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Sentenza copia incolla? (Cass. 17909/22)

5 maggio 2022, Cassazione penale

Stigmatizzabile la sentenza incentrata sulla tecnica del copia e incolla con rapide e generiche considerazioni nella parte valutativa, risolvendosi in considerazioni che omettono di misurarsi criticamente con i motivi sufficientemente specifici e articolati dedotti con l'impugnazione.

 

Corte di Cassazione

Sent. Sez. 3 Num. 17909 Anno 2022

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 07/04/2022 - deposito 5/5/2022


sui ricorsi proposti da
SENTENZA
GMSe, nato in ** il **/1990 MM, nato a ** il **/1962

avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dell'avv. MF per MSG, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale„ ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva condannato MSG alla pena di due anni di reclusione e 3.000 di multa per i reati cii cui ai capi 5) e 9), e MM alla pena alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000 di multa per i reati di cu ai capi 18) e 19). Il Tribunale, inoltre, assolveva G dal reato di cui al capo 4) per insussistenza del fatto.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso promosso nell'interesse di MSG è affidato a due motivi, esposti congiuntamente, con cui si deduce sia il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, sia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio. Premette il difensore che, con l'atto di appello, si era contestata l'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo 5), che si fonda sulla conversazione n. 645, da cui emergerebbe solgi una mera trattativa relativa a un'eventuale futura vendita di sostanza stupefacente, e, quanto al capo 9), si era evidenziato come si trattasse del medesimo quantitativo di cui al capo 5). Ciò posto, ad avviso del difensore la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le questioni sollevate con i motivi di appello, essendosi limitata, con la tecnica del copia e incolla, a riportare pedissequamente la sentenza di primo grado.

Analoghi rilievi vengono svolti con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo con l'atto di appello sollevato dettagliate censure cui la Corte non ha esaminato.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di MM si articola in quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore contesta l'affermazione della responsabilità, in quanto l'attività di captazione è avvenuta all'interno di un'autovettura di altro soggetto sottoposto ad indagini, l'A, e senza che vi sia stata un'attività di verifica della presenza del Mele a bordo di tale veicolo; in ogni caso, non vi sono riscontri in ordine alla presunta attività di spaccio, anche considerando che il M è soggetto tossicodipendente ritirava il metadone dal s.e.r.t.

4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Argomenta il difensore che, in ogni caso, il fatto sarebbe di particolare tenuità, posto che si riferirebbe a metà dose di 1.400 mg. di metadone, per un corrispettivo di 250 euro, e che il fatto sarebbe occasionale, posto i precedenti penali di riferiscono ad altre tipologie di reati.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., circostanza applicabile nel caso di specie, trattandosi della cessione di mezza dose di metadone per il corrispettivo di 250 euro.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., avendo la Corte di merito escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la contenuta gravità del fatto e avendo comunque inflitto una pena stimata eccessiva.

5. I ricorsi non sono manifestamente infondati, sicché, stante il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, deve prendersi atto del decorso del termine massimo di prescrizione per tutti i reati ascritti agli imputati.

6. La sentenza impugnata, infatti, è da stigmatizzare, essendo incentrata sulla tecnica del copia e incolla; in particolare, dapprima riporta pedissequamente il contenuto degli atti di appello (p. 3-8 quanto a Mele, p. 8-12 quanto a Gualano), quindi è integralmente trascritta la motivazione della sentenza di primo grado (p. 12-18), mentre la parte propriamente valutativa si esaurisce in rapide e generiche considerazioni ("Ad avviso della Corte alla stregua delle risultanze di indagine e delle acquisizioni testimoniali dibattimentali, le doglianze esposte dagli appellanti sono totalmente infondate. I dialoghi registrati sono univoci nel senso di rappresentare l'attività di spaccio di stupefacenti posta in esser dagli imputati, e non vi sono acquisizioni in senso contrario offerte dalle difese, le quali si sono basate sulla insufficienza probatoria della cd. droga parlata"; p. 19), considerazioni che omettono di misurarsi criticamente con i motivi sufficientemente specifici e articolati dedotti con l'impugnazione proposta dai due ricorrenti.

7. Orbene, poiché i reati sono stati commessi il 12 dicembre 2013 e il 21 gennaio 2014 quanto a G, e il 20 e il 31 gennaio 2014 quanto a M, deve rilevarsi che, alla data odierna, in assenza di periodi interuttivi, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, risulta decorso per tutti i reati ascritti ai ricorrenti.

8. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 07/04/2022.