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Sentenza definitiva, ma c'era un altro ricorso in Cassazione (Cass. 41656/19)

10 ottobre 2019, Cassazione penale

La mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto da un secondo difensore dell’imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, costituisce un’omissione materiale, che deve essere emendata anche d’ufficio con la procedura di correzione di cui all’art. 625-bis c.p.p., comma 3, la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo.

La ricognizione dell’errore o l’omissione materiale può intervenire in qualsiasi momento, non apportando modifiche sostanziali al provvedimento giudiziale della Corte di cassazione.

Soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta un mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all’errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta solo un rimedio correttivo speciale rispetto a quello previsto dall’art. 130 c.p.p., che, al pari di questa, non incide sul contenuto della decisione ed elimina la difformità rispetto a quanto realmente statuito dal giudice, sicché il suo esperimento non è soggetto al rispetto di un termine ed è sempre consentito.

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 6 giugno – 10 ottobre 2019, n. 41656
Presidente Sandrini – Relatore Boni

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.Con sentenza emessa in data 5 luglio 2018 la Quinta sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’imputato O.G. col patrocinio dell’avv.to M avverso la sentenza, emessa in data 24 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 23 settembre 2015, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile dei delitti di violazione di domicilio, danneggiamento, atti persecutori e mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice, commessi in danno di C.D. e delle figlie minori.

1.1 Soltanto in data 21 marzo 2019 la cancelleria della Corte di appello di Roma inviava alla Corte di cassazione il ricorso, presentato il 10 luglio 2017 dall’altro difensore dell’O. , avv.to T, avverso la medesima sentenza e non trattato unitamente a quello già esaminato nel giudizio di legittimità.

1.2 Con tale atto il difensore ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, deducendo:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla contestata condotta elusiva di cui all’art. 388 c.p. quanto alla mancata consegna per diversi mesi alla moglie ed alle figlie minori della casa coniugale loro assegnata. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, il reato di cui all’art. 388 c.p. non è configurabile in relazione alla violazione dei provvedimenti giudiziali civili aventi ricaduta ed interesse patrimoniale, ma soltanto di quelli pronunciati nell’interesse del minore.
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.. Il giudizio di responsabilità è frutto di una inadeguata valutazione delle prove dichiarative, non essendo possibile desumere dalle stesse se gli atti compiuti dall’imputato abbiano cagionato nelle vittime l’alterazione dell’equilibrio psichico, oppure un mero stato di costrizione e di tolleranza che abbia impedito la libera determinazione del soggetto. Infatti, non è idonea a tal fine la mera presenza dell’imputato nell’area della veranda dell’abitazione occupata dalla ex moglie e dalle figlie per una settimana in atteggiamento passivo senza avere posto in essere forme di violenza, di intrusione nell’altrui sfera privata o altre pressioni e sul punto si registra la totale assenza di una motivazione anche in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, della persona offesa sullo stato di segregazione cui l’O. le aveva costrette e sull’assenza di comunicazioni con le figlie.
c) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova con riferimento alle asserite condotte di appostamento sotto l’abitazione e stazionamento nelle immediate vicinanze dell’appartamento dopo l’allontanamento dalla veranda e con riguardo alla pretesa idoneità di tali condotte a cagionare un forte stato di ansia e di paura. Tale condotta è stata ricostruita per la prima volta nella sentenza di appello, in base ad informazione probatoria che non esisteva nel processo, perché non riferita nemmeno dai testi dell’accusa, posto che anche la persona offesa aveva dichiarato di avere perso ogni riferimento del marito dopo il suo allontanamento e di averlo intravisto soltanto alcune volte nelle vicinanze del cortile di casa senza essere stata a conoscenza del luogo ove egli si fosse trasferito.
d) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato e del nesso di causalità tra le condotte accertate e l’evento tipico. L’affermato intento dell’imputato di terrorizzare e nuocere all’ex moglie ed alle figlie non è provato: egli, al contrario, era rimasto ad occupare la veranda dell’abitazione per otto giorni nel tentativo di non esservi definitivamente allontanato, mentre la permanenza in casa della C. non viene rappresentata in sentenza come dovuta al timore, all’ansìa ingenerati dall’ex marito, piuttosto che dalla preoccupazione di perdere la disponibilità dell’alloggio assegnatole. Inoltre, il mantenimento del diritto di visita alle figlie prova che non si era creato quello stato di agitazione e di paura, quel turbamento psicologico richiesto per integrare il delitto di atti persecutori. Si tratta di argomento non considerato dalla Corte di appello, per la quale la condotta tenuta dal ricorrente aveva costretto la ex moglie e le figlie a modificare le loro abitudini di vita in base ad una mera affermazione generica, che non tiene conto del fatto che anche nel periodo di permanenza dell’O. nella veranda dell’appartamento, la C. si era recato ogni giorno al lavoro, come testimoniato dal F. .
e) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento in riferimento alla porzione di recinzione che l’imputato aveva divelto per introdursi nel giardino dell’abitazione coniugale, circostanza ritenuta confermata dalla deposizione del teste D. , il quale però aveva riferito di avere visto la rete appena piegata, non già divelta, e successivamente di averne notato il ripristino. Erroneamente non sono state considerate le contrarie deposizioni dei testi D’. e Q. , che avevano escluso di avere notato un’alterazione nella consistenza della recinzione.

3. Poiché nel momento di trattazione del procedimento da parte della Quinta Sezione penale, instaurato a seguito del ricorso proposto dall’avv.to M non era nota l’avvenuta proposizione di distinto ricorso da parte dell’avv.to T, veniva quindi attivato l’ufficio ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., comma 3, il procedimento per l’eliminazione dell’errore materiale connesso all’omesso esame di tale seconda impugnazione.

4.Rileva il Collegio che la mancata conoscenza dell’avvenuta proposizione da parte di altro difensore dell’imputato, avv.to T, di autonomo ricorso avverso la medesima sentenza resa dalla Corte di appello di Roma, già impugnata dallo stesso O. con atto a firma dell’avv.to M, ha dato luogo ad una indebita duplicazione di procedimenti per la mancata trattazione unitaria dei due atti di ricorso nell’ambito del medesimo processo ed alla pronuncia di inammissibilità del ricorso a firma dell’avv.to M con la sentenza del 5 luglio 2018 senza che fosse contestualmente esaminato anche quello proposto dall’avv.to T.

Tale situazione è frutto di un disguido della cancelleria della Corte di appello di Roma nella trasmissione in tempi differenziati dei due atti d’impugnazione, che ha condizionato la formazione di due distinti incarti processuali all’atto del loro arrivo presso la cancelleria centrale di questa Corte e la decisione in precedenza assunta da questa Corte, che risulta frutto di omissione materiale.

4.1 L’art. 625-bis c.p.p. contempla il ricorso straordinario quale strumento per la correzione dell’errore materiale e dell’errore di fatto, contenuti nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, attivabile ad istanza di parte, oppure d’ufficio. Il comma 2 regola il caso della proposizione del ricorso ad iniziativa di una delle parti ed impone il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni, decorrente dal deposito della motivazione della sentenza così impugnata; il successivo comma 3, modificato dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 68, riconosce la possibilità dell’attivazione ufficiosa del rimedio inficiante le pronunce di legittimità, ma introduce un regime differenziato nel senso che, quando sia rilevato l’errore percettivo, il termine per l’introduzione del ricorso è di novanta giorni, decorrente dalla deliberazione della sentenza a differenza di quanto stabilito in caso di errore materiale, che "può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio in ogni momento". L’esenzione dal rispetto di termini perentori prescritti per la proposizione del ricorso della parte o d’ufficio, opera nel solo caso si debba emendare dai provvedimenti pronunciati dal giudice di legittimità un errore materiale e non un errore percettivo o di fatto. È illuminante quanto esposto nella relazione governativa sullo schema del disegno di legge, ove si è precisato che la previsione del termine abbreviato di novanta giorni, "pari al triplo di quello previsto per il deposito della sentenza e decorre appunto dalla deliberazione, dal momento che è dalla rilettura degli atti del processo in sede di redazione della motivazione che la Corte può avvedersi, senza sollecitazione delle parti, dell’errore in cui è incorsa", mentre per le parti il termine prolungato sino a centottanta giorni si giustifica con la necessità di avere contezza della decisione, corredata dalla sua parte motiva, per poter riscontrare la presenza di errori percettivi degli atti interni al giudizio di legittimità. Non altrettanto è necessario per poter riconoscere l’errore o l’omissione materiale, la cui eliminazione, non apportando modifiche sostanziali al provvedimento giudiziale della Corte di cassazione, può intervenire in qualsiasi momento.

4.2 Nell’elaborazione esegetica, propria della giurisprudenza di legittimità, sono stati individuati i criteri che consentono di distinguere l’errore materiale da quello che ammette la proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.. In particolare le Sezioni Unite hanno precisato che nella procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall’art. 130 c.p.p., è assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9/10/1996, Armati, rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18/05/1994, Armati, rv. 198543).

Anche nei successivi interventi delle Sezioni Unite è stata ribadita la linea interpretativa di rigida delimitazione degli interventi correttivi aventi ad oggetto gli errori materiali (n. 16103 del 27/03/2002, Basile, rv. 221283; Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino, Rv. 221279): è stato rilevato che questo tipo di errori rappresenta il frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui deriva il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, con la conseguente difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. In coerenza con la predetta natura dell’errore materiale è stata individuata anche la finalità della procedura di correzione ai sensi dell’art. 130 c.p.p., che ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto" senza apportare nessuna modificazione essenziale del contenuto del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.), il che avvalora anche la negazione della sua natura di mezzo di impugnazione.

A nulla rileva sul piano sistematico che la stessa norma di legge, l’art. 625-bis c.p.p., contempli entrambi gli strumenti: soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta un mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all’errore materiale, previsto nella medesima disposizione, rappresenta solo un rimedio correttivo speciale rispetto a quello previsto dall’art. 130 c.p.p., che, al pari di questa, non incide sul contenuto della decisione ed elimina la difformità rispetto a quanto realmente statuito dal giudice, sicché il suo esperimento non è soggetto al rispetto di un termine ed è sempre consentito.

4.3 Nella giurisprudenza di legittimità è stata altresì delineata la diversa nozione di errore di fatto, che è ravvisabile nei casi di travisamento degli atti interni al giudizio di legittimità e che può presentarsi nelle due forme dell’omissione o dell’invenzione: la prima ipotesi si realizza quando sia omessa la considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione nel senso che le doglianze riguardanti un capo o punto della decisione siano totalmente pretermesse; la seconda ipotesi consiste nell’errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. In entrambe le situazioni i vizi devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali, in modo che ne sia derivata la pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, si sarebbe esitato. Quale ulteriore conseguenza si ricava in negativo che non rientrano nel concetto di "errore di fatto" gli errori di valutazione delle emergenze probatorie; gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge; gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure mediante la domanda di revisione (Cass. sez. 1, n. 17362 del 15/04/2009, Di Matteo, rv. 244067; S.U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, rv. 250527; Corte Cost., sentenza n. 395 del 2000).

5.Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso specifico si sia verificato un errore materiale nella formazione di due distinti fascicoli processuali, uno per ciascun atto d’impugnazione, sebbene essi siano afferenti alla medesima posizione sostanziale ed allo stesso provvedimento impugnato e tale errore ha incolpevolmente indotto la Quinta sezione penale a pronunciare la sentenza del 5 luglio 2018 in merito al solo atto d’impugnazione proposto dall’avv.to M.

Per quanto l’effetto prodottosi consista nella mancata delibazione dei motivi articolati nell’autonomo atto impugnatorio proposto da altro difensore, ciò nonostante quello in cui è incorsa la Corte di cassazione non è un errore percettivo di tipo omissivo, integrante il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., comma 1, poiché non si è realizzato nella mancata considerazione di un atto facente parte dell’incarto processuale, sfuggito alla considerazione giudiziale per una svista o per la superficialità della disamina. Al contrario, l’assenza dell’atto pretermesso tra i documenti disponibili e compulsabili, perché non inserito nel fascicolo e persino ignorato nella sua esistenza in quel momento a causa del descritto disguido, ha impedito di esprimere una qualsiasi determinazione al riguardo ed a tale inconveniente deve porsi rimedio a tutela dei diritti insopprimibili della parte ricorrente, del tutto estranea alla situazione venutasi a creare, mediante la correzione dell’omissione materiale ai sensi dell’art. 625 c.p.p., comma 3, nel testo vigente, che, come già detto, consente un intervento emendativo svincolato dal rispetto di termini perentori.

Può dunque formularsi il seguente principio di diritto: "la mancata valutazione di un atto di ricorso per cassazione, proposto da un secondo difensore dell’imputato avverso la stessa sentenza di condanna, già impugnata da altro difensore, a ragione della trasmissione in tempi differenti dei due atti di impugnazione da parte della cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, costituisce un’omissione materiale, che deve essere emendata anche d’ufficio con la procedura di correzione di cui all’art. 625-bis c.p.p., comma 3, la cui attivazione non è soggetta al rispetto del termine di novanta giorni dalla deliberazione della sentenza, prescritto soltanto per il ricorso straordinario per errore percettivo".

Ne discende la revoca della sentenza, emessa dalla Quinta sezione penale in data 5 luglio 2018, d’inammissibilità del ricorso proposto per conto dell’imputato dall’avv.to M., la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei confronti dell’imputato O.G. dalla Corte di appello di Roma in data 24 febbraio 2017 ed il rinvio del processo per la celebrazione della fase rescissoria, deputata alla completa disamina contestuale di entrambi gli atti d’impugnazione.

P.Q.M.

revoca la sentenza n. 42589 del 5 luglio 2018 di questa Corte Suprema, sezione quinta e dichiara la non esecutività della sentenza 24.02.2017 della Corte di appello di Roma nei confronti di O.G. . Rinvia a nuovo ruolo la celebrazione del giudizio rescissorio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge