010, n. 69; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 15.1.2010, n. 66).

All’opposto, meritano di essere apprezzate favorevolmente le censure dedotte con i restanti due motivi (trattabili congiuntamente), secondo cui l’Amministrazione avrebbe posto a sostegno dell’applicazione della misura anche la riscontrata presenza di sette precedenti di polizia - furti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ingiuria, segnalati tra il febbraio 2011 e il settembre 2012 - genericamente indicati solo con la data della segnalazione ma senza specificare data e luogo di commissione e senza verificarne l’attualità e la completezza. Per converso, quanto alla denuncia per furto in abitazione dell’1.6.2012 la deducente ha esibito in giudizio il verbale di rimessione di querela redatto nello stesso giorno, nonché il successivo verbale di accettazione della remissione (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).

7a. Giustamente, quindi, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10 della legge 1.4.1981, n. 121, e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

7b. Il combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. a), 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della l. 121/1981 autorizza il Centro elaborazione dati (CED), istituito presso il Ministero dell’Interno, a raccogliere, elaborare, classificare e conservare informazioni e dati forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, e che si riferiscono a notizie risultanti da: documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici; sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria; atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia.

L’art. 10 della stessa legge, nel testo novellato dal codice sulla protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196, stabilisce che i dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel comma 1 dell'articolo 7, sopra citate.

7c. Ne consegue che l’Autorità amministrativa di pubblica sicurezza, autorizzata dall’art. 9 della stessa legge 121/1981 ad accedere e a utilizzare i dati contenuti del CED, non può però usarli direttamente per esprimere dubbi e prognosi su base probabilistica, perché essi, in quanto miscellanea di atti e di informazioni non verificati e di svariata provenienza, non costituiscono, di per sé, "elementi di fatto", di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 sopra citato.

In altri termini, l’utilizzo dei dati del CED, consentito anche all’Autorità di pubblica sicurezza, comporta però che essa è tenuta ad acquisire i documenti a cui quei dati si riferiscono (provvedimenti giudiziari, denunce, querele, ecc.), perché solo a seguito dell’esame e della valutazione diretta delle fonti può legittimamente esprimersi in via prognostica (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 30.1.2007, n. 340).

7d. Ciò implica, tornando al caso concreto, l’illegittimità dell’uso delle segnalazioni di polizia rinvenute a carico della ricorrente ed elencate nel verbale d'avviso orale del 22.11.2012.

8a. Il "curriculo delinquenziale" posto a fondamento dei provvedimenti sub iudice rimane, perciò, sorretto, quanto ad elementi di fatto, solo dai seguenti precedenti giudiziari:

- sentenza della Corte di Appello di Trento per detenzione di monete falsificate, per un reato commesso a Rovereto il 24 marzo 2000 e dichiarato estinto nel 2009;

- due decreti penali di condanna del 2009 e del 2010, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Rovereto, per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicare la propria identità.

8b. Ebbene, nonostante i decreti penali di condanna, a differenza di quanto asserisce la ricorrente, possano essere utilizzati e valutati nei procedimenti amministrativi, com'è quello all’esame, perché l'art. 460 c.p.p. esclude la loro efficacia di giudicato solo nel giudizio civile o amministrativo, emerge con evidenza che i riportati precedenti non sono sufficienti ad integrare "il sospetto" che la ricorrente sia "incline alla devianza e al crimine", come asserito nei provvedimenti impugnati. Invero, trattasi di un precedente datato e di due fatti commessi a pochi giorni di distanza: dalla loro complessiva valutazione emerge non tanto la riconducibilità della persona della ricorrente alla categoria di coloro che possono ritenersi "dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo ", di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011, quanto, piuttosto, l’esistenza di una situazione personale di problematicità.

In conclusione, per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 28 del 2013,

lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente, che liquida in complessivi  ***, oltre C.N.P.A e I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore