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Urine e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (cass. pena., 52420/14)

17 dicembre 2014, Cassazione penale

Il reato di cui all'art. 187 Cds risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l'uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici; invece l'altro, consistente nell'accertamento specialistico della presenza nell'organismo del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Molte pronunce ritengono che la positività urinaria alle sostanze stupefacenti non permetta di documentare l'attualità dell'uso delle stesse e, conseguentemente, un'alterazione psicofisica da loro assunzione da cui scaturisca la riduzione della prestazione alla guida (cfr. Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e l'esame delle urine"), la pronuncia in commento ritiene invece sufficientemente probanti detti esami. 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio ? 17 dicembre 2014, n. 52420

Presidente Zecca ? Relatore Ciampi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 5 aprile 2013 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia del 16 febbraio 2011 appellata dall'imputato T.M., rideterminava la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta al T. in mesi sei. Il T. era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S. per aver circolato alla guida della autovettura Toyota Yaris in stato di alterazione psico fisica da sostanze stupefacenti.
2. Avverso tale decisione propone ricorso a mezzo del proprio difensore il T. deducendo la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 187 C.d.S, ed il travisamento degli atti.

Considerato in diritto

3. I giudici di merito hanno concordemente ritenuto raggiunta la prova dell'alterazione psico fisica del T., atteso che non soltanto le analisi delle urine effettuate dopo il suo fermo avevano dato un esito positivo, ma che l?imputato presentava uno stato di alterazione in atto evidenziato dal suo parlare sconnesso e da una ingiustificata euforia, sintomi tipici dei soggetti in stato di assunzione di sostanze stupefacenti quali l'hashish, sostanza peraltro della quale era stata rinvenuta una piccola quantità nell'autovettura dell'imputato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass., Sez. 4^, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4^, n. 20247/2006, Rv. 234464). Nel caso di specie, la corte d'appello correttamente ha sottolineato come la prova della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, da parte del T., dovesse ritenersi raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi probatori, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, in particolare le condizioni in cui si presentava il T. al momento del controllo; a ciò dovendo aggiungersi il rinvenimento a bordo dell'auto di sostanza stupefacente (il cui possesso non era stato nemmeno contestato dall'imputato).
Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo - attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Cass., Sez. 4^, n. 14803/2006, Rv. 234032) -la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. 4^, n. 48004/2009, Rv. 245798). Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S., ha affermato trovarsi "in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (Io stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psico-trope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (C. Cost., ord. n. 277/2004; Cass., Sez. 4^, n. 48004/2009, Rv. 245798, cit). Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. è appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici (nonché fattuali, costituiti dal rinvenimento all'interno dell'auto di cui si è sopra detto) nella specie valorizzati dalla corte territoriale, sono stati da quest'ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.