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Seganalzione anonima: riscontro è attività di PG (Cass. 649/21)

11 gennaio 2021, Cassazione penale

L’ufficiale di polizia giudiziaria che effettua accertamenti per riscontrare la veridicità di una informazione confidenziale che comunque rappresentava un fatto astrattamente costituente reato non  dà corso ad attività ispettive o di vigilanza amministrative ma una attività posta in essere per accertare l’effettiva consumazione di un fatto-reato con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'interessato, nemmeno a titolo di riscontro della notizia informalmente appresa e della ricostruzione del fatto.

Le notizie fornite da informatori anonimi veicolate nel processo esclusivamente attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dall’agente o dall’ufficiale di PG non possono essere acquisite nè utilizzate ai fini della decisione: la mancata assunzione della testimonianza della fonte confidenziale impedisce di valutarne il contenuto informativo ed obbliga il giudice a misurarsi esclusivamente con i fatti accertati direttamente dall’UPG.

 


Corte di Cassazione

sez. III Penale, sentenza 9 ottobre 2020 – 11 gennaio 2021, n. 649
Presidente Sarno – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto

1. Il sig. D.F.M. ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/10/2019 del Tribunale di Salerno che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 Euro di ammenda.
1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 195 c.p.p., commi 4 e 7 e art. 203 c.p.p. e l’inutilizzabilità della testimonianza resa dal M.llo C.V. che aveva riferito di fatti appresi da una fonte confidenziale mai resa nota.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 62 c.p.p., art. 63 c.p.p., comma 2 e art. 195 c.p.p., comma 4, e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in sede di sequestro in quanto nei suoi confronti già sussistevano gli indizi del reato oggetto di successiva condanna.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’insussistenza del reato sotto il profilo del malgoverno della logica, degli elementi probatori a disposizione del Tribunale e della fattispecie incriminatrice, non potendosi escludere, quanto a quest’ultimo aspetto, la occasionalità della condotta.
1.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. e l’omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiesto in sede di conclusioni.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato.
3. Il ricorrente risponde del reato a lui ascritto perché, agendo in concorso con B.R. , aveva effettuato un’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e, segnatamente, di circa di kg. 202,00 di cavi elettrici dismessi, anelli in alluminio e materiale ferroso vario, stoccati all’interno di un capannone, in assenza della prescritta autorizzazione. Il fatto è contestato come commesso in (omissis) .
3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il M.llo c.c. C.V. , a seguito di segnalazione confidenziale relativa alla gestione di rifiuti non autorizzati, si era recato presso il capannone industriale del ricorrente al quale aveva chiesto contezza dell’attività svolta. Questi aveva risposto di essere in pensione e di aver svolto, nel passato, l’attività di officina meccanica-saldatore finalizzata alla costruzione di cassoni per furgoni ed autocarri, esercitata proprio all’interno del capannone in questione. Dopo aver ispezionato il capannone, i Carabinieri avevano rinvenuto 5 sacchi di iuta contenenti materiale elettrico di vario spessore e dimensioni e materiale ferroso di vario tipo. L’UPG aveva riferito in dibattimento che, secondo la fonte confidenziale, il materiale era stato consegnato dal B. , circostanza ritenuta veridica dal Tribunale trattandosi di persona nota all’Ufficio come dedita alla raccolta di rifiuti e quale effettivo titolare dell’autovettura utilizzata per il trasporto.
4. Tanto premesso, il primo motivo è fondato.
4.1. Non v’è dubbio che le notizie fornite da informatori anonimi veicolate nel processo esclusivamente attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dall’agente o dall’ufficiale di PG non possono essere acquisite nè utilizzate ai fini della decisione (art. 203 c.p.p., comma 1). Nel caso di specie, l’informazione confidenziale è stata utilizzata per segnalare un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata esercitata nel capannone dell’odierno ricorrente in concorso con il B. . La mancata assunzione della testimonianza della fonte confidenziale impedisce di valutarne il contenuto informativo ed obbliga il giudice a misurarsi esclusivamente con i fatti accertati direttamente dall’UPG che si era recato sul posto. Il fatto accertato, al netto delle informazioni utilizzabili, è costituito esclusivamente dal rinvenimento, nel capannone ove il ricorrente svolgeva la sua attività di officina meccanica, di rifiuti speciali oggettivamente coerenti con il tipo di attività già svolta. Se e come questo fatto, possa di per sé integrare il reato di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non è affatto spiegato dal Tribunale, la logica della cui decisione è chiaramente influenzata dalle notizie informalmente rese dal confidente rispetto alle quali gli esiti dell’attività accertativa dell’UPG costituiva mero riscontro e come tale è stato trattato.
5. È fondato anche il secondo motivo.
5.1. L’ufficiale di polizia giudiziaria si è recato sul posto per riscontrare la veridicità di una informazione confidenziale che comunque rappresentava un fatto astrattamente costituente reato. Pertanto, le informazioni rese dall’imputato in risposta a domande dell’ufficiale di PG procedente non avrebbero potuto essere utilizzate, nemmeno a titolo di riscontro della notizia informalmente appresa e della ricostruzione del fatto (art. 350 c.p.p., comma 6). D’altro canto, l’ispezione non è stata effettuata nel corso di attività ispettive o di vigilanza amministrative nel corso delle quali l’emersione di un fatto astrattamente qualificabile come reato resta una possibilità disciplinata, nei suoi risvolti penali, dall’art. 220 disp. att. c.p.p.; l’attività posta in essere dall’ufficiale di PG è stata effettuata per accertare l’effettiva consumazione di un fatto-reato.
6.La fondatezza dei due primi motivi, che riguardano la sussistenza del fatto, rende superfluo l’esame degli altri due, anche se è vero che il Tribunale ha anche omesso di decidere sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena chiesto in sede di discussione.
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.