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Critica sindacale può essere aspra e pungente (Cass.2473/20)

22 gennaio 2020, Cassazione penale

In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione.

Commenti che trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei diritti dei lavoratori/lavoratrico non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto proprio in conseguenza di essi e al precipuo fine di stigmatizzarli, non senza ragioni, ma per reclamare adeguate risposte.

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica - sindacale - quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro: non sono reato frasi ed espressioni funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato uno vero e proprio stato di malessere della imputata, fatta oggetto di comportamenti recepiti come vere e proprie angherie; con la conseguenza che quelle frasi devono ritenersi rientranti entro i limiti della continenza espressiva, benchè aspre e pungenti.

 

Cassazione penale

Sez. V, Sent., (data ud. 10/10/2019) 22/01/2020, n. 2473

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso chiedendo.

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio in relazione agli effetti civili con trasmissione atti alla C.A. civile competente per valore;

udito il difensore l'avv. B chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

 Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di Pace della medesima città, su impugnazione della parte civile Fi.Ca., ha dichiarato l'imputata, F.M., responsabile ai soli effetti civili del reato di cui all'art. 595  c.p. e, per l'effetto, l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore della suindicata parte civile, Fi.Ca..

All'imputata è contestato di avere, con la nota del 2.12.2009, indirizzata a Fi.Ca., al Commissario Straordinario Regionale e a tutte le organizzazioni sindacali interne, offeso l'onore e il decoro ed anche la reputazione del predetto con le seguenti espressioni: "E' gioco infantile!!! Mi assale un dubbio atroce, ma tutto questo è sempre un segno tangibile dei suoi super poteri di super visione" malafede oppure incapacità da dirigente? Ma lei sa cosa vuol dire legalità e dignità?".

2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con due motivi, rispettivamente:

2.1. vizio argomentativo con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi della provocazione di cui all'art. 599  c.p., ravvisata nella pronuncia di primo grado, che aveva fondato l'assoluzione su tale presupposto. Il giudice è incorso in contraddizione perchè, da un lato, riconosce il clima di tensione tra la dipendente e il suo datore di lavoro, come ricostruito anche attraverso le testimonianze ritenute attendibili, dall'altro, lo ritiene privo di rilievo ai fini della valutazione della esimente della provocazione, asserendo che esso sia piuttosto riconducibile a vicende che devono essere valutate dal giudice del lavoro, salvo poi ad affermare che in ogni caso il comportamento del Fi. non si è mai estrinsecato in atti irriguardosi ma esclusivamente in condotte frutto del potere di gerarchia sul luogo di lavoro;

2.2. violazione dell'art. 578  c.p.p., in relazione all'art. 157  c.c., avendo il giudice condannato l'imputata ai soli effetti civili in presenza di una causa di prescrizione maturata prima di tale condanna, laddove una siffatta pronuncia può, in caso di prescrizione già maturata, intervenire solo se in primo grado vi è stata già una sentenza di condanna al risarcimento del danno e non di assoluzione come in questo caso.

Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Occorre premettere che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perchè è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 - dep. 24/11/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 26128401); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per il difetto della componente soggettiva del reato.

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie il fatto deve ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di critica.

1.1. Ed invero, le espressioni adoperate, collocate nel contesto in cui si inseriscono, che trapela dalla stessa nota che le contiene, assumono la giusta valenza che esse hanno nella vicenda in esame. D'altronde la stessa natura e destinazione della nota incriminata, inviata dalla F. a soggetti in buona sostanza deputati a tutelare le ragioni della medesima - prime tra tutte le organizzazioni sindacali - si risolvono in ulteriore elemento di cui tener conto nella valutazione del fatto. Non si può trascurare, inoltre, che quelle affermazioni sono state espresse in termini dubitativi o comunque tali da sottintendere delle lesioni della dignità oltre che delle prerogative lavorative di chi le ha scritte. Dalle stesse testimonianze dell'accusa è emerso come nell'ambito del clima conflittuale e di tensione creatosi tra l'imputata e il Fi. negli anni siano stati posti in essere dal secondo, superiore gerarchico della prima presso la casa di riposo ove la stessa lavorava come addetta all'assistenza degli ospiti, dei comportamenti che - di là della sussistenza di una ragione che pesi unicamente da una sola parte, sono stati recepiti come illegittimi ed eccessivamente severi - non solo dalla F. - e come tali "additati" e fatti oggetto anche di segnalazione nelle competenti sedi sindacali.

Si è trattato cioè non solo di questioni prettamente lavorative - quali quelle concernenti la mancata concessione di ferie e le mansioni non adeguate a cui sarebbe stata adibita la lavoratrice - ma anche proprio di rapporti intercorrenti tra il Fi. e la predetta, che, secondo le testimonianze raccolte, di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, erano contraddistinti dall'atteggiamento autoritario e discriminatorio del primo, che avrebbe mostrato anche mancanza di solidarietà, oltre che scarsa considerazione nell'organizzare turni di lavoro adeguati, a seguito dell'incidente sul lavoro occorso all'imputata. Il fatto che la lavoratrice avesse la possibilità di rivendicare i suoi diritti in sede giudiziaria non esclude, dunque, che la stessa possa avere sentito la necessità di esternare le sue perplessità anche in altre sedi, parimenti deputate a riceverle, e di comunicarle quindi ai soggetti suindicati, nelle loro rispettive vesti (di Segretario Generale, di responsabile dell'ufficio del personale, di organizzazioni sindacali interne (nella sentenza di primo grado si sottolinea al riguardo che il Fi. ebbe a rispondere a quella nota, anche a lui indirizzata, affermando di aver fornito le dovute spiegazioni alle censure mosse dalla F. e la invitava "a rivolgersi senza indugio alle sedi che riteneva più opportune"); nè è sostenibile, come assume il giudice nella sentenza impugnata, che quanto raccontato dai testi possa assumere rilievo solo nell'ambito del contenzioso giudiziario civile, competendo esclusivamente a tale sede giudiziaria la verifica delle condizioni di lavoro imposte alla F.; si ritiene che invece il contesto in cui sono maturate le frasi scritte dall'imputata sia piuttosto idoneo a consentire di ravvisare non tanto l'ipotesi della provocazione - difettando la correlazione con un atto provocatorio specifico immediatamente riconducibile al fatto de quo - quanto, piuttosto, i requisiti propri dell'esercizio del diritto di critica nell'ambito della rivendicazione di diritti, quali la pertinenza e la continenza.

1.2. Ed invero, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Nel caso di specie essi trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei suoi diritti di lavoratrice, che non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto proprio in conseguenza di essi e al precipuo fine di stigmatizzarli, non senza ragioni, ma per reclamare adeguate risposte.

In tema di diffamazione, è stata infatti, ad esempio, ritenuta sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica - sindacale - quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro (Sez. 5, n. 5247 del 04/12/2013 - dep. 03/02/2014, Savio, Rv. 25868101).

Nella nota suindicata non sono, in altri termini, rilevabili espressioni aventi il carattere di aggressione personale, gratuita, bensì piuttosto frasi ed espressioni funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato - come asserito anche dai testi - anche uno vero e proprio stato di malessere nella lavoratrice, fatta oggetto di comportamenti recepiti come vere e proprie angherie; con la conseguenza che quelle frasi devono ritenersi rientranti entro i limiti della continenza espressiva, benchè aspre e pungenti (cfr. con riferimento ad ipotesi di continenza ravvisata in relazione a rimostranze sindacali, Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013 - dep. 20/09/2013, P.C. in proc. Di Michele, Rv. 25775901).

2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato (ritenuti assorbiti gli altri motivi). 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020