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Stanza di ospedale? Non è luogo di privata dimora (Cass. 53200/18)

27 novembre 2018, Cassazione penale

Normalmente la stanza in ospedale assegnata ad uno o più pazienti è fisiologicamente accessibile al personale medico e paramedico addetto alla cura ed all’assistenza del paziente, che può farvi ingresso e permanervi ad libitum in ragione delle esigenze specifiche di ciascun ammalato, senza che quest’ultimo vi possa opporre un’esigenza di riservatezza; né è titolare dello ius excludendi.

Gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.    
 


Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 11 ottobre – 27 novembre 2018, n. 53200
Presidente Pezzullo – Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 luglio 2017, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna di M.M. , pronunziata dal Giudice monocratico del Tribunale della stessa città per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 4) cod. pen.; la condotta ascritta all’imputato consisteva nel furto di un telefono cellulare avvenuto all’interno della stanza di ospedale ove era ricoverata la persona offesa L.L. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando due motivi.

2.1. Il primo motivo - dolendosi di vizio di motivazione e violazione di legge - si concentra sulla mancata riqualificazione della condotta in quella di cui all’art. 624 cod. pen., che dovrebbe conseguire - sostiene il ricorrente - alla constatazione che la stanza di un ospedale non è un luogo di privata dimora. A dire della parte, il dato differenziale rispetto ai luoghi di privata dimora sarebbe costituito dalla possibilità di accesso dei visitatori dei pazienti e dalla visibilità all’interno per chiunque transiti nel corridoio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi quanto alla reiezione dell’istanza di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., che avrebbe trascurato il fatto notorio secondo cui un cellulare non di ultima generazione, per di più usato, ha un valore modesto; inoltre, la Corte di appello aveva errato nel respingere la richiesta di applicazione dell’attenuante sulla scorta della considerazione per cui il Giudice monocratico era stato già fin troppo generoso nella quantificazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. È fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, concernente l’invocata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen..

Va premesso che, quando ha esaminato l’analogo motivo di appello dell’imputato, la Corte distrettuale, con un apprezzabile sforzo motivazionale, ha correttamente adoperato come riferimento esegetico la sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017 (ric. D’Amico, Rv. 270076), concernente la riferibilità del concetto di privata dimora rilevante ex art. 624-bis cod. pen. ai luoghi di lavoro. Deve tuttavia opinarsi che, nell’applicare gli indicatori offerti dall’autorevole precedente al diverso ambito del rapporto che lega il paziente alla stanza di ospedale dove egli è ricoverato, i giudici di appello non sono giunti ad una conclusione corretta in diritto circa la qualificazione giuridica della condotta contestata all’imputato.

Va, infatti, ricordato che, secondo la citata sentenza, gli indici cui ancorare la classificazione di un luogo come di privata dimora sono: "a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare".

2.1. Ebbene, va, in primo luogo, osservato che, se la stanza di un ospedale, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, è un luogo dove un individuo compie atti della propria vita privata, anche intimi, non è altrettanto incontestabile che ciò avvenga sempre in via riservata e con la possibilità di esercitare un incondizionato ius excludendi alios.

In assenza di notizie, in sentenza, circa una regolamentazione dell’ospedale S. Giovanni Bosco di Torino che esulasse dall’id quod plerumque accidit, deve infatti osservarsi che normalmente la stanza assegnata ad uno o più pazienti è fisiologicamente accessibile al personale medico e paramedico addetto alla cura ed all’assistenza del paziente, che può farvi ingresso e permanervi ad libitum in ragione delle esigenze specifiche di ciascun ammalato, senza che quest’ultimo vi possa opporre un’esigenza di riservatezza.

Non solo: da una parte, la stanza normalmente non può essere chiusa a chiave e, dall’altra, vi possono avere accesso, negli orari consentiti dalla direzione, soggetti che si rechino a visitare ed assistere i pazienti, dei quali l’ammalato non può esercitare il diritto di escludere la presenza, quantomeno laddove si tratti di visitatori del compagno di stanza.

A tali considerazioni può essere accompagnata un’ulteriore riflessione, di importanza certamente non marginale, e che inquadra il tema sotto altra prospettiva, inficiando in radice l’ipotesi ricostruttiva dell’assimilazione della stanza di ospedale al luogo di privata dimora. Il Collegio osserva, invero, che è discutibile che la titolarità dello ius excludendi alios appartenga al singolo ammalato e non già al direttore dell’ospedale ovvero al primario del reparto ove il paziente è ricoverato, giacché è a quest’ultimo che sono riferiti il possesso qualificato dei locali e la competenza a disciplinare l’accesso al sito.

2.2. Venendo ad un altro tra gli indicatori valorizzati dalle Sezioni Unite D’Amico, giova osservare che difettano, altresì, nel rapporto che lega il paziente ospedaliero alla stanza che lo ospita, i requisiti della "stabilità" e della "durata apprezzabile". Invero, il soggetto ricoverato in una struttura sanitaria non ha un rapporto qualificato e stabile con l’ospedale che lo ospita, in quanto tale rapporto è esclusivamente legato alle esigenze di diagnosi e cura per cui si è reso necessario il ricovero e che regolano ovviamente anche i tempi della sua permanenza in loco.

2.3. D’altronde, alle medesime conclusioni la giurisprudenza di questa Corte era già giunta (Sez. 6, n. 22836 de 13/05/2009, Rizzi, Rv. 244148), laddove si era sostenuto che, ai fini dell’ammissibilità dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti, la stanza di degenza di un ospedale non può essere considerata luogo di privata dimora, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., che consente l’attività intercettiva ambientale nei luoghi suddetti solo laddove ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, dal momento che si invoca da questa Corte un giudizio di merito circa il valore del telefono cellulare sottratto che è al di fuori dei compiti del Giudice di legittimità. Di contro, la Corte di appello ha offerto una motivazione priva di tratti di manifesta illogicità, giacché ha dato atto dell’assenza di dati, neanche provenienti dalla parte che invocava l’applicazione dell’attenuante, circa il valore del bene. Il ricorso è, infine, fondato su un presupposto frutto di un equivoco dal momento che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, la Corte territoriale non ha giustificato la reiezione della richiesta di applicazione dell’attenuante suddetta contrapponendovi la ritenuta esiguità della pena, come postulato dal ricorrente, ma come dimostrato dall’espressione "per il resto" che ha introdotto il periodo e dall’assenza di altre motivazioni sul punto - ha formulato la riflessione sulla generosità sanzionatoria del Giudice di prime cure solo per negare la massima riduzione di pena per le attenuanti riconosciute in quella sede, invocata con il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio.

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue che la sentenza deve essere annullata, previa riqualificazione del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. in quello di cui all’art. 624 cod. pen., ferma restando l’aggravante della destrezza, su cui non è stato articolato motivo di ricorso. L’annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio tenendo conto dell’avvenuta riqualificazione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, ritenuta l’ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 4) cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame in merito al trattamento sanzionatorio; inammissibile nel resto il ricorso.