E' illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un materiale documentativo, compreso quello presente in un sistema informatico, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.
Palesemente illegittimo per violazione degli indicati criteri di adeguatezza e proporzionalità il sequesto di una massa indiscriminata di documentazione.
E' di certo illegittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell’intero contenuto di un sistema informatico, perché anche un singolo computer può essere equiparato "ad un intero deposito in senso fisico, tenuto conto delle sue enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati", vale a maggior ragione nell’ipotesi di sequestro esteso ad un intero archivio di documentazione cartacea, laddove il vincolo non sia proporzionato rispetto ai bisogni probatori ovvero non sia altrimenti spiegata la ragione investigativa che giustifica un vincolo indiscriminato dell’intero materiale.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale, sentenza 26 settembre – 24 ottobre 2019, n. 43556
Presidente Tronci – Relatore Aprile
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Gorizia, adito ai sensi degli artt. 257 e 324 c.p.p., confermava il decreto dell’11/12/2018 con il quale il Pubblico Ministero presso quel Tribunale aveva disposto nei confronti di S.C. e M. - sottoposti ad indagini in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p. e art. 353 c.p., comma 1, - il sequestro probatorio di numerosi documenti cartacei di natura tecnica e contabile, inerente all’attività economica svolta dalla S. s.r.l., di una somma di denaro in contanti e di copia dei file contenuti in server informatici e in pen drive: beni che, rinvenuti dalla polizia giudiziaria a seguito di perquisizioni eseguite il 21/11/2018 negli uffici di quella società, in un appartamento e nell’abitacolo di una vettura, erano stati già sottoposti dagli inquirenti a sequestro, non convalidato nei termini di legge.
Rilevava il Tribunale come gli elementi a disposizione, in specie il contenuto di alcune intercettazioni di comunicazioni, avessero dimostrato la sussistenza della astratta configurabilità tanto del delitto innanzi indicato quanto di altri analoghi reati; come i beni elencati nel decreto di sequestro impugnato potessero considerarsi cose pertinenti agli illeciti oggetto di investigazioni, e come la disposta misura di ricerca della prova potesse ritenersi adeguata e proporzionata rispetto a quelle specifiche finalità perseguite.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i predetti indagati, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali, formalmente con due distinti punti, hanno dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, anche per motivazione apparente, per avere il Tribunale di Gorizia confermato il decreto di sequestro probatorio benché fosse evidente come l’iniziativa fosse stata presa "alla cieca", dunque in assenza di un concreto rapporto di strumentalità tra il rilevante materiale vincolato, concernente l’intera documentazione delle attività svolte dalla S s.r.l. in molti anni, e l’unico reato di turbativa d’asta formalmente contestato agli indagati con il capo d’imputazione provvisorio, riguardante una sola e ben determinata gara di appalto indetta dalla Autovie Venete s.p.a. per l’aggiudicazione di lavori di pavimentazione stradale.
2.2. Violazione di legge, anche per motivazione apparente, per avere il Collegio friulano confermato il decreto di sequestro nonostante fosse stato adottato senza l’osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità, perché provvedimento che aveva avuto ad oggetto indiscriminatamente l’intera documentazione delle attività svolte dalla citata società fin dal 2013 e non anche quella specificamente riferibile all’unico reato contestato.
2.3. Violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame negato alla difesa degli indagati, che ne aveva fatto richiesta nel corso dell’udienza camerale, un termine per poter esaminare la documentazione che era stata trasmessa dall’autorità procedente, ma che non era stata messa materialmente a disposizione del collaboratore di studio che si era recato in cancelleria per effettuarne la copia.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito precisati.
3.1. Il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi in via logicamente prioritaria, è infondato.
Premesso che è del tutto privo di pregio il riferimento ad una asserita violazione dell’art. 324 c.p.p., avendo i ricorrenti sostanzialmente riconosciuto che il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, deve escludersi la ricorrenza della lamentata lesione del diritto di difesa: in assenza di prova esatta circa i termini della richiesta di copie, non può dirsi che quella documentazione non fosse stata messa a disposizione del collaboratore di studio del difensore che si era recato presso la cancelleria per visionare il materiale e chiederne copia.
Peraltro, l’indice degli atti che era stato consegnato a quel collaboratore menzionava chiaramente, al primo rigo, l’esistenza di ulteriori atti che il Pubblico Ministero aveva in precedenza già trasmesso nella cancelleria del Tribunale in relazione ad altra impugnazione difensiva, che perciò non era stata materialmente reinviata, sicché la parte richiedente era in grado, con ordinaria diligenza, di verificare che la documentazione visionata comprendesse tutti gli atti elencati in quell’indice.
In tale ottica, deve escludersi che possa qualificarsi come apparente la motivazione - non altrimenti sindacabile in questa sede - della ordinanza adottata dal Tribunale di Gorizia, che, in udienza, aveva negato al patrocinatore degli indagati un rinvio della trattazione del procedimento, congruamente affermando che era appunto onere della difesa richiedere copia anche di quegli ulteriori atti, menzionati nell’indice del fascicolo, che erano stati già trasmessi al Tribunale dall’autorità procedente.
3.2. È infondato anche il primo motivo del ricorso, riguardante la lamentata assenza di motivazione circa l’esistenza del rapporto di pertinenzialità tra i beni vincolati e i reati oggetto di indagine.
Nella giurisprudenza di legittimità si è reiteratamente chiarito che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 02/04/2014, Visca, Rv. 260339).
A tale criterio ermeneutico il Tribunale del riesame di Gorizia si è uniformato, spiegando come, a fronte dello specifico reato di turbativa d’asta (formalmente contestato nell’epigrafe del decreto) per il quale le indagini erano iniziate, i risultati delle investigazioni avessero messo in luce l’esistenza di una fitta rete di relazioni tra i due S. ed altri imprenditori con riferimento ad altri appalti pubblici nonché ad ulteriori "gare di imminente pubblicazione", relazioni caratterizzate dallo scambio di informazione tra soggetti interessati a partecipare a quelle gare e alla definizione di modalità di partecipazione: relazioni riferibili ad "un più complessivo accordo finalizzato a rendersi note le rispettive intenzioni di partecipare ad un lotto piuttosto che ad un altro, a scambi reciproci di favori nell’ambito di gare di appalto pubblico in varie parti del territorio nazionale". È a questa più ampia ed articolata ipotesi accusatoria che è stata correttamente riferita la pertinenzialità per le cose sequestrate, in quanto il contenuto del materiale sequestrato ben poteva essere utile all’accertamento delle ulteriori intese illecite raggiunte dagli S. con altri imprenditori.
3.3. È, invece, fondato - sia pur nei limiti avanti meglio puntualizzati - il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui la difesa si è doluta della mancata osservanza dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella adozione ed esecuzione del provvedimento di sequestro, quanto meno con riferimento al materiale cartaceo.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento di questa Corte il principio secondo il quale è illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un materiale documentativo, compreso quello presente in un sistema informatico, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (in questo senso, ex multis, Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).
Questa regula iuris, ispirata all’applicazione estensiva del principio fissato dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, ritenuto operante anche per quelle reali, in base alla quale è possibile affermare che è di certo illegittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell’intero contenuto di un sistema informatico, perché anche un singolo computer può essere equiparato "ad un intero deposito in senso fisico, tenuto conto delle sue enormi potenzialità di archiviazione di grandi masse di dati", vale a maggior ragione nell’ipotesi di sequestro esteso ad un intero archivio di documentazione cartacea, laddove il vincolo non sia proporzionato rispetto ai bisogni probatori ovvero non sia altrimenti spiegata la ragione investigativa che giustifica un vincolo indiscriminato dell’intero materiale.
In applicazione di tali principi bisogna prendere atto come il provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero adottato nei riguardi degli S. aveva avuto contenuto ed effetti differenti.
Ed infatti, per il materiale informatico, essendo stato il sequestro disposto solo sulle copie dei file che la polizia giudiziaria aveva in precedenza rinvenuto nei server e negli altri supporti informatici della azienda che non erano stati sottoposti a vincolo ed erano stati lasciati nei luoghi perquisiti, le doglianze difensive, per vero assai larvate sul punto, devono considerarsi inammissibili non essendo stata dedotta dai ricorrenti l’esistenza di un concreto ed attuale interesse alla esclusiva disponibilità dei relativi dati, che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497), rappresenta presupposto per il superamento del vaglio di ammissibilità del gravame.
Per il materiale cartaceo, invece, per il quale il vincolo aveva avuto ad oggetto una massa indiscriminata di documentazione contenuta in numerosissime cartelle rinvenute negli locali nella disponibilità degli indagati, riguardanti anche dati strettamente contabili dell’azienda e i rapporti con i dipendenti, già apprese dai militari operanti della guardia di finanza, il sequestro del P.M. deve considerarsi adottato in palese violazione degli indicati criteri di adeguatezza e proporzionalità: è, dunque, illegittima l’ordinanza di conferma del provvedimento genetico della misura, contenente una motivazione del tutto apparente, avendo il Tribunale di Gorizia asserito che "le modalità operative seguite dal P.M. e dalla polizia giudiziaria" dovevano considerarsi legittime perché adottate per evitare "una più invasiva e mortificante, per l’azienda e per la sua immagine commerciale, paralisi della propria attività dovuta alla presenza in loco degli operanti della guardia di finanza, per un tempo indeterminabile". Ciò tanto più avendo la difesa allegato che il materiale cartaceo era ben catalogato per singola gara e per anno di riferimento.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza gravata con rinvio al Tribunale di Gorizia che, nel nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati: dovendo i giudici chiarire, in relazione alla specifica doglianza difensiva per quale di quella documentazione possa dirsi soddisfatta l’esigenza di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo ed i bisogni di accertamento dei fatti oggetto delle indagini.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro della documentazione cartacea, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Gorizia.