Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Severità della pena in caso di estradizione non giustifica custodia cautelare (Cass. 47385/23)

24 novembre 2023, Cassazione penale

In tema di custodia cautelare estradizionale la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena, cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna: ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, difatti, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando.

Corte di Cassazione

Sent. Sez. VI penale Num. 47385 Anno 2023

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 16/11/2023 – deposito 24/11/23

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DA, nato a P (Serbia) il **/1976

avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Venezia il 26/7/2023

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 luglio 2023 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti di AD su mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali, per il reato di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico di cui all'art. 401 par. 2 in relazione al par. 1 e 6 del codice penale di Montenegro.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DA, che ha dedotto violazione di legge, per avere la Corte di appello giustificato l'applicazione delle misura cautelare solo con il riferimento alla gravità dei reati e all'assenza di relazioni stabili, senza indicare elementi atti a dare conto dell'effettivo e concreto pericolo di fuga e senza confrontarsi con la documentazione depositata dalla difesa, comprovante il radicamento del ricorrente in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen. È consentito esclusivamente per violazione di legge, concetto nel quale va compresa anche la motivazione assente o apparente, giova ricordare che, in tema di misure cautelari disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena, cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057 - 01).

Ai fini dell'emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, difatti, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen. e, quindi, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, ivi compresa la personalità dell'estradando (Sez. F, n. 32770 del 13/08/2012, C., Rv. 253005 - 01).

3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che con l'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha affermato la sussistenza del pericolo di fuga, limitandosi a richiamare la natura del reato, per il quale è stato emesso il mandato di arresto, e le modalità concrete della condotta delittuosa, serbata dal ricorrente, senza un concreto confronto con gli argomenti e i documenti forniti dalla difesa in merito alla disponibilità del domicilio, assicurata dall'ex moglie del ricorrente, e al suo radicamento in Italia.

Tale motivazione risulta apparente e in violazione del suindicato principio in ordine alla necessità del vaglio sulla concretezza del pericolo di fuga.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, e 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso all'udienza del 16 novembre 2023