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326 dosi possono essere piccolo spaccio? (Cass. 16688/21)

3 maggio 2021, Cassazione penale

La qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama.

L'ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine".

L’inquadramento della fattispecie nel reato di detenzione ai fini di spaccio cd. di lieve entità può essere tratta da qualsiasi elemento o dato probatorio che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 22 gennaio – 3 maggio 2021, n. 16688
Presidente Ciampi – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 23 aprile 2019, con cui S.H.M. era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro quattromila di multa in relazione al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4 (detenzione di gr. 58 lordi di marijuana).
2. Lo S. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge con riferimento al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.
Si deduce che l’unico quantitativo di stupefacente, la cui detenzione era attribuibile allo S. consisteva in quello rinvenuto sul medesimo, mentre quello più ingente si trovava presso un generico posto letto all’interno dell’appartamento di (omissis) .
L’imputato condivideva l’appartamento con un altro connazionale. La Corte territoriale non ha risposto a tale censura, limitandosi a ritenere incontestabile il dato dell’attribuibilità dello stupefacente allo S. . In ordine alla configurabilità dell’ipotesi attenuata, la Corte di merito ha solo ripetuto il dato del quantitativo posseduto.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
Si osserva che la Corte capitolina ha omesso ogni motivazione al riguardo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 c.p.. Si rileva che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha formulato soltanto un generico richiamo ai parametri dell’art. 133 c.p..
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 62 bis c.p..
Si osserva che l’esiguità della sostanza, la sua tipologia, le modalità della condotta, l’assoluta resipiscenza, il contegno processuale e l’ammissione dell’addebito deponevano nel senso del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’esame di tali fattori favorevoli al ricorrente era del tutto pretermesso nella sentenza impugnata.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 163 c.p..
Si deduce che la Corte di merito aveva argomentato il diniego della sospensione condizionale con una motivazione meramente apparente, consistente nel riferimento all’assenza di elementi favorevoli allo S. .

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell’operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dall’art. 73, comma 5 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.
Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).
È stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va rilevato che la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare il quantitativo complessivo della sostanza stupefacente, di venti involucri del peso complessivo di gr. 58, dal quale erano ricavabili 326 dosi medie di marijuana, senza far riferimento agli ulteriori indici stabiliti dall’art. 73, comma 5 D.P.R. cit.. Analoga motivazione era resa anche nella sentenza di primo grado.
In materia di stupefacenti, infatti, l’inquadramento della fattispecie nel reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, o in quello previsto dal comma 5 medesima disposizione, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato probatorio che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. Tale ricostruzione, però, nella fattispecie è del tutto mancata.
Per tali ragioni, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata non può quindi che essere annullata limitatamente alla ridetta riqualificazione del fatto, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.