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Richiesta di abbreviato condizionato contiene anche abbreviato secco (Cass. 34151/12)

6 settembre 2012, Cassazione penale

In tema di procedimento per decreto, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal G.i.p., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata  non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(ud. 07/06/2012) 06-09-2012, n. 34151

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 527/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 24/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore Avv. DER che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

Nei confronti di S.E. veniva emesso decreto penale di condanna alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 C.d.S. in relazione a fatto avvenuto il (OMISSIS).

Proponeva opposizione il S. con richiesta di rito abbreviato condizionato. All'udienza fissata per il giudizio, il GIP rigettava la richiesta di rito abbreviato condizionato, ed il difensore - contumace l'imputato - chiedeva procedersi con rito abbreviato incondizionato: il giudice disponeva in tal senso ed all'esito pronunciava sentenza di condanna.

A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Cagliari - Sez. dist. Di Sassari - confermava l'impugnata sentenza e disattendeva tutte le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa;

la Corte territoriale, in risposta alle deduzioni dell'appellante, per la parte che in questa sede rileva, e richiamando quanto già osservato al riguardo dal primo giudice che riteneva di dover condividere, evidenziava in particolare che: a) quanto alle eccezioni preliminari di nullità, sollevate dall'appellante con riferimento agli atti di accertamento, le stesse risultavano proposte con la mera ripetizione di quanto prospettato in primo grado, senza tener conto delle ampie argomentazioni svolte dal primo giudice non specificamente censurate: ne derivava inammissibilità dei motivi di gravame sul punto, apparendo peraltro pienamente condivisibili le considerazioni svolte in proposito dal primo giudice, da intendersi integralmente richiamate; b) quanto al mancato avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia all'atto dell'accertamento, l'omissione di detta formalità integrerebbe una nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 che avrebbe dovuto pertanto essere eccepita subito dopo il compimento dell'atto o, al più tardi, con il primo atto utile e, quindi, quanto meno con l'opposizione al decreto penale: ciò non era avvenuto.

Ricorre per cassazione il S. deducendo censure che possono così riassumersi:

a) il rito abbreviato incondizionato era stato richiesto dal difensore privo di procura speciale;

b) una volta rigettata la richiesta di rito abbreviato incondizionato, il Giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato; c) nullità dei verbali di accertamento per il mancato avviso della facoltà, per l'indagato, di nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 356 c.p.p.: detta eccezione sarebbe stata sollevata in primo grado: il S. aveva richiesto alla Polizia Stradale in data 1 agosto 2008 di avere un difensore di ufficio, e ciò, ad avviso del ricorrente, dimostrerebbe che al momento del controllo al S. stesso non sarebbe stato dato alcun avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia con contestuale nomina di difensore.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Infondata è la deduzione difensiva secondo cui il giudice di primo grado, una volta rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionato avrebbe dovuto procedere con il rito immediato; ed invero: a) con l'opposizione al decreto penale il S. aveva avanzato richiesta di rito abbreviato condizionato ed il giudice aveva quindi correttamente fissato l'udienza ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 1, secondo periodo; b) all'udienza, il giudice aveva poi rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato, disponendo procedersi con il rito abbreviato incondizionato a richiesta del difensore (la mancanza di procura al difensore per una tale richiesta concerne la legittimazione del difensore stesso alla formulazione di detta richiesta e se ne parlerà di seguito); al riguardo giova ricordare quanto precisato dal questa Corte in materia di rigetto dal parte del Giudice di richiesta di rito abbreviato condizionato formulata con l'opposizione a decreto penale di condanna: "quando l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, ii giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal G.I.P., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464, comma 1, non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza." (Sez. 1, 17 settembre 2003, Mores, RV 225997); c) a ciò aggiungasi che nessuna eccezione è stata poi dedotta in appello circa l'asserito obbligo del giudice di procedere con il rito immediato dopo aver rigettato in udienza la richiesta di rito abbreviato formulata dal S. con l'atto di opposizione.

Quanto alla mancanza di legittimazione per il difensore del S., in quanto non munito di procura speciale, per la richiesta di rito abbreviato incondizionato, dopo il rigetto in udienza della richiesta, formulata dall'imputato con l'atto di opposizione, dell'abbreviato condizionato, trattasi di eccezione che avrebbe dovuto essere dedotta in appello; il che non è avvenuto, come si rileva dalla lettura dei motivi di appello in atti: donde la preclusione a dedurre l'eccezione stessa solo in questa sede, in base al principio condivisibilmente enunciato da questa Corte, secondo cui "la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438 c.p.p., comma 3 configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen.. Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata" (in termini, Sez. 3, n. 26926 del 05/05/2004 Ud. - dep. 16/06/2004 - Rv. 229456).

Palesemente tardiva è infine l'eccezione di nullità dei verbali di accertamento per il mancato avviso della facoltà, per l'indagato, di nominare e farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'accertamento, tenuto conto del consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte: 1) "l'omissione dell'avvertimento all'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore in occasione del compimento degli atti indicati nell'art. 356 c.p.p. integra una nullità sanabile, per mancata deduzione nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 (Sez. 6, 9 dicembre 1993, Severini); 2) l'art. 182 c.p.p., comma 2, nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, "immediatamente dopo" il compimento dell'atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate "in ogni stato e grado del procedimento". Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamele derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nei compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell'atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall'interrogatorio dell'indagato)" Sez. 1, 6 giugno 1997, n. 4017, Pata; 3) nella concreta fattispecie, l'eccezione in argomento non era stata sollevata dal S. nemmeno con l'atto di opposizione al decreto penale.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012