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Utilizzabile messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” anche senza algoritmo (Cass. 23999/23)

5 giugno 2023, Cassazione penale

Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un’attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l’apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo “esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati” consentendone la fedele riproduzione, fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario.

Gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto nè in violazione di principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano: infatti, l’ordine Europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell’ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell’Autorità delegata, nel sistema unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonchè del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario.

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

sentenza n. 23999

udienza 9 maggio 2023, deposito 05 giugno 2023, 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. VIGNALE Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l’ordinanza del 16/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCIA VIGNALE;

sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PRATOLA GIANLUIGI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi i difensori presenti, avvocato GIOVANNI CANTELLI del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE e avvocato MARIO GRIFFO del foro di NAPOLI NORD che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2022 – depositata il 30 gennaio 2023 – il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di A.A. avverso l’ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con la quale l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 2, (capo C).

2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza con la quale la difesa dell’indagato aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza gravata o, in subordine, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi nell’acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” il cui contenuto ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese da , e sottoposti a custodia cautelare nel medesimo procedimento. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione relativa alle comunicazioni intercorse sulle piattaforme “Encrochat” e “Sky-Ecc” – inviata all’Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell’Agenzia (Omissis) (i quali l’avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie francesi, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Napoli con ordini Europei di indagine penale emessi ai sensi del D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 – fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti, uniti alle dichiarazioni rese dai coindagati, fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di A.A. in una attività volta ad esportare in Australia 600 panetti di cocaina occultati all’interno di un carico di pietre realizzata tra il 9 novembre 2020 e il 26 gennaio 2021. Ha dunque ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l’applicazione della misura custodiale.

3. Avverso l’indicata ordinanza, i due difensori di A.A., avv. Giovanni Cantelli e avv. Mario Griffo, hanno proposto separati ricorsi deducendo più motivi di doglianza che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 173, comma 1.

Entrambi i ricorsi si articolano in tre motivi. Le argomentazioni svolte sono sostanzialmente sovrapponibili, affrontano con accenti diversi i medesimi temi e, dunque, possono essere illustrate congiuntamente.

3.1. Col primo motivo dei rispettivi ricorsi, i difensori lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei materiali di indagine acquisiti tramite l’agenzia (Omissis) e gli ordini di indagine Europei (O.I.E.) rivolti alle autorità francesi. I difensori osservano che gli indizi raccolti a carico A.A. sono costituiti quasi esclusivamente da questo materiale che sarebbe stato utilizzato in violazione di principi inderogabili dell’ordinamento e delle norme del diritto interno poste a presidio di quei principi.

I difensori ricorrenti sottolineano che l’ordinanza impugnata non ha potuto chiarire le modalità di acquisizione e di analisi dei dati trasmessi dall’autorità giudiziaria francese e tali informazioni sarebbero state necessarie per verificare l’affidabilità di quei dati e la conformità ai principi inderogabili del nostro ordinamento delle attività svolte da quella autorità giudiziaria e dai tecnici delegati dai giudici di oltralpe all’acquisizione e decriptazione. Sostengono che le prove acquisite dall’autorità giudiziaria di uno stato estero, non possono essere considerate utilizzabili nell’ordinamento italiano solo perchè la loro legittima acquisizione è garantita dal rispetto delle norme di quello stato e ricordano che il D.Lgs. n. 108 del 2017 ha dato attuazione alla Direttiva 2014/41/UE sugli ordini Europei di indagine imponendo il rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Secondo la difesa, nell’eseguire gli ordini di indagine Europei, l’Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto trasmettere, unitamente ai risultati dell’attività svolta, anche i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati; ciò che non è avvenuto trattandosi di attività che lo Stato francese ha ritenuto dovessero essere coperte da segreto. I difensori ricordano che, nel nostro ordinamento, il diritto di difesa si estende anche allo scrutinio sulle modalità di acquisizione del materiale e ciò comporta che, quando tali modalità di acquisizione sono ignote, il materiale che ne deriva non è utilizzabile ai sensi dell’art. 191 c.p.p. A sostegno di tale affermazione, la difesa cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori e l’ordinanza adottata dal Tribunale di Roma, investito quale giudice di rinvio della decisione sull’utilizzabilità dei dati acquisiti in quel procedimento.

La difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si può affermare che il materiale di cui si tratta sia costituito da “documenti” o “dati freddi” e sia stato legittimamente acquisito ai sensi dell’art. 234 bis c.p.p. I dati forniti dall’autorità francese, infatti, sarebbero frutto anche di attività di intercettazione e, nel rispetto del principio del contraddittorio, sarebbe stato doveroso consentire alla difesa di sapere se tali attività erano state regolarmente autorizzate e in che modo in dati acquisiti erano stati decriptati.

Nel ricorso sottoscritto dall’avv. Griffo è richiamato il paragrafo 28.2 della circolare del Ministero della Giustizia del 26 ottobre 2017 (esplicativa del D.Lgs. n. 108 del 2017) che fa riferimento al caso in cui l’autorità giudiziaria italiana esegua intercettazioni telefoniche aventi ad oggetto apparecchi o persone che si trovino sul territorio di altri Stati dell’Unione. La circolare prevede (nel rispetto del D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 44) che il pubblico ministero debba dare informazione all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato del fatto che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso e debba interromperle nel caso in cui si tratti di attività contrastanti col diritto interno di quello Stato. Il difensore desume da tale previsione che, nella materia della cooperazione internazionale, gli atti di indagine devono essere rispettosi, oltre che del diritto del paese che li esegue, anche del diritto del paese nel quale le indagini sono eseguite e sottolinea che, nel caso di specie, tale principio non sarebbe stato rispettato. Più in generale, secondo il difensore, poichè con la Direttiva 2014/41/UE non è stata creata una piattaforma unitaria di norme minime volte a disciplinare i criteri di ammissione e utilizzabilità della prova, tale verifica deve essere consentita alla difesa dell’indagato nel rispetto delle norme del diritto dello stato che deve utilizzare le prove assunte.

Nel ricorso sottoscritto dall’avv. Griffo si sostiene, inoltre, che il materiale utilizzato ai fini della applicazione della misura sarebbe stato acquisito sulla base dell’attività di squadre investigative comuni e si sottolinea che la Direttiva 2014/41/UE, all’art. 3, espressamente esclude dall’ambito di applicazione dell’O.E.I. “l’istituzione di una squadra investigativa comune” e “l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra”.

In conclusione, e sintetizzando, i difensori sostengono che, non essendo stata messa a disposizione della difesa la documentazione relativa alle modalità di acquisizione e decrittazione di dati, non sarebbe possibile sapere: se si sia trattato di acquisizioni documentali ovvero di attività di intercettazione; se i dati siano stati acquisiti nel rispetto del diritto alla riservatezza delle comunicazioni; se i dati siano stati acquisiti da squadre investigative comuni appositamente istituite e il D.Lgs. n. 108 del 2017 sia stato applicato fuori dai casi consentiti. Si tratterebbe dunque di prove inutilizzabili perchè assunte in contrasto con principi inderogabili dell’ordinamento. Sarebbero stati violati infatti: l’art. 111 Cost., l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, gli artt. 6 e 8 della CEDU. 3.2. Col secondo motivo dei rispettivi ricorsi i difensori dell’indagato deducono violazione di legge e vizi di motivazione per essere state valutati quali attendibili indizi a carico di A.A. le dichiarazioni rese da B.B., C.C., D.D. e E.E..

Entrambi i difensori osservano: che i dichiaranti hanno reso dichiarazioni a conferma del contenuto di una ordinanza cautelare che era stata loro notificata; che, pertanto, la concordanza tra le dichiarazioni non è dato rilevante ai fini dell’attendibilità delle stesse; che, quando resero tali dichiarazioni, B.B., C.C. e D.D. erano assistiti dagli stessi difensori e pertanto il rischio che si trattasse di dichiarazioni “concordate, funzionali a direzionare le indagini e ad ottenere facili benefici penitenziari” era assai elevato. I difensori sottolineano che ciò avrebbe richiesto particolare attenzione nel valutare l’attendibilità dei dichiaranti e, invece, questa valutazione è stata compiuta facendo uso di formule di stile senza fornire adeguata risposta alle osservazioni formulate dalla difesa.

Nel ricorso sottoscritto dall’avv. Cantelli si osserva che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale distrettuale è viziato perchè prende le mosse dalle dichiarazioni dei coindagati, mentre avrebbe dovuto preliminarmente verificare se il quadro cautelare, come delineato nell’ordinanza genetica, fosse idoneo a giustificare l’applicazione della misura. Muovendo da queste premesse l’avv. Cantelli rileva che nell’ordinanza genetica, il grave quadro indiziario a carico di A.A. è stato ritenuto esistente perchè egli è stato considerato l’utilizzatore del PIN (Omissis), ma gli elementi addotti a sostegno di tale affermazione sono tutt’altro che univoci. L’avv. Cantelli sottolinea che l’ordinanza impugnata ha ritenuto di poter integrare tali elementi con le dichiarazioni rese da D.D., ma non ha argomentato efficacemente sulla sua attendibilità. Entrambi i difensori ritengono significativa della inattendibilità del dichiarante la circostanza che, negli interrogatori del 25 ottobre 2022 e 10 novembre 2022, egli non abbia fatto il nome di A.A. e questo nome sia emerso solo nell’interrogatorio del 21 novembre 2022. Nei ricorsi si riferisce, inoltre, che D.D. ha sostenuto di aver conosciuto A.A. perchè aveva una ditta di porfido a (Omissis), circostanza che l’odierno ricorrente ha negato e gli inquirenti non hanno verificato. I difensori osservano che A.A. non risulta aver mai avuto in gestione un autolavaggio nella zona di (Omissis) ed anche su questo punto D.D. avrebbe reso dichiarazioni non veritiere. Più in generale, sostengono che le dichiarazioni rese dai collaboratori (e da D.D. in particolare) non sono affatto intrinsecamente coerenti, ma presentano plurimi profili di illogicità che sono stati sottoposti all’attenzione del Tribunale per il riesame, ma sui quali l’ordinanza impugnata, che pure ha attribuito valore indiziante alle chiamate in correità, non si è pronunciata.

3.3. Col terzo motivo dei rispettivi ricorsi, i difensori di A.A. sostengono che i giudici del riesame avrebbero rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza compiere alcuna verifica concreta e attuale sulla capacità dell’indagato di reiterare le condotte illecite che gli vengono contestate. Si dolgono, in particolare, che la massima misura sia stata disposta senza considerare che A.A. – attualmente inserito in un sano contesto sociale, familiare e lavorativo – non è gravato da precedenti specifici. I difensori osservano che A.A. non è accusato di aver fatto parte dell’associazione a delinquere oggetto di indagine e, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato coinvolto nella esportazione di una sola partita di cocaina diretta in Australia, coinvolgimento che sarebbe stato possibile in ragione dei contatti che egli aveva con D.D. e C.C.. Ne desumono che il pericolo di reiterazione di reati analoghi sarebbe inesistente e comunque potrebbe essere concretamente prevenuto attraverso una misura meno afflittiva. Si dolgono che l’ordinanza impugnata non abbia spiegato per quali ragioni la misura degli arresti domiciliari, presidiata dall’uso del braccialetto elettronico ed eseguita in un paese situato in provincia de L’Aquila, non sarebbe idonea a fini cautelari.

Motivi della decisione
1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

2. Si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori (non massimata) – che i difensori invocano a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l’autorità giudiziaria francese – si riferisce a un caso diverso da quello in esame. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa “la documentazione consegnata da (Omissis) a seguito dell’accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa (Omissis) dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute” sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perchè dalla stessa non era dato comprendere quale fosse “il contenuto dei citati “scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi”” e quali fossero state le “modalità di acquisizione” del materiale utilizzato a fini cautelari; informazioni “funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell’ottica delineata dall’art. 191 c.p.p. “. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell’ordinanza impugnata e come emerge dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall’autorità giudiziaria francese; ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell’ambito di procedimenti penali aperti in Francia; ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati.

Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso. Occorre quindi tenere presente che – come risulta in termini non equivoci dalla risposta fornita dai pubblici ministeri all’istanza di accesso agli atti avanzata dalla difesa – il materiale la cui utilizzabilità viene contestata non è stato acquisito sulla base di attività di indagine eseguite da una squadra investigativa comune istituita ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002), nel qual caso opererebbe l’art. 6 del decreto citato, in forza del quale “gli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana”. Si tratta, invece, di materiale acquisito ai sensi del D.Lgs. n. 108 del 2017, mediante ordini di indagine Europei, e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa.

3. Vengono in considerazione, in particolare, due ordini di indagine (collegati ai sensi del D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 34): l’O.I.E. n. 19 del 22 marzo 2021 e l’O.I.E. n. 34 del 28 maggio 2021 cui l’Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) ha dato esecuzione, trasmettendone gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nessuno dei due ordini di indagine è stato emesso ai sensi del D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 43, la cui rubrica recita: “richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l’assistenza tecnica dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro”. L’autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all’autorità francese assistenza tecnica per l’esecuzione di operazioni di intercettazione. Ha chiesto, invece, la “acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione” e la “acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie” francesi (questo è testualmente il contenuto dei due O.I.E.). Dalla lettura dei provvedimenti emerge che, tra i materiali trasmessi, potrebbero esservi anche i risultati dell’acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall’autorità giudiziaria francese secondo la normativa vigente in quello Stato. Tali attività, peraltro, erano già esaurite quando l’ordine di indagine fu emesso sicchè, nel caso in esame, il D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 43 non poteva trovare applicazione.

Tanto premesso, si deve prendere atto che le norme vigenti in Francia (art. 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) consentono al pubblico ministero nel corso dell’indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi “di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale” per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi.

Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicchè l’autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all’ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati. Ha attestato però – con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall’ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell’adempimento – la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile; supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli.

Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione i ricorrenti si dolgono non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Tribunale di Parigi e l’intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall’autorità giudiziaria d’oltralpe nell’ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.

4. Come si è detto, gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi del D.Lgs. n. 108 del 2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell’art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni).

Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda – ai sensi dell’art. 82, paragrafo 1, TFUE – “sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie”. Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonchè sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali.

In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all’art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. “in base al principio del riconoscimento reciproco” e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa; all’art. 9, che l’autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, “senza imporre ulteriori formalità” e ne assicuri “l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla (…) Direttiva”; all’art. 11, che l’esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

L’ordine deve pertanto riguardare un’indagine consentita nello Stato di emissione, ma l’indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto “potendosi presumere il rispetto da parte dell’Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonchè del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027).

Ne consegue: che, nell’esecuzione di un ordine di indagine Europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l’atto viene compiuto; che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell’attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno; che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla.

Con specifico riferimento alle attività di intercettazione, l’art. 31 della Direttiva 2014/41/UE prevede che, quando l’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione autorizza tali operazioni e queste interessano un apparecchio operante nel territorio di altro Stato la cui assistenza tecnica non sia necessaria per proseguire nella captazione, lo Stato che sta intercettando debba darne comunicazione all’autorità competente dello Stato nel quale l’intercettazione viene eseguita. Questa comunicazione è prevista perchè l’autorità competente dello Stato nel cui territorio vengono in concreto eseguite le intercettazioni potrebbe dolersene e chiedere l’immediata cessazione delle attività di captazione se, in un caso interno analogo, attività di indagine così invasive non fossero consentite. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso sottoscritto dall’avv. Griffo (che richiama il paragrafo 28.2 della circolare del Ministero della Giustizia del 26 ottobre 2017 e, quindi, il D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 44 col quale è stata data attuazione all’art. 31 della direttiva), questa previsione ha il solo scopo di garantire il rispetto del principio di reciprocità con riferimento ad attività di indagine che incidono sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e non si comprende perchè avrebbe dovuto operare nel caso di specie. Se è vero, infatti, che le autorità francesi potrebbero aver acquisito in tempo reale flussi di dati intercorrenti tra criptotelefoni operanti anche nel territorio italiano; è pur vero che, in presenza di gravi indizi dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, il nostro sistema processuale consente di procedere ad intercettazioni telefoniche ed ambientali anche per mezzo di captatori informatici e che la legislazione italiana non pone limiti all’utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Non rileva quindi la circostanza – cui si fa riferimento nel ricorso sottoscritto dall’avv. Griffo – che, dovendo utilizzare elementi di prova acquisiti con O.I.E eseguiti dalla magistratura francese aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, il Tribunale del Land di Berlino abbia ritenuto di sollevare questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il contenuto dei quesiti sottoposti alla Corte, infatti, fa pensare che, nel caso esaminato dal Tribunale di Berlino, le attività eseguite dallo Stato di esecuzione (nella specie la Francia) avessero ab origine l’obiettivo di mettere successivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione (nella specie la Germania) i dati ottenuti. Una situazione diversa da quella che risulta essersi verificata nel presente procedimento.

4.1. Anche nella materia delle rogatorie internazionali – che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci – vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l’atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorchè l’art. 729 c.p.p. faccia espresso richiamo all’art. 191, comma 2) si è ritenuto che l’autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell’autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall’autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti “in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano”. Tra questi principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della “prevalenza della lex soci”, anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l’atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione). Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell’ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell’Unione Europea che condividono garanzie e principi comuni) l’utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all’accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell’attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell’ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). Costituisce inevitabile corollario di questi principi l’affermazione secondo la quale, poichè il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto di un paese membro dell’Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata).

5. Muovendosi all’interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicchè, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all’autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all’ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell’attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poichè, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall’autorità giudiziaria francese.

Nel caso di specie il segreto sulle modalità di acquisizione di acquisizione del dato non è stato opposto dallo Stato francese ai pubblici ministeri italiani, ma è l’autorità giudiziaria francese che, nel rispetto del proprio diritto interno, ha ritenuto di non poter rendere ostensibili quei dati, prima ancora che alla Procura della Repubblica di Napoli e (di conseguenza) ai difensori delle persone indagate nel presente procedimento, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti.

La possibilità, prevista dal diritto francese, di mantenere il segreto sulle modalità di acquisizione, estrapolazione e decrittazione dei dati non è in contrasto la Direttiva 2014/41 in base alla quale (art. 9) l’esecuzione di un O.I.E. è assicurata dall’autorità che ne è richiesta “nello stesso modo e secondo le stesse modalità” che dovrebbero essere rispettate se l’atto in questione “fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione”. Nessun contrasto, inoltre, può essere ipotizzato con la Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. Se è vero infatti che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, di questa Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati “l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato”; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, “in deroga ai paragrafi 2 e 3, purchè ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato (…) se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale”. In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato “da un’autorità giudiziaria” o sia quantomeno soggetto “a un controllo giurisdizionale” e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l’accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall’autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato.

6. Come si è detto, la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all’autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis c.p.p. Gli ordini Europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione al D.Lgs. n. 108 del 2017, art. 43, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere “in copia forense”, il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall’autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l’ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme “Encrochat” e “Sky-Ecc”, archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero.

Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come “dati freddi” o come “flussi di comunicazioni”). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319).

Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all’autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell’osservanza dell’ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l’art. 234 bis c.p.p. (introdotto dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, art. 2, comma 1-bis, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) che consente “l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare”. A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 234 bis c.p.p., è documento ogni “rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale” ed è “legittimo titolare” la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 della motivazione). Ne consegue che, se l’autorità giudiziaria di uno Stato dell’Unione Europea, in attuazione della Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine Europeo emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del “legittimo titolare” – vale a dire di “colui che legittimamente conserva i dati” – all’acquisizione di quei dati da parte dell’autorità giudiziaria richiedente.

A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che – come già ricordato la legislazione italiana non pone limiti all’utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti come quello oggetto del presente ricorso.

7. Si è già detto che, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un’attività di decriptazione. Non è noto – perchè la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto – in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. E’ certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall’autorità giudiziaria francese. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione” e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo “esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati” consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). Com’è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.

In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che “in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato “Sky-Ecc” e “Encrochat”, la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l’apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell’art. 234-bis c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l’utilizzazione di “chat” su sistema “Sky-Ecc”, acquisite mediante ordine Europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)” (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata).

8. Si è detto che, nel caso di specie, trattandosi di documentazione secretata dalla magistratura francese nel rispetto del diritto interno di quello Stato, le informazioni relative alle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati non sono state taciute alla difesa delle persone indagate nel procedimento aperto a Napoli, bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti. Si deve qui sottolineare che i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati non sono stati trasmessi neppure alla Procura della Repubblica di Napoli che, infatti, ha dichiarato “non luogo a provvedere” sulla richiesta di ostensione di atti avanzata dalla difesa attestando di aver trasmesso al G.I.P. e al Tribunale per il riesame tutto il materiale acquisito attraverso gli ordini di indagine Europei. La magistratura francese, peraltro, ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicchè, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate e il dato non potrebbe essere contestato, se sfavorevole all’accusa, neppure dai pubblici ministeri procedenti. Pertanto, il principio di parità delle parti nel processo – che ha rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost. – non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 6 della CEDU. L’acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del D.Lgs. n. 108 del 2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 “nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. E’ stato garantito, inoltre, agli indagati e ai loro difensori l’accesso “a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti” come previsto dall’art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012.

Del tutto inconferente è poi il riferimento all’art. 8 CEDU non essendovi ragione di ritenere che, nel caso di specie, vi sia stata acquisizione di dati della vita privata in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente.

Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto nè in violazione di principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano.

Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui “l’ordine Europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell’ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell’Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonchè del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle “chat” di rete Sky ECC, presenti nel “database” di Eurojust, da parte dell’autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)” (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata).

9. Col secondo motivo dei rispettivi ricorsi i difensori di A.A. deducono violazione di legge e vizi di motivazione per essere state valutati quali attendibili indizi a carico di A.A. le dichiarazioni rese da B.B., C.C., D.D. e E.E..

9.1. Tale argomento assume rilievo principalmente perchè, secondo la difesa, il compendio indiziario sulla base del quale l’ordinanza genetica ha individuato A.A. quale utilizzatore del PIN (Omissis), sarebbe insufficiente in tal senso e, per questo, l’ordinanza impugnata avrebbe fatto ampio rinvio alle dichiarazioni rese dai coindagati che confermano tale attribuzione.

Come risulta dalla lettura dell’ordinanza impugnata (pag. 52 e ss.), tra il 9 novembre 2020 e il 26 gennaio 2021 l’utilizzatore del PIN (Omissis) ebbe contatti con gli utilizzatori di altri PIN, identificati in D.D. e F.F.. Secondo i giudici di merito, tali contatti avevano inequivocamente ad oggetto la spedizione in Australia di una ingente quantità di cocaina che fu occultata in un carico di copertura contenuto in un container. Una fotografia dei documenti di carico fu inviata via chat a D.D. e da ciò si evince che la spedizione fu eseguita dalla WS Srl s. con sede in (Omissis). Nei motivi di ricorso la difesa non contesta il valore indiziario dei dati così acquisiti in relazione alla ipotizzata violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sostiene però che l’identificazione di A.A. quale utilizzatore del PIN (Omissis) sarebbe avvenuta sulla base di elementi indiziari privi del necessario carattere di gravità e, per questo, sarebbe stato necessario integrarli con le dichiarazioni accusatorie rese dai coindagati.

La lettura dell’ordinanza impugnata smentisce la tesi difensiva. Alle pagine 58 e ss., infatti, il Tribunale del riesame si è soffermato sulle ragioni per cui l’utenza sopra indicata ha potuto essere attribuita a A.A. prima ancora che i coimputati rendessero dichiarazioni in tal senso. Ha riferito, in particolare, che il 12 agosto 2020, l’utilizzatore di quel PIN inviò una fotografia ad una chat della quale facevano parte D.D. e E.E. nella quale era ben visibile un autoarticolato ed erano leggibili i relativi numeri di targa: (Omissis) la motrice; (Omissis) il rimorchio. La fotografia fu seguita da un messaggio col quale l’utilizzatore del PIN (Omissis) si raccomandava di non far girare quella immagine proprio perchè le targhe del veicolo erano visibili. Gli inquirenti hanno accertato: che la motrice era di proprietà della G.G. * Srl e il rimorchio di proprietà della F.M.G. Trasporti Srl ; che A.A. è socio della **. Trasporti e suo fratello H.H. è socio della  GG** Srl Questi dati, che collegano l’utilizzatore del PIN alla persona di A.A., sono integrati, secondo l’ordinanza impugnata, da un messaggio inviato il 27 luglio 2020 da D.D. che fa le condoglianze all’utilizzatore dell’utenza, il cui nipote, pochi giorni prima, aveva perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida di una moto, e da un altro messaggio del 10 novembre 2020 nel quale E.E. si rivolge all’utilizzatore del PIN (Omissis) chiamandolo A.A.. Risulta infatti che I.I., figlio di H.H. e nipote di A.A., perse la vita in un incidente stradale il (Omissis) mentre era alla guida di una motocicletta.

La motivazione è congrua e non efficacemente smentita dalle argomentazioni difensive volte a sottolineare che altri ragazzi, nipoti di persone di nome A.A., potevano essere restate coinvolte in un incidente. Ed invero, l’utilizzatore del PIN (Omissis) aveva inviato ai complici le foto di un autoarticolato ricollegabile alla ditta nella quale A.A. operava e l’utilizzatore di quel PIN era preoccupato del fatto che nelle foto fosse visibile la targa del veicolo.

9.2. A differenza di quanto sostenuto dai difensori, dunque, l’identificazione in A.A. dell’utilizzatore del PIN di cui si tratta non è avvenuta sulla base delle dichiarazioni rese da B.B., C.C., D.D. e E.E., che sono state valutate come ulteriore indizio a conferma di quanto desunto dalle indagini svolte.

Ponendosi in questa prospettiva, non appare dirimente la circostanza che, quando resero dichiarazioni a carico di A.A., i collaboratori fossero informati del contenuto dell’ordinanza genetica. Come l’ordinanza impugnata sottolinea, infatti, i dichiaranti non si sono limitati a confermare dati che emergevano dall’ordinanza, ma hanno fornito ulteriori dettagli, in parte differenti, in ragione della diversità dei ruoli svolti nella vicenda.

Si deve ricordare, allora, che il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l’atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Nel caso di specie la motivazione appare adeguata, coerente, ed esente da errori logici e giuridici; resiste dunque ai rilievi dei ricorrenti. Il controllo di legittimità, stabilito a garanzia del provvedimento, infatti, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio.

10. Col terzo motivo dei rispettivi ricorsi, i difensori di A.A. lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. A questo proposito si deve osservare che il Tribunale ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla estrema gravità del fatto, dalle specifiche modalità della condotta, sintomatiche di una elevata professionalità nell’agire, dai precedenti penali per rapina furto e armi, dal tempo non lungo trascorso dai fatti. L’ordinanza impugnata ha valorizzato, inoltre, le dichiarazioni rese da D.D. secondo il quale A.A. era un suo vecchio collaboratore. Ha sottolineato che tali dichiarazioni sono state confermate da C.C. e da E.E. senza che siano state individuate specifiche ragioni per le quali costoro avrebbero dovuto falsamente fornire convergenti dichiarazioni in tal senso. Il Tribunale ne ha dedotto, non illogicamente nè contraddittoriamente, lo stabile inserimento dell’indagato in attività illecite e il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Quanto alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, l’ordinanza impugnata ha sottolineato: che in ragione della elevata pericolosità dell’indagato non può farsi affidamento sulla capacità di autocontrollo dello stesso e che la misura degli arresti domiciliari, anche elettronicamente presidiata, non sarebbe idonea ad impedire il protrarsi di contatti con gli ambienti criminali legati al traffico di stupefacenti con i quali l’indagato è gravemente indiziato di avere collegamenti. La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare; non è dunque censurabile in questa sede di legittimità.

11. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023