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Violenze sporadiche non bastano per maltrattamenti (Cass. 35262/21)

23 settembre 2021, Cassazione penale

Ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

Deve pertanto escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.

Fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona.

 

Cassazione penale

sez. VI, ud. 15 aprile 2021 (dep. 23 settembre 2021), n. 35262

Presidente Mogini – Relatore De Amicis

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28 gennaio 2019 la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo M.V.S. dai delitti di violenza sessuale aggravata (ai danni di M.S. ) e di lesioni personali aggravate in danno della convivente S.A.S. (capi sub 1) e 3)) e rideterminando in anni due e mesi sei di reclusione la pena irrogatagli per il restante delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della predetta convivente (capo sub 2), con la revoca delle pene accessorie e la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione in relazione alla mancata valutazione della deposizione della persona offesa in punto di maltrattamenti in famiglia, per avere la Corte distrettuale posto a fondamento della sua decisione altre dichiarazioni testimoniali senza raffrontarne gli esiti con quanto narrato dalla convivente: deposizione, questa, che assume una rilevanza decisiva, poiché l'imputato non è stato mai denunciato dalla persona offesa ed è stato indagato per tale delitto a seguito delle dichiarazioni rese da M.S. e dal di lei marito C.S. .

Pur avendo vagliato positivamente le dichiarazioni della persona offesa con riferimento alle contestate lesioni, assolvendo l'imputato per aver ritenuto compatibili i referti medici con le credibili spiegazioni da lei al riguardo fornite, la sentenza impugnata non ne ha in alcun modo valorizzato il contenuto in ordine alla configurabilità del delitto di maltrattamenti, la cui sussistenza appare fortemente incrinata già dalla riconosciuta inesistenza di una parte rilevante della condotta, ossia quella basata sulle lesioni personali contestate al capo 3).

2.1. Con un secondo motivo si lamentano vizi della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità del teste C.S. , tenuto conto del fatto che, nell'assolvere l'imputato dal reato di lesioni, la cui contestazione si fondava proprio sulla deposizione del predetto teste e della di lui moglie, che affermavano la natura dolosa delle ferite, la Corte distrettuale ne ha implicitamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni, spiegando in maniera del tutto contraddittoria le ragioni della sua attendibilità in ordine al reato di maltrattamenti: contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, le sue dichiarazioni sul punto non hanno trovato specifica conferma nelle deposizioni rese dalle altre testimoni escusse in dibattimento (A. , I. e G. ), che attengono infatti ad episodi del tutto diversi tra loro e non collegati con l'oggetto delle dichiarazioni rese dal S. , che nutriva peraltro sentimenti di profondo astio e gelosia verso l'imputato.

2.2. Con un terzo motivo si lamentano vizi della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità, soggettiva ed oggettiva, della teste A.M. - persona senza fissa dimora che aveva trovato momentanea ospitalità presso l'abitazione della S. , venendone poi cacciata dallo stesso M. prima dei fatti del (omissis) - la cui deposizione non ha ricevuto alcun riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa, nè in quelle di altri testimoni che ella ha sostenuto essere presenti ad atti di violenza posti in essere dall'imputato.

2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p., atteso che la persona offesa non ha confermato gli episodi narrati dal S. e dall'A. ed ha fatto invece riferimento a reciproci scambi di insulti e dispetti quale risultato di normali litigi familiari, peraltro ammessi dallo stesso imputato, che nella sua deposizione, non adeguatamente valutata dalla Corte d'appello, ha precisato di aver dato solo in due o tre occasioni degli schiaffi alla compagna per abuso di sostanze alcooliche, al fine di evitare che i vicini si infastidissero: una ricostruzione, questa, non dissimile da quella offerta dalla teste C. , da ritenere particolarmente attendibile poiché quotidianamente presente per lunghi anni nell'abitazione dell'imputato e della sua compagna.

2.4. Con l'ultimo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché le condotte emerse dall'istruttoria paiono sintomatiche, semmai, di un dolo d'impeto, legato ad una reazione al comportamento inadeguato o aggressivo della compagna e non sono significative di un dolo finalizzato ad infliggerle abituali sofferenze fisiche o morali.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 marzo 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al reato di maltrattamenti di cui al capo 2) non emerge con chiarezza dalla decisione impugnata la ricostruzione dei contorni della vicenda storico-fattuale sulla cui base è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato.

Pur avendo positivamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa S.A. in relazione al reato di lesioni personali aggravate di cui al capo 3), con la conseguente assoluzione dell'imputato per aver ritenuto compatibili le risultanze dei referti medici con le attendibili spiegazioni dalla predetta teste al riguardo fornite, la sentenza impugnata non ne ha preso in esame il contenuto in ordine alla configurabilità del connesso delitto di maltrattamenti, il cui concreto ambito di operatività, già ridimensionato per l'esclusione di una parte rilevante della condotta - ossia quella basata sul reato di lesioni personali contestato ai danni della medesima persona offesa nel capo 3) - poggia essenzialmente sulle non riscontrate dichiarazioni accusatorie del teste C.S. .

La Corte distrettuale, sul punto, ne ha richiamato il contenuto, là dove egli ha riferito, in particolare: a) di aver visto in numerose occasioni la persona offesa recarsi, piangente, nell'abitazione sua e della moglie - M.S. - con ecchimosi al volto e tracce di sangue dopo che il compagno l'aveva gravemente malmenata; b) che la stessa aveva dormito tante notti in una chiesa di via […]; c) che ebbe modo di vedere personalmente l'imputato picchiarla quando si trovava nella di lui abitazione.

Della piena affidabilità di tale testimone, tuttavia, la stessa sentenza impugnata sembra dubitare là dove, per un verso, pare ipotizzarne in maniera perplessa la non credibilità, per altro verso sembra addurre a sua conferma le deposizioni rese da altre testimoni (I.C.D. e G.C.N. ), che tuttavia si sono limitate a dichiarare, la prima, che la persona offesa le aveva più volte riferito di aver ricevuto degli schiaffi dall'imputato, la seconda, di aver visto in alcune occasioni l'imputato darle qualche schiaffo perché era ubriaca.

Nessun raffronto, inoltre, è stato operato fra il contenuto delle dichiarazioni del teste C.S. e quello emergente dalla deposizione della persona offesa, avuto riguardo alle specifiche censure dalla difesa mosse in sede di gravame, ove si era posto in rilievo il fatto che in udienza dibattimentale la predetta teste aveva reso una deposizione contraria all'impostazione accusatoria, per un verso negando di essere stata picchiata dal compagno e di aver ricevuto insulti, per altro verso limitandosi a fare riferimento solo a reciproci dispetti e litigi di coppia, senza accennare ad una condizione di timore e di inferiorità psicologica verso l'imputato.

Infine, della teste A. - la cui attendibilità la difesa ha contestato sulla base di obiezioni specificamente mosse in sede di gravame, e dalla Corte territoriale non puntualmente esaminate - sono state richiamate dichiarazioni accusatorie che non sembrano trovare analoghi elementi di riscontro nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nè in quelle provenienti dalle altre testimoni che hanno avuto modo di osservare direttamente il comportamento dell'imputato nei confronti della convivente, ovvero di conoscerne indirettamente le caratteristiche sulla base delle confidenze da costei ricevute.

Giova richiamare, in relazione ai profili critici or ora evidenziati, l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 275033) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

Deve pertanto escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794, che in motivazione ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).

Il delitto de quo, in altri termini, postula il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali per quest'ultima, nei cui confronti viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa ed umiliante la stessa convivenza familiare.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà eliminare i rilevati vizi della motivazione, uniformandosi ai principi da questa Suprema Corte stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.