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Affidamento condiviso non impedisce collocazione prevalente presso uno dei genitori (Cass. 22219/18)

12 settembre 2018, Cassazione civile

La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

   
 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 luglio – 12 settembre 2018, n. 22219
Presidente Giancola – Relatore Pazzi

Fatti di causa

1. Con sentenza del 2 ottobre 2012 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra i coniugi D.A.E. e F.M. rigettando la domanda di addebito alla moglie avanzata dal F. , disponeva l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre, cui veniva assegnata l’abitazione familiare, stabiliva le modalità e i tempi delle frequentazioni fra padre e figlia e determinava la misura del contributo paterno al mantenimento della discendente, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 16 novembre 2015, una volta disattesa la doglianza del F. in merito alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., dato che l’appellante non aveva indicato quale pregiudizio avrebbe subito per effetto del mancato esame della sua istanza, condivideva le valutazioni del Tribunale circa l’impossibilità di addebitare alla D.A. la separazione, disattendeva la richiesta incidentale di condannare l’appellante al risarcimento dei danni derivati alla ricorrente in conseguenza di comportamenti contrari ai doveri imposti dal vincolo matrimoniale, apportava alcune modifiche e precisazioni alle modalità di frequentazione fra padre e figlia minore già fissate, rigettava le domande di ambo le parti in merito all’individuazione del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, respingeva entrambe le richieste di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e compensava integralmente le spese del grado in ragione della reciproca soccombenza.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia F.M. , affidandosi a tre motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso D.A.E. .
F.M. ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 183, 184 e 99 cod. proc. civ. e 24 Cost.: il Tribunale, non concedendo il termine più volte richiesto ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., avrebbe privato il ricorrente della possibilità di modificare e meglio precisare la sua domanda e di fornire prove a suffragio della stessa, mentre la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la concessione di tale termine fosse facoltativa e discrezionale, in quanto i mezzi di prova dovevano essere articolati con il primo atto e non con le memorie successive, evitando così di rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado.
4.2 Il motivo è inammissibile.
La corte distrettuale ha infatti constatato che l’appellante, nel denunciare la lesione subita per effetto della mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., non aveva indicato quale sarebbe stata la modifica o l’integrazione di domande, eccezioni o conclusioni già svolte che il mancato accoglimento dell’istanza avrebbe pregiudicato; di conseguenza, a parere dei giudici territoriali, non vi sarebbe stata alcuna lesione dei diritti dell’appellante, dato che la parte doveva articolare fin dal suo primo atto i mezzi di prova relativi alla domanda in origine fissata e in seguito sempre ribadita.
Un simile assunto, nella sua prima parte, si ispira alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, l’appellante che faccia valere questa nullità non può limitarsi ad addurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum su cui il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183, comma 5 (ora comma 6), cod. proc. civ. e quali prove sarebbero state formulate, poiché in questo caso il giudice d’appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l’esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (si vedano al riguardo Cass. n. 23162/2014, Cass. n. 9169/2008).
La doglianza proposta non si confronta con la motivazione addotta dalla corte territoriale in merito alla carente allegazione dell’appellante rispetto al vizio processuale denunciato, così come non critica l’interpretazione fornita dalla corte territoriale circa il contenuto del disposto dell’art. 183, comma 6, n. 2 e 3), cod. proc. civ., da riferirsi in tesi ai soli "nuovi temi di causa, se eventualmente introdotti", ma si sofferma invece sul fatto, rimasto estraneo alle ragioni offerte dalla corte distrettuale, che la concessione dei termini in questione non può intendersi come subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice.
La mancata specifica contestazione della ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata comporta, inevitabilmente, l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame (Cass. n. 19989/2017).
5.1 Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ., sostituito dall’art. 337-ter cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo: entrambi i giudici di merito avrebbero applicato il regime di affido condiviso come se fosse un affido esclusivo, prevedendo la possibilità per la minore di vedere il padre per un solo giorno a settimana e ledendo così il suo diritto a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori.
5.2 La doglianza - da intendersi come proposta anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo al tenore delle censure formulate all’interpretazione attribuita al disposto dell’art. 155 cod. civ. non più in vigore e dell’attuale 337-ter cod. civ. - è infondata. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.
6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 709-ter, 614-bis e 96 cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che vi fosse stata una soccombenza reciproca in appello, senza tenere conto della mancata ottemperanza della resistente ai provvedimenti disposti dal collegio di primo grado, e nel contempo avrebbe a torto reputato che le ragioni della compensazione disposta dal primo collegio potessero essere evinte in maniera implicita dal contenuto della prima sentenza.
6.2 Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha passato in rassegna tutte le istanze e domande proposte dall’appellante e ne ha riscontrato in larga parte l’infondatezza (e più precisamente rispetto: i) alla mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.; ii) all’addebito della separazione alla moglie; iii) alle modifiche del regime di visita per la parte delle richieste dell’appellante non accolta dal collegio, ivi compresa l’istanza di espletamento di C.T.U. sulla personalità della D.A. ; iv) alla richiesta di modifica dell’entità del contributo paterno al mantenimento della figlia; v) alla richiesta di condanna dell’appellata ex art. 96 cod. proc. civ.).
Il motivo di ricorso trascura la pluralità dei motivi di appello espressamente rigettati dalla corte territoriale ed assume, valorizzando a tal fine il provvedimento favorevole ottenuto ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ., l’inesistenza di una soccombenza reciproca, tesi che all’evidenza prescinde da alcun confronto con il contenuto della sentenza impugnata e con la ripetuta reiezione delle doglianze proposte dal F. da parte del collegio del gravame.
Allo stesso modo il motivo in esame si duole dell’impossibilità di poter considerare come implicite le ragioni che avevano indotto il Tribunale a compensare le spese del grado quando in realtà la Corte d’Appello ha inteso riferirsi ai motivi di reiezione della richiesta del F. di condanna della D.A. ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., assumendo che una simile istanza di condanna - e non il provvedimento di compensazione delle spese di lite -, presupponendo una totale soccombenza, poteva ritenersi implicitamente respinta a seguito dell’individuazione di giusti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Anche sotto questo profilo il ricorso si prospetta perciò come inammissibile, atteso che non coglie e non critica le ragioni poste a base della decisione impugnata.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.