Il difensore negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative può offendere ma non può pretendere di formulare accuse calunniose, come quella di aver ispirato una querela falsa e testimonianze false.
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 7 giugno 2016, n. 23601
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna, Giudice di appello, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti della ricorrente, che l’aveva condannata alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione, consistito nel depositare in un precedente processo penale una memoria con dichiarazioni lesive della reputazione dell’avvocato della controparte, compiuto in Gennaio 2011.
Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, lamentando con un unico motivo violazione di legge in relazione all’art 595 cp e 598 cp per mancata applicazione dell’esimente della cosiddetta immunità giudiziaria.
All’odierna udienza il PG dr B ha concluso per l’inammissibilità il difensore Avv. DC ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cp.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. La decisione impugnata ha ritenuto il contenuto della memoria col quale l’imputata accusava il legale di controparte di essere autore di imbrogli e falsità, non solo in sé offensivo e lesivo della reputazione professionale dell’avvocato, ma anche calunnioso, poichè gli aveva attribuito la falsa rappresentazione dei fatti di cui alla querela contro di lei; secondo la predetta memoria, inoltre, il legale sarebbe stato l’ispiratore di altre false dichiarazioni rese ai Giudici allo scopo di trarli in inganno e, quindi, di attività calunniosa realizzata tramite terzi.
1.1 La motivazione ha, altresì, posto in luce che le offese dirette al legale non avevano attinenza col merito della causa e si erano risolte in apodittici giudizi negativi sul suo operato, essendo, al contrario, necessaria la pertinenza tra le offese e l’oggetto della controversia ai fini dell’eventuale applicazione dell’esimente invocata.
2. II ragionamento logico-giuridico dei Giudici di merito appare in sé logico ed adeguata ne è l’esposizione, risultando, pertanto, insindacabile in questa fase; la motivazione è del resto coerente con il chiaro principio espresso da questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, affermato da Sez. 5, Sentenza n. 29235 de/ 19/05/2011 Ud. (dep. 21/07/2011 ) Rv. 250466, secondo la quale “L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. – per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative – non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose.” (In applicazione dei principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto – in ordine al reato di cui all’art. 595 cod. pen. ascritto all’imputato che aveva, nel testo di una comparsa depositata nel corso di un procedimento civile, accusato altro avvocato di avere mancato ai propri doveri professionali omettendo di comunicare al proprio cliente un decreto di archiviazione, ai fini della tempestiva opposizione, decreto in realtà mai esistito – che pur trattandosi di fatto oggettivamente offensivo per la reputazione di un legale, non integrasse gli estremi del delitto di diffamazione, in ragione dell’esistenza dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen.).
Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato ed inammissibile.
2. Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp va ricordato che secondo più decisioni di questa Corte la mancata costituzione di un rapporto processuale di impugnazione valido, come nel caso dell’inammissibilità del ricorso, impedisce di rilevarla. In tal senso Sez. 3, Sentenza n. 34932 del 24/06/2015 Ud. (dep. 18/08/2015) Rv. 264160 “In tema di particolare tenuità del fatto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art.131-bis cod. pen., pur trattandosi di “ius superveniens” più favorevole al ricorrente.”
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende