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Sospettato deve presentarsi come persona informata sui fatti? (Cass. 6595/16)

18 febbraio 2016, Cassazione penale

Chi venga invitata come persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti non può rifiutarsi di comparire a tutale del divietò di autoincriminazione, bastando la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini. 

La disposizione che riunisce l'inosservanza dei provvedimenti di autorità "per ragioni di giustizia" (art. 650 c.p.) è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa: l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, cui è possibile porre rimedio mediante l'accompagnamento coattivo, non integra il reato.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

(ud. 07/01/2016) 18-02-2016, n. 6595

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 847/2013 TRIBUNALE di ASTI, del 12/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Scagliaca Marco.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Asti dichiarava C.E. colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. e la condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda.

All'imputata è contestata la mancata presentazione alla Polizia di Stato di Asti, che l'aveva convocata per essere sentita in relazione ad un procedimento penale pendente presso la Procura di Lucera.

All'epoca la ricorrente non era ancora indagata.

L'imputata non aveva addotto nessuna giustificazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di C.E., deducendo erronea applicazione della legge penale.

Poichè l'art. 650 c.p. ha natura residuale, la norma non si applica nel caso in cui altri strumenti giuridici assicurano gli effetti del provvedimento. Nel caso in esame, la polizia giudiziaria, delegata dal P.M., aveva il potere di accompagnamento coattivo della persona da escutere e, quindi, esisteva lo strumento per ottenere il risultato perseguito.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge penale: il teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento aveva ammesso che, benchè il procedimento fosse ancora iscritto nei confronti di ignoti, gli indizi portavano alla responsabilità della C., circostanza che rendeva probabile che la stessa - come poi era effettivamente avvenuto - sarebbe stata indagata.

La convocazione quale persona informata sui fatti - senza, quindi, la facoltà di non rispondere - era palesemente illegittimo, con conseguente insussistenza della norma incriminatrice.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale: nonostante l'elezione di domicilio effettuata dall'indagata presso la sua residenza, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato direttamente presso il difensore, nonostante non si trattasse di domiciliatario; ciò aveva prodotto una nullità insanabile.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione


1. Il terzo motivo di ricorso - che deve essere esaminato prima degli altri, dato che in esso si deduce una nullità insanabile - è infondato.

L'art. 179 c.p.p. sanziona con la nullità assoluta ed insanabile soltanto l'omessa citazione dell'imputato e non ogni nullità della citazione stessa. Questa Corte ha quindi ripetutamente affermato che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anzichè presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015 - dep. 05/10/2015, Bellucci, Rv. 264505); ne consegue l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013 - dep. 08/07/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010 - dep. 30/09/2010, Rummo, Rv. 248401; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005 - dep. 07/03/2005, Bozzetti ed altro, Rv. 231588).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Si deve confermare che, come ripetutamente affermato da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa (Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005 - dep. 30/11/2005, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745), con la conseguenza che l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, cui è possibile porre rimedio mediante l'accompagnamento coattivo, non integra il reato (Sez. 1, n. 51766 del 09/12/2013 - dep. 23/12/2013, P.G. in proc. Pellistri, Rv. 257883).

Tuttavia, nel caso di specie, la polizia giudiziaria non aveva il potere di procedere all'accompagnamento coattivo del soggetto: in effetti, tale potere è riconosciuto al Pubblico Ministero dall'art. 377 c.p.p. nel caso di citazione di persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini, mentre gli artt. 375 e 376 c.p.p. gli attribuiscono analogo potere in caso di invito a presentarsi della persona sottoposta alle indagini e in quello di interrogatorio o confronto (in questo caso, previa autorizzazione del giudice); nessuna norma estende tale potere alla polizia giudiziaria come conseguenza della delega di indagini ricevuta dal P.M. ai sensi dell'art. 370 c.p.p., norma che, al comma 2, richiama solo disposizioni che non contemplano poteri coercitivi.

Ciò è ovviamente conforme all'art. 13 Cost., che permette alla polizia giudiziaria provvedimenti limitativi della libertà personale solo nel caso eccezionale del comma 3, puntualmente riprodotto dall'art. 349 c.p.p., comma 4, nonchè dalle norme in tema di perquisizione e sequestro.

In definitiva, se la polizia giudiziaria è delegata a sentire persone informate sui fatti dal P.M., le deve citare ma non può accompagnarle coattivamente; sarà il P.M., nel ricevere l'esito delle indagini delegate, a valutare se provvedere direttamente a citare la persona informata e a disporne eventualmente l'accompagnamento coattivo.

In mancanza di tale potere della polizia giudiziaria, l'inottemperanza all'ordine di presentarsi da parte dell'interessato, senza addurre nessun motivo, integra il reato contestato.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorso sostiene che, di fatto, la C. all'epoca era già indagata e, quindi, che l'invito a presentarsi quale persona informata sui fatti era illegittimo.

In realtà, ciò viene dedotto sulla base di un'affermazione del teste di polizia giudiziaria niente affatto pregnante e, comunque, il ricorso confonde piani differenti: quello della posizione formale che, all'epoca dell'invito la ricorrente aveva (persona informata sui fatti in un procedimento penale nei confronti di ignoti) e quello dell'utilizzabilità delle dichiarazioni che ella (se si fosse presentata) avrebbe reso: problematica risolta dall'art. 63 c.p.p., che prevede l'interruzione dell'esame della persona non sottoposta ad indagini quando rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità, con conseguente inutilizzabilità di quelle rese fino a quel momento (comma 1) nonchè la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni se la persona doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di persona sottoposta alle indagini.

Appare evidente che l'imputazione formulata nel presente processo nei confronti della C. riguarda una fase precedente alle dichiarazioni e prescinde da esse, fondandosi, invece, sulla posizione formale assunta dalla ricorrente nel momento in cui l'invito a presentarsi le era stato comunicato.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2016