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Violenza sessuale anche a distanza (Cass. 1793/14)

17 gennaio 2014, Cassazione penale

I reati di violenza sessuale offendono la libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale e la nozione di atti sessuali è ampia e comprende anche tutte quelle condotte che abbiano comunque comportato un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa, ivi compreso il comportamento di chi, per soddisfare le sue brame sessuali, costringe al compimento di atti autoerotismo "a distanza".

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 26/09/2013) 17-01-2014, n. 1793

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -

Dott. MARINI Luigi - Consigliere -

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.L., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del 1.10.2012 della Corte d'appello di Roma;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.

la Corte osserva:

Svolgimento del processo
1. A.L. era imputato: A) reato previsto dagli artt. 81 e 609 bis e 56 c.p. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere varie ragazze a compiere atti sessuali consistenti nella realizzazione di video e foto raffiguranti le predette parti offese nell'atto di masturbarsi o comunque in posizioni oscene mediante la minaccia di diffondere di fotomontaggi realizzati dall'imputato stesso applicando un'immagine del volto delle parti offese; B) del reato previsto dagli artt. 81 e 617 quater c.p. perchè intercettava fraudolentemente messaggi diretti alla posta elettronica di una delle ragazze suddette nonchè anche di altre ragazze, parti offese del reato di cui al precedente capo d'imputazione; C) del reato previsto dagli artt. 81 e 594 c.p. perchè offendeva l'onore decoro di alcune di queste ragazze inviando alla predette dei fotomontaggi realizzati applicando il volto loro su corpi di donne in posizioni oscene; D) del reato previsto dall'art. 600 quater c.p. perchè si procurava il deteneva materiale pornografico utilizzando minori; E) della reato previsto dall'art. 615 ter c.p. perchè dopo essersi procurato i codici di accesso abusivamente si introduceva nel sistema informatico di uno delle ragazze; G) del reato previsto dagli artt. 81 e 494 c.p.perchè induceva in errore a utenti della rete Internet e in particolare una delle ragazze suddette sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona e presentandosi nella comunità di Facebook con un nome delle ragazze suddette. Era altresì imputato, ai capi H ed I della rubrica, dei reati di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) e di estorsione ( art. 629 c.p.).

2. Con sentenza in data 8.3.2012 il GIP presso il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva A.L. colpevole di tutti i reati di cui ai capi di imputazione, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione. Con la medesima sentenza veniva altresì pronunciata condanna dell' A. al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili C.E. e A. e D. G.T..

3. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato.

La corte d'appello di Roma con sentenza del primo ottobre 2012-12 novembre 2012 ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli ai capi H e I della rubrica perchè il fatto non sussiste e ha ridotto la pena per i residui reati, ritenuta assorbita nel capo E la condotta contestata sub F e, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, del vincolo della continuazione e della riduzione per il rito, ha determinato la pena in anni due e mesi quattro di reclusione.

4. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Motivi della decisione
1. Con il ricorso, articolato in quattro motivi, il ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza per assenza di motivazione, la non configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis c.p. anche solo nella forma del tentativo; lamenta inoltre la mancata concessione delle ipotesi dell'art. 609 bis c.p., u.c. (fatto di lieve entità); sostiene che non sia contestabile reato di cui all'art. 594 c.p. attesa l'assenza della rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato in ordine ai fatti di cui al capo A) della rubrica. Infine deduce la mancanza degli elementi costitutivi del contestato reato di sostituzione di persona consumato.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione di una sentenza ex art. 606 c.p.p. , lett. e) sussiste solo allorchè essa mostri, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della e l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.

La denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito; nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento; sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.

Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo - tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sull'allegata inesistenza o manifesta illogicità della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

4. In particolare la sentenza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

All' A. è stato contestato di avere contattato, sotto falso nome, a mezzo del social network "Facebook", alcune giovani donne minacciandole che, se non avessero provveduto ad inviargli foto e/o video in posizioni ed abbigliamento sexy, avrebbe diffuso in rete dei fotomontaggi da lui stesso realizzati applicando il volto delle destinatarie delle richieste sul corpo di donne in pose oscene, fotomontaggi che, in alcuni casi, inviava alle dirette interessate per rafforzare l'efficacia della minaccia. Nel caso della persona offesa D.V., l'imputato riusciva anche a procurarsi i codici di accesso all'account di posta elettronica e del profilo del social network di quest'ultima e, dopo essersi introdotto nel suo sistema informatico, si spacciava per la stessa D. al fine di indurre altre giovani donne a condividere iniziative fotografiche di contenuto sexy; nel caso di altre vittime, invece ( C.M. E., O.M. e C.E.), l'imputato non solo riusciva ad accedere alle caselle di posta elettronica delle vittime, ma ne modificava anche la parola chiave di accesso, interrompendo così le relative comunicazioni. In particolare l'imputato poneva in essere la condotta abusiva suddetta anche nei confronti della persona offesa I.J. che, non ancora maggiorenne all'epoca dei fatti, cedeva alle descritte minacce dell' A., realizzando le richieste fotografie di contenuto pornografico ed inviandole a quest'ultimo, fotografie rinvenute, in sede di perquisizione e sequestro da parte degli operanti, unita mente ad altre centinaia di immagini a contenuto pedopornografico.

La sentenza impugnata risulta quindi ampiamente motivata in ordine a tutti i punti delle plurime contestazioni fatte all'imputato.

In particolare corretta è la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha riconosciuto la configurabilità del delitto di tentata violenza sessuale anche in quelle ipotesi in cui non vi sia stato un contatto corporeo tra l'autore e la vittima del reato.

Infatti, i reati di violenza sessuale offendono la libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale e la nozione di atti sessuali è ampia e comprende anche tutte quelle condotte che abbiano comunque comportato un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa, ivi compreso il comportamento di chi, per soddisfare le sue brame sessuali, costringe al compimento di atti autoerotismo. Cfr. Cass. pen., sez. 3, 24 aprile 2001, n. 21577, secondo cui è configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento di propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. Altresì cfr. Cass. pen., sez. 3, 23 maggio 2006, n. 34128, che ha ritenuto configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (nella specie, si è ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora essa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni e l'avesse, poi, depositata in luogo previamente indicato).

Motivatamente la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. in ragione delle modalità subdole ed ingannevoli dei reiterati tentativi di intromissione dell' A. nella sfera sessuale delle persone offese, con la minaccia di divulgare in rete e presso terzi fotomontaggi raffiguranti le stesse persone offese in pose oscene o pornografiche.

5. Quanto alle altre imputazioni la Corte territoriale ha poi fatto riferimento all'ingente materiale video ed informatico in sequestro, ricavando da alcuni supporti risultati leggibili e in normali condizioni, le immagini di contenuto pedopornografico con conseguente configurabilità reato previsto dall'art. 600 quater c.p. perchè l'imputato si procurava e deteneva materiale pornografico utilizzando minori (cfr. in particolare le foto raffiguranti la minore I. rinvenute presso l'abitazione dell'imputato).

Corretta è anche la ritenuta configurabilità sia del reato di cui all'art. 594 c.p. (avendo l'imputato offeso l'onore decoro di alcune delle parti offese inviando loro dei fotomontaggi realizzati applicando il volto loro su corpi di donne in posizioni oscene), sia del reato previsto dall'art. 494 c.p. perchè induceva in errore utenti della rete Internet e in particolare una delle ragazze suddette sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona e presentandosi nella comunità di Facebook con un nome di tali ragazze.

6. Si tratta nel complesso di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l'altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia.

Le censure del ricorrente implicano quindi null'altro che una diversa valutazione di tali elementi di fatto considerati dalla sentenza impugnata, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, come probanti della penale responsabilità dell'imputato.

7. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. , l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014