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Vano occulto nell'auto: può essere sequestrata se .. (Cass. 12863/20)

24 aprile 2020, Cassazione penale

Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale fra questa e la condotta criminosa: tale collegamento stabile non deve essere solo potenziale ma effettivo e reale.

Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 24 aprile 2020, n. 12863
Presidente Andreazza – Relatore Gentili

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza emessa in data 19 settembre 2019, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da B.E. , tramite il proprio difensore di fiducia, in relazione al provvedimento del Gip del medesimo Tribunale con il quale, in data (omissis) era stato convalidato il sequestro preventivo eseguito di urgenza da personale della polizia giudiziaria di Reggio Emilia in data (omissis) avente ad oggetto un’autovettura tipo Golf marca Volkswagen intestata al prevenuto.
Il Tribunale, rilevato che la istanza di riesame era articolata sulla sola base della affermata mancanza di nesso strumentale fra la predetta autovettura ed il reato provvisoriamente contestato al ricorrente - si trattava di detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio - in quanto quella era stata ritrovata custodita in luogo diverso dalla predetta autovettura e non vi erano elementi per ritenere che la stessa fosse stata ivi trasportata con la vettura in questione, all’interno della quale non era stata trovata traccia di stupefacente, ha, invece, osservato che, nel caso di specie, il vincolo pertinenziale con il reato è ravvisabile nel fatto che la vettura in questione è stata modificata attraverso la realizzazione di un vano occulto, fornito di un complesso ed ingegnoso meccanismo di apertura, adibito al trasporto di quantitativi non modesti di sostanza stupefacente, certamente utilizzato, in assenza di valide ipotesi alternative, per il trasporto della sostanza stupefacente successivamente sequestrata al ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il B. , articolando un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il preteso vizio di motivazione e di violazione di legge della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa è stato ritenuto sussistere il nesso di pertinenzialità fra il bene sottoposto a sequestro ed il reato contestato.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, sia pure con la puntualizzazione che sarà di seguito fatta.

Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso proposto, sviluppato sulla base di argomenti riconducibili all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), deve intendersi ammissibile nei soli limiti in cui è stata contestata la conformità della ordinanza impugnata alla legge, atteso che, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, i provvedimenti del tipo di quello oggetto dell’impugnazione ora in scrutinio sono aggredibili di fronte a questa Corte con esclusivo riferimento al vizio di violazione di legge.

Nondimeno il ricorso è fondato.

Si osserva, infatti, che il Tribunale di Piacenza e prima ancora il Gip del medesimo ufficio giudiziario hanno ritenuto che il sequestro preventivo disposto a carico della autovettura Volkswagen Golf intestata al B. fosse giustificato dalla esistenza di un vincolo di pertinenzialità fra questa ed il reato in provvisoria contestazione al ricorrente, cioè la detenzione a fine di spaccio di una considerevole quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina; questa, pacificamente rinvenuta all’interno della abitazione del ricorrente, sarebbe stata ivi trasferita, secondo la ricostruzione del Tribunale, attraverso l’utilizzazione della vettura in questione che, come segnalato nella ordinanza impugnata, era stata all’uopo modificata attraverso la realizzazione di un vano nascosto ove la stessa poteva essere occultata.

Tale ricostruzione, si rileva, è, però, del tutto ipotetica, non essendo stata avvalorata da alcun elemento fattuale che la renda verificabile.

Essa, pertanto, si pone in contrasto con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale, ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente (ed è questa la finalità cui il sequestro ora in esame era preordinato), è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l’attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale fra questa e la condotta criminosa (per tutte: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 28 maggio 2019, n. 23470).

Nella ipotesi in questione, infatti, siffatto collegamento stabile è solamente postulato dal Tribunale, senza nessuna elemento specifico che lo faccia ritenere; questo, in particolare, non può essere semplicemente ricondotto all’avvenuta modificazione della vettura, considerato che il collegamento funzionale, per giustificare la confisca facoltativa delle cose "che servirono e furono adibite a commettere il reato", secondo il dettato dell’art. 240 c.p., misura cui il sequestro è strumentale, non deve essere solo potenziale ma effettivo e reale.

Nella fattispecie, la dimostrazione della concreta esistenza di tale vincolo pertinenziale allo stato non risulta essersi verificata, considerato che all’interno del vano ricavato nella vettura oggetto del sequestro non è stata rilevata alcuna traccia di sostanza stupefacente che faccia ritenere l’avvenuta adibizione di esso a ricettacolo della cocaina.

Il provvedimento impugnato, emesso in violazione di legge, deve essere, pertanto, annullato senza rinvio, così come deve essere annullato anche il provvedimento giurisdizionale di convalida della misura cautelare presa in via di urgenza dalla polizia giudiziaria; a ciò consegue la restituzione all’avente diritto della autovettura oggetto della misura stessa.

A tale operazione, tuttavia, non si potrà procedere prima che il soggetto interessato non provveda o alla rimozione delle modifiche apportate al bene ora in sequestro ovvero alla sottoposizione del veicolo in questione, oggetto di una modifica di carattere strutturale in quanto ne ha variato la distribuzione interna degli spazi utilizzabili e l’ampiezza di quelli adibiti al trasporto dei bagagli, alla visita ed alla prova prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 78, presso i competenti uffici della Motorizzazione civile ed ai successivi adempimenti esecutivi, posto che costituirebbe illecito amministrativo la circolazione del veicolo in questione anteriormente alla sottoposizione di esso alla visita e prova di cui sopra ed alle conseguenti annotazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida del sequestro del Gip del Tribunale di Piacenza del (omissis) e ordina la restituzione all’avente diritto dell’automezzo in sequestro previa regolarizzazione dello stesso.