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Truffa sentimentale è reato quando .. (Tr Catania, 11/1/2021)

11 gennaio 2021, Tribunale di Catania

La cosiddetta truffa sentimentale (romantic scam) viene generalmente posta in essere da persone che adescano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attraenti, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie.

Nella cd. truffa sentimentale la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l'elemento oggettivo del reato, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifizi o raggiri - induzione in errore - atto dispositivo - danno patrimoniale e profitto ingiusto sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l'idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l'inganno e l'errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato; dovendosi invero valorizzare ai fini della valutazione del delitto in esame la illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale a distanza, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente.

In tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura dì documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod. proc. Pen, in motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione "ex post" di detti flussi.

 

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE PENALE

sentenza 13/11/2020 - 11/01/2021

 

in composizione monocratica

La Dott.ssa Matta Manuela

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

(...)

Libera - Presente.

(...)

IMPUTATI

1. per il reato p.p. dagli artt. 11, 61 n. 5 e 7, 640 comma 1 e 2 c.p. perché in concorso (...) con (...) per il quale si procede separatamente, con artifici e raggiri consentiti nel creare un profilo facebook a nome della inesistente (...) nello stabilire un contatto con (...) mediante piattaforma facebook nel coltivare tale rapporto fino a indurre (...) a convincersi di dover allacciare una relazione sentimentale con (...) nel convincerlo, quindi nella necessità di trasferire loro (soggetti indicati nella sedicente (...)) consistenti somme di denaro mediante bonifici per fronteggiare l'asserita necessita della (...) di nascondersi perché ricercata dalla polizia tedesca dopo che si era allontanata dalla Germania, quindi di sottoporsi a innumerevoli interventi chirurgici ed in ogni caso di sostentarsi al fine di pagare delle multe irrogate dalla Procura di Catania, Milano e Roma inducendo in errore la persona offesa circa la esistenza di (...) l'autenticità della sua relazione a distanza con la predetta, la veridicità delle situazioni di pericolo e di malattia nella quali la predetta versava, si procuravano ingiusto profitto pari a circa 440.000 euro con corrispondente danno della persona offesa.

Con aggravante di avere arrecato alla persona offesa un ingente danno patrimoniale

Con l'aggravante di aver approfittato di condizioni di luogo, stante l'uso della comunicazione telematica, tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Con l'aggravante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2) per il reato p.p. dagli artt. 11, 61 n. 5 e 7, 56 640 comma 1 e 2 c.p. perché in concorso (...) con (...) per il quale si procede separatamente con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nel contesto dei rapporti truffaldini di cui ai capi 1 della rubrica, facendo contattare telefonicamente e mediante mail (...) dal sedicente (...) interpretato, d'intesa con gli altri concorrenti da (...) incaricato di rappresentare reiteratamente sia l'esigenza di completare il pagamento della residua parte delle multe irrogate dalla Procura di Roma in ragione dell'aiuto prestato a (...) per la fuga dalla Germania sia le infauste conseguenze per la sua libertà personale e per il suo patrimonio; recapitando un falso documento, intestato Prefettura di Catania e firmato dal Sostituto procuratore (...) con il quale si suffragava la fondatezza della richiesta di denaro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a trarre in inganno la persona offesa, mediante artifici e raggiri, circa la sussistenza di una situazione di pericolo e circa la necessità di versare una somma pari a 41.000, non riuscendo nell'intento per cause non dipendenti dalla loro volontà e segnatamente per l'incapienza del patrimonio della persona offesa e il rifiuto opposto dalla stessa.

Con l'aggravante di avere approfittato di condizioni di luogo, stante l'uso della comunicazione telematica, tale da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Con l'aggravante di avere tentato di cagionare alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Catania, dal 22 marzo 2019 con condotta perdurante. Querela del 30.04.2019 e seguenti.

3) Per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.2110, 56, 61 n. 5, e 629 c.p. perché in concorso (...) con (...) per il quale si procede separatamente, interloquendo con (...) telematicamente e telefonicamente e presentandosi come l'avv. (...), rappresentando che (...) si stava adirando e che lo avrebbe picchiato ove non avesse provveduto a pagare la somma che sarebbe stata necessaria, secondo l'impianto truffaldino che aveva ordito, per evitare che lo stesso (...) venissero tratti in arresto e privati dei propri beni in ragione dell'aiuto prestato alla inesistente (...), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere (...) a versare la somma di 41.000 in modo da trarne ingiusto profitto.

Con l'aggravante di avere tentato di arrecare alla persona offesa un ingente danno patrimoniale. Con l'aggravante di avere approfittato di condizioni di luogo, stante l'uso della comunicazione telematica, tale da ostacolare la pubblica e la privata difesa.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per conseguire il profitto del reato di cui al capo 1. In Catania, dal 22 marzo 2019 con condotta perdurante.

Parte offesa: (...) nato a (...) ivi residente in (...), costituito parte civile all'udienza del 19/12/2019, assistito dall'Avv. (...)

Le parti concludono come da verbale d'udienza del 13/11/2020.

RGNR 6012/2019

RG TRIB. 265/2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13/11/2020 in atti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto che dispone il giudizio del 19 dicembre 2019 (...) veniva tratto in giudizio per i delitti di truffa aggravata in concorso con (...) e con (...) meglio descritta in epigrafe ai danni di (...), nonché per il reato di tentata estorsione aggravate sempre in concorso con (...) ai danni della medesima persona offesa.

Con diverso decreto che dispone il giudizio del 13 febbraio 2020 il Gup presso il Tribunale di Catania disponeva il giudizio nei confronti di (...) per i medesimi fatti. I due procedimenti venivano riuniti nel corso della prima udienza dibattimentale, avendo ad oggetto i medesimi fatti ravvisandosi identità oggettiva e connessione forte ex art 12 comma a) cpp.

Nel corso del dibattimento, aperto nel corso dell'udienza del 13 marzo 2020 venivano sentiti i testi del pubblico ministero e veniva disposta la trascrizione delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari, venivano inoltre depositati documenti ex art 234 cpp quali: la copia stampata della prima pagina del profilo facebook della sedicente (...), la copia screen shot dei messaggi intercorsi tra l' (...) e (...) e tra (...), foto estrapolate con la procedura ex art 360 ccp dal telefono in uso al (...), copia estratti conto bancari di (...) del 31/03/2018, 30/6/2018, 3/12/2018, 31/03/2019 e screenshot dei bonifici disposti dall' (...), copia chat messaggi e screen shot delle chat tra (...) e (...) (alias (...)), falso documento intestato Prefettura di Catania e i tabulati telefonici dei telefoni in uso a (...), al sedicente avv. (...) e alla sedicente (...)) sia in formato cartaceo che informatico mediante produzione del supporto cd-rom, il tutto come da indice allegato al verbale dell'udienza del 13/03/2020.

In particolare il PM chiedeva l'acquisizione di alcuni dvd - poi versati in atti - contenenti messaggi vocali, messaggi di testo di whatsapp, fotografie e altra documentazione rappresentativa di fatti ex articolo 234, veniva infine disposto su richiesta congiunta delle parti l'esame degli imputati, le difese dei due imputati chiedevano l'escussione dei testi a discolpa e, in particolare l'esame del correo - (...) - che veniva infatti escusso nel corso dell'udienza del 16/10/2020, quale teste assistito avendo definito la propria posizione processuale con sentenza definitiva di applicazione pena su richiesta delle parti. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, e dopo la discussione delle parti che concludevano come da verbale in atti, il giudice all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo della presente sentenza.

- PROVE ORALI ACQUISITE

All'udienza dell' 10/07/2020 veniva sentita quale teste la persona offesa (...) che, con un resoconto lucido e intrinsecamente coerente e attendibile, oltre che corroborato dalla copiosa documentazione probatoria versata in atti, riferiva i fatti di cui è stato vittima per oltre un anno, ossia dai primi mesi del 2018 e fino alla data della querela sporta il 30/04/2019.

Lo stesso riferiva di essere un assistente amministrativo scolastico sin dall'anno 2006, di godere dunque di uno stipendio fisso e di possedere molti beni immobili e mobili (in particolare conti bancari e depositi di denaro) appartenenti alla propria famiglia di origine, di essere rimasto solo dopo la recente morte della madre e del fratello e unico erede del patrimonio familiare.

Con riferimento ai fatti di cui è causa riferiva di aver intrapreso una amicizia virtuale con una ragazza di nome (...) conosciuta a mezzo Facebook nei mesi di gennaio/febbraio del 2018 e di aver cominciato a scambiare con la stessa alcuni messaggi di testo, in un primo momento, solo tramite il programma di messaggistica di Facebook denominato Messanger.

Dall'esame testimoniale della persona offesa si evince che, sin dai primi messaggi, (...) si era da subito confidata con (...), carpendo così la sua fiducia e la sua amicizia e instillando nello stesso un forte senso di pietà, raccontandogli, con messaggi serali quotidiani, di lavorare in Germania come badante presso una famiglia che però la trattava male, non le dava da mangiare, non la pagava a sufficienza, di avere quindi problemi economici e di salute e di essere sola al mondo senza nessuno che potesse aiutarla.

Dal racconto reso in giudizio dalla persona offesa emerge che questa relazione virtuale - che veniva portata avanti ogni sera - cominciava gradualmente e diventare sempre più intima e profonda al punto che lo stesso (...) si confidava con lei raccontandole la propria vita, nel corso dell'esame il teste riferisce testualmente il tenore di alcuni messaggi ricevuti da (...), quali "fatti sentire ho bisogno di te non mi abbandonare", che avevano ingenerato nello stesso il convincimento che l'amicizia potessi trasformarsi in una vera e propria storia d'amore con veri e propri progetti di un futuro insieme al punto che (...) gli aveva esternato il proprio desiderio di tornare in Sicilia dalla Germania e di andare a vivere a casa dell' (...) insieme a lui come fidanzati.

Dopo questo primo periodo in cui le comunicazioni virtuali erano limitate a soli messaggi di testo, senza neppure l'invio di una foto, ella improvvisamente scompare per circa due settimane dalla vita dell'(...) senza farsi più sentire creando così suspance e un profondo senzo di vuoto in (...), ormai abituato a sentirla tutte le sere, il quale cerca di contattarla chiedendole che fine avesse fatto.

É proprio durante questo periodo di lontananza e di vuoto nelle comunicazioni tra (...) e (...) che entra in scena l'odierno imputato, (...) titolare di un profilo facebook femminile corrispondente al nome di (...), che (...) contatta sempre tramite Facebook intorno alla metà del mese di Marzo del 2018, perché attratto dalla foto della bella ragazza corrispondente al profilo del (...) (alias (...)). I due si conoscono personalmente e cominciano ad intrattenere anche rapporti sessuali a pagamento. In concomitanza con l'incipit dell'amicizia intrapresa col (...) anche (...) torna a farsi viva con (...) spezzando così le due lunghe settimane di silenzio, con una serie di messaggi nei quali raccontava all' (...) di essere nei guai, di avere urgente bisogno di soldi e chiedendogli un aiuto ("ti prego aiutami... io crescendo... se stiamo insieme vengo a vivere" pag 6 e ss della deposizione del 11/9/2020) e convincendo quindi (...) ad inviarle, in un primo momento, piccole somme di denaro, del tipo 200 o 300 Euro tramite ricariche sulla postepay al numero fornito dalla stessa (...).

La persona offesa riferisce che quasi ogni giorno, uscendo dalla scuola dove lavorava e recandosi presso un tabacchino vicino, effettuava delle ricariche giornaliere di 200, 300 anche 500 Euro cadauna, e che si trattava di somme rilevanti se paragonate al suo stipendio di circa 1.200 Euro mensili, quale assistente scolastico e che venivano in parte prelevate anche dai depositi bancari ereditati dalla propria famiglia. Le richieste di aiuto economico di (...) avevano sempre lo stesso tenore "ti prego perché non riesco a mangiare non posso stare senza mangiare aiutami devo comprare le medicine per curarmi" e aggiungeva, per aumentare il senso di pietà dell'(...) che i suoi datori di lavoro la trattavano male che voleva "scappare dalla Germania" e che appunto aveva bisogno di questi soldi sia per curarsi adducendo un male al seno ed anche allo stomaco che per prendere un mezzo per rientrare in Italia.

L'(...) riferisce di aver così effettuato complessivamente circa sei ricariche, ciascuna delle quali inferiore ad Euro 500 perché la postepay che utilizzava (...) per ricevere la ricarica aveva un limite per cui ella non poteva prelevare oltre 500 Euro al giorno, almeno così gli riferiva la stessa. A domanda del pubblico ministero il teste riferisce che la (...) gli aveva fornito la foto recante il numero della poste sulla quale il teste avrebbe dovuto effettuare queste ricariche, ma ovviamente egli non aveva mai saputo a chi veramente tale poste pay fosse intestata. Mano a mano che il rapporto si andava intensificando e che la (...) instillava nell'(...) la convinzione che i due sarebbero andati a convivere una volta che ella sarebbe riuscita a fuggire dalla Germania e raggiungere l'Italia grazie ai soldi inviati dall'(...) le comunicazioni tra i due si facevano sempre più fitte fino a quando ella decide di dare a (...) il proprio numero di telefono con il contatto di whatsapp corrispondente al (...) (pagina 13 del verbale del 10 luglio 2020); a quel punto oltre ai messaggi di testo i due cominciano a scambiarsi anche messaggi audio "vocali" e alcune foto (tutte versate in atti).

Si specifica che questo contatto whatsapp (...) corrisponde al numero di accertamento peritale da parte dei tecnici della polizia giudiziaria che hanno provveduto ad esaminare il contenuto estrapolandone i messaggi audio, video, di testo e i files nella chat tra la sedicente (...) e (...).

A questo punto della loro relazione, riferisce il teste, dopo che ella non si era più fatta sentire per un paio di giorni, gli manda un messaggio di whatsapp dicendogli che era riuscita a "scappare", che aveva preso un aereo e che si trovava a Roma, ma che alla stazione ferroviaria di Roma aveva subito una rapina nel corso della quale era rimasta ferita e di trovarsi quindi ricoverata in ospedale: è questo il momento in cui, ricomincia a richiedere all'(...) l'invio di nuove somme di denaro di importo ben superiore ai precedenti (circa 4.000 Euro/ 9.000 Euro) necessari per curarsi ed è sempre a questo punto che entra in scena l'imputato (...) il quale fingendosi amico comune (sia dell'(...) che della (...)) si offre di "aiutare" l'(...) ad aiutare, a sua volta, l'amata (...), mettendogli a disposizione una carta poste pay "GOLD" che consentiva l'invio di somme di denaro ben superiori a 500 Euro.

Come si vede anche dalla tempistica dei messaggi e dei contatti telefonici e telematici tra (...) si ritiene peculiare e strategica la scelta del momento in cui il (...) si materializza nella vita dell'(...) allorquando, cioè (...) (che non è altri che lo stesso (...)) smette per un breve periodo di farsi sentire con (...) egli va a colmare questo vuoto e lo adesca con una foto femminile avvenente sul profilo facebook corrispondente al nome di (...) guadagnandosi così l'opportunità di entrare anche fisicamente nella vita di (...) di farselo amico e confidente per poter controllare meglio le sue mosse ed avere, cosi, il feedback delle risposte della vittima in tempo reale, in relazione ai messaggi che lo stesso invia sotto falso nome e da altro contato telefonico a nome di (...), e rispondere adeguatamente alle aspettative di (...), Ed infatti va detto che la scelta della vittima non è nemmeno essa causale:

oltre ad essere una persona sola nella vita ed economicamente possidente, come dallo stesso confermato in udienza è un assiduo frequentatore di Facebook e dei social e aduso ad utilizzare i social network proprio per conoscere ragazze con le quali intrattenere rapporti sessuali nella vita reale, o amicizie virtuali. È infatti in questo contesto che (...), durante il silenzio e l'assenza di (...) pensa bene di farsi un'amica in più (si presenta infatti su facebook col profilo femminile di una giovane donna avvenente corrispondente al nome di (...),(...),(...)), contattando (...) (alias il (...), con messaggi su messenger all'esito dei quali i due decidono insieme di scambiarsi anche i contatti di whatsapp, quindi di incontrarsi ed avere rapporti sessuali a pagamento, diventando amici e confidenti ed è a (...) che comincia a parlare di (...) e a raccontargli dei suoi problemi e delle preoccupazioni per la sua amata.

In tal modo che il (...) si è creato la possibilità di interagire con l'(...), di farsi da intermediario nella relazione virtuale tra lo stesso e (...), lo consiglia dal vivo suggerendogli di usare la propria carta per l'invio delle somme più ingenti di denaro (la poste pay Gold, come sì vedrà) e di aiutarlo, divenendo cosi uno dei registi e attori principali dell'intera vicenda. Ed infetti, immediatamente dopo l'ingresso del (...) nella vita dell'(...), la (...) ricompare coi suoi messaggi e le sue sempre più pressanti richieste economiche accompagnate da promesse di un futuro amoroso insieme; contestualmente il (...) un giorno, immediatamente dopo aver intrattenuto un rapporto sessuale con (...), si offre di aiutarlo a mandare i soldi ad (...), dicendogli di possedere una postepay Gold che non aveva limiti: è così che l'(...) riprende a inviare su questa poste pay fornita dal (...) e corrispondente al n. (...) etc... (Il teste nel corso della deposizione non ricorda a memoria il numero della poste pay, ricorda che comincia con 533 e, che la fotografia della carta gli era stata postata dal (...) e la stessa coincide con quella rinvenuta nel cellulare della vittima anche esso periziato dalla PG nel corso delle indagini) una serie di bonifici dell'importo di 5.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro ed ulteriori 5.000 Euro, fino all'ammontare di 89.000 Euro versate nella sola estate nel 2018.

L'imputato come riferito dal teste, gli assicurava di volta in volta che avrebbe girato queste somme alla fantomatica (...), la quale poi contemporaneamente gliene dava conferma via whatsapp sicché l'(...) aveva un riscontro immediato che lo metteva al sicuro e lo induceva a fidarsi sempre di più del (...)

Poco dopo l'esborso di queste ingenti somme da parte dell' (...) ad un certo punto nella vicenda in esame entra in gioco anche il fantomatico avv. (...), che gli inquirenti identificano in (...), correo che ha definito il procedimento a proprio carico con una sentenza di patteggiamento definitiva, marito (...)

Ed infatti, per fare in modo che l'(...) continuasse a versare denaro, i tre soggetti hanno trovato l'escamotage di far credere all'(...) di essere destinatario di una serie di multe, in quanto responsabile per lo Stato italiano e tedesco di aver aiutato - mediante l'invio dì denaro - la (...) a fuggire dalla Germania.

Ed infatti, riferisce la persona offesa che la propria "amata" ha cominciato a raccontargli che quando era fuggita dalla Germania, la famiglia presso cui lavorava ne aveva denunciato la fuga alle Autorità e che da tale denuncia erano derivate alcune "multe" (come si vede in atti, tutti falsi materiali fittiziamente creati dal (...) - come ammesso dallo stesso nel corso del suo esame ex art 197 bis c.p. all'udienza del 16/10/2020 - con l'ausilio del computer e di internet) una delle quali a firma del sostituto procuratore della Repubblica di Catania (...), in atti" e indirizzate allo stesso (...); all'uopo il teste riferisce di aver visto materialmente due multe intestate a due diversi Tribunali Catania e Roma, rispettivamente dell'ammontare di circa Euro 40,000 e 70.000 Euro.

Sul punto infatti il teste precisa di aver versato soldi destinati ad (...) nella postepay del (...) per tre mesi di fila ossia fino ai mese di giugno del 2018, data a partire dalla quale, il (...) gli riferisce che la propria carta poste pay non è più attiva e si offre di procurargli un'altra poste pay intestata proprio a (...), collega di lavoro (...) che si era "offerta" di aiutarlo a girare poi i soldi alla (...); inoltre, al fine dì simulare la causale dei pagamenti, il (...) gli aveva chiesto di indicare in causale "affitto auto personale", così da simulare un servizio di auto noleggio ingaggiato presso la ditta della (...) e ciò nonostante l'(...) non abbia mai affittato alcuna automobile presso detta ditta.

Precisa inoltre dì aver effettuato, sulla poste pay della (...) tre bonifici molto corposi per importi che variavano tra i 5.000 Euro e i 9,000 Euro, a seconda delle necessità che (...) gli rappresentata via via tramite i messaggi di whatsapp e di aver anche, in quello stesso periodo venduto un'abitazione a (...), ereditata dalla propria famiglia, il cui ricavato di circa Euro 216.000 era stato versato quasi integralmente versato alla (...) per il tramite del (...) e della (...) quando, inoltre, stava per terminare le proprie riserve di denaro liquido si era confidato col (...) che gli aveva consigliato di effettuare un ulteriore finanziamento e così l'(...), si determinò a chiedere due fidanzamenti da 30.000 Euro cadauno oltre alla cessione del 1/5 dello stipendio per un importo di Euro 20,000; tutto ciò sempre al del Luglio 2018, allorquando aveva già versato complessivamente alla (...) una somma che si aggirava intorno ai 300.000 (216.000 Euro quale ricavato della vendita della casa, due versamenti da 30,000 Euro, uno da 20.000 Euro) ; oltre ai primi versamenti effettuati sulla poste pay del (...) per un ammontare dì circa Euro 89.000, già riferiti, sicché - a domanda del Pm - riferisce che alla fine di tutta la vicenda in banca gli erano rimasti solo 17.000 Euro che ha ritenuto di bloccare in cedole bancarie. Il test riferisce altresì che la (...) continuava a inviargli messaggi nel corso dei quali gli raccontava alcune peripezie subite mentre si trovava a Roma di essere stata ferita e rapinata e di doversi curare perché accusava svariati malori, poi nel mese di gennaio 2019 gli riferiva di aver ricevuto anche alcune multe dalla Germania e che ammontavano ad importi pari a circa 70.0000, 40.000 Euro cadauna e gli suggeriva il nome di un avvocato, tale Avv. (...), suo conoscente, che, a dire della stessa (...), sarebbe al corrente di tutta questa storia; anche il (...) che, come detto nelle more era diventato confidente dell' (...). sì offe di aiutarlo a contattare tale Avv. (...) e gli fornisce il recapito telefonico; notevole ai fini probatori si rivela il tenore artificiosamente "formale" dei messaggi di testo intercorsi tra il sedicente Avv. (...) (che altri non è che il (...), per ammissione dello stesso effettuata nel corso del suo stesso esame testimoniale) e l'(...), in alcuni dei quali l'Avv. (...) si fine impegnato in riunioni e udienze e usa frasi tipiche quali "la richiamo io dopo l'udienza etc." (si vedano i numerosi messaggi di testo in atti tra l'(...). e Avv. (...) (alias (...)).

Particolarmente significativi sono i messaggi mostrati alla polizia postale dal telefono dell'(...) in cui l'Avv. (...) con garbo e gentilezza gli spiega la situazione e il motivo per il quale (...) è dovuta fuggire dalla Germania e conclude suggerendo, come consiglio legale, di pagare queste multe subito per evitare conseguenze assai rischiose e rappresentandogli quale conseguenza dell'omesso pagamento quella di essere arrestato e condotto in carcere, reo di avere aiutato col proprio denaro la partenza di (...) e gli mostra dei documenti, allegati ai messaggi, tra cui uno in particolare contenente una sorta di "imputazione".

Terrorizzato dalle conseguenze "legali" rappresentategli dall'Avv. (...) l'(...) effettua i tre bonifici richiesti per ulteriori 25.000,36,000 e 46.000 Euro sul conto della (...), che a dire dell'Avv. (...) li avrebbe girati alle Autorità competenti. A tal fine l'Avv. (...) gli riferisce che anche la (...) aveva ricevuto queste multe, essendo ella pure responsabile di averlo aiutato ad inviare il denaro ad (...) tramite i propri conti e la propria carta e che il marito della stessa era infuriato con l'(...) perché adesso la moglie si trovava nei guai a causa sua e pretendeva che l'(...) pagasse anche le multe della (...), facendo un ultimo bonifico di Euro 41.000 invitandogli a vendersi anche l'ultima casa rimasta in suo possesso, cioè quella in cui vive, ma l'(...) che aveva davvero terminato le sue risorse di denaro e non voleva vendere la casa in cui abitava si rifiuta (ragion per cui la truffa di cui al capo 2 rimane allo stadio del tentativo) decidendosi infine a rivolgersi a un proprio avvocato di fiducia al quale riferisce l'intera vicenda mostrandogli le "fìnte" multe (tra cui quello intestato Prefettura di Catania identificato al n. 1 a firma del sostituto procuratore (...), in atti) della lettera j dell'elenco del PM) e i messaggi dal proprio telefono e che gli suggerisce di sporgere immediatamente denuncia presso la polizia postale di Catania cosa che effettivamente l'(...) fa nel mese di maggio del 2019.

Mentre l'(...) si trovava presso la polizia postale per sporgere la denuncia, riferisce di aver continuato a ricevere messaggi - mostrati agli agenti - da parte dell' Avv. (...) che lo compulsava per il pagamento di tale fantomatica multa da 41.000 Euro , in uno dei quali gli diceva "ora veniamo a casa stia in (...)" e riferisce il teste che, quello giorno effettivamente aveva sentito citofonare ma non aveva risposto.

Su domanda del pubblico ministero il teste riferisce di aver tentato un incontro con l'avvocato (...) fissato il 03/06/2019 dietro suggerimento della polizia, ma che nessuno si era presentato e poco dopo l'Avv. (...) era sparito dalla vita dell'(...) senza più farsi sentire.

Con riferimento al capo 3) dell'imputazione (tentata estorsione aggravata della somma di Euro 41.000) il teste riferisce che al fine di ottenere anche il pagamento di questa ultima " multa" di 41.000 Euro per la quale l'(...) si era fino ad allora rifiutato, l'Avv. (...) era arrivato a minacciarlo, come si evince anche dalla conversazione telefonica n. 27 del 30/05/2019 registrata sull'utenza (...) in uso all'Avv. (...) (pag 81 e ss della perizia della dott.ssa (...)) nel corso della quale questi (alias (...)) parlando con l'(...) al telefono si va latore della minaccia rivolta all' (...) da parte del "marito della (...)" : "rumani dal signore (...) ci vaiu iu e finisic mali, ...io amia moglie in carcere non ce la faccio finire e a iddu u mannu o campu santu... io domami ci vado a lavoro da questo e facciamo i film, u iettu da finestra e la galera me la faccio di piacere" e per rendere più veritiera la minaccia gli invia lo screen shot del messaggio ricevuto dal "marito della (...) sul telefonino, A domanda del PM il teste riferisce che il tono dell'avvocato, nel farsi latore di queste minacce provenienti apparentemente dal marito della (...), era rauco, forte e nervoso, e che a seguito di ciò egli si era sentito fortemente minacciato da queste frasi e aveva temuto pei- la propria incolumità fisica restando subito dopo la telefonata, in uno stato di agitazione e con la paura di morire.

Con riferimento al ruolo avuto dal (...) anche come correo del capo 3), riferisce che nell'arco di tempo successivo alla presentazione della querela (dopo il mese di maggio del 2019) aveva cercato di interferire, convincendo l'(...) a pagare le somme richiestegli dall'avvocato.

Nei primi mesi di giugno anche la stessa (...) era sparita definitivamente e gli ultimi messaggi inviati aI (...) erano stati del tenore "aiutami non mi abbandonare" fino a quando nel suo ultimo messaggio del 9/6/2019 gli riferisce di essere stata arrestata mente cercava di scendere da Roma a Catania e che poi era rientrata in Germania doveva aveva ripreso a lavorare lavando le scale per togliersi un debito.

A domanda del PM il teste (...) riferisce che in quasi un anno mezzo (dai primi mesi del 2018 al maggio/giugno 2019) di conoscenza virtuale della (...) ella non le aveva inviato che pochissime fotografie tramite il cellulare, tra cui alcune (versate in atti) io cui ella si presentava con delle bende indosso, come se fosse ricoverata in un ospedale: si tratta di alcune fotografie (identificata alla lettera "i" dell'elenco del PM e al nr. 662 del fascicolo del Pm. come prodotto nel corso dell'udienza del 16/10/2020) successivamente individuate dagli inquirenti, nel dispositivo telefonico di (...), inviate dal profilo whatsapp del numero salvato dall'(...) come appartenente ad (...), ma che in realtà provenivano proprio dal dispositivo di (...) oggetto dì accertamento peritale ex art 360 cpp da parte della polizia postale.

Come si evince dalla foto in atti, il volto della (...) è quello di (...), presente in aula all'udienza del 13/11/2020 e sulle quali ha pure riferito il teste nel corso del suo esame testimoniale, specificando che in quell'occasione il (...) aveva chiesto alla (...) e allo stesso (...) di posare in casa propria per fere uno scherzo, senza specificare a chi lo stesso fosse rivolto. In tali fotografie infatti si vede ritratta la scena della "(...)" (le cui fattezze fisiche, primo tra tutti il colore biondo dei capelli lunghi sono perfettamente riconducibili a quello della (...)) ritratta come un'ammalata sul letto, curata da un infermiere interpretato dallo stesso (...) come ammesso dallo stesso nel corso del suo esame.

Le analitiche e dettagliate dichiarazioni rese dalla persona offesa che nel corso del suo lungo esame si è mostrata lucida e coerente nell'esposizione e precisa nei ricordi sarebbero già da sole sufficienti a fondare un giudizio dì colpevolezza nei confronti di entrambi gli imputati in ordine a tutti e tre i capi di imputazione;

inoltre le stesse risultano corroborate e confermate da numerosi riscontri estrinseci fomiti dalle copiose prove documentali in atti, costituite dalla stampa dei messaggi di messanger whatsapp, dai messaggi vocali, dalle intercettazioni telefoniche in atti, che pure coprono il periodo temporale successivo alla esposizione della denuncia, dagli screen shot, dai bonifici e dai conti correnti in atti e dalle deposizioni degli altri testi escussi nel corso del dibattimento.

Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura dì documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art.254 cod. proc. Pen, in motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione "ex post" di detti flussi, ex multis Sez. 6 -, Sentenza n. 1822 del 12/11/2019.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 5 giugno 2020 viene sentito il teste di (...) appartenente al compartimento della polizia postale nella sezione sociale il quale riferisce su tutta l'indagine espletata nell'ambito del procedimento, provvedendo a chiarire preliminarmente la fattispecie, sempre più ricorrente nella prassi della c.d. "romantic scam" cioè della cosiddetta truffa romantica, posta in essere da persone che adescano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attraenti, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie.

Le vittime vengono sovente scelte tra soggetti un po' disadattati, a volte con problemi fisici o anche solo di sociopatia con difficoltà relazionali nella vita reale, le quali pensando di aver trovato l'amore e sentendosi a loro volte amate e appagate dalla relazione, virtuale, cominciano ad aiutare economicamente il truffatore col nelle more ha instaurato questa apparente una relazione sentimentale.

Con particolare riferimento al caso in esame il teste riferisce di aver conosciuto personalmente (...) impiegato presso una scuola ed economicamente facoltoso grazie ai numerosi lasciti ereditati dopo la morte del padre e del fratello entrambi avvocati, quest'ultimo precocemente deceduto, ed anche della madre scomparsa qualche anno prima dell'inizio della romantic scam perpetrata ai suoi danni, lasciandolo completamente solo anche e soprattutto da un punto di vista affettivo.

Riferisce di aver ricevuto la prima denuncia da parte di (...) in data 30/04/2019 e di aver effettuato i primi riscontri esaminando il conto corrente della vittima dal quale risultavano effettivamente parecchi movimenti di denaro sostanziosi, quali versamenti di somme che si aggiravano tra i 25.000,30.000,40.000 Euro di avere anche acquisito tramite il suo cellulare tutte le chat che aveva intrattenuto con questa fantomatica (...) e si trattava appunto di un personaggio una donna seducente dì nome (...), nome di fantasia per una persona rivelatasi inesistente a seguito di riscontri di polizia, la quale gli narrava la propria storia, confermando tutto quanto già riferito dal teste (...) e chiedendogli di volta in volta somme di denaro sempre più ingenti anche quotidiane. Il profilo facebook della (...) raffigurava il volto avvenente di una donna che aveva, a sua volta, fatto denuncia per sostituzione di persona: sì trattava quindi di una fotografia estrapolata dai social e impropriamente usata da parte dell'autore del falso profilo.

Dagli accertamenti bancari era emerso che l'(...) era titolare di un conto aperto a proprio nome, recante n. (...) presso la (...) e che in uscita dallo stesso si registravano significativi spostamenti di denaro verso tre postepay intestate rispettivamente a (...) dei quali circa 96.000 Euro erano state versate nella postepay del (...), 140-000 Euro nella postepay della (...) e ulteriori Euro 140.000 nella postepay del (...) per un totale di circa 400,000 Euro, totale che corrisponde con la somma degli esporsi riferiti puntualmente dal teste.

Il teste ha acquisito inoltre le chat estrapolate dal telefono dell' (...) e allegate alla denuncia del 30/04/2019 ed altre chat di messaggi ricevuti dalla vittima proprio allorquando si trovava dinanzi la polizia postale intento a sporgere querela (si vedano i messaggi con Avv. (...), riferiti dalla persona offesa) e tali chat sono poi risultate le stesse presenti sui cellulari del (...) del (...) e della (...), oggetto di sequestro e successivo accertamento eseguito ex art 360 cpp da parte del teste (...) e nelle cui chat sono state trovate anche le password per accedere al finto profilo di (...).

Riferisce il teste che nel corso delle indagini, venivano anche depositate le integrazioni di denuncia contenenti i file audio e le chat stampate che sono state recepite dalle chat di whatsapp che la (...) avrebbe intrattenuto con il (...) e col (...), tutte riversate nei 4 ed Rom in atti, stampate e prodotte nel corso delle udienze dibattimentali; il teste specifica che il (...) nelle chat viene salvato con falsi nomi femminili quali (...) o (...) e che, a seguito delle numerose chat tra l'(...), e l'avv. (...) ha eseguito degli accertamenti all'esito dei quali ha potuto concludere che l'Avv. (...) è il nome di fantasia per un personaggio inesistente interpretato dal (...) e che anche il numero del cellulare appartenente alla (...) è stato rinvenuto dentro la rubrica del telefono dell'(...) salvato sotto il nominativo di (...).

Procedendo all'identificazione delle voci e delle utenze oggetto di decreto di intercettazione e oggetto di trascrizione nel corso del dibattimento a cura del perito dott.ssa (...), ha specificato la conversazione n. 24 del 30/05/2019 è stata intercettata sull'utenza telefonica intestata a (...) tra la stessa e una cartomante amica di nome (...), il cui contenuto, come si legge integralmente nella perizia in atti, fa riferimento all'Avvocato (...).

In particolare a pag 18 della perizia la (...), chiede lumi alla cartomante perché ha paura che "il signore cui (...) frega i soldi " vuole denunciare sia (...) che alla stessa (che a suo dire non ha fatto "un cazzu ") e che... "questi soldi servono a noi per il negozio" (con ciò dimostrando non solo di essere perfettamente a conoscenza della vicenda truffaldina, ma di aver anche tratto vantaggio dalla stessa avendo usato il denaro di (...) ai propri scopi, e di essere preoccupata del fatto che (...); possa denunciare tutti e tre, anche se cautamente parlando con l'amica specifica a sua discolpa di non aver fatto nulla), nella conversazione successiva n. 26 sempre del 30/05/2019 è contenuto un altro importante riferimento alla romantica scam ai danni dell' (...) ad opera della fantomatica (...) laddove la (...) chiede alla cartomante "cosa vediamo per (...) ? e (...) le risponde "diciamo che (...) le darà dei problemi...ma sempre ahhh...visto così che se la prende più con (...) con (...) con dei limiti... perso che (...) sappia pararsi abbastanza" al che la (...) ribatte "mah tu dice che forse fa meglio un complotto con salvo, per quanto non lo denuncia? perché in effetti se a sto (...) gli facciamo capire che (...) a cinque anni che lo prende in giro ..io l'ho conosciuto solo adesso e mi sta chiedendo di fare delle situazioni ...io gli ho solo fatto un favore eh!.

Anche nella conversazione numero 118 del 4 giugno tra i medesimi interlocutori la (...) fa ulteriori riferimenti alla truffa dicendo (pag 47) che le cose tra (...) vanno a stringere (stanno finendo), e che (...) mi fici scinniri a Catania picchi (...) (chiddu ca ci duna i soldi ad (...)) u valeva ncuntrari (...); il riferimento è all'appuntamento tra (...) e l'avv. (...), concordato tra l'(...) e la polizia postale e nel corso del quale il (...) si era appostato ma al quale il (...), non si è mai recato (a suo dire per ragioni di salute). Ai fini di provare la identificazione tra il fantomatico Avv. (...) e il (...) (identificazione peraltro confermata dallo stesso (...) nel corso del suo esame dibattimentale) il teste ha rinvenuto tra i documenti sequestrati un documento apparentemente intestato alla Prefettura di Catania datato 01/03/2019 a firma del "Sostituto P.A. (...)" (allegato D all'elenco in atti prodotto dal Pm nel corso dell'udienza di apertura dibattimentale) usato come "apparente multa" per estorcere il denaro all'(...), e il cui file è stato rinvenuto all'interno della chat comune a sua volta trovata in tutti e tre i telefoni di (...) segno inequivoco della sussistenza del dolo del concorso in capo a tutti e tre i concorrenti della truffa.

Quale ulteriore riscontro alle dichiarazioni della persona offesa il teste riferisce di aver effettivamente riscontrato che l'abitazione dalla quale l'(...) aveva visto uscire il (...) in via (...) è effettivamente quella della famiglia del (...) così come perfettamente coincidente è la descrizione fisica dello stesso fatta dall' (...) nella denuncia: un uomo alto uno e 90 con capelli lunghi lo smalto sulle unghie che indossava abiti femminili (perfettamente coincidente con la descrizione fisica dell'imputato che è sempre stato presente alle udienze dibattimentali) del quale aveva pure esibito agli agenti una foto estrapolata dal profilo whatsapp del (...) visibile dal cellulare dell'(...). Parimenti il teste ha accertato che la (...) sono conviventi residenti in (...) e che gestivano in comune un negozio di detersivi o prodotti per la casa, ma che prima dell'accertamento avevano un'attività di autonoleggio intestata ad entrambi e presso la quale il (...) aveva lavorato come dipendente, circostanza, quest'ultima che fornisce l'ennesimo riscontro oggettivo estrinseco alle dichiarazioni dell'(...).

Nel corso della medesima udienza del 5/6/2019 viene sentito il teste di PG (...) si è occupato di estrapolare tutto il contenuto multimediale, ex art 360 cpp come accertamenti irripetibili, sui cellulari sequestrati da tutti e tre i soggetti convolti nella truffa, riprendendo col video come verbale di accertamento dell'attività eseguita, di aver proceduto inserendo parole chiavi come "(...)", (...),(...) e di aver trovato alcune foto dove c'era una donna ritratta sul letto apparentemente malata (allegato i) con una benda in testa identificata in (...) rinvenuta all'interno del cellulare dell'(...) che l'aveva ricevuta dalla (...) con l'apposizione della scritta "I love you" e il cui originale è stato poi rinvenuto sia nel dispositivo del (...) che in quello della (...) ciò dimostra che la foto era stata inviata dal (...) al (...) e che la (...) era perfettamente al corrente dello stratagemma usato da tutti e tre per impietosire I'(...) e convincerlo a farsi inviare altri soldi, stratagemma al quale ella aveva partecipato come attrice protagonista essendo l'unica donna a poter interpretare la parte di (...), fingendo di essere ammalata con un infermiere accanto che la curava (identificato nel (...), come anche dallo stesso ammesso). Il teste riferisce inoltre che la fotografia era stata scattata all'interno dell'abitazione del (...), dato che a seguito di un apposito sopralluogo aveva potuto riconoscerne alcuni dettagli, quali il ventilatore nero, la trama dei muri che si vede nella fotografia a colori il mobile bianco con la televisione sopra e la porta della camera da letto. Il teste (...), veniva risentito a richiesta del PM anche nel corso della successiva udienza dibattimentale dell'11 settembre il quale specifica che all'interno del dispositivo Samsung S 8 viene individuata una chat tra la (...) (che si può leggere durante il video che riprende le operazioni compiute dal teste e salvato nel cd rom prodotto dal Pm e acquisito dal fascicolo del dibattimento) il cui contenuto rende perfettamente l'idea del grado di coinvolgimento della (...) e la sua piena compartecipazione nella truffa e nella tentata estorsione. Particolarmente significativi sono i messaggi vocali scambiati tra (...) nei quali il (...) concorda con la (...) il contenuto delle chat da girare a (...) come apparentemente provenienti dal (...), sia messaggi di testo che messaggi vocali creati e preconfezionati dalla (...), l'unica dei tre con la voce femminile, e che gira poi dal suo dispositivo a (...), come provenienti dal profilo dal (...) (lolee - è il soprannome della (...) come dirà lo stesso (...) - su i due mandami un messaggio l'ultimu vocali unni midi chiddu ca ti dissi ...tipo chi; hai la febbre a quaranta e dice che mi stanno portando in codice rosso, sono stanca qualunque cosa accada ti amo..." hai capito? (vocale del (...) delle ore .45 estrapolato dal teste (...) cartella 0004), la (...) gli risponde alle 1,46" senti intanto io ora ci mando m messaggio vocali eee magari non piango e gli faccio capire che sono delusa, parlo sempre con la voce piano, come se sto male dobbiamo fare qualcosa (...) dice di non staccare (cioè di non interrompere la truffa), e successivamente, detta il messaggio vocale indirizzato a (...) (nella medesima cartella) ...aggiungendo Tieni ti sto mandando anche il primo vocale che tu dici (h. 01.48) ... e poi continuando a concordare la strategia ella rivolta a (...) dice " unni trenta trentuno, abbiaci tutti cosi ci faiu capire che tra un po' ce l'hai con lui che poi sei delusa che comunque sia lo ami ...ascutami a sopru mannaci tutti cosi.

Il ruolo dominante della (...) come artefice delle frasi da dire tramite vocali con l'unica voce femminile disponibile, o scrivere all'(...) emerge anche dal contenuto inequivocabile del messaggio rivolto al (...) alle ore 00,27 contenuto nella cartella 0003.MTS del DVD in atti "allora (...), in effetti un po' di pena la fa perché... magari... tua un po' gioca sulle persona lui anche sull'amore, no però, penso che alla fine, se non ci mangiamo nuautri, ci mangia qualcun autru" (ossia, capisco che possa far pena, perché è come se stessimo giocando con lui e i suoi sentimenti, ma alla fine se non ci mangiamo noi, ci mangerebbe, ossia ne approfitterebbe qualcun altro) e dell'ulteriore messaggio rivolto al compagno (...), allorquando ella scrive, in un'altra chat: "(...) vuole che faccio una foto per (...) e lui gli risponde "fagliela".

Ella dunque, alla luce di quanto detto, riveste un ruolo predominante nella truffa e non è affatto estranea alla vicenda, come il suo compagno (...) sostiene nel corso del suo esame allorquando riferisce che pur usando i suoi conti e le sue carte per la ricezione della maggior parte del denaro fatto sborsare all'(...) ella non ne era a conoscenza perché l'uso dei conti e delle carte di credito, seppure intestate alla stessa erano usati dallo stesso (...), diventa la confidente del (...) in merito alle mosse strategiche da fare per indurre (...) a pagare, come sì evince anche dai numerosi messaggi di testo - estrapolati all'interno della " chat - (...), sempre dal teste (...) ex art 360 cpp - in atti nei quali la (...) gli dice "aspetta fammici pensare ora ti dico come gli devi rispondere", mandagli questo messaggio etc... e il (...) segue pedissequamente i suoi consigli, oltre che essendo l'unica donna presta il proprio volto e la propria voce alla fantomatica (...) come si evince chiaramente dalle foto e dagli sms vocali in atti.

Nel corso dell'udienza del 16 ottobre viene sentito (...) ai sensi dell'art 197 bis cpp, avendo definito il procedimento a proprio carico con una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti già definitiva e alla presenza del proprio difensore di fiducia. Lo stesso nel corso del suo esame ammette di aver preso alla truffa ai danni di (...) insieme a (...) che dichiara di aver conosciuto nel novembre del 2017 presso la sala bingo tramite amici comuni, allorquando ha iniziato con lo stesso una relazione amichevole che poi è sfociata anche in un rapporto sentimentale. Riferisce che spesso si rivolgeva al (...) per ottenere aiuti economici a causa della malattia del figlio e fornisce una versione dei fatti edulcorata che tenta di esonerare del tutto la propria compagna (...) da ogni responsabilità, di limitare la propria, sostenendo di non essere stato a conoscenza per lungo periodo della provenienza del denaro che il (...) gli passava a titolo di "aiuto economico", avendolo, a suo dire saputo soltanto a partire dal mese di Giugno 2018, e di addossare la quasi totalità della stessa al (...).

Ammetteva di aver approfittato di questa situazione dando al (...) consigli su quale malattia inventare per tirare per le lunghe la truffa e guadagnare così più soldi possibili e di aver messo a disposizione il conto della propria compagna (...), alla quale aveva riferito se potevano aiutare il (...) a fargli arrivare i soldi che gli mandava "suo zio" in tal modo, come detto fornisce una versione dei fatti favorevole alla sua compagna che tuttavia non regge dinanzi al quadro probatorio già formatosi a carico della (...), costituito dai numerosi messaggi di chat dalla stessa intrattenuti col (...) e sui quali si è già riferito.

Il (...) riferisce, inoltre, che nel mese di gennaio / febbraio 2019 entra in gioco 2019 la figura del fantomatico avvocato (...), interpretata da lui stesso, quale legale di fiducia della (...) che tramite lo stratagemma delle "finte multe" convince l'(...) ad inviare ulteriori somme di denaro sempre sul conto della (...) al fine di evitare ulteriori conseguenze (multe più elevate o addirittura il rischio, per l'(...) di essere imprigionato quale responsabile di aver aiutato la (...) a fuggire dalla Germania, si vedano all'uopo i numerosi messaggi e screen shot in atti estrapolati dalla chat tra Avv. (...), alias lo stesso (...), in atti).

Il teste conferma che grazie allo stratagemma dell'Avv. (...) I'(...) aveva inviato sul conto della (...) circa 100.000 Euro divisi in tre bonifici e ammette anche di aver avuto egli stesso l'idea di creare un documento falso intestato alla prefettura sul quale aveva apposto il nome della dottoressa (...), quale firmataria dello stesso (magistrato che egli aveva conosciuto nel corso di altri procedimenti penali a suo carico) per convincere l'(...) del quale ammette il teste aveva ben compreso la psicologia - a pagare ulteriori somme di denaro instillando in lui la paura di essere perseguitato dalla legge, come colpevole, e la legittimità della richiesta portata dal finto documento (gli dicevo se non paghi ti arresteranno, oppure se non paghi la situazione è questa etc..., vedasi testualmente il verbale fono trascritto dell'udienza del 16/10/2020). Infine ammette il (...), per superare le ultime resistenze dell'(...), a sborsare ulteriori somme di denaro era arrivato persino a farsi latore di una minaccia "indiretta" consistente nel fatto che Io avrebbe ucciso se non avesse pagato le multe, minaccia apparentemente proveniente dal marito della (...) - anch'ella destinataria di multe per aver messo i suoi conti e le sue carte a disposizione dell'(...),"aiutandolo così ad aiutare (...)".

La minaccia viene proferita verbalmente dal (...) (mentre è intento a recitare la parte dell'Avv. (...)) nel corso della conversazione telefonica tra il (...) - intercettata al n. 27 del 30/05/2019 sulla utenza telefonica (...) in uso allo stesso (pag 82 della perizia della dott. ssa (...) in atti) che per rafforzare la minaccia gli manda anche via whatsapp lo screenshot (in atti) contenente il testo della minaccia. Testualmente da pag 82 della perizia "Avv (...): Lui mi risponde "apposto avvocato domani", però me lo dice in termine siciliano "rumani dal signore (...) ci vaiu iu e finisce mali", io rispondo "la prego gentilmente di non arrivare a situazioni affrettate sto cercando di gestire la situazione per lei, per sua moglie ed anche per lo stesso (...)" Lui mi risponde "no avvocato non è come dice lei per aiutare, ed aiutare cioè nel senso è per voi vi ho aiutato, io a mia moglie in carcere non ce la faccio finire ed a ìddu u mannu o campu santu" io rispondo "no, questi termini lasciamoli perdere e cerchiamo una soluzione" lui mi risponde "quale sarebbe avvocato? io domani ci vado a lavoro da questo e facciamo i film, u iettu (lo butto) da finestra e la galera me la faccio io di piacere"... io rispondo "lasci perdere queste cose non stanno ne in cielo ne in terra cerchiamo di prendere tempo e una cosa che non volevo ne dire, ne fare ma purtroppo domani è una scadenza e per tamponare dovremmo fare il solito versamento" ...lui mi scrive sempre 1500 avvocato??" "io rispondo "sì, cerchiamo di prendere tempo" lui mi risponde "va bene" e io gli dico "lasci perdere la questione di cercare (...) è uma brava persona sì sta trovando solo in difficoltà e vedrà che sistemerà tutto!" E lui mi risponde "lo spero avvocato, lo spero per lui quanto voglio bene i miei figli"

A.S.: Avvocato io ho soltanto questa disponibilità non è che ne ho tante,ormai io ho finito.

Con riferimento alla foto, in atti, che rappresenta la (...) in bende coricata sul letto e lo stesso (...) che finge di essere un infermiere, riferisce il teste che si tratta di una foto scattata per la festa dì Sant'Agata del 2018 su richiesta del (...) che aveva chiesto ai due amici di fere uno scherzo, senza specificarne il destinatario, procurando le mascherine e l'altro materiale sanitario necessario per simulare il letto di un ammalato ricoverato in un ospedale.

Sul punto il (...) conferma che la donna raffigurata nella fotografia è la propria compagna, odierna coimputata (...) cercando di addossare la responsabilità dell'azione al solo (...) sul punto il decidente ritiene si tratti dell'ennesimo, mal celato, tentativo del (...) di edulcorare la propria e la posizione della compagna, considerato il contenuto dei messaggi whatsapp (surriferiti contenuti nelle cartelle 3 4 5 6, contenute nel dvd acquisito all'esito dell'esame del teste di PG; e in parte anche depositati in formato cartaceo come stampe) da cui si evince, invero, che la (...) era solita pestare il proprio volto per farsi scattare delle foto che poi il (...) avrebbe girato all'(...), come provenienti da (...).

Nel corso dell'udienza del 13 novembre venivano spontanee dichiarazioni da parte del solo imputato (...) atteso che la (...), sebbene presente in aula, rifiutava di sottoporsi ad esame e venivano acquisiti i verbali degli interrogatori resi davanti al GIP da entrambi gli imputati (in atti).

Conclusivamente va detto che le dichiarazioni del (...) valutate insieme ad altri elementi di prova (le dichiarazioni della persona offesa, i messaggi e le intercettazioni-in atti) che ne confermano l'attendibilità ex art 192 comma 3 cpp possono essere ritenute relativamente credibili laddove quanto dallo stesso dichiarato coincide con le altre prove acquisite, pur tuttavia la sua versione dei fatti risulta essere complessivamente edulcoratale tendente a scagionare la compagna e a minimizzare la propria responsabilità.

VALORE DELLE INTERCETTAZIONI -

Con riferimento alle intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte in seno al presente procedimento e oggetto di incarico peritale di trascrizione si rileva che le stesse possono essere ritenute utilizzabili oltre che provare il delitto di tentata estorsione di cui al capo 3) anche per provare i delitti di truffa aggravata consumata (capo 1) e tentata (capo 2) trattandosi di procedimento unitario e di reati collegati sotto il profilo oggettivo, soggettivo e probatorio, implicando la nozione di procedimento unitario una valutazione di tipo "sostanziale", con la conseguenza che il procedimento è considerato identico - come nel caso di specie - allorquando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. Tale principio è stato di recente confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019 Ud. (dep. 02/01/2020) che ha ritenuto che "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza-non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art 266 cod. proc. Pen"

Oltre alle conversazioni già richiamate nel corpo della presente sentenza, si ritiene rilevante sotto il profilo probatorio, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo dei delitti di truffa e tentate estorsione ai danni dell'(...) e dell'accordo criminoso tra il (...) e il (...) anche con riferimento alla tentata estorsione del capo 3 (allorquando (...) suggerisce "per ciò che riguarda (...) si muove l'Avvocato" significando che usare altri mezzi per convincere l'(...), a pagare anche utilizzando le minacce del fantomatico Avv. (...)) e la conversatone n. 288 registrata sull"utenza telefonica (...) in uso a (...) datata 11/6/2019 tra lo stesso (...) il cui testo assai significativo si riporta per intero in cui CA sta per (...) e MG per (...))

(...) "Per ciò che riguarda, invece Salvo,

M.G: mmm

C.A: si muove l'avvocato...!

M.G: Mmm

C.A: E gli dici tu,tipo che sei felice abbiamo raggiunto il risultato tra venti giorni ci sarà un accredito nel suo conto, mi deve ridare l'IBAN perché in questo momento non ce l'ho... solo che c'è anche un problema devo andare a prendere le carte e le deve firmare anche lei, quindi ci dobbiamo dare un appuntamento, ma non ho i fondi per andare io a lei già l'ho agevolata,l'ultima volta mi servono 1100 euro, se non perde tutto,perdiamo tutto, e lei mi deve il compenso a me che mi deve/

M.G: Mmm

CA: L 'unica alternativa è questa!! E a casa lui tanto perché mi ha scritto poco fa.

M.G:Mmm

GA: Quindi può fare benissimo un bonifico dal pc a casa!

M.G: E che ti ha-detto quando era a casa??

CA: No, a me glielo ha scritto a (...) che era a casa, che non sta bene è depresso!!

M.G: Ho capito!

CA: Invece ad (...)

MG: Mmm! Invece ma spieghi sta cosa del 3 Marzo??

C.A: Allora, i mi sono andata anche a risentire i nostri messaggi!! Tu il tre Marzo eri a casa nella vasca mi hai fatto anche la video chiamata...

MG: Mmm

CA: Non eri fuori....quindi non c'entri tu!

MG: Mmm

CA: Però su facebook quando una persona tagga un post, dove lo visita è perché ci sta, infatti, ho guardato anche altre persone, come gli amici miei... dove vanno a Firenze? e taggano il posto, dove vanno... ?

M.G: Mmm

C.A: ... e taggano il posto

M.G: Mmm

C.A: C'è una visita taggata da "(...)" il tre Marzo, nella Banca di qua!

M.G: Di qua quale??

C.A: Di (...)!!

M.G: Eh??

CA: E il tre Marzo ha fatto una visita alla Banca di domenica ...e poi c'è un percorso fatto che arriva sino a Milano...è strano!! Ha taggato una cosa non vera, perché se era a casa non era vera!!

M.G: Ascoltami...

CA: In (...), c'è anche la via...

M.G: Allora...

C.A: Da Via (...) a...

M.G: A via (...) non cinn'è Banche!!

C.A: (...) Milano!!

M.G: Ah Milano!!

Si c'è!! Ti ho taggato anche il percorso..

M.G: Mmm!! No sacciu gioia a menu che non è stata a Milanu senza mia..

Mmm!! Non lo so gioia a meno che non è stata a Milano senza di me...

CA: No!! A Milano non c'è stata, lei era a (...), perché io la sentivo quella Domenica che tu eri a casa,però ha fatto una visita alla Banca!! E' taggato nel Pc, io te lo dico per te!!

M.G: Ha fatto una visita alla Banca, in (...) a Milano???

C.A: No, no!!! Ha fatto una visita alla banca qua a (...)!!! Ti ho taggato la foto!!

M.G: in via (...)...

C.A: Non è in via (...), non via (...) ...via (...) mi sembra che era...

M.G: Gioia sei non sei...se non sei...

C.A: Ce l'ho qua la foto!! ma no su internet, su facebook, il suo profilo...se tu entri nel suo profilo e vedi luoghi visitati...luoghi visitatiii!!!

M.G: Si amore comunque alla fine non è che me ne frega più di tanto, ecco... dei luoghi che lei visita, non m'interessa!!

C.A: Ho capito, ma il tre Marzo è stato quando noi che abbiamo fatto tutti i movimento per il piccolino!!!

M.G: No amore, non pensare ....non pensare coseee va

C.A: Perché io mi sano risentito i tuoi messaggi per il piccolino...

M.G: Non pensare cose ...non andare fuori strada!!!

C.A: Cu è?? " il tempo di ritirare... "ma o caca!!!

M.G: Chi è il tempo di ritirare???

C.A: Niente pubblicità...

M.G: Amore, io non so perché ma mi sto stracacando di nuovo

C.A: Io mi sono sentito male tutta la notte...

M.G: L'ho visto, l'ho visto ...li ho letti i messaggi...

C.A: Tuttaaa, non sapevo cosa fare !!!, ad (...) gli ha detto "non lo sao vediamo non ti garantisco nulla" per cinquecento euro, siccome io non gli ho neanche risposto su facebook, oggi...quindi buttiamola ad (...), lui sicuramente si muoverà solo con gli avvocati!!

M.G: No,no, lui si muove solo con (...)... tu pozzu garantiri ..solo ed esclusivamente con (...)

CA: E me li avrebbe mandati allora oggi, non lo ha fatto (A noi ci servono...se papà lu dici il fatto del contatore, se tu dici è questione di più giorni... se (...) manda mille euro ce la facciamo!!

M.G: Au gioia mi ascolti a me, per telefono no!! Poi ni parramu chiu taddu dopu, dai! (Poi ne parliamo più tordi dopo dai !!!) e ni organizzamu comu fari (e ci organizziamo come fare)...intanto tampunamu a stanza, i cosi, poi con la mente serena, uno più sereno, pigghiaaa... (prende)

C.A: Io neanche sono sceso stamattina..

M.G: Si ho capto!!! Poi quando uno e sereno fa tutto quello che deve fare... va bene??

C.A: Va bene!!

M.G: amore!!

C.A: Ciao gioia!!

Parimenti rilevante sotto il profilo probatorio per dimostrare il pieno coinvolgimento della (...) in tutta la vicenda truffaldina ed estorsiva è la conversazione n. 118 del 4/6/2019 UTENZA (...) in uso di (...) tra questa e la cartomante (...), già in parte sopra riferita nel corso della quale la (...) è al corrente dell'incontro concordato tra l'Avv. (...) (che altri non è che lo stesso compagno, (...)) e (...) per la consegna dell'ultima tranche dei 41.000 Euro, incontro conseguente alla minaccia posta in essere dal stesso il 30/05/2019 (a mezzo telefono) incontro poi non verificatosi, sicché l'estorsione è rimasta allo stadio del mero tentativo.

L.M.C: Ora (...) ieri mi fici scinniri a (...), picchi rici ca (...), chiddu ca ci runa i soddi ad (...),- ,u vuleva 'ncuntrari!!! Ora (...) parrà a mità ci rissi "chi spacchiu voli di tia ca ti voli ncuntrari??" (Ora (...) i ieri mi ha fatto scendere a (...) perché dice che (...) quello che ci da i soldi ad (...) lo voleva incontrare!! Ora (...), parla a metà gli ho "che spacchio vuole da te che ti vuole incontrare??)"

VOCE1: Mamma mia

L.M.C: dici "siccomi tannu ci prestai cinqucentu euro, dici "ora iddu mi voli tunnari e mi voli viriri na facci!!" Iddu stissu, mi fici scinniri a Catania, poi ci rissi "scusa gioia iu sacciu ca tu cu chissu docu t'ancuntrari...

("siccome allora ci ha prestato cinquecento euro, dice "ora lui me li vuole tornare e mi vuole vedere nella faccia!! "Lui stesso mi ha fatto scendere a (...), poi gli ho detto "scusa gioia lo so che tu con questo ti devo incontrare...)(...)

VOCE1: Po essiri che tra loro si vogliono mettere d'accordo per (...)!!?

L.M.C: Ma ancora non c'è nenti!! Picchi in effetti (...) c'è ...sto (...) prima ci tirau a petra ca ad (...) o u voli denunciari e ora ha fattu finta di nenti!! Ora (...) stissu rici in effetti "comu prima u voli denunciari, prima accussi, poi accudì... ed ora è cammu ,non sta facennu rienti, comu si scuddau tutti cosi!??! "Prima u bloccò ad (...) ora è tipo che è in pace!! (Ma ancora non c'è niente!! perchè in effetti (...) c'è...questo (...) prima gli ha tirato la pietra che ad (...) lo vuole denunciare e ora ha fatto finta di niente!! Ora (...) stesso dice in effetti "come prima lo vuole denunciare,prima così, poi coli... ed ora è calmo, non sta facendo niente,come si è dimenticato tutte cose?!?! "prima lo ha bloccato ad (...) ora è tipo che è in pace").

- DELITTO DI TRUFFA CAPO A) Artt. 110, 61 n. 5 e 7, 640 commi 1 e 2 c.p. - SUSSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Le prove dichiarative, documentali e le intercettazioni sopra illustrate sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza del (...) della (...) in ordine al delitto di truffa in concorso pluriaggravata loro contestato al capo A) da ritenersi integrato in ogni suo elemento oggettivo e soggettivo, avendo gli stessi - ciascuno con un ruolo preciso e predeterminato ma finalizzato al raggiungimento dello scopo finale (arricchimento ai danni di (...)) - posto in essere spregiudicatamente e per oltre un anno e mezzo artifizi di varia natura quali la creazione di una falsa identità digitale, l'inoltro di messaggi di testo e vocali tesi e l'invio di fotografie artatamente create per far sì, da un parte che l'(...) si innamorasse della finta donna virtuale e, dall'altra, che la stessa si muovesse a pietà per la situazione dell'amata tale da essere indotto con finte promesse e piagnistei a sborsare ingenti somme di denaro.

Artifizi che hanno ingenerato nella vittima una falsa rappresentazione della realtà sì da fargli credere che la donna avrebbe lasciato la Germania grazie al suo denaro e si sarebbe stabilita presso di lui per convivere come una coppia di innamorati e procurandosi così un ingiusto profittò pari a circa 440.000 Euro con pari danno per la vittima.

Sussistono infatti in diritto, nel caso di specie tutti gli elementi della c.d. "truffa romantica", in cui, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione (ex multis n. 25165/2019) la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l'elemento oggettivo del reato, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifizi o raggiri - induzione in errore - atto dispositivo - danno patrimoniale e profitto ingiusto sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l'idoneità ingannatoria degli artifizi o raggiri ed il nesso causale tra l'inganno e l'errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato; dovendosi invero valorizzare ai fini della valutazione del delitto in esame la illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale a distanza, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente.

Ed infatti gli artifici - intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti - o il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto. La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutate in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, e che l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa essendo sufficiente, per l'esistenza del reato, accertare che l'errore in cui è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici o raggiri (Sez. 2 ,, n. 55180/2018, Rv. 274299). È infatti costante principio di legittimità che qualora sia stato accertato il nesso dì causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore (Sez, 2, n. 42941/2014, Rv. 260476; Sez. 2, Sentenza n, 42867 del 20/06/2017 , Rv. 271241; Sez. 5 n. 11441/ 1999, rv. 214868: Sez. 1 n, 16264/1990 , v. 185974). Con riferimento, alle singole posizioni si è già lungamente motivato in ordine alla distinzione dei singoli ruoli in ordine alla vicenda truffaldina complessivamente valutata, sicché se da una parte il (...) ha avuto l'iniziativa di adescare la vittima tramite facebook fingendosi donna e instaurando la relazione amorosa a distanza fatta di messaggi di testo" la (...), ha deliberatamente dato una voce e un volto alla donna immaginaria, scattandosi dei selfie che poi il inoltrava all'(...) dicendo di essere (...) (a volte aggiungendo anche frasi del tipo I love you), concordando col (...) strategie e contenuto dei messaggi sia di testo che vocali, fornendo le proprie carte e i propri conti su cui riceveva i bonifici dell' (...) con l'indicazione della falsa causale inerente la sua attività di noleggio auto per dissimularne la vera causale e traendo, in tal modo, scientemente vantaggio dalla vicenda truffaldina in esame, come sì evince dai numerosi messaggi dì testo e vocali già presi in esame.

Il suo ruolo dominante di "mente criminale" si evince dal tenore dei numerosi messaggi di testo scambiati col (...) in cui la stessa gli dice "tu mandami la chat con (...) che ti dico io come rispondergli"; i due si consultano e si consigliano su tutto e il (...) - che emerge come un soggetto emotivamente insicuro che si lascia manovrare dal (...) , col quale ha pure una relazione amorosa e dall'(...), specie dal primo con il quale ha pure una relazione..." = si fida della (...) e ne subisce l'influenza anche se si odiano.

La coralità del dolo del concorso ex art 110 cp nei delitti di truffa ed estorsione in capo sia al (...) che alla (...) si evince infine dal gruppo whatsapp rinvenuto nel Samsung del (...) denominato "tutti per (...)". Ed infatti che dietro la formazione delle false multe ci sia senza dubbio il concerto di (...) si evince dalle chat dei messaggi trascritti tra (...) (che altri non è se non il (...), come dichiarato dai testi (...)) nei quali (...), al fine di rendere la cosa credibile agli occhi di (...) finge di essere allarmata per le (finte) multe ricevute dicendo "per colpa di questa cretina - cioè (...) - che abbiamo aiutato mi arriva la multa con 6 mesi di reclusione" e la stessa considerazione viene fatta con riferimento alla (...) anch'ella (finta) destinataria di fantomatiche multe per avere aiutato (...) a scappare dalla Germania. E ancora, il coinvolgimento specifico della (...) si evince ancora dal messaggio tra la stessa e il (...) in cui quest'ultimo chiedendo alla (...) ancora una volta consigli su come e cosa rispondere a (...), ed essere il più possibile credibile, le dice " Ho mandato tutto a (...) tutta la conversazione con (...)". Nello stesso senso si pongono, le già richiamate conversazioni intercettate, tra la (...) e (...) con particolare riferimento a pag 19 della perizia fonica alla frase "sti soldi servivano a noi per il negozio"

con ciò dimostrando di trarre scientemente profitto in prima persona dalla truffa ordita insieme al marito e al (...).

Il dolo della (...) investe tutte le fasi della vicenda anche allorquando la stessa viene portata all'escalation finale con lo stratagemma delle fine multe (capo B) dell'imputazione e della conseguente minaccia posta in essere dal finto Avv. (...) come si evince ancora dal messaggio in cui ella scrive al (...) "ora gliela mandiamo in tedesco la multa che (...) la traduce". Questo messaggio, insieme agli altri numerosi elementi di prova citati costituisce pertanto la prova logica della sussistenza del dolo dei compartecipi in capo ad entrambi gli odierni imputati per tutti e tre i capi di imputazione.

Parimenti sussistenti devono ritenersi le due aggravanti contestate al capo A) dell'aver provocato nella persona offesa un danno di rilevante gravità, trattandosi di una truffa consumata di circa 440.000 Euro che ha praticamente reso sul lastrico la vittima costringendolo dapprima a vendere una casa appartenente alla famiglia e poi ad

accendere dei prestiti sul proprio stipendio di assistente amministrativo e dell'avere approfittato delle condizioni di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Su tale ultimo punto si rileva che l'aggravante dell'art. 61 n. 5 cp non si configura automaticamente per tutti i reati commessi per mezzo di internet in considerazione della mera distanza fisica tra reo e vittima, pur tuttavia nel caso specifico, non v'è dubbio che l'uso di internet oltre che costituire il mezzo dì commissione del delitto ha consentito in concreto ai rei di poter agire indisturbati per mesi e mesi, celando la propria vera identità e creando apposite false identità digitali e telematiche e sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (ex multis Cass. ex. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017).

- DELITTO DI TENTATA TRUFFA AGGRAVATA CAPO B) Artt. 81 CPV, 110, 61 n. 5 e 7 , 56 640 commi 1 e 2 c.p. - SUSSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Parimenti sussistenti devono ritenersi gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di tentata truffa aggravata della ulteriore somma (rispetto ai 440.000 Euro già sborsati dall'(...)) di 41.000 Euro richiesta alla vittima dai tre imputati in concorso tra loro mediante l'uso di artifizi specifici quali la creazione di finte multe recanti la finta intestazione "Tribunale di Roma" o "Prefettura di Catania , intestate all'(...), create con lo scopo di ingenerare nella vittima la paura di essere arrestato o comunque sottoposto a procedimento penale nel caso di mancato pagamento delle stese, dovendo ritenersi il reato non consumato per incapienza del patrimonio dell' (...) e del suo rifiuto ad ottemperare all'ennesima richiesta di denaro.

Il dolo della compartecipazione nella vicenda delittuosa complessivamente valutata nel suo complesso, anche con riferimento a questa specifica richiesta che si colloca come escalation ulteriore e terminale della truffa consumata di cui al capo A) si evince , come prima detto dalla coralità della condotta truffaldina posta in essere da ciascuno dei tre correi, ognuno dei quali con un proprio ruolo ben definito e complementare, il (...) mediante i suoi consigli rivolti all'(...) da "finto amico buono" che gli suggerisce di fidarsi dell'Avv. (...) e di pagare le somme indicate nelle multe, inviando ì messaggi di testo a nome della (...), sì da rendere sempre più urgenti e impellenti le sue difficoltà economiche e di salute, il (...) creando i falsi documenti e interpretando il ruolo dell'Avv. (...) e la (...) prestandosi a ricevere il denaro sui propri conti e contribuendo con i suoi messaggi vocali a indurre in errore la vittima.

Anche in questo caso devono ritenersi sussistenti le aggravanti contestate, già manifestatesi nella forma tentata trattandosi di una richiesta di denaro "importante", pari a 41,000 Euro a fronte della quale sia il (...) che l'Avv. (...) suggeriscono alla vittima di vendersi la casa in cui abita e di tentata truffa adoperata col mezzo telematico.

DELITTO DI TENTATA ESTORSIONE AGGRAVATA CAPO C) Artt. 61 N. 2,110, 56, 61 N. 5 E 629 C.P. SUSSISTENZA IN CAPO AD ENTRAMBI GLI IMPUTATI -

Gli odierni imputati vanno infine giudicati responsabili anche del concorso nella tentata estorsione aggravata posta materialmente in essere dall'Avv. (...) interpretato dal (...) ma consigliata dal (...) come si evince dal contenuto della conversazione telefonica n. 288 e dai numerosi messaggi di chat scambiati tra gli stessi (...) dovendosi ritenere anche in tal caso la condotta estorsiva frutto di una decisione di "squadra" riconducibile anche al (...) e alla (...), la quale si reca a Catania col marito per incontrare la vittima proprio allo scopo di ottenere questa consegna finale di denaro, evento poi non verificatosi probabilmente perché il (...) ha intuito che (...) si è già rivolto alla polizia per denunciarli, come si evince chiaramente dal tenore di alcune conversazioni tra la (...) e la cartomante Viola (pag 18 della perizia fonica in atti),

Ed infatti sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di estorsione tentata essendo stato l'(...) minacciato di morte sia telefonicamente che telematicamente dal (...) (pag 82 della perizia fonica in atti) adirato, quale marito della (...), perché analoghe multe erano state notificate alla moglie, responsabile alla stregua dello stesso (...) di avere aiutato "(...)" a scappare dalla Germania.

Anche in questo caso, il porre in essere atti infine persino minacciosi ed estorsivi a fronte del rifiuto (fermo, per la prima volta, dall'inizio della vicenda truffaldina) dell' (...) dì pagare questa ulteriore somma di Euro 41.000 può ben a ragione essere considerata una mossa strategica collettivamente dal (...) dalla (...) che continua a recitare la parte dell'amica buona che si offre di aiutare (...) mettendo a disposizione i propri conti correnti e le finte causali e dal (...) che continua dal suo canto e suggerire - come amico fidato comune di (...) ed (...) - di fidarsi dell'Avvocato (...) e di pagare le multe, recandosi persino fisicamente presso l'abitazione dell'(...) insieme al (...) come risulta dalla deposizione del teste (...), allorquando questi riferisce che, dopo avere sporto denuncia il 30/04/2019, aveva continuato a ricevere ulteriori messaggi di sollecitazione al pagamento della somma di 41.000 Euro sia da parte del (...) che del (...) e ciò anche mentre si trovava dinanzi alla polizia postole (si tratta di messaggi di testo letti ed acquisiti direttamente dagli agenti di PG escussi) e che in uno di questi messaggi gli si diceva "stiamo venendo a casa tua, (...) ed io" ed in effetti quella stessa sera (...) che abitava da solo da dopo la morte della madre, aveva sentito qualcuno bussare al citofono di casa ma non aveva aperto per paura.

Anche in questo caso la fattispecie può ritenersi correttamente aggravata sia dall'aggravante dell'art 61 n. 5 c.p. essendo stata mossa a distanza e con l'uso dì mezzi telematici (cellulare e telefono) si da ostacolare la individuazione dei veri artefici che dell'aggravante teleologica essendo stata la stessa posta in essere a conclusione e come conseguenza ultima del rifiuto dell'(...) di pagare e quindi per commettere il delitto di truffa.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In ordine alla pena valutati i parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p., negativamente valutata a carico di entrambi l'intensità del dolo della condotta fraudolenta, caratterizzata dalla durata di oltre un anno e mezzo, la mancanza pressoché totale di resipiscenza in capo ad entrambi (con particolare riferimento alla (...)e la circostanza emessa in giudizio che il (...) adescasse vittime via web estorcendo loro denaro, con riferimento ai criteri oggettivi, sfavorevolmente valutata la gravità del danno patrimoniale provocato alla vittima (circa 440.000 Euro) deliberatamente circuita e private di tutti i suoi beni, indotte ad indebitarsi e a vendersi persino la casa in cui vive, e dei mezzi usati per la commissione del reato prima tra tutti l'uso di internet e dei social e l'uso di documenti falsamente provenienti dall'Autorità Giudiziaria atti ad ingenerare paura e timore nei confronti di uno Stato rappresenta come tiranno anziché come tutore dei cittadini, questo Tribunale ritiene adeguata la pena finale di anni cinque di reclusione ed Euro 3.500 di multa ciascuno degli imputati, così determinata: pena base equa per il reato più grave di cui al capo C) (tentata estorsione aggravata di Euro 41.000), già ridotta per il tentativo anni tre di reclusione ed Euro 2000 di multa, aumentato di sei mesi di reclusione 500 Euro di multe per le ritenute aggravanti comuni del capo C), ulteriormente aumentato di un anno di reclusione e di 500 Euro di multe per la continuazione con la truffa consumate di cui al capo A) (di Euro 440,000), ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed 500 Euro di multe per la truffa tentata aggravata di cui al capo B) e così si giunge alla pena finale per entrambi gli imputati di anni cinque di reclusione ed Euro 3500 di multa.

Si ritiene applicabile nella scelta della pena da applicare diminuita per il tentativo il principio di diritto portato dalla SSU nella sentenza n. 12378 del 07/07/1989, secondo cui per la determinazione della pena nel delitto tentato il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissare la pena saziando discrezionalmente tra il minimo della pena stabilita per quest'ultimo delitto ridotta di due terzi ed il massimo costituito dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo, significa solo che il giudice può operare in modo sintetico, senza scindere il momento della determinazione della pena per il delitto oggetto dei tentativo da quello della diminuzione a norma dell'art. 56 cod. pen.; ma quando - come nella specie - distingue i due momenti, il giudice non può che operare in modo conseguente ed enunciare le ragioni del proprio operato. (V.mass. n. 163165).

Le violazioni contestate possono essere ritenute unificato ex art. 81 cpv dai vincolo della continuazione trattandosi di reati commessi in esecuzione di un medesimo intento criminoso teso ad arricchirsi ai danni dell'(...), mediante la commissione di artifizi e raggiri nell'ambito dei quali ciascuno degli imputati aveva un proprio ruolo preciso e definito ben chiaro all'altro.

La gravità dei fatti è tale da ritenere la pena proporzionata alla concreta offensività del fatto, sicché non si ravvisano ragioni per concedere agli imputati, nonostante la loro formale incensuratezza, le attenuanti generiche non essendo emersi, in tal senso, elementi attenuatori della responsabilità.

L'entità della pena comminata esclude la possibilità astratta di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena e invero in applicazione degli artt. 29 e 32 c.p., entrambi vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti per tutta la durata la pena. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, mentre invece l mancata presentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 cpp da parte della parte civile prostituita implica ex 82 comma 2 cp la revoca tacita della stessa.

In applicazione dell'art. 240 cp va disposta la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari, delle sim, degli hardisk, del notebook, del tablet e delle carte di credito utilizzate per la commissione dei delitti ancora eventualmente assoggettato a sequestro.

In considerazione del gravoso ruolo monocratico assegnato a questo giudice, del numero delle sentenze introitate nel medesimo periodo e della complessità delle questioni giuridiche valutate si riserva il termine di giorni sessanta per il deposito dei motivi e in applicazione dell'art. 304 comma 1 lett. c) va disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per la stesura dei motivi

P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 s.p.p.

DICHIARA

(...) responsabili dei reati agli stessi ascritti in rubrica e valutare a loro carico le contestate aggravanti e unificate le violazioni per continuazione, li

CONDANNA

alla pena finale di anni cinque di reclusione ed Euro 3.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., dispone per entrambi gli imputati l'interdizione perpetua dai pp.uu. e l'interdizione legale per tutta la durata la pena.

Visto l'art.. 240 cp dispone la confisca e la distruzione dei telefoni cellulari, sim, hardisk, notebook, tablet delle carte di credito utilizzate per la commissione dei delitti ancora eventualmente assoggettato a sequestro.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. riserva il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.

Visti l'art. 304 comma 1 lett. c) dispone la sospensione dei termim di custodia cautelare durante la pendenza del temine per la stesura dei motivi.

Catania 13 novembre 2020.