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Stato di diritto a rischio, ma rigetto MAE richiede rischio individualizzato (Cass. 6633/21)

19 febbraio 2021, Cassazione penale

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna non può basarsi sull' "evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevato nello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d'arresto europeo non sia sospeso, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro – la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali", in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esito di una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna, un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali.

(Fattispecie relativa al rischio di violazione dello Stato di diritto rilevato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 in merito alla mancanza di indipendenza della magistratura in Polonia).

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Sentenza 6633/21

 

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente

GIUSEPPE COSCIONI Relatore

 sul ricorso proposto da:

MY nato il **/1959

avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

letta la memoria del difensore, Avv. AB, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

 RITENUTO IN FATTO

 1.  Con sentenza in data 05/02/2020, la Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di MY, richiesta dalle autorità giudiziarie polacche con mandato di arresto europeo, al fine del suo

perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere in relazione a reati fiscali e di riciclaggio.

 

A seguito di ricorso, la sesta sezione di questa Corte annullava la predetta sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia affinchè procedesse ad un nuovo esame delle questioni indicate ai paragrafi 2 e 4.5., che per comodità espositiva qui si riportano:

 

"2... nel caso in esame, la Corte di appello se da un lato ha correttamente ritenuto di poter svolgere la verifica in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sulla base della richiesta cautelare dell'Ufficio della Procura distrettuale che, in merito alla descrizione del compendio indiziario, era stata espressamente richiamata dalla misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente, dall'altro tuttavia non ha spiegato come gli elementi indiziari esposti in detto atto fossero stati ritenuti seriamente evocativi delle ipotesi di reato contestate al ricorrente. La Corte di appello si è infatti limitata a constatare che, secondo le autorità giudiziarie polacche, il ricorrente 'aveva commesso i

reati di cui è stato accusato'. Le carenze della verifica richiesta dall'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 impongono pertanto un nuovo esame sul punto da parte della Corte di appello...

 

4.5. Ebbene, in ordine ai gravi e recenti sviluppi della situazione in Polonia

intervenuti successivamente alla sentenza della Corte di appello, si osserva quanto segue; Il Collegio non ritiene necessario, ai fini della decisione sul mandato di arresto in esame, un ulteriore pronunciamento pregiudiziale della Corte U.E., posto che, come la stessa Corte di Lussemburgo ha rilevato nella sentenza del 25 luglio 2018, fin tanto che l'attuazione del meccanismo del

mandato d'arresto europeo non sia sospesa, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro che abbia in modo grave e persistente violato i principi fondamentali sanciti dall'art. 2 T.U.E. (il che necessita di una decisione del Consiglio dell'U.E.), la possibilità del rifiuto

della consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali" in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo corra, a seguito della sua consegna all'autorità giudiziaria emittente, un rischio

reale di violazione dei diritti fondamentali. Peraltro, gli elementi sopravvenuti, in particolare successivamente alla sentenza impugnata e alla stessa proposizione del ricorso (l'entrata in vigore il 14 febbraio 2020 della nuova legge sul potere giudiziario), per la loro rilevanza impongono un

nuovo esame della questione ai fini della legittimità della consegna. Verifica che deve necessariamente essere effettuata dalla Corte di appello, non potendo questa Corte, pur competente per l'esame nel merito delle questioni devolute alla Corte di appello, sostituirsi a quest'ultima negli apprezzamenti di fatto di nuovi elementi. Va rammentato in ogni caso che, nel giudizio di rinvio, resta sempre preliminare nell'esame della questione l'assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di allegare circostanze specifiche e concrete volte ad evidenziare l'impatto della normativa da ultimo sopraggiunta sul suo procedimento penale in Polonia."

 

La Corte di appello, con sentenza dell'1.10.2020 confermava la precedente decisione.

 

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di M, chiedendo:

 

I: l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio;

II: in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;

III: in ulteriore subordine, promuovere rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla interpretazione della Decisione Quadro 2002/584/GAI rispetto all'art. 19, comma 1, paragrafo 2 del T.UE. e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali E.U. in relazione all'attuale situazione di grave violazione dello Stato di diritto in Polonia.

 

2.1 Con un primo motivo di ricorso, si eccepisce che il Tribunale di Wroclaw, lungi dal procedere in relazione alla richiesta ricevuta di specificare quali tra le tipologie di prove si riferissero al ricorrente, aveva "girato" la richiesta alla Procura, per cui in realtà non aveva offerto alcuna informazione alla Autorità giudiziaria italiana; l'eccezione era stata superata dalla Corte di appello con una motivazione illogica ed autoreferenziale, senza considerare che se fosse stato sufficiente che l'atto coercitivo originario fosse limitato ad un richiamo recettizio delle indicazione della Procura, la prima sentenza della Corte di appello, che di tale sufficienza ai fini della consegna si era fatta portavoce, non sarebbe stata annullata.

 

2.2 Il difensore osserva che al giudice del rinvio era stato chiesto di compiere una rinnovata verifica della questione afferente al pericolo di 3 sottoposizione del ricorrente in Polonia ad un processo non equo, atteso il protrarsi dell'involuzione negativa dello Stato di diritto in detto Paese, in particolare per l'entrata in vigore, il 14 febbraio 2020, di una nuova legge sul potere giudiziario che presentava molteplici criticità; nel giudizio di rinvio era stato richiamato, da parte del ricorrente, l'avvio da parte della Commissione Europea, il 29 aprile 2020, di una nuova procedura di infrazione contro la Polonia, in quanto la nuova legge minava l'indipendenza dei giudici polacchi ed era incompatibile con il primato del diritto dell'Unione; veniva anche prodotta una sentenza della Corte di Amsterdam del 31 luglio 2020, con la quale il giudice olandese, pur nella consapevolezza dei principi espressi dalla sentenza della Corte U.E. del 25 luglio 2018, aveva proposto un nuovo rinvio pregiudiziale in relazione alla Decisione Quadro 2002/584/GAI; era stata anche richiamata una decisione del febbraio 2020 dell'Alta Corte Regionale di Karlsruhe in Germania attraverso la quale era stata rifiutata all'Autorità giudiziaria polacca la consegna di un cittadino polacco, in forza dei "forti dubbi a proposito della futura indipendenza del potere giudiziario polacco 9,e depositata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 settembre 2020 "sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia". Malgrado la lettura riduttiva che Corte di appello di Venezia aveva fatto della risoluzione, il difensore osserva che tale documento costituiva la definitiva ed autorevole conferma di una perdurante, effettiva e conclamata violazione dello Stato di diritto in Polonia, che si mostrava così generalizzata da imporre un nuovo interpello alla Corte Europea di Lussemburgo, per comprendere se la prospettiva individualizzante della compressione delle garanzie dell'Unione, ai fini del diniego della consegna all'Autorità giudiziaria polacca, avesse o meno ragione di esistere, alla luce della degenerazione complessiva del sistema polacco, sul piano oggettivo; il Parlamento Europeo, a dispetto dell'indicazione nominalistica di "rischio" riportata nel titolo della Risoluzione, aveva attestato espressamente una persistente e sistematica situazione di violazione dello Stato di diritto in Polonia. Pertanto, secondo la difesa, i principi espressi dalla Corte U.E. nel luglio 2018, non potevano più ritenersi applicabili o quantomeno vincolanti, poiché non congrui rispetto all'attuale situazione in Polonia, comportante un grave rischio per la tutela dei diritti e delle garanzie di coloro che sono sottoposti al sistema giurisdizionale polacco, per cui la richiesta di consegna del ricorrente ) 4 andava rigettata. Il difensore eccepisce l'erroneità della decisione della Corte di appello di non presentare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. sul presupposto che sulla questione si fosse già pronunciata questa Corte, visto che la difesa aveva sollecitato un nuovo rinvio pregiudiziale sulla base della decisione della Corte di Amsterdam e della Risoluzione del Parlamento Europeo, elementi sopravvenuti non esaminati dai giudici della Cassazione; l'istanza veniva dunque reiterata innanzi a questa Corte.

 

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva rigettarsi il ricorso.

 

3. Il difensore depositava conclusioni scritte, nelle quali osserva che le informazioni supplementari trasmesse dalla Procura di Wroclaw, in luogo di quelle richieste al Tribunale emittente il MAE, facevano riferimento a reati differenti, contestati con un periodo commissivo differente, coinvolgenti eventi storici differenti non facenti riferimento alle accuse poste a fondamento dell'emissione del MAE; esistevano differenze nel numero di reati contestati e nella descrizione dei singoli reati, che portavano a ritenere che la descrizione più ampia, contenuta nella decisione del 05.08.2020, includesse ulteriori eventi storici non coperti dalle accuse nel MAE. Quanto al secondo motivo di ricorso, il difensore insiste per il suo accoglimento osservando che il Procuratore Generale non si confrontava affatto, nelle sue conclusioni scritte, con le evidenze sopravvenute nel quadro europeo rispetto alla citata decisione della Corte di Giustizia del 2018: tutti i fatti sopravvenuti evidenziati con il ricorso (dalla decisione olandese, alle più recenti prese di posizione del Parlamento europeo) rendevano assolutamente opportuna la richiesta verifica pregiudiziale presso la Corte del Lussemburgo, circa la permanenza o meno delle condizioni legittimanti la cooperazione giudiziaria con la Polonia, a fronte delle gravi, sistemiche e perduranti violazioni dello Stato di diritto che in esso si consumavano.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato.


1.1 Relativamente al primo motivo, l'art. 16 legge 69 del 2005 prevede che


a seguito delle informazioni richieste dalla Corte di appello, debba
rispondere "l'autorità giudiziaria dello Stato membro", senza alcuna altra
specificazione; pertanto, pitgoclià ciò che rileva è che il mandato di arresto europeo e l'ulteriore documentazione spedita a seguito della richiesta contengano gli elementi conoscitivi necessari e sufficienti per la decisione; nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che la richiesta di informazioni è stata recepita (e quindi conosciuta) dal Tribunale
distrettuale e da questo trasferita alla Procura locale competente, che è stata individuata come autorità competente ad inviare la risposta; la decisione della Corte di appello appare, pertanto, corretta, non potendo lo Stato che ha richiesto le informazioni sindacare la decisione dello Stato che tali informazioni invia su quale sia l'autorità competente per la risposta.
Sul punto, deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "autorità giudiziaria emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia
assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato.

(Fattispecie relativa a un mandato di arresto europeo di tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della sua trasmissione, da un tribunale)" (Sez. 6, Sentenza n. 15922 del 21/05/2020, PG/Lucaci Rv. 278934 - 01).


Relativamente alle osservazioni presentate con le conclusioni scritte, si deve rilevare come si tratti di motivi nuovi, come tali inammissibili in quanto non riferibili a quanto esposto nel ricorso: è noto, infatti che "in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per
l'impugnazione." (Sez. 6, Sentenza n. 36206 del 30/09/2020, Tobi); nel caso in esame, mentre il motivo esposto in ricorso faceva riferimento unicamente al fatto che le informazioni aggiuntive erano state trasmesse non dal Tribunale di Wroclaw, ma dalla locale Procura, con conseguente mancanza di motivazione delle ragioni fondanti la richiesta di estradizione, nelle conclusioni scritte si osserva che le informazioni
supplementari "facciano in realtà riferimento a vicende processuali diverse per contestazioni e carico imputativo" (pag.4 conclusioni), introducendo quindi un tema diverso ed ulteriore rispetto a quello proposto in ricorso, nel quale tale contestazione non era contenuta; tale eccezione, contenuta solo nelle conclusioni, è pertanto inammissibile.


1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha considerato tutte le censure riproposte con il presente ricorso, fornendo adeguata risposta; in particolare, si è tenuta, presente la Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 settembre 2020 "sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia" (pag.8 ricorso), evidenziando che già la sentenza annullata aveva attestato la mancanza di elementi individualizzanti rispetto alla posizione del ricorrente, per cui la censura della difesa si basa su una situazione generalizzata che imporrebbe la reiezione di qualsiasi domanda presentata dalla Polonia; la questione è stata già affrontata e risolta dalla sentenza di annullamento, nella parte della motivazione in cui si afferma che "la Corte di appello ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato specifici elementi individualizzanti dai quali poter desumere la sua esposizione al pericolo di un processo non equo." (par.4.3.)

Relativamente alla richiesta di promuovere rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, questa Corte aveva già rilevato, nella sentenza di annullamento, quanto segue: "Il Collegio non ritiene necessario, ai fini della decisione sul mandato di arresto in esame, un ulteriore pronunciamento pregiudiziale della Corte U.E., posto che, come la
stessa Corte di Lussemburgo ha rilevato nella sentenza del 25 luglio 2018, fin tanto che l'attuazione del meccanismo del mandato d'arresto europeo non sia sospesa, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro che abbia in modo grave e persistente violato i principi fondamentali sanciti dall'art. 2 T.U.E. (il che necessita di una decisione del
Consiglio dell'U.E.), la possibilità del rifiuto della consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali" in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, in esito ad una valutazione concreta e precisa del caso di specie, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo corra, a seguito della sua
consegna all'autorità giudiziaria emittente, un rischio reale di violazione dei  diritti fondamentali"; la sentenza di annullamento aveva quindi chiesto al giudice di rinvio di effettuare una verifica sulla nuova legge sul potere giudiziario in Polonia entrata in vigore il 14 febbraio 2020.

Tale problematica è stata risolta dalla Corte di appello con la motivazione contenuta nella pagine 8 e 9 della ordinanza impugnata, nelle quali si osserva che non vi era alcuna specifica censura sui rischi o pericoli relativi allo specifico procedimento riguardante il ricorrente e che l'indicazione della sentenza di annullamento aveva precisato che "nel giudizio di rinvio, resta
sempre preliminare nell'esame della questione l'assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di allegare circostanze specifiche e concrete volte ad evidenziare l'impatto della normativa da ultimo sopraggiunta sul suo procedimento penale in Polonia."; a fronte di tale precisazione, nulla però era stato dedotto dal ricorrente (e neppure è stato dedotto con il ricorso per cassazione), per cui la Corte di appello correttamente ha ritenuto che, in mancanza di un collegamento tra la nuova normativa e i fatti addebitati al ricorrente che potessero far pensare ad una "politica persecutoria" nei suoi confronti, la tesi difensiva non potesse essere accolta.

A tale proposito, unico spunto in merito a tale questione si rinviene nel verbale di udienza, nel quale il ricorrente ha dichiarato che le accuse mosse nei suoi confronti sono dovute alla attività elettorale da lui svolta, e dalla uccisione di un suo collega di partito; su tali affermazioni, oltre a rilevare la loro genericità e la totale assenza di riscontri, si deve osservare anche l'assenza di un qualsiasi possibile collegamento tra la presunta attività politica ed i reati contestati, corrispondenti per lo più al riciclaggio ed alla associazione per delinquere, reati comuni e che certo non possono essere definiti "di opinione". 

Questa Corte è ben consapevole della problematica legata alla situazione di "evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia" di cui alla risoluzione del Parlamento Europeo del 17 settembre 2020, (prodotta dalla difesa del ricorrente) in cui si rileva la mancanza di indipendenza della magistratura in Polonia (vedi in particolare i punti 31 e seguenti e 64) conseguenti alla recente riforma legislativa del febbraio 2020; tuttavia, deve essere ribadito (si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17 dicembre 2020 nelle cause riunite CH354/20 PPU e CE412/20 PPU), che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati 8 membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d'arresto, che esistevano al momento dell'emissione di quest'ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all'organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d'arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest'ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione.
Risulta infatti dal considerando 10 della decisione quadro 2002/584, che l'attuazione del meccanismo del mandato d'arresto europeo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto, constatata dal Consiglio europeo in applicazione dell'articolo 7,
paragrafo 2, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo 3 dello stesso articolo.

La Corte ha quindi dichiarato che soltanto in presenza di una decisione del Consiglio europeo come quella di cui al punto precedente, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio dell'applicazione della decisione quadro 2002/584 nei confronti dello Stato membro interessato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente
l'esecuzione di ogni mandato d'arresto europeo emesso da detto Stato membro, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso dall'interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario),C111216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 72]; ciò in quanto il mandato d'arresto europeo da essa istituito «costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

Come la Corte ha rilevato, tale principio trova applicazione all'articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro.

 Ne consegue che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all'articolo di tale decisione quadro. 

Di conseguenza, mentre l'esecuzione del mandato d'arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), CE1216/18 PPU, EU :C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

Conclusivamente, non essendo stata fornita alcuna prova sul fatto che la (dedotta) situazione di mancanza di autonomia della magistratura polacca denunciata in ricorso sia pregiudizievole in modo specifico per il processo a carico di M, il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 legge n.69/2005.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021  - deposito 19 febbraio 2021