La posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane prescinde da titoli formali ed impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione, laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
L’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p., collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico.
Corte di Cassazione
sez. IV Penale, sentenza 25 febbraio – 15 aprile 2021, n. 14189
Presidente Piccialli – Relatore Bellini
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto G.P. colpevole del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di B.F. e lo aveva condannato alla pena di Euro 600 di multa.
2. Al G. era in particolare contestata l’omessa custodia di un cane meticcio di grossa taglia il quale, uscito dalla abitazione del G. prospiciente la strada, aveva invaso la sede stradale costituendo ostacolo imprevedibile alla marcia di B. che si trovava alla guida del proprio ciclomotore, e che era caduto in terra perdendo i sensi e procurandosi lesioni personali tra cui la rottura della milza.
Il giudice di appello fondava il giudizio di responsabilità del G. sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa che trovavano riscontro negli accertamenti della polizia giudiziaria lungo la sede stradale interessata dal sinistro, dal rinvenimento della carcassa di un cane di grossa taglia, che risultava riconosciuto nell’immediatezza dal G. ) che era sopraggiunto sul luogo dell’incidente ed aveva provveduto a recuperare la carcassa e dalla moglie di questi alla quale era stata sottoposta una fotografia del cane.
3. Avverso tale pronuncia ricorreva l’imputato denunciando inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri di valutazione della prova, per non avere fornito coerente allegazione dei risultati acquisiti all’esito dell’istruttoria dibattimentale e i criteri di convincimento adottati.
In particolare venivano contestati salti logici nella trama argomentativa del giudice di appello essendo mancata adeguata motivazione sulla ricorrenza di un urto tra il motociclo e il cane, sulla corrispondenza tra la carcassa dell’animale rinvenuto sull’asfalto e il cane di cui il G. aveva la custodia, sulla stessa titolarità del cane investito e sulla colpa in custodia del G. . Concludeva sostenendo che il compendio motivazionale non dava conto di una serie di circostanze dirimenti che non avevano formato oggetto di valutazione e che pertanto la motivazione risultava inosservante dei precetti di cui all’art. 192 c.p.p..
Considerato in diritto
1. In materia di lesioni colpose è costante l’insegnamento della Corte di Cassazione la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (sez.4 16.12.2011 n. 18814, Mannino ed altri, Rv.253594), laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale (sez.4, 10.1.2012 n. 6393, PG in proc.Manuelli, Rv.251951).
2. Nel caso che ci occupa non emergono nella struttura motivazionale carenze e contraddittorietà da cui potersi trarre che nei confronti dell’imputato potesse essere escluso un potere di controllo sull’animale e quindi di garanzia, ma al contrario il giudice di appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere il G. detentore e custode del cane che era stato visto uscire dalla sua abitazione.
3. Assolutamente infondata è poi la prospettazione difensiva secondo cui il giudice di appello sia incorso in un vizio di valutazione della prova per non avere fornito in motivazione argomenti logici in base ai quali era pervenuto al giudizio di responsabilità.
Al contrario il Tribunale di Lecce è partito dalle dichiarazioni della persona offesa riconoscendone, con argomenti corretti sotto il profilo logico giuridico, la piena attendibilità e il fondamentale contributo come fonte di conoscenza; il B. riferiva di essere stato investito da un cane meticcio di grossa taglia proveniente da un’abitazione situata lungo la strada immediatamente nei pressi del luogo del sinistro. Da tali dichiarazioni il giudice di appello traeva pertanto il convincimento che un urto violento vi era stato e che il cane apparteneva al proprietario dell’abitazione da cui era uscito. Il collegamento del cane al G. era poi confermato da quanto riferito dal brigadiere C. il quale, accorso sul luogo del sinistro, aveva visto sopraggiungere il G. che si era occupato dello smaltimento della carcassa del cane. La fotografia del cane era poi riconosciuta dalla moglie del G. in sede di esame testimoniale come l’animale governato e nutrito dalla sua famiglia.
4. D’altro canto i giudici di merito hanno adeguatamente rappresentato come l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza, di talché risulta irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione, atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p., collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico (sez.IV, 2.7.2010, Vallone, Rv. 248090).
5. Il giudice di merito ha infine valorizzato le dichiarazioni della persona offesa che riferiva di avere ricevuto la visita del G. in Ospedale il quale intendeva rassicurarsi sulle sue condizioni di salute del motociclista e anche tale elemento appare logicamente collegato alla correttezza della inferenza tratta sulla custodia dell’animale.
6. Quanto alla corrispondenza tra l’animale rinvenuto esanime e quello che aveva provocato l’urto, la valutazione operata dal giudice di appello risulta priva di contraddizioni in quanto fondata su presunzioni gravi precise e concordanti in ragione della medesimezza delle caratteristiche dell’animale, della vicinanza del luogo del sinistro dall’abitazione del G. da cui la persona offesa aveva visto accorrere l’animale e della presenza di un animale abbattuto in corrispondenza del luogo in cui si era verificato un sinistro, circostanze che esaminate congiuntamente consentono di ritenere dimostrato il coinvolgimento dell’animale rinvenuto sulla sede stradale nell’urto con il motociclo della parte civile.
Il ricorso deve pertanto essere deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.