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Avvocato malato lascia scadere i termini: si alla restituzione in termini (Cass. 20956/20)

15 luglio 2020, Cassazione penale

Avvocato malato accetta l'incarico ma fa scadere i termini per l'impugnazione: va garantita remissione in termini, trattandosi di caso di forza maggiore. 

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale

sentenza 9 giugno – 15 luglio 2020, n. 20956
Presidente Cervadoro – Relatore Pellegrino

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza in data 18/03/2019, la Corte di appello di Bologna respingeva la richiesta proposta nell’interesse di S.S. per essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2019. La Corte territoriale, nel proprio provvedimento, rilevava che:
- era stato documentato il grave stato di salute del difensore dello S. , avv. DD, stato che non gli aveva consentito di attendere alle ordinarie occupazioni e di esercitare la propria attività professionale;
- in data 28/01/2019, l’avv. DD aveva accettato l’incarico, conferitogli dallo S. , di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2019, la cui proposizione sarebbe perenta dopo solo tre giorni da quella data;
- dal precedente 14/01/2019, il Dott. B. aveva diagnosticato all’avv. D un "disturbo dell’adattamento con umore depresso di grado moderato - severo" formulando altresì un giudizio di "probabile rilevante compromissione della working memory";
- la certificazione medica allegata all’istanza difensiva non lambiva l’ambito della capacità di intendere e di volere, di talché doveva concludersi che l’incarico "fu accettato con negligenza che si riverbera nell’espletamento dell’attività professionale, che ben poteva essere nella specie, ma anche in generale, provvisoriamente delegata ad altro collega".
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di S.S. , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, l’inosservanza della legge processuale penale in punto di retta individuazione dei parametri e delle precondizioni legittimanti la richiesta ex art. 175 c.p.p., in particolare per ciò che afferisce alla categoria dommatica della forza maggiore, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato, risultante dal testo dello stesso, dal contenuto dell’istanza difensiva nonché dalla certificazione medica allegata all’istanza stessa.

Assume il ricorrente come nella fattispecie siano stati posti due piano di ragionamento: il primo, statico, afferente la scelta di accettare un mandato difensivo; il secondo, dinamico, riguardante la modalità con cui l’attività professionale si dipana in ossequio al mandato conferito. Piani che, se in situazioni ordinarie si sovrappongono, in una contingenza di palese intermittenza delle capacità lavorative, si distinguono e differenziano.

Dalla stigmatizzata scelta di accettare l’incarico, la Corte territoriale fa apoditticamente discendere il non aver atteso agli obblighi professionali discendenti dalla relativa assunzione: tale valutazione risulta quantomeno azzardata, considerando che nella documentazione medica si riconosce come l’avv. D fosse affetto da riduzione della memoria a breve termine.

Il sottolineare che la decorrenza di soli tre giorni dall’assunzione dell’incarico alla scadenza del termine per proporre appello denota, da parte della Corte territoriale, una sorta di autoattribuzione di competenze in materia sanitaria, in quanto sembra esprimere un parere medico a favore di un comportamento qualificabile come inescusabile perché "volontariamente negligente".

In realtà, non si tiene conto di tutta una serie di possibili variabili che potevano aver determinato quella "dimenticanza" (ingravescenza della propria condizione, mancata assunzione di farmaci, incapacità di rendersi conto delle proprie capacità fisiche e psichiche in relazione al proprio stato). Infine, non si era in alcun modo considerato come, quand’anche si fosse ritenuta "colpevole" perché gravemente negligente la condotta dell’avv. D, non si vede per quale ragione debba pagarne le conseguenze il certamente incolpevole S. , che si era limitato a rivolgersi al legale per la propria assistenza professionale e a cui non poteva certamente farsi carico di preventivamente accertarsi di quali fossero le condizioni di salute del professionista e di valutare se lo stesso fosse o meno in grado di adempiere al mandato conferitogli.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata ed ordine di restituzione del termine per proporre appello da parte dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2019.

4. Va premesso che, nel valutare se la mancata presentazione dell’impugnazione nei termini di legge, da parte dell’imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice deve in particolare dar conto dell’idoneità o meno di essi a consentire, con l’ordinaria diligenza un’utile ed efficace tempestiva presentazione dell’impugnazione.

Fermo quanto precede, ritiene questa Corte che la grave situazione di salute di cui è stato vittima il legale di fiducia del ricorrente, pur se preesistente alla sua nomina, costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sé, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell’intero termine, ricorrendo il carattere dell’assolutezza del fattore esterno determinante e considerando altresì i ristrettissimi tempi residuati per proporre l’impugnazione (tre giorni).

Su questi presupposti fattuali, che rendono la situazione del tutto peculiare, appariva inesigibile da parte dell’imputato una costante verifica della circostanza se il suo difensore fosse stato o meno in grado di eseguire il suo mandato così come non poteva ritenersi che a carico del difensore, affetto da gravi patologie, sorgesse il dovere di informare, direttamente o per interposta persona, l’imputato della sua impossibilità, ovvero anche semplice difficoltà, ad adempiervi (cfr., Sez. 2, n. 21726 del 17/04/2019, Iannotti, in fattispecie assimilabile alla presente).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 289/2019 del 17 gennaio 2019, decorrente dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.
Sentenza a motivazione semplificata.