E' ipotizzabile il caso di un soggetto che, attraverso un’artificiosa messa in scena, faccia credere ad una persona che esistano d eterminati sentimenti di affetto o di amore reciproci all’unico e preciso scopo di ottenere da quest’ultima un atto di disposizione patrimoniale.
Il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa.
Il dolo sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa, dato che l’agente deve avere fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno.
Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa occorre la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’agente abbia, fin dall’inizio della condotta fraudolenta, voluto ottenere da questa un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.
Non c’è reato se la scelta della vittima di porre in essere l’atto di disposizione patrimoniale non è stata effettivamente determinata dall’errata convinzione che la controparte provasse determinati sentimenti, avesse determinati propositi per il futuro, ecc., bastando quindi il ragionevole dubbio che la "vittima" avrebbe comunque effettuato le dazioni patrimoniali (per avere ad es. un tornaconto prsonale).
Non può esservi appropriazione indebita di denaro, tantomeno se consegnato senza specifico vincolo di destinazione.
La mancata restituzione di somme di denaro date in prestito è penalmente irrilevante. Essa può dar luogo solo ad una violazione contrattuale rilevante in sede civile, ma non al delitto di appropriazione indebita né a qualsivoglia altro illecito penale.
Tribunale di Milano
Sez. III, sent. 14 luglio 2015 (dep. 8 settembre 2015)
1 . MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con decreto di citazione diretta a giudizio del 17.04.2014, E. C. è stato rinviato a giudizio della III Sezione del Tribunale di Milano, per rispondere del reato di cui al capo di imputazione indicato in epigrafe.
Alla prima udienza del 16.12.2015, avanti al giudice dott.ssa Valentina Boroni, non comparso l’imputato, dato atto della regolarità delle notifiche, non essendoci questioni preliminari, si è disposto procedersi in assenza di E. C. ed è stato aperto il dibattimento. Il PM ha richiesto l’esame della persona offesa I. N. e ha prodotto documentazione come da elenco (contratto di prestito, ricevute di versamento, estratto conto, raccomandata avv. T). La Difesa ha chiesto il controesame del teste, l’esame dell’imputato e si è riservata produzione documentale. Il giudice ha ammesso le prove richieste dalle parti, ha acquisito la documentazione prodotta dal PM e ha rinviato il processo per l’istruttoria e la discussione. All’udienza del 03.03.2015, avanti al giudice dott. Ilio Mannucci Pacini, assente l’imputato, le parti hanno acconsentito alla rinnovazione del provvedimento di ammissione delle prove mediante lettura. Il PM ha chiesto un differimento, non avendo reperito la teste presso l’indirizzo anagrafico rilevato. Il giudice ha rinviato il processo. All’udienza del 12.05.2015, assente l’imputato, il PM ha chiesto un termine per la ricerca del teste I. N., facendo presente di averle notificato la convocazione per l’udienza senza ottenerne la comparizione. Il giudice ha rinviato il processo. All’udienza del 30.06.2015, assente l’imputato, si è proceduto all’esame e al controesame del teste I. N. All’udienza del 14.07.2015, presente l’imputato e la parte offesa I. N., si è proceduto all’esame dell’imputato E. C. Il giudice ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale. Le parti hanno concluso come da intestazione e il giudice ha dato lettura in aula del dispositivo.
2. La contestazione
E. C. è accusato dei reati di truffa e appropriazione indebita ex artt. 81 co. 2, 640, 646 c.p. aggr. ex art. 61 n. 7 c.p. in quanto avrebbe – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – indotto in errore I. N. , sfruttando il sentimento affettivo di tale donna nei suoi confronti. In particolare, assicurando a quest’ultima che l’avrebbe portata in Perù ove avrebbe iniziato un’attività commerciale, si sarebbe fatto corrispondere svariate somme di denaro per un importo complessivo di 16.500,00 euro circa, che non avrebbe mai più restituito nonostante le ripetute richieste della donna. Il fatto sarebbe stato commesso a Milano fino al 1° febbraio 2009.
3. I fatti e il quadro probatorio
omissis [per quanto rileva, una donna presta varie somme di denaro ad un uomo, con cui intrattiene da alcuni mesi una relazione sentimentale, ricevendo da quest'ultimo promesse circa la costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla futura restituzione del denaro. L'uomo, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme interrompe la relazione e restituisce solo una minima parte del denaro prestato, rifiutandosi - nonostante le reiterate richieste della donna, anche mediante raccomandata - di onorare il proprio debito.]
4. Valutazione delle prove acquisite e qualificazione giuridica dei fatti
La teste e persona offesa I. N. afferma di aver prestato varie somme di denaro all’imputato – con cui, ai tempi del fatto, intratteneva da alcuni mesi una relazione sentimentale – e di aver ricevuto da quest’ultimo illusioni sulla costruzione insieme di una famiglia e rassicurazioni sulla restituzione del denaro. Sostiene inoltre che l’imputato non le restituì le somme dovute né quando gliene fece richiesta oralmente né in seguito alla formalizzazione della richiesta mediante lettera raccomandata di un avvocato.
La deposizione della teste e persona offesa I. N. appare attendibile e le sue affermazioni sono logicamente coerenti rispetto alla documentazione prodotta dal PM (in particolare, la ricevuta di trasferimento presso Money King’s e l’estratto conto da cui risulta la restituzione dei 280 euro eseguita dall’imputato con bonifico del 28.08.2009). Al contrario, appare inverosimile la prospettazione difensiva, secondo cui l’imputato ricevette 1.974 euro, il 21 luglio, dalla sig.ra I. N. mediante money transfer come rimborso del prezzo del biglietto aereo della sig.ra I. N., da lui precedentemente acquistato per conto della donna.
Tale spiegazione – astrattamente plausibile – non è infatti stata offerta dall’imputato immediatamente durante l’esame, ma è stata avanzata solo quando si è palesata la scarsa credibilità della sua precedente versione (quella per cui la somma gli sarebbe servita per le spese di trasporto dalla casa in Perù all’aeroporto).
La tesi difensiva non è inoltre suffragata da alcun riscontro documentale: l’imputato avrebbe, ad esempio, potuto presentare la ricevuta di acquisto dei biglietti o una copia del proprio estratto-conto da cui risultasse l’acquisto del biglietto aereo per la donna. La spiegazione, inoltre, è resa ancor più irrealistica dal fatto, provato e ammesso dall’imputato, del trasferimento di 280 euro eseguita con bonifico del 28.08.2009: se davvero la sig.ra I. N. non aveva prestato ad E. C. alcuna somma di denaro – e l’unica dazione avvenne a titolo di rimborso di una precedente spesa dell’imputato – non si comprende come mai quest’ultimo, quando la relazione tra i due era già terminata, decise di effettuare tale trasferimento di denaro.
L’unica spiegazione ragionevole sembra perciò essere quella offerta dalla persona offesa: il trasferimento di denaro corrispondeva ad una parte delle somme che l’imputato si era impegnato a restituire alla donna. Pur non potendosi dire provato l’esatto importo delle somme trasferite dalla sig.ra I. N. all’imputato, essendo queste ultime avvenute in contanti e pertanto prive di un riscontro documentale, è possibile affermare con ragionevole certezza che del denaro fu dalla donna consegnato ad E. C. e che l’ammontare minimo di tale dazione fu di 1.974 euro.
Altrettanto verosimile – per le ragioni anzidette – è che si trattasse di un prestito della donna e non di un mero rimborso all’imputato.
Ciononostante, il fatto che l’imputato abbia omesso di restituire somme di denaro a lui prestate non integra alcuno dei reati contestati all’imputato (la truffa e l’appropriazione indebita) ed anzi esula dall’area della rilevanza penale.
Non risulta anzitutto integrato il delitto di truffa.
Quest’ultimo è un delitto contro il patrimonio commesso mediante la cooperazione della vittima, carpita con la frode, la cui condotta tipica consta di quattro eventi tra loro collegati e cronologicamente successivi:
- il soggetto deve porre in essere un comportamento fraudolento che comprenda artifici o raggiri ( condotta tipica a forma vincolata );
- a causa di tali atti fraudolenti, il soggetto passivo della condotta dev’essere indotto in errore ( primo evento );
- a causa di tale errore, il soggetto ingannato deve compiere un atto di disposizione patrimoniale ( secondo evento, implicito );
- da tale atto debbono derivare un danno ingiusto ad altri ( terzo evento ) e un profitto ingiusto del soggetto agente ( quarto evento ).
Perché possa dirsi integrata una truffa occorrerebbe dunque provare che E. C. abbia, con una condotta fraudolenta , indotto in errore I. N. sulle proprie intenzioni familiari e lavorative future, così da convincerla a corrispondergli quelle somme di denaro, naturalmente con l’ iniziale e perdurante intento di ingannare la donna circa i propri sentimenti e di non restituire il denaro ricevuto.
In termini più generali – e con la cautela che ogni astrazione dal caso concreto richiede – è lecito domandarsi se sia concepibile una truffa quando una persona inganni il proprio ‘compagno’ (o la propria ‘compagna’) circa i propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno.
La risposta può essere affermativa: è infatti ipotizzabile il caso di un soggetto che, attraverso un’artificiosa messa in scena, faccia credere ad una persona che esistano d eterminati sentimenti di affetto o di amore reciproci all’unico e preciso scopo di ottenere da quest’ultima un atto di disposizione patrimoniale.
Si pensi ad un soggetto che contatti una persona su un social - network e intraprenda con questa una corrispondenza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi, e la propria professione e riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle credere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una prestazione patr imoniale a proprio favore.
Un’analoga condotta è d’altronde ipotizzabile anche qualora l’agente agisca ‘di persona’ e non tramite internet.
In simili ipotesi – astrattamente qualificabili come truffa – è tuttavia più che mai doveroso vagliare con cura ogni singolo elemento costitutivo della fattispecie di reato, onde evitare una spropositata estensione dell’area della rilevanza penale.
Un primo aspetto da vagliare con stretto scrutinio è la concreta portata fraudolenta della condotta: non c’è truffa allorché l’inganno non sia stato tessuto in modo artificioso attraverso un’alterazione della realtà esterna, simulatrice dell’inesistente o dissimulatrice dell’esistente (artificio) o con unamenzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per realtà (raggiro). Il semplice mentire sui propri sentimenti (la nuda menzogna) non integra una condotta tipica di truffa.
Il secondo fondamentale aspetto concerne il dolo. Esso deve essere presente al momento (dell’inizio) della condotta. Il dolo sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa. L’agente deve avere fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno.
Sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell’ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso.
Tale incontestabile rilievo di carattere sostanziale comporta un’evidente difficoltà di tipo processuale‑probatorio.
Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa occorre la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’agente abbia, fin dall’inizio della condotta fraudolenta, voluto ottenere da questa un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.
Un terzo aspetto riguarda il rapporto causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale.
Si ha truffa solo se l’errore è causa dell’atto dispositivo e cioè quando, in assenza di esso, quell’atto non sarebbe stato posto in essere.
Non c’è reato se la scelta della vittima di porre in essere l’atto di disposizione patrimoniale non è stata effettivamente determinata dall’errata convinzione che la controparte provasse determinati sentimenti, avesse determinati propositi per il futuro, ecc.
Ciò è rilevante in quanto, spesso, non è possibile provare tutte le componenti di una relazione di coppia, e cioè tutte le ragioni per cui una persona desidera ‘stare’ con un’altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest’ultima.
In tali casi è normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a giustificare l’atto dispositivo.
Ciò, peraltro, evita che condotte palesemente immeritevoli di pena possano essere qualificate come truffa. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso di un nobile e ricco erede che intraprenda una relazione con una giovane e bellissima donna, ricoprendola di doni e spendendo a suo favore ingenti capitali.
In tal caso – anche qualora si raggiunga la prova che la donna, fin dall’inizio, non provava alcun sentimento nei confronti dell’uomo e fraudolentemente lo illuse del contrario all’unico scopo di ottenere benefici economici –non potrà dirsi integrato il delitto di truffa finché permanga il ragionevole dubbio che la presunta vittima, essendo ben lieto di accompagnarsi all’avvenente ragazza, anche sapendo della reale intenzione della stessa, si sarebbe comportato allo stesso modo.
In casi simili andrebbe anzitutto accertata la reale sussistenza di uno stato di errore della presunta vittima, il che è tutt’altro che scontato al momento che (come ribadito da autorevoli tesi dottrinali e giurisprudenziali) il ‘dubbio concreto’ sulla possibilità di essere ingannati esclude la configurabilità della truffa.
Andando poi ad accertare il menzionato rapporto causale-‐‑consequenziale tra errore e atto dispositivo, si dovrebbe verosimilmente constatare l’insussistenza della prova che a determinare il soggetto all’atto patrimoniale sia stato proprio tale errore e non già altre componenti della relazione di coppia, diverse dai sentimenti amorosi oggetto dell’inganno.
Per tutti i suindicati motivi può affermarsi che la truffa, per così dire, “sentimentale” è astrattamente concepibile ma in concretodifficilmente ravvisabile.
Nel caso in esame difettano tanto una condotta fraudolenta tipica quanto un dolo di truffa.
Anzitutto non può ritenersi che gli artifici o i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p. consistano nell’aver fatto credere alla donna che quelle somme sarebbero state destinate all’investimento in un’attività imprenditoriale in Perù; ciò in quanto è ben possibile che quella fosse effettivamente la reale intenzione dell’imputato o addirittura la reale destinazione che l’imputato diede alle somme ricevute: nel primo caso difetterebbe senz’altro il dolo di truffa, nel secondo mancherebbe tanto una condotta menzognera dell’agente quanto un errore del soggetto passivo.
Invero, per ritenere integrata una truffa, occorrerebbe provare che l’imputato intraprese la relazione con la donna con lo specifico intento di creare in capo a quest’ultima la falsa apparenza di un rapporto sentimentale all’interno del quale la stessa avrebbe facilmente accolto la richiesta di un prestito di denaro.
Inoltre, ai fini della prova del dolo, occorrerebbe altresì dimostrare che l’imputato, una volta creato artificiosamente tale contesto di intimità, indusse la donna ad effettuare gli atti patrimoniali con l’originaria e perdurante intenzione di disattendere la promessa di restituzione delle somme prestate.
Anche tali prove, tuttavia, difettano.
La ricostruzione dei fatti emersa durante l’istruttoria dibattimentale permette anzi di ritenere che l’imputato intraprese la frequentazione con la donna senza adoperare alcuna malizia e che l’intenzione di non restituire le somme ricevute sorse solo successivamente, allorché la relazione sentimentale tra i due terminò e i loro rapporti si deteriorarono.
Per tali motivi, l’imputato dev’essere assolto dall’imputazione per truffa in quanto difettano gli elementi oggettivi e soggettivi di tale reato.
L’assenza di una condotta fraudolenta e di un dolo iniziale di truffa lasciano tuttavia residuare la necessità di vagliare il possibile inquadramento della fattispecie concreta all’interno del delitto di appropriazione indebita, di cuiall’art. 646 c.p., norma che punisce “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”.
Trattasi di delitto il cui presupposto fondamentale risiede nell’esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione possessoria in senso lato, da intendersi come rapporto di disponibilità materiale sulla cosa.
L’art. 646 c.p. si esprime in termini di possesso “a qualsiasi titolo” della cosa mobile da parte del soggetto agente ma, a ben vedere, deve trattarsi di un possesso di tipo derivativo svincolato dal diritto di proprietà sulla cosa: proprietario della cosa dev’essere un diverso soggetto, normalmente il soggetto passivo della condotta.
Ciò è ricavabile dalla lettera dell’art. 646 c.p., il quale richiede che l’agente si sia “appropriato” del bene mobile “altrui”.
L'ʹappropriazione, a parere della giurisprudenza e della dottrina consolidata, si verifica nel momento in cui il detentore attua la cosiddetta “interversione del possesso” consistente nell'ʹattuare sul bene (di proprietà altrui) atti di disposizione uti dominus(come se ne fosse proprietario) e, quindi, nell'ʹintenzione di convertire il possesso in proprietà (Cfr. Cass. pen., Sez. II, 03 ottobre 2014, n. 44557).
È evidente, quindi, che non può esservi appropriazione indebita di un bene da parte di chi è proprietario di quel bene stesso, in quanto difetterebbe tanto la condotta tipica appropriativa quanto l’oggetto materiale del reato: fondamentale attributo di quest’ultimo, infatti, è l’altruità.
Tale concetto normativo svolge un’essenziale funzione negativa, indicando che la cosa non deve essere propria.
L’orientamento più tradizionale considera “altrui” la cosa che è in proprietà di altri secondo le norme del diritto civile. Avendo le parti, nel caso in esame, pattuito una futura restituzione da parte dell’imputato delle somme consegnate, rectiusprestate, l’operazione è giuridicamente qualificabile come contratto di mutuo. Come noto, al momento della consegna del denaro (o di altra cosa fungibile) il mutuatario ne acquista la proprietà (art. 1814 c.c.): la somma esce dal patrimonio del mutuante e si realizza l'ʹacquisizione della medesima al patrimonio della controparte.
Nel caso in esame, dunque, la proprietà delle somme di denaro passò all’accipiens (l’imputato), la cui condotta futura rimase tuttavia vincolata all’obbligo di restituire il tantundem.
Secondo tale orientamento, dunque, il denaro di cui l’imputato dispose non poteva dirsi “altrui” e la suamancata restituzione può dar luogo solo ad un torto civile, ma non al delitto di appropriazione indebita, proprio per difetto del requisito dell’altruità della cosa oggetto della condotta.
Va dato atto, tuttavia, di una più recente tesi giurisprudenziale secondo cui il riferimento al concetto civilistico di altruitànon potrebbe invece trovare applicazione nell’ambito dell’appropriazione indebita e il delitto si configurerebbe allorché l’agente disponga delle somme di denaro dando loro una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso. Secondo tale orientamento, dunque, il discrimine tra acquisto del possesso a titolo derivativo di denaro cui si accompagna l’acquisto del diritto di proprietà e acquisto svincolato dal trasferimento della proprietà risiede, essenzialmente, nell’esistenza o meno di un vincolo attuale di destinazione a uno scopo cui altri ha interesse.
In tal modo –come autorevole dottrina ha sottolineato –“l’altruità viene a coincidere, in tema di appropriazione indebita, con un vincolo attuale di destinazione ad uno scopo cui altri ha interesse”.
Dunque, anche qualora la consegna abbia –in termini civilistici –trasferito la proprietà del denaro in capo all’accipiens, la cosa può comunque considerarsi “altrui” ai fini penalistici purché vi sia stata un’espressa limitazione all’uso o uno specifico vincolo di destinazione nell'ʹinteresse del tradens.
Coerentemente, la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2014, n. 46475) ha sottolineato come, in tali ipotesi, il fondamento del reato di cui all'ʹart. 646 c.p. vada individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'ʹautonoma disponibilità della cosa, dia alla stessa una destinazioneincompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche qualora si tratti di una somma di denaro.
Anche seguendo tale secondo, e più recente, orientamento –quindi –la soluzione del caso in esame non muterebbe.
Invero, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa, le somme di denaro furono consegnate all’imputato nell’ambito di un rapporto di intima amicizia senza prevedere uno specifico vincolo di destinazione.
Non può infatti considerarsi tale l’accordo, intercorso tra le parti, di utilizzare il denaro prestato per far fronte alle spese del viaggio e per tentare di intraprendere un’attività imprenditoriale in Perù (è tra l’altro verosimile che le somme siano state destinate dall’imputato proprio a tale scopo).
Ciò che è stato contestato all’imputato, infatti, non è la mancata destinazione delle somme consegnate ad uno scopo prefissato nell’interesse della proprietaria, bensì il mancato rispetto dell’obbligo di restituire l’equivalente di quelle somme dopo averle utilizzate.
Non si contesta, cioè, una destinazione incompatibile con le ragioni che giustificano il possesso del denaro. Può dunque pacificamente affermarsi che, nel caso in esame, la consegna del denaro trasferì la proprietà di quest’ultimo in capo all’imputato, il quale dispose di una cosa che non era altrui, né ai fini civilistici (exart. 1814 c.c.) né ai fini penalistici (secondo entrambi gli orientamenti giurisprudenziali citati). La mancata restituzione di una somma di denaro equivalente nell’ammontare a quella prestata, dunque, può dar luogo solo ad una violazione contrattuale rilevante in sede civile, ma non al delitto di appropriazione indebita (proprio per difetto del requisito dell’altruità della cosa oggetto della condotta) né a qualsivoglia altro illecito penale.L’imputato deve pertanto essere assolto perché il fatto non sussiste.
Si ritiene, infine, di dover trasmettere gli atti al PM perché valuti la deposizione di E. C. nella parte in cui ha riferito che I. N. lo minacciò telefonicamente, affermando: “tornati dal Perù praticamente, lei mi fa una minaccia alle due del mattino dicendomi che “se non ti sposi con me dico tutta la relazione che ho avuto con te a Nicoletta, Nicoletta era la mia ex ragazza”, poi confermando tale versione su domanda di questo Tribunale.
P.Q.M.visto l’art. 530 c.p.p. assolve
E. C. dai reati lui ascritti perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p.fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione. Dispone la trasmissione degli atti al PM in relazione alle dichiarazioni dell’imputato.