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Titolare centro massaggi assolta, ma niente riparazione per l'ingiusta custodia cautelare (Cass. 200776/16)

13 maggio 2016, Cassazione penale

Niente riparazione per ingiusta detenzione per la titolare di un centro massaggi che abbia tollerato o si è rappresentata che talune delle dipendenti fossero solite offrire ai clienti un trattamento ulteriore, di carattere erotico, ottenendo per tale finalità ulteriori vantaggi economici.

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 01/03/2016) 13-05-2016, n. 20076

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

W.L.H. N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;

avverso l'ordinanza n. 72/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/02/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELLINI Ugo;

lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Svolgimento del processo

1.La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 20.2.2015 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente W.L.H. relativa alla detenzione carceraria patita dal (OMISSIS) e da detta data fino al giorno (OMISSIS) agli arresti domiciliari per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del centro massaggi dalla stessa gestito in (OMISSIS), ove le dipendenti si prestavano a eseguire sui clienti massaggi erotici consistenti in attività di masturbazione, contestazioni dalle quali la ricorrente era stata definitivamente assolta con sentenza in data 27.2.2013.

2. Evidenziava la Corte che la ricorrente W.L.H. con il proprio comportamento extra processuale, coevo ai fatti di causa, aveva concorso a determinare l'applicazione della cautela, stante l'ambiguità e la connivenza della sua condotta, che pure non idonea a integrare la fattispecie contestata, nondimeno, con valutazione ex ante, aveva giustificato l'intervento della autorità giudiziaria onde porre termine al meretricio, apparentemente svolto in forma organizzata. Veniva in particolare stigmatizzato il comportamento della ricorrente consistito nel consentire le pratiche erotiche delle quali non poteva non essere a conoscenza in ragione della sua costante presenza presso il centro massaggi, del fatto che essa stessa provvedeva a ricevere il prezzo dei massaggi dai clienti; il fatto che le giovani dipendenti serbavano un forte timore reverenziale verso di essa e che una delle ragazze che somministravano i massaggi erotici, tale H.Y., riconosciuta da uno dei clienti, risultava da essa assunta come donna delle pulizie.

2. Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per il rigetto del ricorso ponendo in evidenza gli obblighi di vigilanza incombenti sul datore di lavoro onde evitare la perpetrazioni di comportamenti illeciti sul luogo di lavoro.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva con memoria depositata in data 1.10.2015 e chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art. 314 c.p.p., comma 1, prevede che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1, parte ultima); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1 - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).

Poichè inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv.247664).

E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

E' stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez. 4, 23.4.2015 n. 33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez. 4, 29.1.2014 n. 21575 Antognetti; 26.11.2013, n. 1235, Calò).

3. Nel provvedimento impugnato la Corte di Appello di Firenze ha rispettato i criteri ermeneutici sopra enucleati valorizzando il comportamento tenuto all'indagata, la quale nella fase delle indagini preliminari aveva mantenuto la titolarità e direzione dell'azienda - centro massaggi tollerando o comunque rappresentandosi che talune delle dipendenti fossero solite offrire ai clienti un trattamento ulteriore, di carattere erotico, ottenendo per tale finalità ulteriori vantaggi economici.

Con ragionamento del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico la corte traeva tale sua convinzione dal ruolo di costante vigilanza delle giovani massaggiatrici operato dalla ricorrente, nonchè dalla sua veste di addetta alla ricezione dei compensi delle prestazioni, comprese talvolta quelle a contenuto erotico, nonchè dal fatto di avere destinato all'attività di massaggiosoggetti privi di una specifica esperienza, compresa una dipendente addetta abitualmente alla pulizia dei locali.

La congiunta valutazione di tali circostanze, sebbene ritenute inidonee a fondare una pronuncia di condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione, conduceva il giudice della riparazione, con apparato argomentativo resistente alle censure della ricorrente, a ritenere profili di inescusabile colpa e di gravissima leggerezza e di superficialità a suo carico nel controllo e nella gestione dell'attività commerciale che aveva trasmodato in risvolti di meretricio la cui tolleranza, ingiustificata e imprudente, era stata interpretata da parte degli inquirenti, non senza ragioni di grave profilo indiziario, in un'attività agevolatrice o di sfruttamento.

4. In maniera del tutto coerente, espressa in termini logici e assolutamente aderenti ai principi del S.C. sopra evidenziati, la Corte di Appello ha ravvisato a carico della ricorrente profili di colpa grave che hanno inciso sulla adozione e sul mantenimento della misura custodiale, anche in considerazione del riscontro fornito al rilevante quadro indiziario sopra rappresentato dalle dichiarazioni di una delle dipendenti, X.C..

5. Il ricorso va pertanto disatteso e la ricorrente va condannata alle spese processuali, nonchè a sostenere l'onere delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, anticipate dal Ministero della Economia e delle Finanze le cui argomentazioni giuridiche contenute nella memoria di costituzione sono risultate complete e pertinenti.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; nonchè al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero resistente, liquidate in mille Euro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016