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Sempre aggravato il reato contro un anziano (Cass. 12796/19)

22 marzo 2019, Cassazione penale

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In tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio: non può essere messo in dubbio - e ciò risponde ad una massima di esperienza di indiscutibile affidabilità - che una persona offesa di età avanzata sia maggiormente vulnerabile di una giovane perché dotata di una capacità di attenzione e di reazione decisamente più ridotta, il che, di conseguenza, costituisce un'obiettiva agevolazione per l'autore del reato, che può confidare sulle maggiori possibilità di una buona riuscita dell'azione illecita e che, pertanto, può essere indotto a scegliere quell'obiettivo piuttosto che altri.

Nel furto con strappo, le possibilità che la vittima avverta il pericolo imminente e che impedisca la sottrazione del bene portato sulla sua persona sono indubbiamente mortificate dalle ridotte capacità di percezione del pericolo e di predisposizione alla difesa ed alla reazione legate alla vecchiaia.

"Nei reati che presuppongono un'interazione tra autore del fatto e vittima - quale, in particolare, il furto con strappo - l'agevolazione all'agire illecito che deriva dall'età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi, in capo al Giudice di merito, uno specifico onere motivazionale nel riconoscere la circostanza aggravante della minorata difesa. 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 21 febbraio – 22 marzo 2019, n. 12796

Presidente Miccoli – Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. Il 7 febbraio 2018, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna del Giudice monocratico del Tribunale della stessa città nei confronti di Re. De Pa., condannato per furto con strappo aggravato dalla minorata difesa ai danni della settantaquattrenne Lu. Co..
2. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha articolato due motivi di ricorso.
2.1. Il primo avversa la decisione della Corte leccese reputandola affetta sia da violazione di legge che da vizio di motivazione.
Il ricorrente si sofferma sui motivi di appello e riepiloga le doglianze che avevano contrastato la valenza del riconoscimento dell'imputato da parte della teste Di Sa. e quelle concernenti l'individuazione dell'autovettura del De Pa., per poi concludere che la Corte di appello aveva omesso di rispondere alle censure e, quanto al riconoscimento, si era limitata ad affermare che esso vi era stato e che questo bastava. La Corte distrettuale non aveva risposto neanche alle doglianze dell'appellante circa la prova d'alibi.
2.2. La sentenza - sostiene il ricorrente - sarebbe viziata anche da violazione di legge e vizio di motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa perché occorreva accertare che l'età della vittima avesse determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, quanto al riconoscimento dell'imputato da parte della teste Di Sa., l'impugnativa non contiene una censura della sentenza della Corte di appello, ma si limita, per quanto è dato comprendere, ad una mera rievocazione delle critiche che erano state mosse alla decisione di prime cure da parte dell'appellante. D'altra parte il tema del riconoscimento - su cui pare insistere il ricorrente - è stato ampiamente affrontato dalla Corte territoriale con una motivazione che si sottrae alle censure di parte; i Giudici di appello, infatti, non tacendo circa l'esito negativo di una prima individuazione ad opera della donna testimone oculare del fatto, hanno però valorizzato quelle successive, nonché la precisa individuazione da parte della teste della persona dell'imputato come colui che, prima del misfatto, le aveva consegnato del pesce quando il fratello frequentava la scuola dove ella svolgeva le mansioni di collaboratrice scolastica.
2.2. Circa la prova d'alibi, la Corte di appello non è incorsa nella lamentata omissione motivazionale dal momento che correttamente ha richiamato la sentenza di primo grado la quale, con grande sforzo argomentativo, aveva razionalmente smentito la valenza a discarico degli elementi offerti dalla difesa, venendo poi contestata da un appello che non aveva fatto altro che affrontare i medesimi temi già sceverati dal primo Giudice.
Tenuto conto delle modalità argomentative del gravame di merito, dunque, può trovare applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante - come è accaduto nella specie - non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435)
3. Il secondo motivo di ricorso - circa il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa - è infondato quando opina circa la necessità di accertare che l'età della vittima avesse determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.
Il Collegio è giunto a questa conclusione per due ragioni.
Da una parte, il ricorso trascura di avversare specificamente la sentenza impugnata nella parte in cui aveva valorizzato l'impossibilità della persona offesa di inseguire lo scippatore.
Dall'altra - e soprattutto - si ritiene che, sul Giudice di appello, non gravasse un particolare onere motivazionale circa l'idoneità agevolativa dell'età senile della vittima.
Nell'affrontare questo tema, occorre ricordare che questa Corte ha più volte sancito il principio secondo cui, in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564 - 01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948 - 01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, Licciardello e altri, Rv. 248163 -01).

In tutti i precedenti citati, la Corte, sancito il principio e la necessità di attribuire particolare rilievo all'età avanzata della vittima, ha poi sempre evidenziato la necessità di individuare, nell'ambito dell'azione specifica portata ai danni delle persone offese, gli indicatori della concreta agevolazione che, dall'età avanzata, era derivata per il soggetto-agente.

Altro principio di matrice giurisprudenziale che occorre evocare è quello, che non registra interpretazioni diverse, secondo cui non è necessario che le circostanze di tempo, di luogo o di persona, previste dall'art. 61, numero 5), cod. pen., abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia stata soltanto ostacolata (ex multis, Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, B, Rv. 271592 - 01; Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, Rv. 267496 - 01).

Orbene, anche tenuto conto di quest'ultimo principio, il Collegio ritiene che sia necessario operare una puntualizzazione esegetica quanto all'onere argomentativo che grava sul Giudice di merito che debba vagliare la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa in relazione all'età avanzata della vittima.

Se, come si evince dai lavori preparatori alla L. 15 luglio 2009, n. 94, la ratio dell'interpolazione del testo dell'art. 61, comma 1, n. 5), cod. pen. con l'espressione "anche in riferimento all'età" era legata alla necessità di punire più gravemente chi approfittasse della debolezza fisica dovuta all'età senile - quale minorazione delle capacità difensive del soggetto che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica - occorre dunque domandarsi quanto questa incidenza vada argomentata e quanto, di contro, essa possa essere presunta sulla scorta dei dati di comune esperienza.

A tale proposito, il Collegio ritiene che non possa essere messo in dubbio - e ciò risponde ad una massima di esperienza di indiscutibile affidabilità - che una persona offesa di età avanzata sia maggiormente vulnerabile di una giovane perché dotata di una capacità di attenzione e di reazione decisamente più ridotta, il che, di conseguenza, costituisce un'obiettiva agevolazione per l'autore del reato, che può confidare sulle maggiori possibilità di una buona riuscita dell'azione illecita e che, pertanto, può essere indotto a scegliere quell'obiettivo piuttosto che altri.

Ugualmente non è possibile dubitare che tale vulnerabilità venga in rilievo precipuamente nei casi in cui il reato presupponga un'interazione tra soggetto agente e vittima, nella quale potrebbe, in teoria, insinuarsi la reazione della persona offesa e non già in altre situazioni in cui tale interazione non vi sia perché il reato prescinde dai contatti autore-vittima.

Ebbene, non può negarsi, allora, che i reati che implicano un impatto sulla sfera fisica o psichica del soggetto passivo da parte dell'autore del fatto e la cui buona riuscita conti sulla maggiore o minore difficoltà di reazione all'offesa da parte della vittima rechino in re ipsa la dimostrazione quantomeno dell'agevolazione derivata dall'età avanzata della vittima, senza che sul Giudice debba gravare un onere motivazionale specifico ed ulteriore (rispetto al rilievo del dato obiettivo dell'età) che appare superfluo, alla luce della massima di esperienza sopra ricordata. In tali casi, infatti, le possibilità che la vittima impedisca la commissione del reato ai suoi danni sono indubbiamente inibite o quantomeno ostacolate dal naturale ottundimento dei sensi e dall'inibizione delle capacità motorie che derivano dall'avanzare dell'età.

Tanto può dirsi senz'altro per il furto con strappo, in cui le possibilità che la vittima avverta il pericolo imminente e che impedisca la sottrazione del bene portato sulla sua persona sono indubbiamente mortificate dalle ridotte capacità di percezione del pericolo e di predisposizione alla difesa ed alla reazione legate alla vecchiaia.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio: "Nei reati che presuppongono un'interazione tra autore del fatto e vittima - quale, in particolare, il furto con strappo - l'agevolazione all'agire illecito che deriva dall'età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi, in capo al Giudice di merito, uno specifico onere motivazionale nel riconoscere la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen."
L'applicazione, nel caso di specie, del principio suddetto avvalora la tesi dell'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.