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Suicida dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza: nessuna violazione CEDU (Corte Edu, 23405/16)

30 giugno 2020, Corte europea dei diritti dell'Uomo

Nessuna violazione convenzionale per lo stato per il suicidio del detenuto dopo l’arresto ed il prelievo forzato di sangue ed urine per aver causato un indicente, senza vittime e danni a terzi, guidando sotto effetto di droghe ed alcool.

L'articolo 2 della Convenzione EDU obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie per la protezione della vita soggetti di sua competenza, ivi compresa una indagine effettiva. 

La conformità con il requisito procedurale dell'obbligo di proteggere la vita degli Stati membri della CEDU è valutata sulla base di numerosi parametri essenziali: l'adeguatezza delle misure investigative, la tempestività del indagine, la partecipazione dei parenti del defunto all'inchiesta e l'indipendenza dell'indagine.

Traduzione informale canestriniLex.

(vai al testo originale in originale in francese)

Corte europea di Strasburgo

AFFAIRE FRICK c. SUISSE

(ricorso n. 23405/16)

 Sentenza

STRASBURGO

30 GIUGNO 2020

(..)

4. Domenica 28 settembre 2014, verso le 21:00 a Birmensdorf (Canton Zurigo), il figlio della ricorrente, DF, quarantenne, ha causato un incidente mentre guidava un'auto appartenente al suo datore di lavoro quando era ubriaco e sotto l'influenza dei farmaci. Non ha riportato ferite gravi e non ha causato danni a terzi (Selbstunfall).
5. La polizia inviata sul luogo dell'incidente, R.B. e A.S., ha seguito la procedura standard per la segnalazione di questi tipi di incidenti. Hanno effettuato un controllo in loco utilizzando un etilometro, che ha rivelato un livello di alcol nel sangue di 1,25 grammi per mille alle 21:17 e 1,40 grammi per mille alle 21:35 Hanno cercato di continuare i passi necessario segnalare questo incidente, ma DF ha mostrato problemi comportamentali e ha reagito in modo aggressivo più volte.
6. Al fine di redigere la relazione di cui sopra, R.B. e A.S. hanno deciso di coinvolgere nel procedimento la ricorrente, che era stata chiamata da suo figlio e che nel frattempo era arrivata sul luogo dell'incidente. D.F. quindi si allontanò ripetutamente dalla polizia, quindi dovettero andare a prenderlo e riportarlo alla macchina della polizia.
7. La seguente conversazione, come risulta dalla nota interna (Aktennotiz) redatta da LH il 4 ottobre 2014, che era stata chiamata per assistere gli agenti di polizia già sul posto, ebbe luogo tra la ricorrente e suo figlio nel luogo dell'incidente:
D.F .: “Mamma, non essere triste se muoio qui. "
Richiedente: "Perché dovrebbe succedere qualcosa a te? Sei solo ubriaco e non sembri avere ferite dall'incidente. "
D.F .: "Non voglio che tu sia triste se mi succede qualcosa. Il mondo è brutale, lo sai. "
8. Al fine di stabilire le prove, si è ritenuto necessario ottenere un campione di sangue e urine da DF, motivo per cui i due agenti di polizia lo hanno portato all'ospedale di Limmattal, dove sono stati raggiunti dal richiedente , che li aveva seguiti nella sua macchina. I due agenti di polizia intendevano quindi rilasciare D.F., dopo il controllo della polizia, e lasciarlo tornare con il richiedente, a cui quest'ultimo aveva espressamente concordato.
9. All'ospedale, un assistente medico ha effettuato un esame del sangue su DF Quindi, il medico PS ha proceduto all'esame medico di DF Quando è stato informato dagli agenti di polizia che DF non aveva subito un semplice controllo livello di alcol nel sangue, ma un incidente stradale, il medico del PS ha deciso che oltre all'analisi del sangue, dovrebbero essere eseguiti anche altri test (una radiografia del rachide cervicale e un'ecografia del ventre). Inoltre, il medico P.S. ha rimproverato gli agenti di polizia per non aver "immobilizzato" D.F. a seguito dell'incidente.
10. Dopo essere stato informato della necessità di ulteriori esami, D.F. divenne molto più agitato. Dice che tutto era "stronzate" e che non voleva sottoporsi a questi esami e che si sarebbe suicidato. Su questo argomento, il medico P.S. in seguito ha testimoniato che il rischio di suicidio non era chiaramente acuto in quel momento. Nelle sue dichiarazioni, ha affermato che D.F. non aveva espresso altre intenzioni suicide o concretizzazioni di agire. Ha anche testimoniato che DF era agitato e leggermente aggressivo, ma che le sue condizioni corrispondevano alla condizione spesso vista nelle persone sotto l'influenza dell'alcool che venivano portate dagli agenti di polizia alla polizia. emergenze. Il medico P.S. ha aggiunto di non essere stato informato dagli agenti di polizia del cattivo stato mentale di D.F. o delle minacce suicide espresse in precedenza da lui. Disse che avrebbe potuto ordinare una privazione della libertà ai fini dell'assistenza, ma che una simile misura non era stata nemmeno discussa nel caso di D.F.
11. Durante la visita medica, D.F. divenne più calmo. Informò il dottor P.S. di aver preso farmaci antidepressivi prima dell'incidente. Era la prima volta che menzionava di assumere farmaci. Come risultato di queste nuove informazioni, sono stati prelevati un secondo esame del sangue e un campione di urina.
12. Durante la procedura di analisi del sangue e delle urine in ospedale, D.F. alludeva in presenza del richiedente al fatto che intendeva farsi del male. A.S. ha discusso il contenuto di queste allusioni con il richiedente. Di conseguenza, A.S. e il richiedente hanno deciso che un medico dovrebbe essere chiamato per una revisione delle condizioni di D.F., in vista di una possibile collocazione per assistenza. Allo stesso tempo, la richiedente informò A.S. che stava ritirando la sua impresa che avrebbe portato D.F. a casa sua dopo la visita in ospedale. Alla luce di questo cambiamento di situazione, A.S. e R.B.ha rinunciato a procedere, dopo il controllo della polizia, al rilascio di D.F., inizialmente previsto dopo la visita in ospedale e tuttavia desiderato dal richiedente.
13. Verso le 22.50 circa RB chiamò dall'ospedale il centro di gestione del traffico della polizia cantonale di Zurigo (Verkehrsleitzentrale der Kantonspolizei Zürich) e lo informò che era necessario inviare un medico a la base stradale (Verkehrsstützpunk) di Urdorf, sulla base del fatto che DF, che sarebbe stato portato lì, aveva espresso intenzioni suicide. Le effettive convocazioni del medico - in questo caso O.V. - è stato realizzato sulla base di queste informazioni da un collaboratore del centro di gestione del traffico, e non direttamente da AS o RB Per quanto riguarda il routing di DF da parte della polizia alla base stradale, il medico PS ha successivamente dichiarato "essere sorpreso della partenza delle parti dall'ospedale poiché, secondo lui, è stato pianificato, al fine di identificare possibili lesioni causate dall'incidente, di sottoporre il figlio del richiedente ad altri esami, che doveva essere fatto dal suo collega a causa della fine del suo servizio di asilo nido.
14. Intorno alle 23:15 D.F. arrivò con i due agenti di polizia e il richiedente alla base stradale di Urdorf.
15. Sul posto, D.F. chiese di andare in bagno. La polizia indicò i bagni all'ingresso della base stradale. Quindi, data la situazione, che si era evoluta da quel momento, i poliziotti decisero di portare DF in una cella (Abstandszelle) situata nel seminterrato della base stradale e anche con servizi igienici: infatti, DF aveva iniziato a essere visibilmente recalcitrante; inoltre R.B. lo aveva sentito dire al richiedente che avrebbe ingoiato "tutte le medicine a casa" e che non sarebbe stato lì il giorno successivo; e, secondo le informazioni del centro di gestione del traffico, potrebbe ancora trascorrere un po 'di tempo prima dell'arrivo del medico convocato alla base stradale di Urdorf.
16. Una volta nel seminterrato, nella cella, gli agenti di polizia - in questo caso RB, assistiti da AS e agenti di polizia SS e BB, che erano arrivati ​​nel frattempo - hanno effettuato una perquisizione del corpo, compreso un esame rettale e un controllo degli effetti personali di DF, rimuovendo, tra l'altro, le sue scarpe, la sua cintura di cuoio e una catena per l'interessato, in modo che non avesse più oggetti attraverso i quali avrebbe potuto avere soffocare o farti del male.
17. L'ufficiale di polizia delle SS ha inoltre assicurato che nessuna arma di servizio appartenente agli agenti di polizia che partecipavano all'arresto di DF - vale a dire, la sua e quella di RB, AS e BB - era in i dintorni della cellula. Ha portato queste armi in un'altra stanza.
18. Quando gli agenti di polizia coinvolti volevano dare a DF una coperta di lana, in modo che potesse riposare sul letto della cella mentre aspettava che si facesse sobrio: il livello di alcol nel sangue del richiedente era almeno 1, 73 grammi per mille - iniziò a opporsi violentemente al suo posizionamento nella cella e cercò di fuggire.
19. Dopo che D.F. fu forzatamente riportato nella sua cella dalla polizia, la polizia riuscì finalmente a convincerlo a rimanere lì fino all'arrivo del dottore. Chiusero la porta della cella intorno alle 12:05
20. A.S. e R.B., che avrebbero dovuto finire il loro servizio alle 22, non lasciarono la base stradale fino a poco dopo mezzanotte. R.B. informò l'agente di polizia C.R., che era in servizio alla base stradale, della situazione. Nel fare ciò, R.B. gli disse che di tanto in tanto doveva andare da D.F. nella sua cella. A questo proposito, durante il suo interrogatorio da parte della polizia, C.R. dichiarò di essere stato informato delle minacce di suicidio a D.F. da A.S. o R.B. (informazioni trasmesse via radio (über Funk)).
21. Poco dopo, anche gli ufficiali B.B. e S.S. lasciarono la base stradale per assumere altri compiti. Da lì, C.R. si ritrovò solo alla base della strada.
22. Il 29 settembre 2014, alle 00:07 circa, DF ha chiesto notizie tramite l'interfono a sua madre, che era anche partita, e informazioni sui tempi di attesa fino al arrivo del dottore. Dopodiché, C.R. andò alle 1225 al seminterrato, vicino alla cella, e sentì D.F. parlare da solo, motivo per cui tornò alla sua postazione di lavoro.
23. Intorno alle 12:30 il richiedente tornò alla base stradale.
24. Poco dopo, intorno alle 00.35, il medico OV, che era stato convocato, arrivò alla base stradale, dove CR gli riferì la situazione e lo informò, tra le altre cose, che si stava chiedendo se DF rappresentava un pericolo per se stesso.

25. Siccome nessun altro agente di polizia oltre a C.R. era in quel momento alla base stradale e che lui stesso non voleva andare da solo a D.F., il dottore O.V. decise di rimandare la sua visita in cella a D.F. fino all'arrivo dei rinforzi della polizia. Nel frattempo, telefonò a un'altra cartella clinica e parlò con il richiedente per circa dieci minuti. Su questo argomento, in seguito ha testimoniato che lei aveva negato, nei confronti di lui, l'esistenza di un pericolo per suo figlio.
26. All'arrivo di altri agenti di polizia alla base stradale, il medico O.V. andarono con loro, all'01: 05, nella cella di D.F., dove trovarono quest'ultimo appeso a una griglia di ventilazione a maglie strette con il cavallo dei jeans, che il richiedente aveva appeso su questa griglia.

(..) (vai al testo originale in originale in francese) (..)

Obbligo di tutelare la vita 

b) La valutazione della Corte

i. Principi applicabili

73. La Corte ricorda che la prima frase dell'articolo 2 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie per la protezione della vita soggetti di sua competenza (Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], n. 78103/14, § 104, 31 gennaio 2019, e Nicolae Virgiliu Tănase contro Romania [GC], n. 41720/13, § 134, 25 giugno 2019). Questa disposizione può, in determinate circostanze ben definite, imporre alle autorità l'obbligo positivo di adottare misure operative preventive per proteggere un individuo da altri o, in determinate circostanze particolari, contro se stesso (Renolde c. Francia, n. 5608/05, § 80, CEDU 2008 (estratti), Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 108, e Nicolae Virgiliu Tănase, citata sopra, § 136).

74. Nel caso specifico del rischio di suicidio in carcere, esiste un obbligo così positivo solo quando le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che c'era un rischio reale e immediato che un determinato individuo potesse attaccare la sua vita (De Donder e De Clippel contro Belgio, n. 8595/06, § 69, 6 dicembre 2011, e Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 110). Al fine di determinare l'esistenza di tale obbligo e quindi stabilire se le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che esisteva un tale rischio per la vita di un determinato individuo, è necessario tenere conto di vari fattori, che la Corte ha ritenuto pertinenti nella sua giurisprudenza (Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 115, e i riferimenti ivi citati).

75. Per caratterizzare una violazione di tale obbligo, si deve quindi stabilire che le autorità non sono riuscite a prendere, nell'ambito dei loro poteri, misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero mitigato questo rischio (Tanrıbilir v. Turchia , N. 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, e Troubnikov contro Russia, n. 49790/99, § 69, 5 luglio 2005). La Corte deve quindi determinare se le autorità hanno fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente aspettarsi da loro nelle circostanze del caso per prevenire la materializzazione di un certo e immediato rischio e quindi prevenire tale rischio adottando le misure che aveva (Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 125). Questa è una domanda, la cui risposta dipende da tutte le circostanze di ciascun caso (De Donder e De Clippel, citati sopra, § 69, e Fernandes de Oliveira, citati sopra, § 126).

76. Tuttavia, questo obbligo deve essere interpretato in modo da non imporre un onere insopportabile o eccessivo alle autorità; non dobbiamo perdere di vista l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da compiere in termini di priorità e risorse. Pertanto, qualsiasi presunta minaccia alla vita non obbliga le autorità, ai sensi della Convenzione, ad adottare misure concrete per impedirne la realizzazione (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, § 90, CEDU 2001 ‑III, Taïs c. Francia, n. 39922/03, § 97, 1 giugno 2006, e Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 111).

77. La Corte ha già avuto occasione di sottolineare che i detenuti si trovano in una situazione vulnerabile e che le autorità hanno il dovere di proteggerli (Keenan, citata sopra, § 91, Younger v. The United Kingdom (dec.), No. 57420/00, CEDU 2003-I, Troubnikov, citata sopra, § 68, e Renolde, citata sopra, § 83). Inoltre, la Corte ha ribadito che la dignità umana e la libertà sono l'essenza stessa della Convenzione (Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 112). A questo proposito, le autorità devono svolgere i loro compiti in modo compatibile con i diritti e le libertà della persona interessata e in modo tale da ridurre il rischio che una persona si danneggi, senza violare i diritti della persona. autonomia individuale (vedi, mutatis mutandis, Mitić v. Serbia, n. 31963/08, § 47, 22 gennaio 2013). Misure e precauzioni generali possono essere prese per ridurre il rischio di autolesionismo senza violare l'autonomia individuale. La necessità di adottare misure più rigorose nei confronti di un detenuto e se è ragionevole applicarle dipende dalle circostanze del caso (Keenan, citata sopra, § 92, Younger, citata sopra , Troubnikov, citata sopra, § 70, e Renolde, citata sopra). La Corte ha riconosciuto che misure eccessivamente restrittive potrebbero sollevare problemi ai sensi degli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione (Fernandes de Oliveira, citata sopra, § 112, e Hiller contro Austria, n. 1967/14, § 55, 22 Novembre 2016).

78. Infine, la Corte ribadisce che, nel caso di persone che soffrono di malattie mentali, si deve tener conto della loro particolare vulnerabilità (Aerts contro Belgio, 30 luglio 1998, § 66, Rapporti di sentenze e decisioni 1998 - V, Keenan, citata sopra, § 111, Renolde, citata sopra, § 84, e Rivière c. Francia, n. 33834/03, § 63, 11 luglio 2006).

(..) (vai al testo originale in originale in francese) (..)

Aspetti procedurali dell'obbligo di proteggere la vita

116. Per quanto riguarda l'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte ribadisce che l'obbligo di proteggere il diritto alla vita imposto da questo articolo richiede che venga svolta una qualche forma di indagine effettiva quando l'individuo muore in circostanze sospette (Šilih v. Slovenia [GC], n. 71463/01, § 157, 9 aprile 2009, e Yotova v. Bulgaria, n. 43606/04, § 68, 23 ottobre 2012). Dovrebbe consentire alle autorità di stabilire le cause della morte e di identificare i responsabili e di condurle alla loro punizione (De Donder e De Clippel, citata sopra, § 85).

117. Poco importa al riguardo se agenti dello stato siano o meno coinvolti in atti o omissioni negli eventi che hanno portato alla morte in questione (Taner c. Turchia (dec.), N. 61020 / 11, § 53, 9 dicembre 2014, e Stern c. Francia (dec.), N. 70820/01, 11 ottobre 2005). Ciò significa che l'articolo 2 richiede che venga effettuata una qualche forma di indagine ufficiale efficace anche nei casi in cui la morte non è il risultato dell'uso della forza da parte di agenti dello Stato, ma in cui gli agenti possono essere considerato responsabile (Kaya v. Turchia, 19 febbraio 1998, Rapporti 1998 - I, § 86, Ergi v. Turchia, 28 luglio 1998, Rapporti 1998 - IV, § 82, e Yaşa v. Turchia, 2 settembre 1998, Rapporti 1998 ‑VI, §§ 98-100).

118. Né svolge un ruolo decisivo se i familiari del defunto o altre persone abbiano formalmente denunciato la morte alle autorità inquirenti. Il semplice fatto che le autorità siano state informate della morte ipso facto fa sorgere l'obbligo, derivante dall'articolo 2, di svolgere un'indagine efficace sulle circostanze in cui si è verificato (vedi, mutatis mutandis, Ergi, citata sopra, § 82, e Yaşa, citata sopra, § 46).

119. Per qualificarsi come "efficace", nel senso che questa espressione deve essere intesa nel contesto dell'articolo 2 della Convenzione, l'inchiesta deve essere prima adeguata (Ramsahai et al. V. The Netherlands [ CG], n. 52391/99, § 324, CEDU 2007 - II). Ciò significa che deve essere in grado di portare all'accertamento dei fatti e, se del caso, all'identificazione e alla punizione dei responsabili (Taner, decisione sopra citata, § 54).

120. In tutti i casi, le autorità devono aver adottato le misure ragionevoli a loro disposizione per ottenere prove relative ai fatti in questione, tra cui, tra l'altro, la testimonianza di testimoni oculari, i rapporti di esperti e, se del caso, un'autopsia in grado di fornire un resoconto completo e preciso delle lesioni e un'analisi obiettiva dei risultati clinici, in particolare della causa della morte. Qualsiasi carenza nell'inchiesta, indebolendo la sua capacità di stabilire la causa della morte o le possibili responsabilità, rischia di non soddisfare questo standard (Taner, citata sopra, § 55, e Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458 / 02, § 301, CEDU 2011).

121. Il pubblico deve avere un controllo sufficiente sull'indagine o sulle sue conclusioni, in modo che la responsabilità possa essere contestata sia in pratica che in teoria. Il grado richiesto di controllo pubblico può variare da situazione a situazione. In ogni caso, tuttavia, i parenti della vittima devono essere coinvolti nel procedimento nella misura necessaria a proteggere i loro interessi legittimi (McKerr c. Regno Unito, n. 28883/95, § 115, CEDU 2001 - III ).

122. Uno degli elementi dell'efficacia dell'indagine richiesta ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione è l'indipendenza. La Corte ribadisce, a questo proposito, che i requisiti dell'articolo 2 della Convenzione richiedono un esame concreto dell'indipendenza dell'indagine nel suo insieme e non una valutazione astratta (Mustafa Tunç e Fecire Tunç contro Turchia [GC], n. 24014/05, § 222, 14 aprile 2015, e Aslakhanova e altri contro Russia, nn. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 e 42509/10, § 235 , 18 dicembre 2012). Pertanto, in molti casi, la Corte ha tenuto conto di un certo numero di elementi come, ad esempio, il fatto che gli investigatori siano potenziali sospettati (Bektaş e Özalp contro Turchia, n. 10036/03, § 66, 20 aprile 2010 e Orhan c. Turchia, n. 25656/94, § 342, 18 giugno 2002), che sono i colleghi diretti delle persone indagate o che potrebbero essere (Ramsahai e altri v. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, §§ 335-341, CEDU 2007 - II, Emars v. Lettonia, n. 22412/08, §§ 85 e 95, 18 novembre 2014, e Aktaş v. Turchia , n. 24351/94, § 301, CEDU 2003 - V), che hanno legami gerarchici con potenziali sospettati (Şandru e altri c. Romania, n. 22465/03, § 74, 8 dicembre 2009, Enoukidze e Guirgvliani v. Georgia, n. 25091/07, §§ 247 e seguenti, 26 aprile 2011) o che il comportamento concreto degli organi investigativi indica una mancanza di indipendenza, come l'omissione di alcune misure necessarie a chiarire il caso e punire gli eventuali i responsabili (Sergei Shevchenko c. Ucraina, n. 32478/02, §§ 72 e 73, 4 aprile 2006).

123. Inoltre, l'articolo 2 della Convenzione non richiede che le persone e gli organi incaricati dell'indagine abbiano assoluta indipendenza, ma piuttosto che siano sufficientemente indipendenti dalle persone e dalle strutture la cui responsabilità è probabile essere coinvolti (Mustafa Tunç e Fecire Tunç, citati sopra, § 223, e Ramsahai e altri, citati sopra, §§ 343 e 344). La sufficienza del grado di indipendenza viene valutata alla luce di tutte le circostanze, necessariamente specifiche, di ciascuna specie.

124. Inoltre, nel caso Ramsahai e altri (citato sopra, § 344), la Corte ha inoltre dichiarato che i pubblici ministeri si basano inevitabilmente sulla polizia per informazioni e assistenza. Questo di per sé non è sufficiente per giustificare la conclusione che mancano di indipendenza dalla polizia. Tuttavia, possono sorgere problemi se un pubblico ministero intrattiene stretti rapporti di lavoro con una determinata forza di polizia.

125. La Corte ha già dichiarato che, se l'interferenza con il diritto alla vita o all'integrità fisica non era intenzionale, l'obbligo positivo di istituire un "sistema giudiziario efficace" non richiedeva necessariamente, in tutti i casi, procedimenti penali e che un tale obbligo potrebbe essere adempiuto se le parti interessate fossero disponibili rimedi civili, amministrativi o persino disciplinari (vedi, ad esempio, Vo v. France [GC], n. 53924/00, § 90, CEDU 2004-VIII, Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, § 51, CEDU 2002 - I, e Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, §§ 90, 94 -95, CEDU 2002 - VIII).

126. Pertanto, non si deve dedurre da quanto precede che l'articolo 2 della Convenzione può implicare il diritto di un procedimento giudiziario o condanna di terzi nei procedimenti penali (si veda, mutatis mutandis, Perez v. France [GC], 47287/99, § 70, CEDU 2004-I) o un obbligo di risultato supponendo che qualsiasi procedimento giudiziario debba tradursi in una condanna, o anche nell'imposizione di una pena fissa (si veda, mutatis mutandis, Tanlı v. Turchia, no 26129/95, § 111, CEDU 2001-III).

127. D'altra parte, i tribunali nazionali non devono in alcun caso essere preparati a lasciare attacchi impuniti alla vita. Ciò è essenziale per mantenere la fiducia del pubblico e garantirne l'adesione allo Stato di diritto, nonché per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza di atti illeciti o collusioni nella propria commissione (vedi, mutatis mutandis, Hugh Jordan v. Il Regno Unito , n. 24746/94, §§ 108, 136-140, 4 maggio 2001). Il compito della Corte è quindi quello di accertare se e fino a che punto i tribunali, prima di giungere a tale o tale conclusione, possano dire di aver sottoposto la causa all'esame scrupoloso richiesto dall'articolo 2 del la Convenzione, in modo tale da non ridurre il deterrente del sistema giudiziario istituito e l'importante ruolo che deve svolgere nella prevenzione delle violazioni del diritto alla vita (Öneryıldız v. Turkey [GC ], n. 48939/99, § 96, CEDU 2004 - XII).


128. Infine, la Corte considera necessario specificare che la conformità con il requisito procedurale di cui all'articolo 2 della Convenzione è valutata sulla base di numerosi parametri essenziali: l'adeguatezza delle misure investigative, la tempestività del indagine, la partecipazione dei parenti del defunto all'inchiesta e l'indipendenza dell'indagine. Questi parametri sono correlati e non costituiscono, presi isolatamente, un fine in sé, come nel caso del requisito di indipendenza dell'articolo 6. Sono tutti criteri che, presi insieme, consentono '' valutare il grado di efficacia dell'indagine. È alla luce di questo obiettivo dell'efficacia dell'indagine che qualsiasi questione, compresa quella di indipendenza, deve essere valutata (Mustafa Tunç e Fecire Tunç, citata sopra, § 225).

(vai al testo originale in originale in francese)