In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, non servono indagini tecniche per stabilire l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.
Le immissioni rumorose condominiali sono reato solo se disturbano non solo agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III PENALE - SENTENZA 30 marzo 2018, n.14596
Pres. Ramacci – est. Gentili
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 2 novembre 2015, ha dichiarato la penale responsabilità di D.F.D. in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen., per avere egli in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando di strumenti sonori, in specie il televisore del quale manteneva alto il volume audio, disturbato il riposo delle persone appartenenti ai nuclei familiari le cui abitazioni erano adiacenti a quella occupata dall’imputato; il Tribunale lo ha, pertanto, condannato alla pena di Euro 200.00 di ammenda.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale di Teramo ha rilevato come dalle risultanze istruttorie, costituite dalle dichiarazioni della denunziante C.A.G. , costituitasi parte civile - persona la cui abitazione si trova nel medesimo condominio dell’imputato, accanto a quella occupata da quest’ultimo - e della di lei figlia, Petrini Anna Laura, sarebbe risultato che l’imputato era solito tenere il volume audio del proprio televisore molto alto fino a tarda notte, così impedendo il riposo delle persone occupanti gli appartamenti limitrofi al suo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, assistito dal suo difensore di fiducia, contestandone la legittimità sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello della manifesta illogicità della motivazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio, che il ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale di Teramo sotto il profilo del vizio di motivazione nonché sotto quello della violazione di legge per avere considerato elemento di riscontro delle dichiarazioni rese dalla denunziante, peraltro costituitasi parte civile, la deposizione testimoniale della figlia di costei, sebbene la stessa, per sua stessa ammissione, al momento in cui si sarebbero svolti i fatti, non viveva più con la madre ma in un altro appartamento non ubicato nel medesimo condominio interessato dai fatti per cui è processo e per avere trascurato di esaminare la intensità delle immissioni sonore e la loro idoneità a cagionare disturbo alla quiete pubblica.
Effettivamente in relazione all’accertamento dei fatti di causa ed alla valutazione della loro rilevanza penale, il procedimento epistemologico seguito dal giudicante presenta degli evidenti profili di illogicità e, comunque, di incompletezza, tali da determinare, oltre che l’illogicità della motivazione, anche il cattivo governo dei principi normativi applicabili alla fattispecie.
Premesso, infatti, che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11031; idem Sezione I penale, 25 maggio 2011, n. 20954), rileva, tuttavia, la Corte che i pur astrattamente rilevanti altri elementi probatori debbono essere dotati di adeguata decisività.
Nel caso di specie il Tribunale di Teramo, che pur ha dato atto della esistenza di una certa animosità fra le parti, ha attribuito valenza determinante alla sola testimonianza resa dalla denunziante C. , sebbene, sempre per ammissione di costei, il condominio teatro dei fatti era abitato da circa 10 famiglie.
Come è noto, ai fini della sussistenza del reato contestato al prevenuto, sebbene non è necessario che vi sia in atto la lesione di posizioni soggettive riferibili ad una moltitudine di persone individuate, è tuttavia indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 dicembre 2011, n. 47298); come è stato, in particolare, rilevato, proprio in fattispecie in cui le immissioni sonore erano avvenute in un edificio condominiale, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni deve essere riferibile non solo agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 novembre 2013, n. 45616).
Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Teramo si è limitato a verificare (peraltro con accertamento piuttosto superficiale, posto che le dichiarazioni della parte civile - che, stante la veste ricoperta dal dichiarante devono essere oggetto di una verifica, quanto alla loro piena attendibilità oggettiva e soggettiva, più approfondita di quanto si verifica per ciò che attiene di regola alle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento - non possono certamente essere ritenute riscontrate da quanto a sua volta riportato dalla figlia di costei, atteso che, vivendo ella non nella abitazione della madre, ha verosimilmente riportato quanto dalla madre a lei a sua volta raccontato, dando, in tal modo corso ad una mera circolarità informativa fenomeno nel quale alla pluralità di informatori corrisponde, tuttavia, la unicità della fonte informata) la sola soggezione della abitazione della C. , abitazione limitrofa a quella dell’imputato, alla pervasione sonora derivante dall’uso, ritenuto improprio, da parte del D.F. dell’apparecchio televisivo, senza assolutamente considerare la necessità, come invece dianzi evidenziata, di verificare se le immissioni in questione erano, per la loro intensità, tali da travalicare l’ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo, che, in diversa composizione personale, facendo applicazione dei principi sopra esposti, rivaluterà la effettiva ricorrenza degli estremi del reato contestato al D.F..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo.