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Risarcimento per sovraffollamento post Toreggiani (Trib. Palermo, 187109/13)

25 marzo 2015, Tribunale di Palermo

 Va risarcito in via equitativa il detenuto ristretto in condizioni inumani a causa del sovraffollamento, avendo a disposizione circa 3,25 mq: nel caso concreto, le celle erano di mq 9.25 escluso il servizio igienico, senza acqua calda, con il riscaldamento non garantito (per la mancanza di fondi). 

 

 TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. III Civile

Proc. n. 18719/2013

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all?udienza del 9 febbraio 2015 ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c.

da

M. L. elettivamente domiciliato presso lo studio dell?Avv. Domenica Loredana De Marco, in Catania, via A. Mario 23, che lo rappresenta e difende per mandato in atti - ricorrente

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, (anche Dipartimento dell?Amministrazione penitenziaria in persona del Capo dipartimento pro tempore) elettivamente domiciliato a Palermo presso gli uffici dell?Avvocatura distrettuale dello Stato che lo difende ex lege - convenuto

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

Con ricorso ritualmente notificato M. L. agiva chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo stato di detenzione nel quale era stato ristretto dal luglio 2011 presso la casa circondariale di Palermo ?Pagliarelli?.

Allegava di aver subito lesione della propria dignità umana in conseguenza delle condizioni della struttura detentiva e delle modalità di vita durante il periodo della reclusione.

Lamentava, in particolare, l?eccessivo numero di detenuti ospitati in celle di ridotte dimensioni, la carenza di acqua calda e riscaldamento unitamente alla precarietà dei servizi igienici, l?elevato numero di ore giornaliere trascorse all?interno della cella e le difficoltà di accedere ad attività e servizi educativi ? ricreativi.

Richiamava il contenuto dell?ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Palermo e quantificava in euro 2.000,00 il risarcimento richiesto per ciascun mese di detenzione.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia contestando i vari profili fattuali posti a fondamento del ricorso introduttivo, chiedendo il rigetto delle avverse pretese o, in subordine, la riduzione e la determinazione in via equitativa della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno.

***

Tanto premesso, tenuto conto della documentazione allegata dalle parti, all?esito del giudizio si deve concludere per l?accoglimento del ricorso nei termini e per le ragioni di seguito articolate.

Le doglianze esposte dal ricorrente sono annoverabili, per un verso, a carenze di carattere strutturale attinenti alle condizioni delle celle all?interno della casa di detenzione e, per altro verso, alle concrete modalità di gestione della vita carceraria.

In ordine al primo aspetto, la domanda proposta è riconducibile allo schema del danno cagionato da cose in custodia di cui all?art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità del soggetto il quale eserciti sulla cosa un effettivo potere fisico tale da implicare il governo, l?uso e il potere di escludere i terzi dal contatto con la stessa.

La norma richiamata ha la funzione di imputare la responsabilità a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d?uso e non necessariamente il proprietario.

Tale disposizione si applica anche agli enti pubblici, e pur configurando un ipotesi di responsabilità oggettiva dalla quale ?il custode? può sottrarsi solo provando il caso fortuito, non dispensa il danneggiato dall?onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Spetta a chi agisce dimostrare che l?evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa. (Cfr. Cass 6101/2013 - 20943/2009).

Tanto premesso, va evidenziato come questo Tribunale condivida le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell?Uomo che ha affermato la peculiarità della valutazione dell?onere probatorio nell?ambito di una controversia che vede una divergenza di posizioni, fra detenuto e amministrazione, quanto a disponibilità di dati e documenti relativi all?oggetto del contendere.

Gli stessi Giudici di Strasburgo sollecitano l?adozione del principio di non contestazione alla luce del quale in mancanza di spiegazioni dell?Amministrazione la doglianza del reclamante deve ritenersi provata (Cfr: sentenze Sulejmanovic c/Italia - Ricorso n. 22635/03; Toreggiani e altri cItalia - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10).

Nel caso in esame i convenuti sono certamente qualificabili come custodi della richiamata struttura penitenziaria in quanto il Dipartimento dell?amministrazione penitenziaria costituisce l?articolazione del Ministero della Giustizia deputata alla gestione del sistema carcerario.  

Ciò posto occorre esaminare le allegazioni del ricorrente per accertarne la fondatezza.

M. afferma di essere stato detenuto dal luglio del 2011 nel carcere di Palermo ? Pagliarelli, seppur tale prima asserzione risulti solo parzialmente veritiera.

Dalla produzione di parte convenuta (all.1) si evince che lo stesso ha trascorso lunghi periodi presso la casa circondariale di Catania ? Bicocca; nel triennio 2011/ 2013 egli ha passato presso la struttura palermitana circa 18 mesi, ossia solo la metà del periodo indicato in ricorso.

Il ricorrente, ancora, lamenta di avere vissuto in cella di 9 mq condivisa con altri detenuti per i quali era disponibile un solo servizio igienico privo di acqua calda.

Tale circostanza viene contestata da parte convenuta che allega dettagliata relazione del direttore del carcere Pagliarelli (all.2) circa la detenzione dell?odierno ricorrente, dalla quale si evince che il penitenziario è dotato di celle la cui misura minima è di 12.25 mq e che il detenuto M. ha sempre goduto di almeno 6.50 mq in quanto ha diviso la cella solo con un altro detenuto.

Sul punto, tuttavia, è stata versata in atti ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Palermo pronunciata in esito a reclamo proposto dall?odierno ricorrente.

Tale provvedimento, adottato previo esperimento dei poteri istruttori che la legge conferisce agli uffici giudiziari di sorveglianza, (art. 69 legge n. 354 del 1975) contiene un puntale accertamento dello stato dei luoghi ove si è svolta la detenzione di M..

Risulta giudizialmente verificato (pagg. 3 e 5 ordinanza del 12 Novembre 2012 in relazione al proc. n. 6160/2012) che le stanze detentive del penitenziario Pagliarelli sono di mq 9.25 escluso il servizio igienico, che le celle non sono dotate di acqua calda, che il riscaldamento non viene garantito per la mancanza di fondi e che il bagno non è dotato di finestra.  

Nella stessa missiva inviata dal carcere e posta dal Magistrato di Sorveglianza a fondamento della sua pronuncia viene precisato che, a causa del sovraffollamento, lo spazio garantito in ogni cella a ciascun detenuto è di 3.5 mq circa.

La richiamata ordinanza, che sul punto costituisce fonte probatoria privilegiata, consente di confutare le difese di parte convenuta la quale allega ma non prova, che il ricorrente avrebbe sempre condiviso la sua cella con un solo compagno per cui lo spazio di 9.25 mq avrebbe garantito piena rispondenza ai comuni standard.

Circa gli spazi minimi da garantire per lo svolgimento della detenzione l?articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (cd legge sull?ordinamento penitenziario) recita: ?I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.?

Tale tematica è stata, appunto, oggetto di puntale esame nelle predette sentenze della Corte Europea in ragione del persistente e grave fenomeno del sovraffollamento carcerario che si registra in Italia.

A riguardo, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) ha individuato in 7 m2 a persona la superficie minima auspicabile all?interno di una cella detentiva (si veda sentenza Sulejmanovic c. Italia, punto 40).

Nella stessa pronuncia la Corte Edu chiarisce che « non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione. Esso può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all?aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto (Trepachkine c/Russia, n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).?

Risulta con evidenza che le indicazioni della giurisprudenza europea impongono una valutazione da operarsi caso per caso e che, stante la mancanza di chiare determinazioni normative, questa deve assumere carattere equitativo.

A tal fine va certamente richiamato l?articolo 3 della Convenzione Europea di diritti dell?uomo che cosi recita: « Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. » Secondo la costante interpretazione ?Esso impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l?interessato ad un disagio o ad una prova d?intensità superiore all?inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate? (Cfr sentenza Sulejmanovic c. Italia, punto 39).

L?estensibilità di siffatti principi ai contenziosi pendenti davanti alle corti di merito italiane, è affermata dai Giudici di Strasburgo nella sentenza Torreggiani ed altri, qualificata come «sentenza pilota » ove è testualmente precisato: « Al fine di facilitare l?effettiva attuazione delle sue sentenze secondo il principio di cui sopra, la Corte può adottare una procedura di sentenza pilota che le consenta di mettere in luce chiaramente, nella sua sentenza, l?esistenza di problemi strutturali all?origine delle violazioni e di indicare le misure o azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per porvi rimedio (Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, §§ 231-239 e il suo dispositivo, CEDU 2006-VIII, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, §§ 189-194 e il suo dispositivo, CEDU 2004-V), soggiungendo : «Un altro fine importante perseguito dalla procedura della sentenza pilota è quello di indurre lo Stato convenuto a trovare, a livello nazionale, una soluzione alle numerose cause individuali originate dallo stesso problema strutturale, dando così effetto al principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione». 

Indi, questo Tribunale si uniforma ai principi dettati dalle sentenze della Corte europea, ritenendole direttamente applicabili al contenzioso in esame ogniqualvolta il trattamento carcerario assuma caratteri tali da risultare ?inumano? ai sensi dell?art. 3 CEDU, così come interpretato dalle sentenza dianzi richiamate.

Ora, nel caso di specie, è accertato che la detenzione del ricorrente si è svolta in un cella nella quale era al medesimo assicurato uno spazio che, ipotizzando la compresenza di tre detenuti, non è stato ma superiore a 3 mq.

A ciò deve aggiungersi la circostanza, ammessa dalla stessa convenuta, della mancanza di riscaldamento. Non paiono trascurabili neppure la mancanza di acqua calda nella cella e di una luce che permetta l?aerazione naturale del servizio igienico.

Tali circostanze hanno certamente aggravato il naturale patimento dovuto alla restrizione in vinculis determinando un surplus di disagio che viola i doveri dello Stato, come sancito dal richiamato art. 3 Cedu e lede la dignità del soggetto ristretto.

Peraltro, proprio la Corte europea ha individuato, quale limite invalicabile, al di là dello spazio pro capite all?interno della cella, la sufficiente illuminazione e ventilazione che consentano al detenuto comunque di meglio tollerare le precarie condizioni di convivenza, che nella specie, risultano parimenti non rispettate.

Indi, presupposta la condotta violativa dell?art. 3 CEDU, quanto all?entità del risarcimento del danno, dovrà farsi ricorso a criteri equitativi.

Ora, in tema di rispetto della dignità del detenuto il d.l. 92/20014 convertito con modificazioni dalla L. 117/2014 ha introdotto l?art. 35 ter nella L. 35/1975 disciplinando i rimedi risarcitori azionabili a seguito della violazione dell?art. 3 della Cedu.

Tale novella ha previsto che il Magistrato di sorveglianza, accertato il pregiudizio derivante dalla richiamata violazione, liquidi al richiedente una somma di euro 8 giornalieri per ciascuna giornata in cui ha subito il pregiudizio.

Per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale patito dal ricorrente, in conseguenza della detenzione svoltasi secondo le descritte condizioni, questo Tribunale, pur consapevole dell?irretroattività della norma, ritiene di condividere e adottare tale somma quale parametro equitativo, comunque di matrice legislativa, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, liquidando una somma pari ad euro 240 mensili.

Al ricorrente, dunque, deve essere riconosciuta la complessiva somma di euro 4.320,00 (euro 240x18 mesi di detenzione presso la struttura palermitana ?Pagliarelli?).

Esaurito questo primo profilo, risultano, di contro, infondate e non provate le allegazioni relative alle concrete modalità di gestione della vita carceraria.

Sul punto viene denunciata l?impossibilità di accedere a processi educativi e ricreativi, l?onere di dovere provvedere personalmente alla pulizia degli ambienti di detenzione e il pregiudizio da fumo passivo.

Circa la doglianza concernente le carenze trattamentali se ne deve evidenziare l?assoluta genericità, come anche rilevato dal Magistrato di sorveglianza.

Nulla è dimostrato circa l?intendimento del ricorrente di partecipare ad attività di studio e/o lavoro e alle ragioni che ne avrebbero impedito la partecipazione. Va altresì rilevato che a tutti i detenuti sottoposti al medesimo regime del ricorrente è assicurata la possibilità di fruire di 6 ore giornaliere da trascorrere fuori dalla cella fra ?passeggi? e ?socialità? (all. 2 convenuto).

In ordine all?incombenza della pulizia degli ambienti di detenzione la relativa doglianza è superata dal fatto notorio che gravi sui soggetti ristretti l?onere del decoro delle celle (cfr: Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati).

Infondato è altresì il lamentato pregiudizio dovuto alla condivisione della cella con soggetti fumatori, il cd danno da fumo passivo. Agli atti del convenuto (all. 6) è versata corposa documentazione relativa ai beni di consumo periodicamente acquistati dal ricorrente, tra questi figura in maniera ripetuta il ?tabacco Marlboro rosso gr.20?, da ciò è dato presumere che lo stesso M. sia un tabagista abituale per cui la relativa doglianza è destituita di fondamento.

Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta, il Ministero della Giustizia deve essere condannato a pagare a M. Luciano la complessiva somma di euro 4320,00, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, dovendo essere disposto il pagamento a favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell?Ordine di Palermo del 31 ottobre 2013, ai sensi dell?art. 133 D.Lgs. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato in data 30 Settembre 2013, nell?interesse di M. Luciano:

Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore a pagare a M. Luciano la complessiva somma di euro 4.320,00, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;

condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore a rimborsare a M. Luciano le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro ***,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo in data 25 marzo 2015.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo