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Testimoni anonimi? Estradizione concessa (Cass. 44668/19)

29 ottobre 2019, Cassazione penale

Non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'Appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato, come nel caso di specie, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione.

La segretazione dell'identità dei testimoni in questa fase del procedimento non costituisce una violazione dei principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, poiché si è in presenza della mera possibilità di non fornire alla difesa le generalità dei potenziali testimoni, dell'identità dei quali l'imputato potrà venire comunque a conoscenza successivamente.

Estradizione confermata se il ricorrente si limita ad evocare una situazione non più attuale rispetto a quanto accertato dalla Corte EDU i tema di condizioni di detenzioni inumane o degradanti. 

 

Corte di Cassazione

VI sezione, sentenza  Num. 44668 Anno 2019

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: SILVESTRI PIETRO
Data Udienza: 29/10/2019

 

SENTENZA
sul ricorso proposto da LS, nato in Serbia il .. avverso la sentenza emessa il 18/09/2019 dalla Corte di Appello di Trento
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna allo Stato di Ungheria di LS, destinatario di un mandato di arresto europeo per i reati di concorso in rapina e sequestro di persona.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del consegnando articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto all'art. 18 lett. h) della legge 22 aprile 2005, n. 69; il pericolo di trattamenti inumani e degradanti e lo stato delle carceri sarebbe stato in più occasioni segnalato per l'Ungheria anche di recente con la relazione redatta nell'ottobre del 2017 da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto all'art. 6 comma 3 della legge n. 69 del 2005; si assume che il mandato di "arresto nazionale" non sarebbe mai stato trasmesso e non sarebbe contenuto in atti.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto all'art. 2 della legge n. 69 del 2005: gli elementi a carico del consegnando sarebbero derivanti dalle dichiarazioni di un testimone protetto di cui non vengono indicate le generalità e ciò avrebbe leso i diritti della difesa che non potrebbe disporre di una adeguata difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione ha già chiarito che nella sua recente decisione del 14 novembre 2017, nel caso di Domjén c. Ungheria (ricorso n. 5433/17), la Corte EDU ha dichiarato all'unanimità inammissibile il ricorso proposto da un detenuto in merito alle condizioni della sua detenzione in Ungheria.

La Corte EDU, nel prendere atto della nuova legge, entrata in vigore in Ungheria il primo gennaio 2017, a seguito alla sentenza pilota emessa dalla stessa Corte nel caso di Varga e altri c. Ungheria, che aveva accertato un problema diffuso derivante dal malfunzionamento del sistema penitenziario ungherese, ha ritenuto che tale legislazione avesse fornito una combinazione di rimedi, sia preventivi che di natura compensatoria, garantendo in linea di principio un reale risarcimento per le violazioni della Convenzione originate dal sovraffollamento carcerario e da altre condizioni
inadeguate di detenzione in Ungheria.

Si è evidenziato come non vi sarebbero elementi idonei a dimostrare che il rimedio preventivo introdotto dalla legislazione ungherese (procedura di reclamo) non sia in grado di offrire prospettive realistiche per migliorare le condizioni inadeguate di detenzione e non sia idoneo nel fornire ai detenuti un'effettiva possibilità di portare tali
condizioni in linea con i requisiti dell'articolo 3 della CEDU.

Si è inoltre osservato come nella stessa decisione che nel giugno 2017 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, competente per la verifica dell'esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte EDU, aveva accolto con favore l'impegno delle autorità ungheresi a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario in Ungheria e aveva osservato che le misure sostanziali adottate sembravano mostrare i primi risultati concreti, in particolare una diminuzione del tasso di sovraffollamento e delle condizioni negative dei luoghi di detenzione, l'ulteriore estensione
dell'applicazione della "reintegration custody", l'agevolazione e l'aumento del ricorso agli arresti domiciliari e una diminuzione del numero di imputati sottoposti alla custodia cautelare.

Ne consegue, alla luce del suddetto arresto e considerato anche che il ricorrente si è limitato ad evocare una situazione non più attuale rispetto a quanto accertato dalla Corte EDU, non può ritenersi che ricorrano i presupposti della ipotesi ostativa invocata nel ricorso (così testualmente, Sez. 6, n. 29567 del 26/06/2018, Elsayed, non massimata).

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo, avendo la Corte di Cassazione in più occasioni chiarito che non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'Appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato, come nel caso di specie, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione (Sez. 6, n.33219 del 28/7/2016, Scarfò, Rv. 267452; Sez, 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, Rv. 265470; Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972; Sez. 6, n. 16492 del 21/4/2008, Ruocco, Rv. 239428).

4. E' inammissibile anche il terzo motivo.

In primo luogo, al giudice italiano non è richiesta (né consentita) una diretta valutazione delle prove, dovendo egli limitarsi alla verifica del quadro probatorio così come rappresentato dallo Stato richiedente.
Per altro verso, poi, la segretazione dell'identità dei testimoni in questa fase del procedimento non costituisce una violazione dei principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, poiché si è in presenza della mera possibilità di non fornire alla difesa le generalità dei potenziali testimoni, dell'identità
dei quali l'imputato potrà venire comunque a conoscenza successivamente (Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249455).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del
2005.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.