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Telefonare all'ex coniuge per parlare con il figlio minore non è reato (Cass. 22152/15)

27 maggio 2015, Cassazione penale

Telefonare all'ex coniuge non per creare disagi o molestie ma esclusivamente per avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare non costituisce nè stalking nè molestia ma l'esercizio di un diritto.

Corte di Cassazione

sentenza I, 27 maggio 2015, n.22152

Pres. Giordano ? est. Centonze

Rilevato in fatto

1. Con sentenza emessa il 18/02/2014 il Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, condannava A.V. al pagamento di 300,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 612 bis cod. pen., che si assumeva commesso in danno di R.A.E.B., a Milano, nell'arco temporale compreso tra il 14/04/2011 e il 10/07/2011. A tali statuizioni processuali conseguiva la condanna alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita.

Si ritenevano, in particolare, dimostrate le molestie arrecate alla persona offesa sulla scorta delle sue dichiarazioni, della denuncia presentata il 17/04/2011 e dei riscontri, telefonici e telematici, prodotti dalla stessa B. in sede di denuncia. Tali condotte conseguivano all'interruzione dei rapporto sentimentale tra il V. e la B., in conseguenza della quale era nato un figlio, N., tuttora minore.

Non si riteneva, invece, dimostrato lo stato di coartazione della vittima, evidenziandosi che la B. non aveva subito pressioni psicologiche da parte dell'imputato, le cui richieste riguardavano solo la gestione dei suo rapporto con il figlio minore.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l'imputato, a mezzo dell'avv. A. S., che deduceva dieci motivi di ricorso, riguardanti: la mancanza di elemento oggettivo dei reato, dedotta nei primi due motivi di ricorso; la mancanza di elemento soggettivo del reato, dedotta nel terzo e nel quarto motivo di ricorso; l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, dedotta nel quinto motivo di ricorso; la mancata applicazione dell'art. 162 bis cod. pen., dedotta nel sesto motivo di ricorso; l'insussistenza dei reati presupposti di molestie o disturbo, dedotta nel settimo motivo di ricorso; l'insussistenza dei reato presupposto di molestie con specifico riferimento al punto 3 della contestazione, dedotta nell'ottavo e nel nono motivo di ricorso; l'inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dedotta nel decimo motivo di ricorso.

Infine, in data 24/04/2015, venivano depositati motivi aggiunti, con i quali si deducevano le seguenti doglianze difensive: la mancata applicazione dell'art. 162 bis cod. pen. come conseguenza della riqualificazione del reato; la sopravvenuta causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., conseguente alla particolare tenuità del fatto contestato al V..

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in stato

1. II ricorso è fondato in accoglimento dei terzo e del quarto motivo di ricorso, riguardanti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al V. ai sensi dell'art. 660 cod. pen., che devono ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze difensive.

In via preliminare, deve rilevarsi che, ai fini della sussistenza dei reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificati i fatti contestati al V., sono necessarie la coscienza e la volontarietà della condotta molesta, rispetto alla quale gli intenti perseguiti dall'agente - proprio perché attinenti alla sola sfera interiore dei motivi - non hanno alcuna incidenza sulla finalità dell'azione criminosa in relazione alla quale si configura il dolo. Tali comportamenti, a prescindere dalla liceità o meno delle motivazioni che stanno alla base del comportamento dell'imputato, impongono di accertare che il comportamento del soggetto sia connotato per la sua petulanza, ovvero per quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona (cfr. Sez. 1, n. 33267 dell'11/06/2013, dep. 31/07/2013, Soggiorno, Rv. 256992).

Né deve trarre in inganno l'espressione usata dalla legge - che utilizza la formula residuale «o per altro biasimevole motivo» - che mira soltanto ad aggiungere alla petulanza, ritenuta di per sé un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata e che è considerata dalla norma come produttiva degli stessi effetti della petulanza (cfr. Sez. 1, n. 3494 del 21/09/1993, dep. 07/01/1994, Benevento, Rv. 195915).

In questa cornice sistematica, deve rilevarsi che il Tribunale di Milano formulava un giudizio di condanna del V. senza tenere conto dell'insussistenza del requisito della petulanza o di degli altri biasimevoli motivi, che lo avrebbero indotto porre in essere le molestie oggetto di contestazione nei confronti dell'ex convivente.

Non v'è dubbio, infatti, che, secondo quanto evidenziato nella stessa sentenza impugnata, le condotte del V. non erano finalizzate a creare disagi o molestie all'ex convivente, ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore. Tale valutazione delle condotte dell'imputato trae conferma dalla circostanza incontroversa che i fatti contestati si verificavano prima che il tribunale dei minorenni intervenisse per regolamentare i rapporti tra gli ex conviventi, funzionali all'educazione dei figlio minore, come attestato dallo stesso provvedimento in esame a pagina 1.

Invero, nello stesso provvedimento impugnato, si dava atto che i fatti contestati ai ricorrente risultavano collegati all'esercizio del diritto di visita del figlio minore N., che l'imputato riteneva ostacolato in modo prevaricatore della sua ex convivente, R.A.E.B., prima che su tali diritti genitoriali intervenisse il tribunale per i minorenni. Tuttavia, rispetto a questo fondamentale profilo valutativo della vicenda delittuosa, gli elementi probatori acquisiti, richiamati nello stesso provvedimento in esame, impongono un'interpretazione alternativa dei fatti in contestazione, finalizzata a collegare le condotte del V. non già all'intento di creare una situazione di disagio all'ex convivente, ma a esercitare i propri diritti di genitore ostacolati dalla B..

Su questo punto della vicenda delittuosa in esame, la stessa sentenza impugnata non consente interpretazioni differenti dei fatti di reato, collegando l'atteggiamento del ricorrente ai suoi sentimenti di ansia e frustrazione provocati dall'atteggiamento dell'ex convivente, a proposito dei quali, a pagina 1, si affermava: «E risulta agli atti che la B. sovente non consentiva all'imputato di vedere il bambino, ovvero frapponeva ostacoli alla già difficoltosa condizione dei V. [...], ovvero ancora esigeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in presenza sua o di suoi familiari».

In questo contesto processuale, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, era lo stesso a giudice a riconoscere esplicitamente che il suo comportamento era finalizzato all'esercizio del suo diritto di genitore di un figlio minore, che veniva ostacolato dal disinteresse e dalle condotte ostruzionistiche della B., tanto da escludere - sulla scorta di tali considerazioni - la ricorrenza del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. originariamente contestato al V..

Occorre, invero, ribadire che era lo stesso provvedimento impugnato a evidenziare come la persona offesa ostacolasse l'esercizio del diritto di visita del ricorrente, il cui atteggiamento orienta il materiale probatorio acquisito verso una condotta alternativa rispetto a quella contestata, esclusivamente finalizzata a ricondurre i suoi rapporti con il figlio entro ambiti ordinari. Esemplare, da questo punto di vista, ci appare il passaggio dei provvedimento in esame, esplicitato a pagina 4, nel quale si affermava le condotte elencate contestate al V. andavano inserite «in un contesto in cui la stessa B. si mostrava sostanzialmente indifferente rispetto al rapporto tra l'imputato ed il figlioletto, quando non frapponeva ostacoli alle visite, già difficoltose per i problemi logistici già esposti».

Ricostruita in questi termini la vicenda delittuosa non è possibile inquadrare l'atteggiamento soggettivo dei V. nell'alveo normativo dell'art. 660 cod. pén., tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di ribadire, secondo cui: «Il reato di cui all'art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà» (cfr. Sez. 1, n. 19071 dei 30/03/2004, dep. 23/04/2004, Gravina, Rv. 228217).

2. Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti in quelli esaminati nel paragrafo precedente, l'accoglimento dei quali impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell'art. 660 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.