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Affidamento in prova anche nell'Unione europea (Cass. 5469/22)

16 febbraio 2022, Cassazione penale

Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro.

 

Corte di Cassazione

 Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: FIORDALISI DOMENICO

Data Udienza: 11/01/2022

SENTENZA

 sul ricorso proposto da:

 CG nato a ** il **/1990

avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

lette/sentite le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Assunta Cocomello, chiede il rigetto del ricorso.

 RITENUTO IN FATTO

 1. GC ricorre avverso l'ordinanza del 25 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, che ha concesso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di mesi due, giorni undici di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria. Il Tribunale di sorveglianza, però, ha rigettato la richiesta del condannato di poter eseguire tale misura in Polonia (paese nel quale risiede e vive con la famiglia), evidenziando che la pena residua era inferiore a quella minima consentita dall'art. 6 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 per l'esecuzione della misura nei paesi dell'Unione Europea, e ha subordinato il beneficio concesso al rientro del condannato sul territorio dello Stato nel termine di un anno dalla notifica del provvedimento di accoglimento.

 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 47 Ord. pen., 1, 3, 4, comma 1, 23 Cost. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il condannato aveva dimostrato di aver costituito un nucleo familiare in Polonia, di essere beneficiario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in Polonia e di essere stabilmente inserito in tale paese. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe subordinato la concessione del beneficio al rientro del condannato in Italia nel termine di un anno dalla notifica del  provvedimento in maniera contraddittoria rispetto alla prescrizione di non allontanarsi dal Comune di Sant'Alessio dì Aspromonte se non per ragioni esclusivamente lavorative.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1 Giova premettere in diritto che è superato il principio per il quale gli uffici di esecuzione penale esterna sono deputati a svolgere la loro attività soltanto in ambito nazionale atteso che, per la sua specifica natura, detta attività non sarebbe ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di uffici consolari (tra le molte: Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 e in senso conforme Sez. 7, n. 34747 dell'11/12/2014, dep. 2015, Calanna, Rv. 264445; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160; Sez.1, n. 3278 del 28/4/1999, Di Taranto, Rv. 213724; Sez. 1, n. 5895 del 26/10/1999, Ceruti, Rv. 215027).

Di recente è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144), l'opposta soluzione interpretativa sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato 3 attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

 Infatti, a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, si è ritenuto che il condannato possa essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro (Sez. 1, n. 15091 del 16/5/2018, dep. 2019, Rv. 275807).

 Ciò in quanto l'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, deve ritenersi assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" come descritta dall'art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, ovvero a una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono di norma il contenuto del «trattamento alternativo al carcere». Obblighi e prescrizioni diretti, da un lato, a promuovere la risocializzazione del condannato attraverso la imposizione di regole di condotta e del mantenimento di rapporti con il Servizio sociale, nonché di prescrizioni di solidarietà e, dall'altro lato, a neutralizzare i fattori di recidiva attraverso la sottoposizione a obblighi e divieti concernenti la fissazione di una stabile dimora, la libertà di movimento, lo svolgimento di attività, la frequentazione di determinati soggetti che possono favorire l'occasione di commissione di altri reati, la frequentazione di locali, la detenzione di armi ecc.

 Tuttavia, l'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 2016 impedisce che pene così brevi (nel caso di specie quella di mesi 2 e giorni 11 di reclusione) siano necessario oggetto di misure alternative da svolgersi all'estero.

 Si tratta di una scelta di politica criminale che il legislatore ha legittimamente effettuato con una valutazione di opportunità, che non può essere superata dal giudice.

 Vi è pertanto un ostacolo temporale che impedisce di fruire dell'invocato trattamento alternativo al carcere in un Paese estero, come la Polonia.

 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 Così deciso 1'11/01/2022 – deposito 16.02.2022