Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Silenzio dell'indagato non esclude indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. 8616/22)

3 maggio 2022, Cassazione penale

Dopo il decreto legislativo n. 188 del 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, l'esercizio da parte dell'imputato poi assolto della facolta' di non rispondere non può essere richiamato per escludere l'indennizzo da ingiusta detenzione. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 8 febbraio  - 15 marzo 2022 n. 8616

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;

svolta la relazione dal Consigliere Dr. CAPPELLO GABRIELLA;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. ROMANO Giulio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato una richiesta di riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., presentata nell'interesse di (OMISSIS), con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il coinvolgimento in una rapina consumata ai danni di (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

La Corte della riparazione ha escluso il diritto, ritenendo un comportamento ostativo del richiedente e rilevando che costui, per ben due volte in sede di interrogatorio, a fronte degli elementi emersi dalle indagini, non aveva offerto oggettivi e riscontrabili elementi di contrasto alla ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, specificando la natura dei rapporti con i tre soggetti ripresi dalle telecamere e la disponibilita' dell'autovettura usata per la rapina, risultata peraltro fittiziamente intestata a prestanome.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e contestato il valore assegnato agli elementi dai quali la Corte territoriale ha tratto la sussistenza di un comportamento ostativo da parte dell'istante. Ha, a tal fine, ritenuto inidonea la frequentazione dei soggetti che si sono resi colpevoli del reato; il possesso dell'auto usata per la rapina, ben potendo essere stata utilizzata da terzi; la sua mancata ripresa da parte delle telecamere; la possibilita' per gli inquirenti di acquisire filmati registrati con altre videocamere della zona, idonee a riprendere il soggetto che guidava l'auto nell'occorso, non identificato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con le consequenziali statuizioni.

4. Il Ministero resistente ha depositato memoria con l'Avvocatura generale dello Stato, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. La Corte territoriale ha richiamato gli elementi posti a base della ordinanza cautelare e, segnatamente, le riprese degli occupanti dell'auto utilizzata per la rapina, esclusa la persona che si era trovata alla guida; il riconoscimento dei tre soggetti ritratti; la circostanza che costoro erano stati rintracciati presso un appartamento condiviso dall'istante; il possesso in capo a costui delle chiavi dell'auto usata per commettere la rapina, riconducibile peraltro a soggetto intestatario di oltre 150 veicoli, allo scopo di affermarne la rilevanza quale quadro indiziario che avrebbe dovuto stimolare nell'interessato un contributo chiarificatore che, invece, era mancato per ben due volte. Tale scelta, pur legittima, e' stata ritenuta âEuro˜Can improvvida, siccome atta a contribuire alla applicazione e al mantenimento del titolo cautelare. Infatti, secondo i giudici della riparazione, IONUT avrebbe potuto spiegare la natura dei suoi rapporti con i tre correi, risultati coinvolti nella rapina; chiarire che la disponibilita' dell'auto usata per commettere la rapina, indiscussa alla stregua del fatto che egli era stato trovato in possesso delle relative chiavi al momento del fermo, era stata solo occasionale; e le ragioni della detenzione delle chiavi di una macchina di origine sospetta, intestata a un prestanome (essendo emerso che questi era intestatatrio di oltre 150 veicoli).

3. Il motivo e' fondato.

In linea generale, va intanto ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche' in presenza di errore dell'autorita' procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita' come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilita' penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorita' procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguita', pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilita' a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purche' la loro utilizzabilita' non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e' incensurabile in sede di legittimita' (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso puo' essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attivita' criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguita' (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).

4. Nel caso all'esame, la Corte della riparazione ha proceduto al confronto tra il quadro indiziario emerso a carico dell'istante e la sua possibilita' di fornire alle indagini spunti di verifica idonei a modificare la sua posizione rispetto ai fatti accertati. E' la stessa difesa, del resto, a fornire risposta di tale concreta possibilita', allorche' ha elencato, alle pagg. 2 e 3 del ricorso, le linee difensive che avrebbero consentito di accertare che la disponibilita' dell'auto non era esclusiva e che anche altri soggetti gravitavano attorno agli autori del reato.

Tuttavia, i giudici della riparazione non hanno condotto una compiuta verifica ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., comma 1, avendo omesso di confrontare gli elementi valorizzati in sede cautelare con quelli rimasti accertati in sede di merito. La Corte territoriale, infatti, ha motivato il rigetto dell'istanza alla stregua del solo silenzio serbato dal (OMISSIS) nel corso di ben due interrogatori, ritenendone la capacita' esplicativa di fatti emersi dalle indagini e il conseguente ostacolo all'accertamento dei fatti. Tuttavia, ha omesso di indicare quali comportamenti del (OMISSIS), diversi dal silenzio, pur penalmente neutri e definitivamente accertati all'esito del giudizio di cognizione, siano etiologicamente collegati alla applicazione della misura e al suo mantenimento.

5. Tale incedere argomentativ, non puo' piu' essere condiviso.

La decisione impugnata, in realta', appare coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita', anche di recente ribadito, a lungo oggetto di interventi con i quali si e' tentato di calibrare di volta in volta il rilievo accordato al silenzio ai fini della verifica della condizione ostativa di cui all'articolo 314, comma 1, U.p., cit..

La giurisprudenza, infatti, ha avvertito la necessita' di conciliare il diritto al silenzio e l'esercizio di facolta' riconosciute all'indagato/imputato con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facolta' di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (cfr., sulla rilevanza del silenzio serbato dall'interessato e sui limiti di essa, sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; n. 4159 del 9/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; n. 7269 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Ministero Economia Finanze e altro, Rv. 267393; sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419).

Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al Decreto Legislativo n. 188 del 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'articolo 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'articolo 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo." (cfr. Decreto Legislativo n. 188 del 2021, articolo 4, comma 1, lettera b).

E' chiara l'opzione del legislatore: si e' in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

6. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sebbene con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, in relazione alla necessaria verifica di elementi, rimasti eventualmente accertati all'esito del verdetto assolutorio, dai quali possa ricavarsi un comportamento dell'interessato, diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'articolo 314, comma 1, come modificato dal Decreto Legislativo n. 188 del 2021. Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali.

P .Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio.