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Uso giudiziario di precedenti di polizia (Cass. 18189/10)

13 maggio 2010, Cassazione penale

I precedenti di polizia sono acquisibili come documento ed utilizzabili nel processo penale.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sent., (ud. 05/05/2010) 13-05-2010, n. 18189

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., nato a (OMISSIS);

T.A., nato a (OMISSIS);

V.E., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 2A penale, in data 8.5.2009;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Davigo Piercamillo.

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo che i ricorso siano dichiarati inammissibili.

Osserva:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza in data 11.11.2008, il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarò M.M., T.A. e V.E. responsabili di rapina aggravata e lesioni, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti per V. ed equivalenti per gli altri due imputati, con la diminuente per il rito - condannò:

M.M. e T.A., ciascuno alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 680,00 di multa;

V.E., alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione ed Euro 480,00 di multa.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 8.5.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la recidiva per T., ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti per tutti gli imputati, ridusse la pena ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 480,00 di multa ciascuno.

Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di M.M. e di T.A. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale rapina aggravata, mentre gli imputati avevano riferito di aver reagito ad un gesto ingiurioso da parte delle persone offese; sarebbe illogica la motivazione sia in relazione al modo in cui viene posta in dubbio la versione degli imputati, sia in merito al dolo della rapina desunto dal fatto che M. ed il coimputato G. avevano indicato agli operanti come recuperare lo zaino delle persone offese, da ciò deducendo che vi era stato un dolo unitario e non un primo fine di procurare lesioni ed un secondo fine di furto; peraltro dal fatto che tutti gli occupanti fossero a conoscenza del luogo in cui fu gettato lo zaino non offrirebbe elementi a sostegno della tesi accusatoria; inoltre la Corte d'appello non ha motivato in ordine al rilievo che le persone offese erano in possesso di altri oggetti di maggior valore non sottratti, come i caschi da motociclista;

2. vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena trascurando la formale incensuratezza di M., il fatto che T. abbia ottenuto il perdono giudiziale, la giovane età e l'ammissione degli addebiti, indicativi di resipiscenza.

Il difensore di V.E. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena nonostante l'assenza di precedenti penali ostativi, l'osservanza delle prescrizioni imposte ed il risarcimento dei danni, solo in ragione dell'esistenza di due precedenti di polizia. Il documento che riporta i precedenti di polizia sarebbe inutilizzabile ai sensi degli artt. 183 e 191 c.p.p. e L. n. 121 del 1981, art. 10. Peraltro la sola presenza di annotazioni nell'archivio del Centro elaborazione della polizia compromette i dati individuali, anche perchè non è possibile la cancellazione, ma solo l'integrazione dei dati. Peraltro la motivazione sarebbe illogica.

Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di M. M. e di T.A. è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto attendibile la versione delle persone offese e giudicato improbabile, visto che l'auto degli imputati si era fermata prima dello scooter e non dopo averlo superato, che gli imputati avessero inseguito le persone offese a causa di un gesto ingiurioso.

In tale motivazione non vi è alcuna illogicità manifesta che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di M. M. e di T.A. è inammissibile perchè manifestamente infondato e perchè non richiesto nei motivi di appello, sicchè la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di motivazione.

Il ricorso proposto nell'interesse di V.E. è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole rilevando la mancanza di resipiscenza ed alla luce di preoccupanti precedenti di polizia.

La L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 9, prevede:

"l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lett. a), è altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo, nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dello interessato".

E' quindi specificamente previsto dalla legge l'accesso ai dati "all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale".

Si tratta di documenti e quindi come tali acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. , mentre le inutilizzabilità sono tassative e nessuna disposizione la prevede rispetto a tali dati.

In particolare non può desumersi tale divieto dall'art. 236 c.p.p. dal momento che tale norma non contiene un elenco tassativo di documenti acquisibili. Infatti, ad esempio, è consentita la acquisizione delle sentenze non definitive, quando esse debbano essere utilizzate non per recepirne valutazioni, ma per trame informazioni, sulla base dei fatti obiettivi dalle stesse desumibili (Cass. Sez. 5 ord. n. 3540 del 5.7.1999 dep. 1.9.1999 rv 214477; fattispecie in tema di ingiuria, in cui la Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso dell'imputato, il quale lamentava che il giudice di merito aveva negato la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in ragione della ritenuta intensità del dolo, dedotta dalla esistenza di sentenze non passate in giudicato e relative ad episodi analoghi a quello per il quale era in corso il giudizio).

La non tassatività dell'elenco dei documenti acquisibili è stata ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.9.2005 rv 231677, secondo la quale le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddicono fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.

Nel caso di specie, dai dati ricavati dall'archivio elettronico, la Corte territoriale si è limitata a trarre la prova di precedenti denunzie.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010