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Terroristi condannati in contumacia, nessuna estradizione verso l'Italia (Cass. 84382/22)

28 marzo 2023, Cour de Cassation

La legge italiana non garantisce al condannato in contumacia il diritto a che un giudice si pronunci nuovamente, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto.

(traduzione automatica non ufficiale, originale qui https://www.courdecassation.fr/decision/6423dc1678684f04f58145a2 ).

 COUR DE CASSATION

 SEZIONE PENALE,

SENTNEZA DEL 28 MARZO 2023

N° Z 22-84.382 FS-B - N° 00286

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi ha presentato ricorso contro la sentenza della camera di istruzione della suddetta Corte d'appello, quinta sezione, del 29 giugno 2022, che, nel procedimento di estradizione avviato nei confronti del sig. [Y] [W] su richiesta del governo italiano, ha emesso un parere sfavorevole.

Sono state presentate memorie, in domanda e in difesa, e osservazioni dello Stato italiano.

Sulla relazione della sig.ra Thomas, consigliere, le osservazioni dello studio legale SCP Waquet, Farge e Hazan, avvocato del sig. [Y] [W], e dello studio SCP Lyon-Caen e Thiriez, avvocati dello Stato italiano, nonché le conclusioni del sig. Tarabeux, avvocato generale, gli avvocati hanno avuto l'ultima parola, dopo il dibattito in udienza pubblica del 7 febbraio 2023, alla quale erano presenti il sig. Bonnal, presidente, la sig.ra Thomas, consigliere relatore, la sig.ra Labrousse, i sigg. Maziau, Seys, Dary, Hill, consiglieri della sezione, i sigg. Violeau, Michon, consiglieri referendari, il sig. Tarabeux, avvocato generale, e la sig.ra Dang Van Sung, cancelliere della sezione,

la Camera penale della Corte di cassazione, composta dal presidente e dai consiglieri sopra citati, dopo aver deliberato conformemente alla legge, ha emesso la presente sentenza.

Fatti e procedimento

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del procedimento risulta quanto segue.

2. Il 28 gennaio 2020, le autorità italiane hanno trasmesso al Ministero della Giustizia una richiesta di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti del sig. [Y] [W], cittadino italiano, ai fini dell'esecuzione diuna pena di reclusione a vita inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 28 novembre 1985, passata in giudicato il 4 novembre 1986, per fatti qualificati come attentato a scopo terroristico e sovversione dell'ordine democratico, commessi il 12 novembre 1980.

3. Il sig. [W] ha dichiarato di non acconsentire alla sua consegna alle autorità richiedenti.

4. Con sentenza di rinvio del 29 settembre 2021, la camera di istruzione ha disposto un'ulteriore istruttoria.

Esame della ricevibilità delle osservazioni presentate a nome dello Stato italiano

5. Non essendo parte del procedimento, lo Stato richiedente l'estradizione non può invocare alcuna disposizione di legge per presentare una memoria o osservazioni dinanzi alla Corte di cassazione.

6. Pertanto, le osservazioni presentate a suo nome devono essere dichiarate irricevibili.

Esame del motivo

Esposizione del motivo

7. Il motivo critica la sentenza impugnata in quanto ha espresso parere sfavorevole all'estradizione, mentre:

1°/ la camera di istruzione si è basata sulla risposta alla richiesta di informazioni supplementari da essa disposta e sui documenti che la accompagnavano senza aver chiesto alle autorità italiane di presentare osservazioni sulle contraddizioni rilevate, che essa respinge così implicitamente nel dispositivo la richiesta di ulteriori informazioni formulata dalla procura generale, mentre le risposte a tale richiesta appaiono essenziali per fondare la sua decisione, che essa ha quindi violato l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

2°/ che la Corte europea dei diritti dell'uomo si limita a verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, vale a dire se l'ingerenza da parte dell'autorità pubblica sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, necessaria in particolare per il perseguimento di uno scopo legittimo (difesa dell'ordine pubblico e prevenzione dei reati penali), che, se circostanze possono far prevalere il diritto al rispetto della vita privata e familiare sullo scopo legittimo perseguito dall'estradizione, ciò è possibile solo nel caso in cui tali circostanze presentino un carattere eccezionale rispetto ai fatti contestati e alla loro gravità e che la camera diistruttoria, che non ha motivato la sua decisione nel quadro così definito, ha violato l'articolo 8 sopra citato.

Risposta della Corte

8. La presente domanda di estradizione, disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e dal suo secondo protocollo, la Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e, in mancanza, dagli articoli 696-1 e seguenti del codice di procedura penale, si inserisce nelle seguenti norme e principi convenzionali.

9. L'articolo 3 del secondo protocollo alla Convenzione europea di estradizione stabilisce che, nel caso in cui l'estradizione sia richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena risultante da una decisione pronunciata in contumacia, la parte richiesta può rifiutare l'estradizione se, a suo avviso, il procedimento di giudizio non ha rispettato i diritti minimi di difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato.

10. Dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo al diritto a un processo equo si deduce che uno Stato parte della Convenzione, richiesto ai fini dell'estradizione di una persona, ha l'obbligo di assicurarsi che quest'ultima non sia esposta, nello Stato richiedente, a un palese diniego di giustizia che potrebbe derivare, in particolare, dell'impossibilità di ottenere che un tribunale si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell'accusa, quando essa è stata oggetto di una condanna in contumacia ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

11. Dall'articolo 8 della stessa Convenzione che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e che non può esservi ingerenza di un pubblico potere nell'esercizio di tale diritto se non per quanto previsto dalla legge e se tale ingerenza costituisce una misura necessaria, in una società democratica, in particolare, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati penali.

12. Ai fini dell'applicazione di tali norme, spetta alla camera di istruzione, adita con un reclamo per palese diniego di giustizia, verificare se la persona ricercata che è stata giudicata in contumacia, pur non essendo stato accertato che essa abbia rinunciato al diritto di comparire e di difendersi o che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia, avrà la possibilità, se lo desidera, di ottenere che un tribunale si pronunci nuovamente, dopo averla sentita, sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto. Se, a suo avviso, il procedimento dello Stato richiedente non soddisfa tali requisiti, la camera di istruzione emette un parere sfavorevole all'estradizione.

13. Spetta inoltre alla camera di istruzione, adita con un ricorso per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare derivante dall'estradizione, esercitare un controllo di proporzionalità rispetto agli scopi legittimi perseguiti da tale misura (Crim., 15 novembre 2016, ricorso n. 16-85.335, Bull. crim. 2016, n. 293).

14. Il parere della camera di istruzione che rispetta tali requisiti, con motivazioni esenti da insufficienza e contraddizione e rispondenti alle argomentazioni essenziali delle memorie, soddisfa le condizioni essenziali della sua esistenza giuridica, che spetta alla Corte di cassazione verificare in applicazione dell'articolo 696-15 del codice di procedura penale. La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici.

15. Inoltre, adita di un ricorso che contestava alla camera di istruzione di aver respinto una richiesta di informazioni supplementari, la Corte di cassazione ha ritenuto che la necessità di ordinare tale misura rientri nella valutazione sovrana dei giudici di merito, fatta salva, in caso di rifiuto, di una motivazione esente da insufficienza e contraddizione (Crim., 4 marzo 2015, ricorso n. 14-87.380, Bull. crim. 2015, n. 46).

Sul primo motivo

16. Per constatare che il sig. [W] è stato oggetto di una condanna in contumacia esecutiva e definitiva in violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dichiarare che non sussiste quindi necessità di ulteriori informazioni, la sentenza impugnata, dopo aver analizzato le disposizioni applicabili quali risultano dalle spiegazioni fornite dalle autorità richiedenti in risposta alle informazioni supplementari informazioni precedentemente richieste, conclude, con motivazioni non contestate dal ricorso e ritenendo che non sussistano incertezze o contraddizioni sui punti sollevati dal procuratore generale, che la legge italiana non garantisce al condannato in contumacia il diritto a che un giudice si pronunci nuovamente, dopo averlo ascoltato, sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto.

17. È quindi con motivazioni esenti da insufficienza e contraddizione e rientranti nella sua valutazione sovrana che la camera di istruzione ha rifiutato di ordinare le informazioni supplementari richieste.

18. Il motivo deve pertanto essere respinto.

Sul secondo motivo

19. Per concludere che l'estradizione del sig. [W], sebbene richiesta per fatti di eccezionale gravità, costituirebbe una violazione sproporzionata del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e per esprimere un parere sfavorevole all'estradizione, la sentenza impugnata constata che quest'ultimo dimostra di essere presente sul territorio francese in modo continuativo da trentanove anni e di aver reciso ogni legame con l'Italia.

20. I giudici aggiungono che l'interessato si è sposato in Francia e ha avuto due figli, ha lavorato, che la sua situazione coniugale, familiare e professionale è stabile, che egli dimostra così il suo inserimento sociale.

21. Allo stato di tali motivi, esenti da insufficienza e contraddizione, la camera di istruzione ha potuto concludere sovranamente che l'estradizione avrebbe comportato una lesione sproporzionata della vita privata e familiare della persona ricercata.

22. Pertanto, il motivo, che nella sua seconda parte critica tali motivi, deve essere respinto.

23. Ne consegue che la sentenza soddisfa, nella forma, i requisiti essenziali per la sua esistenza giuridica.

24. Essa è stata inoltre emessa da una camera di istruzione competente e composta in conformità alla legge, e il procedimento è regolare.

PER QUESTI MOTIVI, la Corte:

RESPINGE il ricorso;

Così deciso e giudicato dalla Corte di cassazione, sezione penale, e pronunciato dal presidente in udienza pubblica il ventotto marzo duemilaventi.