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Spaccio di isomeri di sostanza stupefacente (Cass. pen., sentenza 14431/2011)

11 aprile 2011, Corte di Cassazione

Ai fini dell'inquadramento di una determinata sostanza dotata di effetti stupefacenti o psicotropi in una delle specie elencate nelle tabelle del testo unico, deve aversi riguardo alla effettiva nozione della sostanza "tabellata", nel rispetto dei generali criteri di catalogazione dettati dall'art. 14 L.S.. Il 1^ comma - lett. a), n. 1) - del ridetto art. 14 prevede che nella tabella I siano indicati l'oppio e i "materiali" che consentano di ottenere le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero, inclusa dunque la 6-monoacetilmorifina.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE, SENTENZA 1 ? 11 APRILE 2011, N. 14431

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il 4.1.2011 il cittadino marocchino B. Q. è stato tratto in arresto a Torino in flagranza del reato di illecita detenzione di due involucri di sostanza stupefacente destinata alla vendita o cessione a terzi, risultata dai coevi accertamenti chimici formata da gr. 48,94 di monoacetilmorfina. Convalidatone l'arresto, il g.i.p. del Tribunale di Torino con ordinanza del 5.1.2011 ha applicato al Q., che nell'udienza di convalida "ha ammesso l'addebito" (acquisto della droga a Torino per rivenderla in seguito ad una terza persona residente a Milano), la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 L.S.. L'indagato è stato altresì attinto da altra misura cautelare carceraria (ordinanza g.i.p. Tribunale Torino 15.9.2010) per omologhi fatti criminosi di acquisto e detenzione illeciti per fini di commercio di hashish e di eroina.

2. Adito dall'istanza di riesame dell'indagato, deducente la non punibilità del fatto reato ascrittogli, per non essere la monoacetilmorfina in sequestro una delle sostanze incluse nella tabella I di cui all'art. 14 del testo unico sugli stupefacenti, il Tribunale distrettuale di Torino ha respinto l'impugnazione, confermando l'applicata misura inframurale carceraria.

In particolare i giudici del riesame, evidenziata la necessità di una congiunta esauriente consulenza chimica sulla composizione della sostanza in sequestro, hanno osservato che la monoacetilmorfina, pur non essendo formalmente inserita nella tabella I allegata al DPR 309/90, è un diretto derivato della morfina, sostanza "tabellata", che si ottiene nel procedimento di acetilazione che conduce alla formazione dell'eroina, sostanza anch'essa "tabellata", la cui definizione chimica è non a caso quella di diacetilmorfina. In altri termini la monoacetilmorfina, rappresentando un "tappa intermedia" tra morfina ed eroina, è un prodotto della morfina, sostanza elencata nella tabella I del testo unico sugli stupefacenti. Ciò che vale ad attribuire, senza incorrere in alcuna ipotesi di analogia in malam partem e nel rispetto del principio di tassatività, rilievo penale alla sua detenzione per il illeciti fini di vendita. Al riguardo l'ordinanza del riesame richiama, a sostegno della esposta valenza penale della sostanza in possesso del Q., una recente decisione di questa Corte regolatrice, con la quale - vagliandosi i parametri di riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 L.S. in un caso di detenzione di momoacetilmorfina con p.a. pari a gr. 4,49 - si è dato per presupposto il valore penale della sostanza (Cass. Sez. 2, 21.4.2010 n. 15613, G., non massimata).

3. Con il ministero del difensore B. Q. ha impugnato per cassazione l'illustrata ordinanza del Tribunale di Torino, adducendo unitario motivo di censura per violazione ed erronea applicazione dell'art. 73 L.S..

Impropriamente i giudici del riesame hanno attribuito natura stupefacente alla monoacetilmorfina sequestrata all'indagato, pur riconoscendo che la sostanza non è espressamente prevista nella tabella I della legge sugli stupefacenti, avendo una struttura chimica prossima ma diversa da quelle di altre sostanze "tabellate". Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento difetta una definizione farmacologica delle sostanze stupefacenti, essendosi privilegiata una nozione legale delle stesse, in virtù della quale sono soggette ai divieti di detenzione e cessione sanzionati dal DPR 309/90 tutte e soltanto le sostanze indicate nei predisposti specifici elenchi (Cass. S.U., 24.6.1998 n. 9973, K., rv. 211073; Cass. Sez. 1, 16.2.2007 n. 19056, B., rv. 236600). Se così è, il principio di tassatività della norma penale impone di affermare che possono integrare il reato di cui all'art. 73 L.S. le sole sostanze stupefacenti individuate nelle tabelle allegate al t.u. sugli stupefacenti. A nulla rileva, quindi, che la monoacetilmorifina costituisca una tappa intermedia tra la morfina e l'eroina, come afferma l'ordinanza impugnata, se essa è oggettivamente diversa dalle sostanze di riferimento (morfina ed eroina), le uniche ad essere comprese nell'elenco della tabella I.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di B. Q. va rigettato, perché il dedotto motivo di impugnazione è destituito di fondamento.

Giuridicamente corrette, nei termini e con le precisazioni che seguono, debbono ritenersi - infatti - le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Torino, attribuendo natura di sostanza stupefacente alla monoacetilmorifina o, più esattamente, alla 6-M.A.M. (secondo l'acronimo di detta sostanza in sede scientifica, chimica e farmacologica).

4.1. Come noto, l'eroina è una sostanza semisintetica ottenuta in laboratorio attraverso un procedimento di acetilazione (reazione con anidride acetica) delle molecole della morfina, che è un alcaloide naturale presente nel lattice di oppio, estratto dal papavero (papaverum somniferum) insieme a molte altre sostanze (papaverina, codeina, noscapina, ecc). L'aggiunta di esteri, cioè dei composti organici indotti dalla reazione acetilica, riduce la solubilità delle molecole (cd. lipofilicità) e rende l'eroina capace di superare con maggiore facilità del suo precursore chimico, la morfina, la barriera ematoencefalica con effetti più rapidi e più intensi. In vivo, dopo l'introduzione nell'organismo umano, l'eroina perde i gruppi acetili e diviene a sua volta precursore della morfina, trasformandosi in tre metaboliti dotati di effetti stupefacenti più attivi della molecola di base: la morfina, la 3-monacetilmorfina, la 6-monoacetilmorifina. Quest'ultimo metabolita (6MAM), liposolubile, è il più attivo e più potente dei tre, poiché presenta elevata affinità per il tessuto cerebrale ed è capace di produrre, da solo, effetti assai più veloci e potenti della morfina e della stessa eroina.

Affatto corretta si mostra, quindi, la definizione della 6MAM quale metabolita dell'eroina già precisata dalla sentenza di questa S.C., evocata dai giudici del riesame, che ha indirettamente riconosciuto la sicura rilevanza penale, per gli effetti di cui all'art. 73 L.S. e alle collegate disposizioni della legge sugli stupefacenti, della 6MAM (Cass. Sez. 2, n. 15613/10, cit.).

4.2. Tutto ciò premesso, il problema riproposto con l'odierno ricorso consiste nella verifica della effettiva riconducibilità o non della 6MAM tra le sostanze stupefacenti considerate dalla norma incriminatrice di cui all'art. 73 L.S. Anche prescindendosi dalla decisione di legittimità indicata dall'impugnata ordinanza del riesame, al quesito non può che darsi una risposta positiva alla stregua della già descritta dinamica farmacocinetica della morfina e della recente decisione con cui questa stessa S.C. ha ex professo affermato la natura stupefacente della 6MAM (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7965, F., rv. 249112: "La sostanza 6 monacetilmorfina è un monoestere della morfina ed è iscritta nella tabella I allegata al d.P.R. n. 309 del 1990, sicché rientra inequivocabilmente tra quelle che formano oggetto della fattispecie criminosa prevista dall'ari. 73 del d.P.R. cit.").

4.3. Non è revocabile in dubbio, come si afferma nel ricorso del Q., che la norma incriminatrice a fattispecie plurime disciplinata dall'art. 73 L.S. presuppone che l'oggetto materiale del reato, nelle sue diverse forme di manifestazione, sia costituito da una delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle allegate alla legge richiamate dagli artt. 13 e 14 della stessa legge ("...sostanze di cui alla tabella I prevista dall'art. 14..."), poiché la nozione di sostanza stupefacente adottata dal legislatore nazionale ha carattere meramente "legale". Ma è altrettanto indubbio che, ai fini dell'inquadramento di una determinata sostanza dotata di effetti stupefacenti o psicotropi in una delle specie elencate nelle tabelle del testo unico, debba aversi riguardo alla effettiva nozione della sostanza "tabellata", nel rispetto dei generali criteri di catalogazione dettati dall'art. 14 L.S.. Il 1^ comma - lett. a), n. 1) - del ridetto art. 14 prevede che nella tabella I siano indicati l'oppio e i "materiali" che consentano di ottenere le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero. A tale classe generale il legislatore affianca e assimila: 1) gli alcaloidi estraibili dall'oppio e dalle sostanze oppiacee; 2) le sostanze ottenibili per sintesi chimica dalle precedenti; 3) le sostanze ottenibili nello stesso modo e riconducibili - per struttura chimica o per effetti - a quelle oppiacee; 4) le sostanze che costituiscano "eventuali intermedi" per la loro sintesi.

E' ben evidente, a fronte dell'indicato ampio "criterio" di composizione della tabella I, che la 6MAM - alla luce dell'esposto processo farmacocinetico della morfina - è suscettibile di rientrare a pieno titolo, in quanto sostanza oggettivamente "derivata" e derivante dall'oppio e dal suo alcaloide morfina, in ognuna delle quattro sottoripartizioni della categoria degli oppiacei. In vero la 6MAM è certamente ottenibile dall'oppio attraverso un procedimento di sintesi chimica (acetilazione dell'alcaloide morifina); possiede struttura chimica ed effetti stupefacenti analoghi agli altri derivati primari dell'oppio, come la morfina, con effetti anzi più rapidi e invasivi; rappresenta una tappa "intermedia" nel processo di trasformazione della morfina in eroina (come si correttamente si adduce nell'impugnata ordinanza del riesame).

4.4. Nel tradurre in concreta classificazione tipologica le indicazioni normative tabellari il Ministero della salute non ha formalmente inserito nella tabella I la 6MAM, inserendovi - oltre al prodotto vegetale primario rappresentato dall'oppio - la morfina e l'eroina (diacetilmorifina) ed altri derivati noti in farmacologia. Nondimeno ciò non significa che la monoacetilmorfina possa davvero valutarsi estranea alle categorie di sostanze stupefacenti "tabellate".

E' agevole osservare che, nei limiti di una classificazione tabellare pur ampia, non sarebbe (stato) possibile includere in tabella tutti i possibili ed innumerevoli derivati, per sintesi chimica o naturale ovvero integranti passaggi "intermedi" del processo di trasformazione, delle sostanze tabellate. Merita aggiungere in proposito che la 6MAM non è particolarmente diffusa nel mercato produttivo clandestino degli oppiacei, poiché - pur essendo più "potente" della morfina e perfino dell'eroina - non è di semplice produzione come droga sintetica per la difficoltà dei laboratori illegali di acetilare selettivamente la morfina in posizione 6. Sicché il ritrovamento sul mercato illegale di sostanza polverosa (liposolubile) avente la struttura chimica della 6MAM è in più casi il risultato di un non perfezionato processo di raffinazione di sintesi della morfina in eroina. Ciò che tra l'altro, proprio per le caratteristiche droganti della 6MAM (azione farmacologica omologa a quella dell'eroina dotata di una azione ancora più efficace e soprattutto più rapida), la rende assai più pericolosa, per gli immanenti rischi di assunzioni "sovradosate" (overdose), nel normale consumo non terapeutico degli stupefacenti (tracce molto significative di 6MAM sono reperibili nella tipologia di eroina denominata black tar o eroina nera).

4.5. Come già rimarcato da questa stessa Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7965, cit.), il procedimento tabellare contiene un canone applicativo che può definirsi di riserva, il cui valore normativo (come elemento del precetto penale) - ai fini del rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice ex art. 73 L.S. - non è discutibile, atteso l'esplicito rinvio del combinato disposto degli artt. 73 e 14 L.S. ai contenuti "inclusivi" delle tabelle delle sostanze stupefacenti. Canone di riserva che impedisce un continuo aggiornamento degli elenchi tabellari ogni volta che si scopra la presenza sul mercato di sostanze in senso lato "nuove", perché non inserite nella catalogazione. Per vero la tabella I reca in calce un indice di classificazione tipologica di sostanze da considerarsi comprese nell'elenco della tabella, formate: da "Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere".

In siffatta categoria ricade senz'altro la 6MAM, tecnicamente definibile, oltre che come metabolita attivo della morfina, come un isomero (stessa composizione con diversa struttura chimica producente effetti fisici omologhi, sebbene diversi sul piano cronologico e su quello dell'efficacia drogante) dell'alcaloide morfina o - con ancora maggior precisione, come chiarito da questa S.C. (Cass. Sez. 3,13.1.2011 n. 7965, cit.) - un monoestere della morfina. Tale inequivoca derivazione della 6MAM dalla morfina (e, quindi, in origine dall'oppio) inscrive detta sostanza nell'area di rilevanza e specificità della sua peculiare natura stupefacente trasposta nella tabella I allegata al testo unico delle leggi sugli stupefacenti.

Di tal che la riconosciuta natura stupefacente della 6MAM non elude il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice (art. 73 L.S.) e lascia impregiudicato il criterio di selettività tabellare, quale mezzo di riconoscimento della natura legale delle sostanze stupefacenti, stabilito da questa S.C. (Cass. S.U., 24.6.1998 n. 9973, K., rv. 211073), anche di recente ribadito (Cass. Sez. 3, 13.1.2011 n. 7974, N., rv. 249113).

Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria gli adempimenti informativi connessi al suo stato di detenzione carceraria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..