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Assolto, paga lo Stato: come fare per il rimborso delle spese legali

7 gennaio 2021, Nicola Canestrini

Dal 1 gennaio 2021 la legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto un rimborso, almeno parziale, delle spese legali sostenute dagli imputati definitivamente assolti in giudizio con formula pienamente liberatoria. 

Il relativo decreto attuativo è stato emanato in data 20 dicembre 2021, e pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 del 20 gennaio 2022, con una serie di requisiti (stringenti) per il riconoscimento del relativo diritto.

Successivamente, il ministero ha pubblicato delle FAQ ulteriormente (e probabilmente: illegittimamente) restrittive.

1. Il rimborso

Secondo il testo dell’emendamento approvato, con l’approvazione della Legge di Bilancio viene istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, con una dotazione annua di 8 milioni di Euro a decorrere dal 2021.

A causa dell'esiguità del fondo  il Ministero della Giustizia deve stabilire con decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia, i criteri per l’erogazione, rispettando comunque due parametri importanti richiamati dall’emendamento in esame:

  • il numero dei gradi di giudizio cui l‘imputato è stato sottoposto;
  • la durata complessiva del processo penale.

I rimborsi saranno solo per le sentenze di assoluzione che diventano irrevocabili dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio: chi quindi è stato assolto PRIMA del 1.1.2021 NON avrà diritto al rimborso.

2. Chi ha diritto al rimborso?

Le formule assolutorie che danno diritto al rimborso sono tassativamente le seguenti:

  • perchè il fatto non sussiste;
  • per non aver commesso il fatto;
  • perchè il fatto non costituisce reato;
  • perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La sentenza di assoluzione inoltre dovrà essere irrevocabile, cioè passata in giudicato.

Non si avrà invece diritto al rimborso delle spese legali per l'assoluzione quando:

  • l’assoluzione sia intervenuta solo per un capo di imputazione, e la condanna per altri;
  • sia stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • sia avvenuta la depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

3. A quanto ammonta il rimborso?

È stabilito un tetto massimo di rimborso delle spese legali per singolo procedimento, fissato in euro 10.500; verrà erogato in in quote di pari importo, suddivise in tre anni a partire dall’anno successivo alla irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

4. Come si richeide il rimborso?

Per richiedere il rimborso sarà necessario produrre i seguenti documenti:

  • fattura del difensore con quietanza di avvenuto pagamento
  • parere di congruità dei compensi del difensore, emesso dal rispettivo consiglio dell’ordine
  • attestazione della cancelleria dell’irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Come specificatgo con decreto 20 dicembre 2021, per poter richeidere il rimborso nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile:

- l’imputato deve presentare istanza di accesso al fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal link lsg.giustizia.it/ del sito del Minsitero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due;

- deve essere indicata la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;

- andrà fornita l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabile; solo per le sentenze di assoluzione irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal 1 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022.

Verrà data precedenza alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; a quelle rese dal giudice di appello  o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni; a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.  Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze per processi più  lunghi e a parità di durata a quelle con imputati con reddito inferiore. Il Ministero effettuerà un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi di Equitalia giustizia S.p.A.

Attenzione: con delle FAQ (risposte a domande frequenti) il ministero ha previsto che la fattura / le fatture debbano riportare i riferimenti del procedimento penale oggetto di assoluzione (r.g.n.r, r.g, numero sentenza) e che il pagamento debba provenire da conto corrente intestato esclusivamente all'imputato.  In difetto, l'improto verrà ridotto o non liquidato .. almeno fino a quando qualcuno impugnerà (perchè le FAQ non possono introdurre prequisiti non previsti dla legislatore)!

 

  

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46 )

FONTE:   www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 (omissis)

1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza
divenuta irrevocabile, perche' il fatto non sussiste, perche' non ha
commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e'
previsto dalla legge come reato, e' riconosciuto il rimborso delle
spese legali nel limite massimo di euro 10.500.

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in
cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, e non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

1017. Il rimborso di cui al comma 1015 e' riconosciuto dietro
presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione
della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di
congruita' del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati,
nonche' di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilita'.

1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non e' riconosciuto nei
seguenti casi:
a) assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e condanna per
altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di
imputazione.

1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto e' stato sottoposto e alla durata del giudizio.

1020. Per la finalita' dei commi da 1015 a 1019, nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il
rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione
di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce
limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al
comma 1015.

1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei
casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

 

Art. 20.  (Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in
vigore il 1° gennaio 2021.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2020

**

Vedi anche il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze dd. 20.12.2021.

**

FAQ

Rimborso spese legali agli imputati assolti aggiornamento: 9 febbraio 2023

  • Con quali browser è necessario accedere?

    La piattaforma è fruibile con qualsiasi browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, Opera, e altri

  • Chi è il soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso?

    L’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021 identifica i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, ovvero l’imputato, o, nei casi di imputati minorenni, incapaci e deceduti, rispettivamente, il titolare della responsabilità genitoriale di un minorenne, il rappresentante legale di un incapace e l’erede nell’interesse di tutti gli aventi diritto.

  • L’istanza può essere presentata dal difensore per l’imputato assolto?

    No

  • Come si può accedere per inserire l'istanza di rimborso per imputato assolto?

    Solo con SPID di livello due

  • Quali sono i termini di presentazione della domanda per le sentenze divenute irrevocabili nel 2022?

    Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 3 comma 5, decreto ministeriale del 20 dicembre 2021)

  • Come parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato posso presentare l'istanza?

    No
    A quale procedimento si deve fare riferimento nella compilazione dell'istanza?
    Nel caso di declaratoria di incompetenza con restituzione degli atti al Pubblico Ministero non opera la translatio iudicii in favore del giudice indicato competente, giacché il Pubblico Ministero risulta nuovamente investito del potere-dovere di esercitare, anche con modalità diverse, l’azione penale. Ne consegue che il primo processo deve ritenersi concluso con declaratoria di incompetenza, e non può essere considerato nella domanda di accesso al fondo.

  • Quali sono le formule di assoluzione che consentono l’accesso al fondo?

    L’assoluzione, con sentenza divenuta irrevocabile, deve riguardare tutti i capi di imputazione contestati e deve essere necessariamente pronunciata per una delle formule previste dall’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto, ossia:

    - perché il fatto non sussiste;

    - perché l’imputato non ha commesso il fatto;

    ­- perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui la sentenza di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” sia stata emessa a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione

  • Cosa si intende per atto di esercizio dell’azione penale e quale documento va allegato ai sensi dell’art 3, comma 4, lett. d del  decreto ministeriale del 20 dicembre 2021)?

    L’atto di esercizio dell’azione penale è l’atto con cui il pubblico ministero formula l’imputazione a carico dell’indagato.

    L’azione penale può esercitata dal pubblico ministero mediante i seguenti atti:

    • richiesta di rinvio a giudizio
    • decreto di citazione diretta a giudizio
    • richiesta di giudizio immediato
    • citazione a giudizio direttissimo
    • richiesta di emissione del decreto penale di condanna
    • richiesta o consenso all’applicazione della pena
  • Quale documento considerare valido per la certificazione del passaggio in giudicato?

    La data di irrevocabilità della sentenza deve essere certificata tramite copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza corredata dal certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla stessa cancelleria (art. 3, comma 4, lett. c) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021). La sentenza di assoluzione deve riguardare una sentenza passata in giudicato l’anno precedente a quello di presentazione della domanda. La certificazione di passaggio in giudicato deve essere testualmente ed inequivocabilmente riconducibile all’Ufficio di Cancelleria del giudice, tramite timbro dell’ufficio.

  • Quando è necessario inserire la voce “giudice del rinvio” nella sezione grado di giudizio?

    La voce “giudice di rinvio” deve essere utilizzata solo quando la sentenza di assoluzione è emessa da un giudice investito dalla Corte di Cassazione, con provvedimento di annullamento con rinvio

  • Quali dati essenziali deve contenere la fattura?

    La fattura di cui all’art 3, comma 4, lett. f) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021 deve essere emessa dal legale nominato difensore nel procedimento di assoluzione, intestata all’imputato assolto e deve riportare i riferimenti del procedimento penale oggetto di assoluzione (r.g.n.r, r.g, numero sentenza).

  • Al posto della fattura può essere inserita la nota pro forma o il preventivo del professionista legale?

    Il preventivo e la nota pro forma non sono validi ai fini dell’ammissione al fondo.

  • Quando due o più imputati assolti sono difesi dallo stesso avvocato come va presentata la domanda di rimborso in presenza di unica fattura?

    L’istanza deve essere presentata singolarmente da ciascun imputato assolto per la relativa quota di spesa.

  • Quali sono le forme di pagamento ritenute valide ai fini del rimborso?

    Ai fini del rimborso, Il pagamento delle spese legali può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, art. 3, comma 4, lett. h) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021.

  • Per la voce relativa all’inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico si ritiene equipollente la fotocopia dell’assegno bancario?

    No, non c’è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti

  • Se il pagamento per le spese legali è stato effettuato in contanti o con assegno, è possibile effettuare l'istanza?

    No

  • Quali sono gli elementi essenziali che deve riportare la documentazione allegata come bonifico?

    La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento con bonifico bancario (art. 3, comma 4, lett. h) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021) deve rendere possibile l’identificazione del soggetto ordinante, l’intestazione del c/c, il beneficiario del pagamento, l’importo del bonifico, la data di emissione e la causale del pagamento ovvero il riferimento alla sentenza o al procedimento penale. 

  • Sono considerati validi i pagamenti eseguiti da soggetti diversi dall’imputato assolto?

    Il sostenitore della spesa deve coincidere con l’imputato assolto, art. 1, lett. g) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal decreto all’art 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell’imputato assolto. I bonifici ordinati da conto corrente co-intestato tra imputato assolto e terzi sono ammessi al rimborso nella misura del 50%, mentre quelli disposti da conti correnti intestati a terzi o persone giuridiche non sono validi ai fini dell’accesso al fondo.

  • Quale documento è classificabile come quietanza e quali elementi essenziali deve contenere?

    La quietanza deve essere rilasciata dal professionista legale che ha emesso la fattura e consiste nell’attestazione di avere già ricevuto il pagamento, per la prestazione professionale fatturata. A tali fini, la quietanza deve (al minimo) contenere la dicitura “pagato” o “per quietanza” sottoscritta dal professionista legale.

  • Quale documentazione allegare come atto di nomina del difensore?

    È necessario allegare la documentazione attestante il conferimento, da parte dell’imputato assolto, dell’incarico al professionista legale. La difesa deve essere riferita al procedimento oggetto di rimborso. Nel caso di imputato assolto difeso da due avvocati è necessario che l’atto di nomina sia presente per ciascun avvocato che ha emessa la fattura.

  • Quale documento è valido come parere di congruità?

    Il parere di congruità è il documento attraverso il quale il Consiglio dell’Ordine certifica la congruità della parcella emessa dall’avvocato. L’assenza della decisione del Consiglio dell’Ordine determina il rigetto della domanda di rimborso.

  • La Cassazione (sez penali) rilasca il certificato di passaggio in giudicato delle proprie sentenze anche di assoluzione?

    Nel caso di assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione, il certificato di irrevocabilità dovrà essere richiesto alla cancelleria del giudice impugnato, che procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 regolamento att. cpp e dell’art. 624, comma 4, c.p.p.

 Peraltro, esistono anche ulteriori FAQ (solo?) nell'area riservata che pure si pubblicano.

Per quanto riguarda la pratica di rimborso imputati assolti,gli allegati devono essere firmati digitalmente?

No

Se la sentenza di assoluzione è passata in giudicato nel 2022 devo dichiarare il mio reddito personale del 2021, cioè quanto ho guadagnato nel corso del 2021?

Si, esatto Sono ritenute valide le coordinate di una Postepay Evolution dotata di codice IBAN?

SI, PURCHE’ INTESTATA ALL’UTENTE CHE PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO

Per data dell’azione penale devo indicare la data in cui il PM ha sottoscritto il rinvio a giudizio, la data in cui l’ha depositata nella propria segreteria o quella in cui l’ha depositata nella cancelleria del GIP? 

VA INDICATA LA DATA DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA PM, risultante da apposita attestazione/timbro con sottoscrizione del personale amministrativo

È sufficiente la nomina con la ricevuta del deposito della nomina o è necessario allegare i verbali di udienza?

E’ SUFFICIENTE LA NOMINA, NON OCCORRONO I VERBALI DI UDIENZA

Nel caso in cui il reddito sia pari a zero e non vi siano bilanci o dichiarazioni dei redditi presentate è sufficiente un’autodichiarazione?

È SUFFICIENTE

Con quali browser è possibile accedere?

La piattaforma è fruibile con qualsiasi browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, Opera, e altri

Chi è il soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di rimborso?

L’art. 3, comma 2 del Decreto ministeriale del 20 dicembre 2021 identifica i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, ovvero l’imputato, o, nei casi di imputati minorenni, incapaci e deceduti, rispettivamente, il titolare della responsabilità genitoriale di un minorenne, il rappresentante legale di un incapace e l’erede nell’interesse di tutti gli aventi diritto.

Quali sono le formule di assoluzione che consentono l’accesso al fondo?

L’assoluzione, con sentenza divenuta irrevocabile, deve riguardare tutti i capi di imputazione contestati e deve essere necessariamente pronunciata per una delle formule previste dall’art. 1, comma 2, lett. e) del decreto, ossia:

Cosa si intende per atto di esercizio dell’azione penale e quale documento va allegato ai sensi dell’art 3, comma 4, lett. d)?

L’atto di esercizio dell’azione penale è l’atto con cui il pubblico ministero formula l’imputazione a carico dell’indagato. L’azione penale può esercitata dal pubblico ministero mediante i seguenti atti: - richiesta di rinvio a giudizio - decreto di citazione diretta a giudizio - richiesta di giudizio immediato - citazione a giudizio direttissimo - richiesta di emissione del decreto penale di condanna - richiesta o consenso all’applicazione della pena

Quale documento considerare valido per la certificazione del passaggio in giudicato?

La data di irrevocabilità della sentenza deve essere certificata tramite copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza corredata dal certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla stessa cancelleria (art. 3, comma 4, lett. c) del decreto). La sentenza di assoluzione deve riguardare una sentenza passata in giudicato l’anno precedente a quello di presentazione della domanda. La certificazione di passaggio in giudicato deve essere testualmente ed inequivocabilmente riconducibile all’Ufficio di Cancelleria del giudice, tramite timbro dell’ufficio.

Quando è necessario inserire la voce “giudice del rinvio” nella sezione grado di giudizio? La voce “giudice di rinvio” deve essere utilizzata solo quando la sentenza di assoluzione è emessa da un giudice investito dalla Corte di Cassazione, con provvedimento di annullamento con rinvio

Quali dati essenziali deve contenere la fattura?

La fattura di cui all’art 3, comma 4, lett. f) del decreto deve essere emessa dal legale nominato difensore nel procedimento di assoluzione, intestata all’imputato assolto e deve riportare i riferimenti del procedimento penale oggetto di assoluzione (r.g.n.r, r.g, numero sentenza).

Al posto della fattura può essere inserita la nota pro forma o il preventivo del professionista legale? Il preventivo e la nota pro forma non sono validi ai fini dell’ammissione al fondo.

Quando due o più imputati assolti sono difesi dallo stesso avvocato come va presentata la domanda di rimborso in presenza di unica fattura?

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ciascun imputato assolto per la relativa quota di spesa.

Quali sono le forme di pagamento ritenute valide ai fini del rimborso?

Ai fini del rimborso, Il pagamento delle spese legali può avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, art. 3, comma 4, lett. h) del decreto.

Quali sono gli elementi essenziali che deve riportare la documentazione allegata come bonifico? La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento con bonifico bancario (art. 3, comma 4, lett. h) del decreto) deve rendere possibile l’identificazione del soggetto ordinante, l’intestazione del c/c, il beneficiario del pagamento, l’importo del bonifico, la data di emissione e la causale del pagamento ovvero il riferimento alla sentenza o al procedimento penale.

Sono considerati validi i pagamenti eseguiti da soggetti diversi dall’imputato assolto?

Il sostenitore della spesa deve coincidere con l’imputato assolto, art. 1, lett. g) del decreto. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal decreto all’art 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell’imputato assolto. I bonifici ordinati da conto corrente co-intestato tra imputato assolto e terzi sono ammessi al rimborso nella misura del 50%, mentre quelli disposti da conti correnti intestati a terzi o persone giuridiche non sono validi ai fini dell’accesso al fondo.

Quale documento è classificabile come quietanza e quali elementi essenziali deve contenere?

La quietanza deve essere rilasciata dal professionista legale che ha emesso la fattura e consiste nell’attestazione di avere già ricevuto il pagamento, per la prestazione professionale fatturata. A tali fini, la quietanza deve (al minimo) contenere la dicitura “pagato” o “per quietanza” sottoscritta dal professionista legale.

Quale documentazione allegare come atto di nomina del difensore?

È necessario allegare la documentazione attestante il conferimento, da parte dell’imputato assolto, dell’incarico al professionista legale. La difesa deve essere riferita al procedimento oggetto di rimborso. Nel caso di imputato assolto difeso da due avvocati è necessario che l’atto di nomina sia presente per ciascun avvocato che ha emessa la fattura.

Quale documento è valido come parere di congruita?

Il parere di congruità è il documento attraverso il quale il Consiglio dell’Ordine certifica la congruità della parcella emessa dall’avvocato. L’assenza della decisione del Consiglio dell’Ordine determina il rigetto della domanda di rimborso.

La Cassazione (sez penali) rilasca il certificato di passaggio in giudicato delle proprie sentenze anche di assoluzione?

Nel caso di assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione, il certificato di irrevocabilità dovrà essere richiesto alla cancelleria del giudice impugnato, che procederà ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 regolamento att. cpp e dell’art. 624, comma 4, c.p.p.

Per un procedimento che iniziato anni fa in LUOGO1 dove è stata accolta eccezione di incompetenza per territorio ed sono stati trasmessi gli atti alla Procura di LUOGO2 dove l'imputato è stato assolto. Quesito: a quale procedimento devo fare riferimento nella compilazione dell'istanza? Per esempio: la data di esercizio dell'azione penale da indicare è quella dell'atto di LUOGO1 o di LUOGO2? L'ufficio di Procura da indicare è LUOGO1 o LUOGO2?

Nel caso di declaratoria di incompetenza con restituzione degli atti al Pubblico Ministero non opera la translatio iudicii in favore del giudice indicato competente, giacché il Pubblico Ministero risulta nuovamente investito del potere-dovere di esercitare, anche con modalità diverse, l’azione penale (v. Cass. Pen Sez. I Sentenza n. 24617 del 10/04/2001; Cass. Pen. Sez. V n. 42483 del 12/07/2012; Cass. penale sez. I, 09/05/2017, n.29196; in tal senso argomentasi, a contrario, da Cass. Cassazione penale sez. II, 30/06/1992). Ne consegue che il primo processo deve ritenersi concluso con declaratoria di incompetenza, e non può essere considerato nella domanda di accesso al fondo.

L’istanza può essere presentata dal difensore per l’imputato assolto?

No

Come posso accedere per inserire un'istanza di rimborso per imputato assolto?

Solo con SPID di livello 2

Quali sono i termini di presentazione della domanda per le sentenze divenute irrevocabili nel 2022?

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 3 comma 5, decreto ministeriale)

Come parte ammessa al gratuito patrocinio posso presentare l'istanza? No

Per la voce relativa all’inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico si ritiene equipollente la fotocopia dell’assegno bancario?

No, non c’è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti

Se il pagamento per le spese legali è stato effettuato in contanti, è possibile effettuare l'istanza?

No

La presentazione dell'istanza è possibile anche nel caso in cui il pagamento delle spese non sia stato effettuato dall'imputato assolto ma dal coniuge?

No. L’art. 1 lett. g) del decreto definisce “«spese legali», le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.”