Il reato di molestie non può configurarsi quando vi sia reciprocità o ritorsione avuto riguardo alle manifestazioni delle molestie e di disturbo, poiché in presenza di tali condizioni non sono ravvisabili quelle connotazioni di «petulanza o altro biasimevole motivo» cui è subordinata l'illiceità penale del fatto.
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Corte di Cassazione
Sez. 1 Num. 58470 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 19/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RA, nato a .. ; avverso la sentenza del 17/01/2018 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore del ricorrente Avv.ssa AC, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, condannava Antonio Roverso alla pena condizionalmente sospesa di euro trecento di ammenda, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., commessa in data anteriore e prossima al 14 giugno 2013.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata dal giudice di merito, la condotta di molestie era stata posta in essere dall'imputato, tramite videoriprese e fotografie, in danno di AA e dei suoi familiari ad ogni ora del giorno in cui gli stessi uscivano dall'immobile dove esercitavano un agriturismo. Tale condotta era stata riferita dallo stesso imputato che l'aveva collegata a una serie di disturbi subiti a causa dell'attività svolta nella proprietà confinante, senza che di ciò però vi fosse prova non avendo sortito esiti le denunzie sporte.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione AR tramite il proprio difensore, muovendo doglianze rappresentate in cinque motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 185 e 552 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione del rigetto dell'eccezione di nullità riguardante la genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, non permettendo la sua formulazione di comprendere il luogo, l'epoca e le modalità dei fatti.
3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 546 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, essendosi omesso di considerare le dichiarazioni della stessa persona offesa e di altri testi che, al pari della documentazione, provavano l'esistenza dei fatti lamentati dall'imputato.
3.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 660 cod. pen. e di vizio della motivazione, per non essersi rilevato che i fatti non erano avvenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico, poiché l'attività di agriturismo veniva svolta solo in certe ore del giorno in cui non erano mai collocabili le ritenute condotte.
3.4. Con il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 660 e 42 cod. pen. nonché vizio della motivazione, non essendosi individuato il dolo richiesto dalla fattispecie; quando invece tale stato soggettivo poteva escludersi trattandosi di condotte motivate dall'intento di far cessare i disturbi cagionati dall'agriturismo, senza determinare mutamenti pregiudizievoli per la vita della persona offesa.
3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 163 cod. pen. e vizio della motivazione, in punto di applicazione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma fissata a titolo di provvisionale. Tale decisione, infatti, non era stata richiesta, non rispondeva agli interessi dell'imputato e rimaneva priva di qualsiasi spiegazione relativa ai fini rieducativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo non può essere accolto, poiché il capo di imputazione non risulta affetto da nullità a causa della genericità. Ed infatti, esso rappresenta comunque l'indicazione dei tratti essenziali del fatto, attraverso i riferimenti alla condotta costituita dall'uso di macchine fotografiche e altri strumenti; agli effetti molesti e di disturbo di tale condotta come ritenuti integranti la fattispecie tipica; alla persona offesa AV; al luogo e all'epoca in cui si svolsero i fatti.
L'imputazione in tal modo ha consentito all'imputato di conoscere l'accusa e così di esercitare il suo diritto di difesa. E ciò anche tenendo conto che a tal riguardo non ci si deve riferire solo al capo di imputazione in senso stretto, ma occorre anche considerare quegli atti, inseriti nel fascicolo processuale, che pongono l'imputato nelle condizioni di avere contezza in modo più ampio dell'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 5 n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741).
Tali atti nella specie sono costituiti da denunce, mentre in senso contrario si citano solo passaggi di dichiarazioni dibattimentali.
3. Risultano invece fondati il secondo, terzo e quarto motivo poiché evidenziano sotto diversi profili l'esistenza di decisive deficienze motivazionali.
Il reato di cui trattasi, che nella forma contestata richiede condotte poste in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico, non può comunque configurarsi quando vi sia reciprocità o ritorsione avuto riguardo alle manifestazioni delle molestie e di disturbo, poiché in presenza di tali condizioni non sono ravvisabili quelle connotazioni di «petulanza o altro biasimevole motivo» cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Sez. 1, n. 23162 del 23/02/2016, Rv. 267221).
La motivazione della sentenza si limita a indicare videoriprese e fotografie che avrebbero dato luogo alla condotta tipica, facendo riferimento a quella parte delle dichiarazioni dell'imputato che hanno rappresentato detti atti e che però al contempo li hanno ricondotti all'intento di difendersi in giudizio da abusi subiti.
Non si precisa in quali momenti dell'attività sarebbero avvenuti i fatti.
In termini solo generici e perplessi la motivazione esclude la fondatezza delle rimostranze dell'imputato, pretendendo la prova dei fatti da lui denunciati, quando invece, in assenza di specifiche smentite, toccava al giudice svolgere approfondimenti al riguardo, anche considerando - ove pertinenti - le altre prove assunte delle quali si fa solo menzione nella parte espositiva della sentenza.
Né si considera che le questioni poste dalle discolpe dell'imputato non attengono in definitiva alla fondatezza delle sue rimostranze, ma al ragionevole convincimento del medesimo di agire solo per tutelare un proprio diritto, al fine di ottenerne esclusivamente per vie legali il riconoscimento, a mezzo di coerenti modalità di precostituzione delle prove a tale scopo ritenute indispensabili.
Pertanto, la motivazione presenta decisive lacune che la rendono inidonea, sotto i profili diversamente denunziati tramite i tre motivi di cui trattasi, a giustificare la decisione raggiunta in ordine all'affermazione della responsabilità.
L'accoglimento di tali motivi rende superfluo l'esame del quarto motivo.
4. La sentenza impugnata per le ragioni di cui sopra va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame, che, pur nella libera valutazione di ogni elemento acquisito, dovrà considerare i rilievi sopra esposti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verona in diversa composizione.
Così deciso il 19 novembre 2018.