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MAE e rischio per la salute: nulla osta a consegna se .. (Cass. 34821/23)

10 agosto 2023, Cassazione penale

In ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona in un procedimento per mandato di arresto europeo, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata.

Corte di Cassazione

sez. feriale penale, ud. 8 agosto 2023 (dep. 10 agosto 2023), n. 34821
Presidente Di Nicola- Relatore Vigna

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di M.D. , in esecuzione del mandato di arresto Europeo processuale emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale giudiziario di Parigi il 13 aprile 2023, subordinando la consegna alla condizione che, all'esito dell'eventuale processo, il predetto sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli dalla Autorità Giudiziaria.

M.  è indagato quale autore dei reati di associazione a delinquere e rapina, accertati in (omissis) ed è sottoposto, per questa causa, alla misura degli arresti domiciliari.

2. Con l'unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia la assenza, o comunque carenza di motivazione in ordine:

- alle condizioni di salute di M. , affetto da distrofia muscolare progressiva; - alla necessità di scontare la condanna per la quale il predetto si trova attualmente in espiazione pena presso il carcere di Poggioreale, e cioè anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 110 c.p., 291-bis, 291-ter (contrabbando aggravato di tabacchi lavorati a esteri).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per quanto concerne la prima censura relativa alle condizioni di salute del ricorrente, si osserva che la stessa è affetta da genericità, posto che non si confronta con la sentenza impugnata, la quale puntualmente evidenzia come la Corte d'appello abbia acquisito, a questo proposito, ulteriori informazioni dall'Autorità Giudiziaria francese, che ha comunicato che M.  "sarà ristretto presso la prigione di […], alla quale è annesso l'ospedale penitenziario" (...), che dispone di un'èquipe multidisciplinare ed è perfettamente attrezzato per fornire assistenza medica adeguata alla distrofia muscolare progressiva del consegnando." La Corte di appello ha, inoltre, correttamente osservato come, anche in Italia, le condizioni di salute del M.  siano state ritenute compatibili con la detenzione intramuraria, considerato che il predetto si trova attualmente detenuto nella casa circondariale di (omissis) in espiazione pena per altro titolo.

2.1. La pronuncia è, inoltre, conforme a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 177 depositata il 28 luglio 2023, la quale ha giudicato non fondata la questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano che aveva chiesto che fosse dichiarata incostituzionale - per contrasto con il diritto fondamentale alla salute - la mancata previsione della possibilità di rifiutare la consegna di una persona affetta da patologie croniche di durata indeterminabile, incompatibili con la custodia cautelare in carcere.

La Corte costituzionale ha, a sua volta, investito della questione la Corte di giustizia dell'Unione, ritenendo che - in una materia oggetto di completa armonizzazione da parte del diritto Europeo - spettasse ai giudici di Lussemburgo stabilire in quali casi l'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto Europeo, in nome della necessità di tutelare la salute della persona. La Corte di giustizia ha fornito la propria risposta con la sentenza E. D.L. 18 aprile 2023, stabilendo che, in ipotesi eccezionali di grave rischio per la salute della persona, i giudici che ricevono la richiesta devono sollecitare le autorità giudiziarie dello Stato richiedente a trasmettere informazioni sulle condizioni nelle quali la persona verrà detenuta o ospitata, in modo da assicurare adeguata tutela alla sua salute, eventualmente anche collocandola in una struttura non carceraria. Soltanto nell'ipotesi in cui le interlocuzioni non consentano di individuare una simile soluzione, l'esecuzione del mandato d'arresto potrà essere rifiutata.

Alla luce di queste indicazioni, la Corte costituzionale, ritenendo che il meccanismo ora configurato dai giudici di Lussemburgo sia idoneo a fornire adeguata tutela al diritto fondamentale alla salute, ha rigettato la richiesta della Corte di appello di Milano.

3. Del pari generica è la seconda doglianza del motivo di ricorso, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che sottolinea che appare opportuno consentire la celebrazione del processo in Francia per i gravi fatti criminosi sopra indicati, ben potendo l'espiazione della pena in Italia per altro reato riprendere il suo corso quando M. , al termine del processo in Francia, farà rientro nel nostro paese.

Del resto, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in tema di mandato di arresto Europeo "la facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione e che, se sostenuta da idonea motivazione si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, Dumitran, Rv. 259464; Sez. 6, n. 10892 del 05/03/2014, B., Rv. 259340; Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, Ademi, Rv. 272768 in fattispecie di mancato esercizio della facoltà).

I precedenti ora richiamati riguardano, peraltro, il caso di concomitante pendenza di procedimento penale in Italia nei confronti del soggetto richiesto, evenienza che viene contemplata dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1 unitamente all'altra, propriamente rilevante nella fattispecie, della necessità per il soggetto di scontare una pena per cui sia intervenuta condanna definitiva per reati diversi da quello oggetto del mandato d'arresto.

In tal caso, ferma restando la discrezionalità della determinazione rimessa alla competenza della Corte territoriale, questa non necessita di particolare motivazione, rispondendo all'ovvia esigenza di dare esecuzione ad uno o più accertamenti di carattere giurisdizionale penale che abbiano affermato la responsabilità del consegnando in ordine ad uno o plurimi reat.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.