Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ritardo nel soccorso sanitario irrilevante se .. (Cass. 11536/20)

7 aprile 2020, Cassazione penale

Interruzione del nesso causale:  ritardo nel soccorso prestato dal personale sanitario irrilevante allorché l’evento morte configuri il sostanziarsi del medesimo rischio cagionato dalla condotta colposa dell’agente rispetto alla quale la cattiva risposta medica può al più costituire concausa priva di autonomia. 

Sulla base del criterio condizionalistico generalmente riconosciuto (conditio sine qua non) in sede penale, la causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale (riconducibile alla condotta colposa dell'imputata) deve innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dall'agente.

Chi determina colposamente un rischio (caduta e frattura) da cui è conseguito l'evento (emorragia e morte), non può invocare l'errore medico quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e interruzione del nesso causale: l'operato dei medici può avere, al più, un ruolo concausale, trattandosi di un'unica sequenza causale che ha comportato l'evoluzione (in senso peggiorativo) del medesimo rischio.

Un asserito errore del personale sanitario successivo alla induzione colpa alla caduta della persona offesa non introduce un rischio nuovo o incommensurabile rispetto a quello determinato dalla prevenuta, non potendosi ritenere "nuovo" il rischio determinato dalla realizzazione dell'errore primario, che il primo agente era chiamato ad evitare. 

La valutazione richiesta in punto di circostanze attenuanti generiche è volta a considerare il fatto e la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena, nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., mentre la concessione dei benefici quale la sospensione condizionale è orientata a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose, nell'ambito di un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere del reo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 11/02/2020) 07-04-2020, n. 11536

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in accoglimento del terzo motivo.

Nessun difensore è presente.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 31.1.2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato D.A. responsabile del reato di omicidio colposo dell'anziano marito A.G., per negligenza, imprudenza e contravvenendo alle tassative indicazioni impartite dal personale sanitario dell'ospedale ove l' A. era ricoverato. In particolare, si addebita alla prevenuta di aver rimosso la barriera protettiva posta sul lato del letto, facendo scendere il marito per recarsi in bagno, in violazione di quanto prescritto da infermieri e medici di guardia, senza richiedere l'assistenza di un infermiere, e senza fornirgli lei stessa adeguata assistenza, facendo in modo che, per ben due volte nel corso della nottata, la persona offesa cadesse rovinosamente per terra, così procurandosi una frattura sottocapitata del femore sinistro, da cui derivava una gravissima emorragia interna post-traumatica che ne determinava il decesso (in data (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.

I) Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione relativa alla mancata notifica all'imputata dell'avviso di fissazione dell'udienza in Corte d'appello; incostituzionalità dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

Si eccepisce che l'avviso di fissazione dell'udienza in appello non è stato notificato al domicilio dell'imputata ma - ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, - alla casella PEC del difensore. Il rifiuto della notifica da parte del difensore è stato ritenuto erroneamente irrilevante dai giudici di merito, perchè intervenuto oltre otto ore dalla ricezione dell'atto, senza considerare che la ricezione spesso non coincide con la lettura del contenuto della PEC. Sussiste disparità di trattamento fra chi riceve la notifica tramite Ufficiale Giudiziario, con immediata possibilità di rifiutarla, e chi la riceve tramite PEC, pertanto si ritiene tale disciplina costituzionalmente illegittima.

II) Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato.

Si denuncia che la responsabilità circa la sorveglianza e la cura dell'ammalato non può ricadere sulla moglie, rumena, la quale è stata lasciata ad assistere il marito, pulendolo per diverse volte, da sola, nonostante la presenza in loco del personale infermieristico. La sentenza impugnata omette di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, dandolo per scontato in ordine al reato contestato, e ciò perchè non tiene in nessun conto di quanto scritto e riferito dal perito (Dott. C.) nominato dal giudice. Difetta una valutazione in ordine al profilo più personale della scusabilità, o della non esigibilità, dal momento che tutto avviene all'interno di una stanza di un ospedale alla presenza di personale infermieristico e medico di turno non avvisato. La D. voleva pulire il marito, che si era sporcato una seconda volta, senza disturbare il personale ospedaliero e per far ciò aveva dovuto togliere le sbarre di protezione, non riuscendo poi più a trattenere il marito, che era caduto scivolando per terra (intorno all'una di notte).

Il perito ha evidenziato che, dopo la caduta, si era venuta a determinare una situazione di negligenza addebitabile al personale sanitario, escludendo il nesso di causalità tra la caduta e l'evento morte. Neanche vi è prova che la D. avesse ben compreso il divieto di far alzare dal letto il marito.

III) Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare la pluralità delle condotte ontologicamente diverse e cronologicamente successive che hanno comportato la morte del sig. A..

Si denuncia che non sono state considerate le inadempienze del personale sanitario in relazione all'evento morte, avuto riguardo al fatto che l'intervento dei sanitari è avvenuto dopo ben 9 ore dalla caduta (di cui erano a conoscenza). La Corte territoriale non ha motivato sulle notevoli inadempienze ed omissioni del personale ospedaliero. Secondo il perito, una corretta gestione della terapia dello shock avrebbe potuto incidere in maniera rilevante sulle possibilità di salvezza del paziente. I giudici di merito non si sono confrontati adeguatamente con tali conclusioni, omettendo di ricostruire la serie causale intercorrente fra la condotta addebitata alla D. e il decesso dell' A. avvenuto in ospedale. Si sarebbe dovuto riconoscere l'effetto interruttivo del nesso di causalità in rapporto alla pregressa condotta della ricorrente, quale risultato di una corretta ricostruzione controfattuale basata su una completa caratterizzazione della fattispecie concreta, esaminando ogni singolo fattore potenzialmente rilevante dal punto di vista eziologico. La perizia in atti ha evidenziato le omissioni e negligenze, successive alla caduta, di tutto il personale sanitario, idonee ad interrompere il nesso di causalità.

IV) Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Si evidenzia l'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di maltrattamenti da parte della stessa nei confronti del marito, nonchè l'assenza di un adeguato giudizio prognostico fondato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente respinto l'eccezione difensiva, facendo leva sul noto orientamento della Suprema Corte che richiede che il rifiuto di notifica del difensore sia contestuale alla nomina o quantomeno preceda l'atto di notifica (cfr. Sez. 1, n. 16615 del 27/02/2013, Di Silvio, Rv. 25531901).

Ne discende che, in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, è onere della parte che deduca l'avvenuta irregolarità della notificazione al difensore di fiducia - per rifiuto di questi di ricevere atti destinati all'imputato - di produrre l'atto di nomina o la dichiarazione formale presentata all'autorità giudiziaria, prima della notifica in questione, dalla quale risulti la manifestazione di tale rifiuto (Sez. 2, n. 56336 del 18/09/2018, Mancuso, Rv. 27629701). Tale onere non è stato adempiuto dalla ricorrente in questa sede.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica in punto di colpa, ed esente da errori di diritto rilevabili in Cassazione.

I giudici di merito, in proposito, hanno sottolineato l'imprudenza e la negligenza dell'imputata nel consentire al marito sedato di scendere dal letto per andare in bagno, nonostante i sanitari le avessero chiaramente detto di non abbassare le sbarre di protezione del letto e di non farlo scendere per nessuna ragione. La donna aveva, invece, deliberatamente rimosso le protezioni e l'uomo, irrequieto e scomposto nei movimenti, oltre che ancora sotto il parziale effetto dei farmaci tranquillanti, si era mosso da solo verso il bagno, cadendo tutte e due le volte e procurandosi, con la seconda caduta, la frattura che ne aveva determinato il decesso.

La ricorrente accenna ad una generica inesigibilità nei suoi confronti di doveri che avrebbero dovuto ricadere sul personale sanitario, ma non adduce elementi specifici a sostegno di tale rilievo, al di là della considerazione, tutt'altro che dimostrata, secondo cui l'imputata si sarebbe trovata di fronte ad una situazione emergenziale.

Di contro, i giudici di merito hanno, sostanzialmente, ricondotto la colpa della D. ad una condotta contraria ad una elementare regola di prudenza - di cui la stessa era stata resa edotta - che le imponeva, nell'occasione, di non abbassare le sbarre di protezione del letto nel quale si trovava il coniuge; del resto, per qualsiasi esigenza che si fosse presentata, la D. ben avrebbe potuto, eventualmente, chiedere (e pretendere) l'assistenza del personale infermieristico di turno.

3. Il terzo motivo non coglie nel segno.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'iter argomentativo della sentenza impugnata appare adeguato e privo di vizi logico-giuridici anche in relazione alla ritenuta insussistenza di una interruzione del nesso causale, a riguardo della paventata condotta colposa del personale sanitario.

I giudici di merito, in proposito, hanno correttamente affermato che, sulla base del criterio condizionalistico generalmente riconosciuto (conditio sine qua non) in sede penale, la causa sopravvenuta idonea ad escludere il nesso causale (riconducibile alla condotta colposa dell'imputata) deve innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dall'agente. Nel caso che occupa, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha affermato che l'asserito errore del personale sanitario, in ogni caso, non avrebbe introdotto un rischio nuovo o incommensurabile rispetto a quello determinato dalla prevenuta, non potendosi ritenere "nuovo" il rischio determinato dalla realizzazione dell'errore primario, che il primo agente era chiamato ad evitare (cfr. Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Palmeri, Rv. 27623802). Ciò in quanto è stato appurato che la sequenza causale, nella specie, ha avuto inizio proprio a seguito del comportamento colposo della D., sicchè la successiva e "cattiva" risposta medica non può costituire causa autonoma dell'evento, in quanto conseguente a quella condotta iniziale (induzione colposa alla caduta della persona offesa).

In definitiva, è stato inconfutabilmente accertato che l'imputata ha determinato (colposamente) un rischio (caduta e frattura) da cui è conseguito l'evento (emorragia e morte), rispetto al quale l'operato dei medici ha avuto, al più, un ruolo concausale, trattandosi di un'unica sequenza causale che ha comportato l'evoluzione (in senso peggiorativo) del medesimo rischio.

4. Il quarto motivo è solo parzialmente fondato.

E' infondato in punto di circostanze attenuanti generiche, che sono state adeguatamente negate dai giudici di merito sulla scorta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, alla luce della ritenuta gravità del fatto.

Si deve, invece, convenire con la ricorrente che nella sentenza impugnata difetta una valutazione adeguata in ordine alla prognosi che il giudice è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 164 c.p.; vale a dire in ordine alla probabilità/presunzione ("...il giudice presume"), fondata sull'analisi delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., "che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". Valutazione che è diversa da quella richiesta in punto di circostanze attenuanti generiche, volta a considerare il fatto e la personalità del reo ai fini della proporzionalità e dell'adeguatezza della pena, nel contesto valutativo generale proprio delle attenuanti ex art. 62-bis c.p.; mentre la concessione dei benefici è orientata a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attività criminose, nell'ambito di un giudizio probabilistico in cui non può essere indifferente la propensione a delinquere del reo (cfr. Sez. 3, n. 12828 del 18/10/1999, Dal Pont, Rv. 21563601).

La Corte territoriale, nel caso, ha negato il beneficio della sospensione condizionale, esprimendosi in termini negativi e ipotetici ("...non è lecito nè possibile escludere che la D....in futuro non commetta altri reati..."), mentre avrebbe dovuto improntare la giustificazione della prognosi in termini positivi ed espliciti, essendo precipuo onere del giudicante specificare sulla base di quali concreti elementi sia (o non sia) presumibile che l'imputata si asterrà, in futuro, dal delinquere, secondo una valutazione complessiva che deve necessariamente tenere conto anche della sua incensuratezza, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla in chiave prospettica (cfr. Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 27060901; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012 - dep. 2013, Colò, Rv. 25496901).

5. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Può essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p..

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2020