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Sentenza favorevole all'estradizione: quale termine per impugnare? (Cass.45127/14)

31 ottobre 2014, Cassazione penale

In materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni: in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione.

Il termine di impugnazione per le sentenze in materia di estradizione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia formulato un'irrituale riserva di motivazione dilazionata, decorrendo lo stesso dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al suo difensore, poichè l'impropria riserva di motivazione non può incidere sotto alcun profilo sul termine di quindici giorni per l'impugnazione dettato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), concernendo esso tutti i provvedimenti camerali, ivi comprese le sentenze.

 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 22/10/2014) 31-10-2014, n. 45127

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -

Dott. LEO Guglielmo - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetan - rel. Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P.I. (OBBLIGO PRES. P.G.) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 52/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/10/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. (..) che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione sull'asilo politico, insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 24 ottobre 2013, depositata in data 7 gennaio 2014, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Ucraina nei confronti di M.P. I., in quanto destinatario di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Tribunale rionale di Smila, regione di Cherkasy, in data 7 novembre 2011, per avere egli violato la libertà controllata disposta per il reato, commesso il (OMISSIS), di possesso illegale (gr. 3,09) e vendita di sostanza stupefacente del tipo cannabis (pari a gr. 2,30), sanzionato dall'art. 307 c.p. ucraino, comma 2, con pena massima di anni dieci.

2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello bolognese ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M., deducendo cinque motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), in riferimento agli artt. 507, 508 e 509 c.p.p., per la mancata sottoposizione a perizia calligrafica della sottoscrizione riportata in un atto datato 7 marzo 2011, che viene attribuita all'estradando, sebbene la difesa avesse prodotto al riguardo, in senso contrario, un elaborato peritale redatto da un consulente di grafologia (ossia, il documento estero di impegno scritto a non lasciare il territorio ucraino - cd. libertà controllata - redatto in data 7 marzo 2011 e a firma del Giudice istruttore del Dipartimento di Smila, disconosciuto dall'estradando per la natura apocrifa della sottoscrizione).

2.2. Mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), in riferimento all'art. 234 c.p.p., comma 1, artt. 237, 239, 507, 508 e 509 c.p.p., nonchè difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), riguardo alla mancata acquisizione e sottoposizione a traduzione di un documento fotografico ritraente un atto datato 5 marzo 2011, contenuto in originale nel fascicolo processuale ucraino, non trasmesso e riconosciuto come firmato dal M., al fine di contestare, quanto meno, la ritenuta assenza di materiale grafico utile per l'esame della scrittura a mezzo di esperti nel Paese richiedente (come deciso dall'Ufficio del P.M. in data 11 settembre 2013).

2.3. Mancata assunzione di prova decisiva, con violazione dell'art. 606c c.p.p., lett. d), in riferimento all'art. 234 c.p.p., comma 1, artt. 237, 239, 507, 508 e 509 c.p.p., nonchè difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), riguardo alla mancata acquisizione e sottoposizione a traduzione di un documento fotografico proveniente dall'estradando e ritraente un atto datato 9 aprile 2011, contenuto in originale nel fascicolo processuale ucraino e difforme rispetto a quello invece trasmesso al nostro Paese (ciò al fine di contestare, quanto meno, la regolarità della richiesta e la praticabilità di un'effettiva tutela legale nel Paese richiedente).

2.4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), con riferimento all'art. 509 c.p.p., stante il mancato rinvio ad altra udienza per le esigenze istruttorie dalla difesa rappresentate in merito alla verifica degli esiti delle denunce e querele presentate alla Procura generale ucraina nelle date 2 gennaio e 27 marzo 2013, nonchè alla Procura della Regione Cherkasy in data 28 marzo 2013, oltre che al Ministero degli Affari interno ucraino in data 2 gennaio 2013.

2.5. Violazioni di legge e carenze motivazionali riguardo al mancato riconoscimento di una documentata situazione di generalizzato allarme, imputabile ad una situazione di fatto dello Stato richiedente, che nega istituzionalmente ai suoi appartenenti una concreta attivazione della tutela legale per la difesa dei propri fondamentali diritti (inviolabilità della persona, difesa e giusti processo), attraverso un apparato diffuso di organi statali che pone in essere azioni illegali. Si evidenziano, al riguardo, la più volte denunziata assenza di contraddittorio e trasparenza nel procedimento instaurato in Ucraina a carico dell'estradando, la praticabilità in quel Paese dei lavori forzati, come previsto dall'art. 51, cap. 10, del relativo codice penale, ed il ricorso a tecniche di tortura, con numerosi casi di decessi all'interno dei distretti di Polizia e nelle carceri ucraine, oltre al diffuso clima di terrore cittadino proprio in Smila, ove ha sede l'Ufficio del P.M. procedente.

3. Con missiva pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 maggio 2014, il difensore dell'estradando rendeva noto che il proprio assistito aveva appena presentato all'Ufficio immigrazione della Questura di Bologna un'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

L'udienza del 14 maggio 2014 veniva rinviata a nuovo ruolo in data 22 ottobre 2014 e in data 18 settembre 2014 perveniva presso la Cancelleria di questa Suprema Corte una comunicazione della Questura di Bologna - Ufficio immigrazione che segnalava, allegando il relativo provvedimento, la pronuncia della decisione negativa al riguardo adottata il 31 luglio 2014 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione distaccata di Bologna, notificata all'estradando il 10 settembre 2014.

4. Con istanza depositata in data 16 ottobre 2014 il difensore dell'estradando ha chiesto, in primo luogo, il rinvio dell'udienza in ragione della pendenza del procedimento promosso ex art. 702 - bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bologna avverso la su indicata decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ed ha allegato una memoria difensiva a firma degli avvocati Tsokalo Alexander e Ivano Artem riguardo allo stato del procedimento penale in Ucraina; in via subordinata, inoltre, il predetto difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ex artt. 704 e 706 c.p.p..

Motivi della decisione


1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 43764 del 02/07/2008, dep. 21/11/2008, Rv. 241914; Sez. 6^, n. 26273 del 14/06/2006, dep. 27/07/2006, Rv. 235032), in materia di estradizione per l'estero il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 c.p.p., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, ed a pena di inammissibilità, alle disposizioni generali sulle impugnazioni.

Ne consegue che, in base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), il termine per impugnare è quello di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito dei medesimi provvedimenti alla parte cui la legge attribuisce il diritto d'impugnazione.

Nel caso in esame, risulta dall'attestazione della Cancelleria della Corte d'appello di Bologna che la sentenza è stata notificata all'estradando il 13 gennaio 2014 e al suo difensore in data 8 gennaio 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto solo in data 8 marzo 2014, ossia oltre il termine di legge sopra indicato, che veniva a scadere il successivo 28 gennaio.

Deve altresì rilevarsi che il termine di impugnazione è di quindici giorni anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia formulato, come avvenuto nel caso in esame, un'irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella fattispecie sino a novanta giorni), decorrendo lo stesso, come già osservato, dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al suo difensore, poichè l'impropria riserva di motivazione non può incidere sotto alcun profilo sul termine di quindici giorni per l'impugnazione dettato dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), concernendo esso tutti i provvedimenti camerali, ivi comprese le sentenze.

Una riserva irrituale di motivazione, infatti, pur non potendo produrre alcuna nullità, costituisce una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione che non può mutare, alla pari di qualsivoglia altra improprietà che attiene alla formazione del documento - sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione (Sez. 1^, n. 5496 del 03/02/2010, dep. 11/02/2010, Rv. 246125; da ultimo, v. Sez. 4^, n. 31395 del 18/04/2013, dep. 22/07/2013, Rv. 255988).

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, non resta che dichiarare la inammissibilità del ricorso, rimanendo in ogni caso affidata alla insindacabile scelta politica di competenza del Ministro della Giustizia la parola definitiva sulla domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Ucraina, non rientrando nell'ambito della valutazione giurisdizionale la considerazione della situazione e delle condizioni politiche generali del Paese idonee ad influire sulla opportunità della consegna della persona richiesta in estradizione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 203, disp. att., c.p.p..

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014