Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Whistlewblowing non può essere anonimo nel penale (Cass. 9041/18)

27 febbraio 2018, Cassazione penale

L'anonimato del denunciante che caratterizza la legge sul "whistleblowing" in realtà, è solo riserbo sulle generalità ed opera unicamente in ambito disciplinare: in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato – rectius: per il riserbo sulle generalità.

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell’accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 gennaio – 27 febbraio 2018, n. 9041
Presidente Petruzzellis – Relatore Tronci

Ritenuto in fatto

1. I difensori di fiducia di G.R. , con un unico atto a firma congiunta, impugnano per cassazione l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 del codice di rito, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, in origine disposta dal g.i.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti del loro assistito, con quella degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono), così confermando la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico del prevenuto, indagato in relazione ai reati di truffa aggravata – capo 32) -, di falso ideologico, ex artt. 479 e 491 bis cod. pen. – capo 36 ter) – ed a una pluralità di episodi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio – capi 34), 35), 36) e 38) – tutti incentrati sulla prassi esistente, in tesi d’accusa, in seno all’Agenzia del Territorio di XXXXXXX, ove il detto G. prestava la sua attività quale “addetto al servizio di ispezioni e certificazioni ipotecarie del reparto servizi di pubblicità immobiliare” di (OMISSIS) , per cui in detto reparto taluni dipendenti infedeli – fra i quali, appunto, il prevenuto – “effettuavano visure telematiche o manuali o di consultazioni dei volumi dell’Ufficio, intascando personalmente del denaro e consentendo agli utenti di non corrispondere i diritti dovuti” (con conseguente danno in capo alla P.A.), principalmente sulla scorta di accessi fatti figurare come eseguiti d’ufficio o “esenti”, in assenza dei prescritti requisiti di legge e perciò falsamente.

2. Formula la difesa un unico ed articolato motivo di doglianza, per violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata considerazione, ad opera del Tribunale distrettuale, di una serie di elementi formalizzati dalla difesa con apposita memoria scritta, tale per cui la motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe “illogica e contraddittoria secondo alcuni aspetti, mancante del tutto in altri”. Aspetti che – ciascuno oggetto di successiva e singola disamina – vengono declinati come di seguito indicato.

2.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto di convalida del q.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 07.11.2015, avuto riguardo non solo al requisito della gravità indiziaria, ma anche a quello dell’assoluta indispensabilità di tale mezzo di ricerca della prova.

Si assume a tale riguardo, in primo luogo, la carenza di detto ultimo requisito, quale chiaramente risultante dalle indicazioni provenienti dal funzionario firmatario della comunicazione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle Entrate da cui ha preso le mosse il presente procedimento, esplicito nell’indicare “la strada investigativa nel semplice riscontro documentale, da incrociare con il dato informatico”, non avendo nessun rilievo il riferimento, contenuto nell’originario decreto ad un incontro con tali V. e S. , da ricondursi ad un mero refuso (mentre, ove si trattasse di un errore concettuale, scaturito dalla “commistione di notizie provenienti da fonti (o processi) diversi”, esso condurrebbe ad inficiare “l’intero procedimento valutativo”).
Quanto, poi, alla problematica inerente ai gravi indizi di colpevolezza, rileva il ricorrente che gli stessi accertamenti documentali suggeriti dal funzionario summenzionato sono sintomatici della insussistenza del requisito in questione, anche alla luce del ben maggiore rilievo dallo stesso attribuito ai fatti concernenti la posizione del coindagato C. , stante la sostanziale genericità della denuncia a carico del G. da parte del c.d. whistleblower B. – in quanto asseritamente “frutto di deduzioni piuttosto che di certezze derivanti da cognizioni dirette” – al di là della questione problematica, risolta in termini divergenti dal g.i.p. e dal Tribunale, attinente all’utilizzabilità dell’esposto dallo stesso proveniente in forma anonima, in ordine alla quale si assume che “una lettura garantista del nuovo sistema di segnalazione anonima degli illeciti” dovrebbe condurre alla conclusione che la “potenzialità processuale” della stessa “deve essere circoscritta a valore di spunto di un’attività investigativa”.

2.2-3 Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Corretto inquadramento giuridico dei fatti di cui ai capi d’incolpazione sub 35) e 38), da ritenersi penalmente irrilevanti.

Si premette, in linea generale, che gli addebiti di cui ai capi 34), 35) e 38) – è citato anche quello sub 39), che tuttavia risulta estraneo all’ordinanza impugnata – fanno tutti riferimento a visure cartacee, onde non esistono elementi di riscontro documentale, come nell’ipotesi in cui la contestata attività amministrativa è stata compiuta con il mezzo telematico; mentre, per altro verso, le conversazioni in atti non offrirebbero “contezza del completamento dell’attività” illecita di cui trattasi.

Ciò posto, si osserva nel dettaglio:
– per il capo 32), che la conversazione telefonica valorizzata ha ad oggetto una richiesta di consulenza che, ove effettuata “in nome e per conto del proprietario o titolare di diritti reali”, non comportava il pagamento di alcun onere economico, richiesta comunque evasa da altro soggetto – il C. – la cui condotta non può quindi essere ascritta all’odierno ricorrente, in assenza d’indizi in tal senso;
– per il capo 34), che l’effettuazione delle visure cartacee non rientrava nelle competenze del G. , addetto a quelle on line, non potendo il linguaggio ermetico utilizzato dagli interlocutori essere innalzato a livello di “grave indizio di reità a carico dell’indagato, tale da fungere da supporto ad attività d’intercettazione e giustificare la limitazione della libertà personale con l’imposizione di una misura coercitiva” (ciò anche alla luce del riferimento ad altri soggetti, che non risultano essere stati sentiti nel corso delle indagini);
– per i capi 35) e 38), in tesi d’accusa accomunati dal coinvolgimento di D.F.N. (fratello del dipendente dell’ufficio D.F.B. ) accanto all’odierno ricorrente, che la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa e coerente “con le dichiarazioni spontanee che il G. rese in sede di interrogatorio di garanzia”, è stata ignorata dal Tribunale del riesame, con l’ulteriore e finale rilievo per cui, in ogni caso, si sarebbe qui in presenza “di un accordo tra i pubblici ufficiali, senza prova due corrotti della cui rilevanza esterna (nei confronti del terzo) poco si sa”, con conseguente irrilevanza penale del fatto, in applicazione dell’art. 115 cod. pen., o, al più, sua riconduzione al paradigma dell’art. 640 cpv. cod.pen., reato per il quale non a caso si era inizialmente fatto luogo ad iscrizione a carico del G. ;
– per il capo 36), che, fermo quanto già osservato in tema di estraneità delle visure cartacee alle mansioni affidate al ricorrente, non vi fu alcun corrispettivo a beneficio del G. , atteso che la “mozzarella” di cui si parla nella conversazione intercettata deve essere intesa per tale, avendo l’interlocutore ovvio accesso al caseificio di famiglia, non senza aggiungere la contraddittorietà della motivazione sul punto del provvedimento impugnato.

2.4 Difetto, nel provvedimento genetico, della prescritta valutazione autonoma del g.i.p. “in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi ed alle ragioni specifiche e concrete, per le quali le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p. non potevano essere soddisfatte con altre misure”.
Si pone l’accento, in proposito, sul fatto che, a pag. 403 del provvedimento genetico, è contenuta la frase “a giudizio di questo p.m.”, per la quale, “più che di un errore materiale, si potrebbe ben discorrere di un refuso concettuale e gettare seri dubbi sull’attenta valutazione dei fatti incriminati”; come pure sulla totale sovrapponibilità alle argomentazioni dell’organo dell’Accusa delle valutazioni del g.i.p. in tema di esigenze cautelari. Circostanze tutte sottoposte al vaglio del Tribunale e dallo stesso disattese con considerazioni definite “illogiche e contraddittorie, valorizzando un breve inciso e con argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari e, dunque, insufficienti a denotare l’autonomia della valutazione”.

2.5 Violazione di legge e carenza di motivazione circa la “obbligatorietà dell’adozione della misura custodiale degli arresti domiciliari”.

2.6 “Concretezza ed attualità delle esigenze, adeguatezza e proporzionalità della misura anche in rapporto alla eventuale modestissima entità del danno era riale”.

2.7 “Assoluta carenza motivazionale del provvedimento impugnato anche in ordine alla disposizione del divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare”.
In relazione a tali profili, congiuntamente trattati, si deduce che l’ordinanza impugnata risulta viziata “riguardo al pericolo di reiterazione di condotte criminose ed in punto di scelta della misura non essendo esplicitate le ragioni giuridiche e fattuali per cui le esigenze della cautela non potevano essere soddisfatte con misura meno afflittiva”: ciò in ragione della denunciata inadeguatezza del compendio argomentativo del provvedimento del Tribunale circa l’esistenza di “dati concreti ed oggettivi” che rendano l’esigenza in questione “reale ed attuale”, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della portata esigua, ove quantificata, del danno erariale prodotto, alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
A detti criteri, per contro, il Tribunale non si sarebbe attenuto, essendosi “limitato ad evidenziare l’affievolimento delle esigenze cautelari, senza per nulla confrontarsi (e) valutare l’applicazione di una diversa e meno afflittiva misura non custodiale, che doveva ritenersi sufficientemente adeguata a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato e restrittiva al punto da recidere i contatti con il luogo, teatro dei fatti contestati”, risultando comunque “eccessiva” la prescrizione imposta del divieto di comunicare con soggetti terzi.

3. Con memoria depositata il 24 gennaio u.s., l’avv. G., nell’interesse del G. , si è soffermato nuovamente, reiterandola ed approfondendola, sull’eccezione d’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, per difetto di entrambi i requisiti di legge (anche per inottemperanza al disposto dell’art. 333 cod. proc. pen.), sotto il profilo della violazione sia della lettera c) che della lettera e) dell’art. 606 del codice di rito.

Considerato in diritto

1. Nessuna delle molteplici doglianze illustrate riveste reale fondamento, onde il ricorso proposto va disatteso, con la conseguente statuizione in punto di spese.

2. Va innanzi tutto rigettata l’eccezione d’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in atti, in ordine alla quale è appena il caso di osservare che essa va ricondotta innanzi tutto alla lettera c) dell’art. 606 cod. proc. pen..

2.1 In relazione al requisito della gravità indiziaria, del tutto correttamente il Tribunale napoletano ha valutato l’esposto interno al Reparto servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio di (OMISSIS) – il cui autore è stato individuato nel dipendente B.R. e che il g.i.p. ha considerato alla stregua di un anonimo, salvo di fatto recuperarne il contenuto attraverso la nota della Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate di cui infra e la successiva informativa di p.g. – come pienamente utilizzabile ai fini dell’integrazione del requisito medesimo, poiché estraneo alla sfera di operatività dell’art. 203, così come dell’invocato art. 333 dello stesso codice. Ciò in quanto – come leggesi nel provvedimento impugnato – il c.d. “canale del whistleblowing”, deputato alla segnalazione all’ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) di possibili violazioni commesse da colleghi e di cui si è avvalso il detto B. , realizza “un sistema che garantisce la riservatezza del segnalante nel senso che il dipendente che utilizza una casella di posta elettronica interna al fine di segnalare eventuali abusi non ha necessità di firmarsi, ma il soggetto effettua la segnalazione attraverso le proprie credenziali ed è quindi individuabile seppure protetto”.
D’altro canto, la lettura della norma dettata dall’art. 54 bis del d. l.vo 30.03.2001 n. 165 – nella formulazione vigente all’epoca dei fatti – offre puntuale conferma dell’esattezza dell’impostazione seguita dai giudici napoletani, atteso che il secondo comma dell’articolo in questione è esplicito nel significare che l’anonimato del denunciante – che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla loro divulgazione – opera unicamente in ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato al fatto che la contestazione “sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione”, giacché, ove detta contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa, “l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato”: ne consegue – né potrebbe essere diversamente – che, in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, non vi è alcuno spazio per l’anonimato – rectius: per il riserbo sulle generalità – in tal senso essendo altresì significativa l’espressa salvezza delle ordinarie previsioni di legge operata dal comma 1 della succitata norma, per il caso che la denuncia integri gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione, ovvero ancora sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 di quel codice. Il che trova ancor più tangibile riscontro nella recentissima modifica del detto art. 54 bis di cui alla legge 30.11.2017 n. 179 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2017), ove, con disciplina più puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di apprestare un’efficace tutela del dipendente pubblico che riveli illeciti, è precisato espressamente che, “Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”.

La prospettazione difensiva va, dunque, senz’altro disattesa, per l’effetto risultando irrilevanti i copiosi richiami alla condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, in tema di anonimato.

2.2 Non ha alcun pregio neppure l’eccezione comunque mossa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità.
Alla stregua di quanto appena sopra rilevato, va innanzi tutto ribadito che, al di là di quanto opinato dallo stesso g.i.p., il contenuto delle rivelazioni del “whistleblower” circa le compravendite di visure immobiliari in uso nell’ufficio di (OMISSIS) , quale trasfuso nella segnalazione 16.09.2015 inviata dalla Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate cui fa riferimento il contestato decreto del 07.11.2015, non costituisce mero spunto investigativo, bensì assurge al rango di vera e propria dichiarazione accusatoria, cui si sommano le (valorizzate) risultanze degli accertamenti compiuti dalla detta Direzione Centrale Audit, aventi valenza di riscontro nei confronti dei dipendenti Graziano C. e G.R. , ossia giusto dell’odierno ricorrente e del suo capo reparto, a carico dei quali veniva rilevato un numero assolutamente abnorme di visure richieste per uso ufficio o in esenzione di pagamento nei mesi immediatamente precedenti (C. ), ovvero un numero comunque inopinatamente elevato di tali visure (G. ).

Per finire, da ultimo, con le inequivoche indicazioni tratte dalla pure richiamata informativa del 27.10.2015, in cui si dà conto, sulla scorta di intercettazioni ambientali precedentemente autorizzate – e, significativamente, non contestate in questa sede – della condotta illecita tenuta dal C. , che si appropriava, inserendola nel proprio portafoglio, della banconota consegnatagli da ignote terze persone, dopo aver eseguito alla loro presenza una visura uso ufficio ed aver consegnato la relativa stampa; essendo appena il caso di rilevare che, pur nella sicura assenza di elementi che consentissero, all’epoca, di istituire legami di correità fra il C. ed il G. , nondimeno la circostanza descritta correttamente è stata apprezzata dal g.i.p. anche a carico dell’odierno ricorrente, ponendosi – implicitamente, ma non per questo meno chiaramente – come probante conferma della generale veridicità della segnalazione proveniente dal “whistleblower“, prima, e poi dalla Direzione Centrale Audit, tanto più alla stregua della particolare significatività della condotta illecita proveniente dal soggetto in posizione sovraordinata nell’ufficio, quale appunto il C. .

Da ultimo, va inoltre debitamente evidenziato che, per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell’accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche” (così, da ultimo, Sez. 3, sent. n. 14954 del 02.12.2014 – dep. 13.04.2015, Rv. 263044; conf. Sez. 6, sent. n. 10902 del 26.02.2010, Rv. 246688): ciò che, alla stregua di quanto precede, non può essere seriamente posto in discussione nella presente fattispecie.

2.3 Va infine disattesa anche l’ulteriore questione – in realtà, quella cui è stato attribuito primario rilievo, come emerge dalla pregressa illustrazione del ricorso in esame – sollevata dalla difesa sul punto, con riferimento al requisito dell’assoluta indispensabilità delle autorizzate captazioni.
Come detto, la prospettazione difensiva trae fondamento dalle parole del dirigente dell’Agenzia delle Entrate, dott. L.Z. – le sommarie informazioni del quale il Tribunale dà atto essere allegate alla già citata informativa del 27.10.2015 – di cui la difesa valorizza il passaggio là dove il funzionario evidenzia come la definitiva fondatezza della originaria segnalazione del B. debba passare attraverso la disamina dei fascicoli esistenti presso l’ufficio interessato e la loro comparazione con il dato informatico, così indicando una via d’indagine che gli inquirenti avrebbero dovuto percorrere senza accedere all’invasivo strumento delle intercettazioni.

L’assunto – come anticipato – non riveste alcun reale fondamento.

Duplici sono le considerazioni che legittimano siffatta conclusione (al di là del preliminare rilievo per cui l’obiezione difensiva viene formulata senza rapportarsi alla totalità del quadro indiziario messo in risalto dal decreto del g.i.p., omettendo del tutto di prendere in esame le ulteriori ed oggettive risultanze acquisite a carico del C. , della cui significatività, anche nei riguardi del G. , si è già detto, viepiù alla luce dei già rimarcati limiti in cui va correttamente intesa la nozione di gravi indizi di reità):
– in primo luogo, si rileva che l’indicazione offerta dal dott. Z. riveste valenza parziale, non essendo estensibile alle ipotesi in cui la condotta illecita denunciata si sia concretizzata nell’effettuazione a pagamento di visure cartacee, senza alcun accesso informatico;
– secondariamente – ma non certo in ordine d’importanza – l’ipotesi di reato considerata dal decreto di cui trattasi è quella della corruzione, reato notoriamente a concorso necessario, rispetto alla quale il g.i.p. è esplicito nel significare che l’assoluta indispensabilità del ricorso allo strumento captativo trova la propria ragion d’essere nell’esigenza – destinata diversamente a restare inevasa – di acquisire elementi di prova “in ordine all’identità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella perpetrazione dei fatti delittuosi per cui si procede”, oltre che per quelli “di presumibile futura realizzazione”.

Conclusivamente, è appena il caso di osservare che il riferimento finale, in effetti presente in seno al decreto in esame, all’incontro fra tali “V. ” e “S. “, è all’evidenza frutto di un mero refuso, che tuttavia non inficia in alcun modo la legittimità del provvedimento, non avendo alcuna consistenza il già ricordato assunto – formulato, del resto, in via meramente ipotetica – “di un refuso non tecnico, ma concettuale, dovuto alla commistione di notizie provenienti da fonti (o processi) diversi”, in ragione della sicura pertinenza alla vicenda processuale di tutta la totalità della precedente motivazione del decreto medesimo.

Allo stesso modo, si palesa irrilevante il fatto che il Tribunale non abbia motivato sul punto dell’assoluta indispensabilità del mezzo captativo, in effetti oggetto di deduzione da parte della difesa con la memoria presentata ai giudici del riesame, ancorché in termini appena accennati (“seri dubbi anche sull’assoluta indispensabilità…”), mentre le dichiarazioni del dott. Z. risultano valorizzate nell’ordinanza impugnata principalmente per la loro ritenuta incidenza sull’altro requisito, dei gravi indizi di reità. Irrilevanza che scaturisce dalla constatazione che, al di là dell’improprio richiamo all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente ha inteso dedurre una violazione di legge ed effettivamente ci si trova in presenza di inottemperanza alla legge processuale, a pena d’inutilizzabilità – come tale, rilevabile anche d’ufficio – onde il dato decisivo poggia sulla fondatezza o meno della relativa eccezione e non sulla motivazione svolta che può anche al limite mancare, come nel caso – pur difforme da quello di specie – in cui la questione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. n. 31046 del 21.09.2016 – dep. 21.06.2017, Rv. 270903).

3. Proseguendo nella disamina delle doglianze difensive, nel rispetto dell’ordine in cui sono state dedotte, relativamente alla contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., è da dire che trattasi di motivo nella sostanza non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché basato sulla soggettiva lettura delle risultanze, puntualmente indicate nel provvedimento impugnato nella loro valenza fattuale – come già in quello genetico – a supporto del convincimento assunto. Così nella presente sede è sufficiente osservare:
– quanto al capo 32), che non ha alcun rilievo sottolineare che la condotta risulta materialmente posta in essere dal C. , nel momento in cui è stato evidenziato dall’ordinanza non solo che la sollecitazione al predetto è partita proprio dal G. , ma che quest’ultimo non era presente nell’occasione in ufficio, come non lo era il commercialista nell’interesse di una cui cliente la visura veniva richiesta, dunque in assenza di formale domanda con le modalità di legge: donde altresì l’inconsistenza della possibilità ventilata dalla difesa che l’interessata avesse diritto alla visura senza il pagamento di alcun tributo, puntualmente sconfessata dalla circostanza oggettiva – parimenti evidenziata dal Tribunale distrettuale – che l’accesso compiuto dal C. fu effettuato ad uso ufficio (e non in esenzione);
– quanto al capo 34), che è del tutto inconferente che il G. fosse specificamente addetto alle sole visure on line, nel momento in cui è provato inequivocabilmente – e debitamente valorizzato dal Tribunale che l’accertamento fu nell’immediato eseguito proprio dall’odierno ricorrente e che “dalla lettura del report delle visure inviato quotidianamente dall’Agenzia delle Entrate ai CC,… non emerge alcuno dei nominativi menzionati nella conversazione intercettata”, né, ovviamente, alcuna ricevuta di pagamento: a significare, cioè, che l’accertamento in questione, senza meno illecito, fu compiuto a mezzo consultazione dei registri cartacei;
– quanto ai capi 35) e 38), che il costrutto indiziario si basa su dati oggettivi che, al di là del carattere in sé immaginifico della tesi dell’accordo tra funzionari infedeli, senza prova certa del coinvolgimento del terzo corruttore – tanto più alla luce del descritto contesto – valgono implicitamente a smentirne la fondatezza, avendo i giudici del riesame evidenziato per tabulas, quanto al primo episodio, che la richiesta illecita formulata dal G. al D.F. avviene mentre il primo “si trova in ufficio con la cliente”; e, quanto al secondo, che, nelle conversazioni a tal fine trascritte nel corpo del provvedimento (sempre con riferimento al G. ed al D.F. di cui sopra), “ancora una volta i due complici parlano della somma che il G. ha appena richiesto per gli accertamenti che il D.F. di lì a poco andrà a compiere in ufficio dove lui lo attende con il cliente”, avendo l’attuale ricorrente in precedenza chiarito allo stesso D.F. che non dovrà emettere alcuna “bolletta di quietanza per gli accertamenti” in questione. Non senza osservare, a proposito del pur ipotizzato inquadramento dei fatti in seno al paradigma dell’art. 640 cod. pen., che la giurisprudenza di questa Corte, con ripetute pronunce anche assai risalenti nel tempo ma sempre valide, ha avuto modo di affermare che “È configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l’accordo corruttivo non può integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma può ben indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo” (così Sez. 1, sent. n. 10371 dell’08.07.1995, Rv. 202738; ma v. già, in senso conforme, Sez. 3, sent. n. 8116 del 25.06.1984, Rv. 165961 e, prima ancora, Sez. 6, sent. n. 851 del 15.10.1971, Rv. 119544 e n. 104 del 29.01.1971, Rv. 117478);
– quanto al capo 36), che la pretesa assenza di corrispettivo per il G. da parte del suo interlocutore T. si basa sull’interpretazione letterale del termine “zizza” (=mozzarella) che compare in una delle intercettazioni in proposito valorizzate: ciò a cui si oppone validamente quanto argomentato dal Tribunale sia in ordine alla logica deduzione di “un pagamento cumulativo da corrispondersi a fine settimana”, sia in ordine al carattere convenzionale dell’anzidetto riferimento alla “mozzarella”, sintomaticamente ricorrente anche nelle conversazioni che integrano il quadro indiziario concernente l’addebito sub 34), che vede il coinvolgimento di tutt’altro soggetto rispetto al geom. T. , la cui famiglia sarebbe titolare di un caseificio, senza che in proposito sia dato leggere alcuna specifica confutazione del ragionamento accusatorio.
4. Del tutto generica – e, perciò, inammissibile – è la doglianza in tema di difetto di autonoma valutazione della richiesta cautelare da parte del g.i.p., basata su di un mero refuso presente nel provvedimento genetico, atteso che solo su di esso risulta essere stata richiamata l’attenzione del Tribunale della cautela, alla stregua della memoria del 31.07.2017, cui ripetutamente la difesa del G. si è richiamata nel contesto del proposto ricorso.
5. Non colgono nel segno neppure le censure mosse dal ricorrente avverso la valutazione delle esigenze cautelari compiuta dal Tribunale.
Il giudice distrettuale, ancorché sinteticamente, ha ribadito e fatto proprie le considerazioni già spese dal g.i.p. nel provvedimento genetico, tese a porre in evidenza, sulla scorta del puntuale riferimento a conversazioni intercettate che vedono quali protagonisti principali il G. ed il C. : a)la significativa reiterazione delle condotte illecite, sintomatiche del vero e proprio sistema fraudolento e di corruttela instaurato nella sede di (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, stante l’allarmante coinvolgimento di un numero rilevante di dipendenti, primi fra tutti il C. e l’attuale ricorrente;
b) il profilo fortemente negativo della personalità di entrambi i prevenuti, quale discende, oltre che dalle condotte in sé, sia dalla sfrontata prosecuzione del proprio comportamento pur nella consapevolezza di una ispezione interna in atto, tesa proprio a verificare la sussistenza di pratiche illecite, sia dalla ritorsione attuata nei confronti del B. , con il proposito di ricorrere a forme ancore più cruente di “punizione” nei confronti del collega “non allineato”, improntate a vera e propria violenza fisica.
Discende da ciò, in ossequio ai principi tratteggiati in parte motiva dalla sentenza Lovisi delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 20769 del 28.04.2016), sia l’indiscutibile concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte illecite – sulla quale non mette conto di soffermarsi oltre – sia l’attualità del pericolo medesimo, per la palesata capacità del G. di intessere rapporti e di creare un vero e proprio sistema illecito in seno all’ufficio di appartenenza (v., in proposito, Sez. 6, sent. n. 15978 del 27.11.2015 – dep. 2016, Rv. 266988; Sez. 5, sent. n. 33004 del 03.05.2017, Rv. 271216), così dimostrando il possesso delle attitudini per la commissione di fatti analoghi, pur se il tempo decorso ha opportunamente indotto il Tribunale a ritenere maggiormente adeguata – in tal modo accogliendo, peraltro, la pur subordinata richiesta dell’interessato – la meno gravosa misura in atto degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti terzi, così implicitamente reputando inadeguate, in coerenza con il quadro in precedenza delineato, misure ancor meno afflittive. Essendo solo il caso di puntualizzare, da ultimo, che, a fronte dell’unitaria motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto, la specifica confutazione del divieto di comunicazione, perché “prescrizione… eccessiva, in rapporto al profilo indiziario afferente il G. “, appare inficiata da radicale genericità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.