A tutela delle garanzie della difesa, una volta mutato l'oggetto della procedura estradizionale, è necessario che l'autorità giudiziaria disponga la comparizione dell'interessato, a norma dell'art. 703 c.p.p., che prevede appunto che quest'ultimo sia posto a conoscenza della domanda estradizionale in ordine alla quale esprimere l'eventuale consenso.
L'omissione comporta una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento estradizionale.
In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. c.p.p., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera, nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo ad alcuna ipotesi di nullità.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
(ud. 10/02/2017) 09-03-2017, n. 11548
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.G. della Corte di appello.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Genova dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di C.V., chiesta dal Governo della Moldavia per il suo perseguimento penale per il reato di truffa aggravata.
La Corte di appello, preso atto che l'arresto provvisorio del C. era stato eseguito in relazione ad episodi di truffa differenti da quelli oggetto della domanda estradizionale, riteneva la procedura comunque valida, in quanto l'estradando ed il suo difensore erano stati regolarmente citati per l'udienza di cui all'art. 704 c.p.p., alla quale avevano deciso di non partecipare.
2. Il difensore dell'estradando ricorre per l'annullamento della suddetta sentenza, per violazione di legge, deducendo:
- la mancata verifica dell'oggetto della domanda di estradizione, non avendo provveduto la Corte di appello alla sua traduzione;
- la mancata contestazione dei fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. La prima censura è infondata poichè, in tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. c.p.p., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera, nonchè i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà a luogo ad alcuna ipotesi di nullità (tra tante, Sez. 6, n. 9896 del 19/02/2016, Hysa, Rv. 266688).
Nel caso in esame era sufficiente per la verifica affidata alla Corte territoriale la traduzione in lingua italiana della misura cautelare nella quali erano stati dettagliatamente descritti i fatti ascritti all'estradando.
2. Risulta invece viziata la procedura che ha preceduto l'udienza nella quale è stata decisa la sussistenza delle condizioni per l'estradizione del ricorrente.
L'estradando non è stato in vero informato dell'oggetto della procedura estradizionale.
Risulta infatti che l'informazione, ricevuta nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 c.p.p. non aveva riguardato gli episodi di truffa descritti nel titolo cautelare trasmesso successivamente a corredo della domanda estradizionale.
Pertanto, a tutela delle garanzie della difesa, una volta mutato l'oggetto della procedura estradizionale, era necessario che l'autorità giudiziaria disponesse la comparizione dell'interessato, a norma dell'art. 703 c.p.p. (che prevede appunto che quest'ultimo sia posto a conoscenza della domanda estradizionale in ordine alla quale esprimere l'eventuale consenso).
L'omissione ha comportato una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza oggetto dell'odierno ricorso.
Pertanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017