Il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto.
I prossimi congiunti dell'incapace, vittima di circonvenzione, sono legittimati a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 15 luglio – 25 settembre 2020, n. 26769
Presidente Rago – Relatore Pacilli
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 13 giugno 2019 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 26 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FR. AN. in ordine ai fatti commessi sino all'8 maggio 2011, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato-di cui all'art. 643 c.p. ai danni di Va. Ca..
I giudici del merito hanno ritenuto provato che l'imputata, nella sua qualità di riconosciuta ed indiscussa leader carismatica dell'Associazione religiosa "Opus mariae", avendo abusato della condizione di particolare vulnerabilità e di scemata capacità critica della Ca., vittima di un vero e proprio delirio religioso, aveva indotto la donna ad effettuare una serie di cospicui versamenti bancari su conti riconducibili all'Associazione, avendo instillato nella persona offesa la convinzione che la richiesta delle somme provenisse dalla Madonna e servisse alla realizzazione a Medjugorje di un progetto comprendente la costruzione di una chiesa e l'ampliamento di una casa per l'accoglienza dei pellegrini. I menzionati giudici hanno altresì ritenuto accertato che le disponibilità, elargite dalla persona offesa, erano state utilizzate dall'imputata per scopi prettamente personali e/o per esigenze familiari
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione in relazione alle censure afferenti all'omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e all'erronea valutazione delle testimonianze, che avrebbero escluso il requisito del profitto di cui all'art. 643 c.p. Dal compendio probatorio sarebbe emerso che le somme in uscita dai conti dell'Associazione Opus Mariae sarebbero state destinate a opere di edificazione di edifici religiosi e case di accoglienza e sarebbero state pari alla somma contestata nel capo di imputazione. Di tali elementi probatori, tra cui la consulenza tecnica, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto, avendo invece affermato che "nessuna documentazione era mai stata prodotta in relazione alle spese che sarebbero state sostenute per i lavori, nessun progetto risulta essere stato depositato, nessuna autorizzazione rilasciata, nessuno stato di avanzamento lavori è stato depositato". La Corte d'appello avrebbe poi operato un travisamento della prova, avendo richiamato la testimonianza del marito della persona offesa, secondo cui in occasione dell'ultima visita a Medjugorie per il capodanno del 2013 lo stato dei luoghi era immutato rispetto al 2011; dichiarazione che sarebbe contraddetta da quanto riferito dalla stessa persona offesa sui lavori di ristrutturazione, manutenzione e costruzione in corso;
2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 74 e 78 c.p. in tema di legittimazione all'azione civile e mancanza di motivazione in relazione all'omessa allegazione nell'atto di costituzione di parte civile di danni che fossero conseguenza immediata e diretta del fatto di reato contestato all'imputata. In sede di udienza preliminare i signori Am., ossia il marito e i figli di Va. Ca., avevano lamentato un danno non patrimoniale e, in particolare, un danno alla salute psicofisica, derivante dalla distruzione dell'unione familiare, conseguente all'abbandono da parte della Ca. del marito e dei figli. La costituzione di parte civile era stata esclusa dal giudice, che aveva ritenuto che un tal danno non fosse conseguenza diretta e immediata del fatto di reato.
L'istanza di ammissione è stata riproposta in apertura del dibattimento, facendosi valere sia la lesione degli interessi patrimoniali, tra cui quelli ereditari, spettanti al coniuge e ai figli, gravemente compromessi ad opera dei versamenti imposti alla signora Ca., descritti nel capo di imputazione, sia un irreparabile danno biologico, derivante dalla distruzione dell'unione familiare a causa della condotta circonventiva, posta in essere dalla Fr. nei confronti della Ca.. A fronte di tale atti, la difesa aveva rimarcato che non si sarebbe potuto parlare di un danno al patrimonio di famiglia, risultando l'intero capitale, oltre che di proprietà della persona offesa, dalla stessa sempre amministrato in via diretta ed esclusiva, con esclusione persino del marito, ed essendo il marito e i figli economicamente autonomi. La pretesa sull'eredità si fondava su una aspettativa, legittima ma futura e solo potenziale e non su un diritto attuale. Le lesioni di natura biologica, non documentate con prove ammissibili e correlate alla distruzione dell'unione familiare, non si sarebbero potute considerare conseguenza immediata e diretta dei fatti di reato in contestazione. La motivazione della Corte d'appello sarebbe superficiale e avrebbe richiamato il principio generale, secondo cui la persona danneggiata dal reato, e non solo la persona offesa, può far valere i danni morali, senza però rispondere alle doglianze difensive circoscritte alla mancanza di nesso diretto tra il danno lamentato dalle parti civili, la disgregazione familiare, e il reato. Quanto al danno patrimoniale, la Corte territoriale avrebbe valorizzato un pregiudizio, ossia il mutamento del tenore di vita, consentito anche dal patrimonio della Ca., che le parti civili non avevano però dedotto;
3) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 538 e 539 c.p.p. e vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello ritenuto che, al fine della condanna al pagamento della provvisionale, non occorresse la prova di un danno concreto subito ma fosse sufficiente la sussistenza di un danno potenziale, quale conseguenza del reato. Peraltro la menzionata Corte non avrebbe considerato che a recidere ogni nesso causale deporrebbe la mancata coincidenza tra il tempus commissi delicti, enucleato nel capo di imputazione, che pone l'ultima condotta rilevante nel mese di gennaio 2013, e l'allontanamento della persona offesa dalla casa coniugale, avvenuto nel successivo mese di luglio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è integralmente inammissibile.
1.1 II primo motivo non è consentito, oltre che manifestamente infondato.
Deve premettersi che è principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1106 dell'1/4/1965, Rv. 99927) quello secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace è un reato di pericolo e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto, il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto.
Alla luce di tale regula iuris, ribadita nelle successive pronunce (Sez. 3, 1.12.2004, Rv 230488; Sez. 4, 23.4.2008, Rv 240733; Sez. 2, n. 8103 del 10/2/2016, Rv. 266366), deve rilevarsi che le deduzioni del ricorrente, aventi ad oggetto la realizzazione del profitto da parte dell'imputata, sono inconferenti, dovendosi focalizzare l'attenzione sul pericolo di pregiudizio subito dalla persona offesa.
Come si legge nella sentenza impugnata, la persona offesa ha conferito soldi all'Associazione Opus Mariae perché era stata circuita dall'imputata, che aveva approfittato delle sue condizioni di salute, ed è evidente che gli atti dispositivi compiuti erano pregiudizievoli per la medesima persona offesa, avendo comportato una diminuzione del suo patrimonio.
Peraltro, come evidenziato dal Collegio del merito, le disponibilità elargite dalla persona offesa erano state utilizzate dall'imputata per scopi prettamente personali e/o per esigenze familiari. Ciò rende del tutto evidente il fine di profitto che ha mosso l'agire dell'imputata.
Le residue doglianze, articolate sempre nel primo motivo, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, -n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo alla misura e alla stessa esistenza del danno, che sono rimessi al giudice della liquidazione (cfr. ex mute: Sez. 4, n. 12175 del 3/11/2016, Rv. 270386).
Nel caso in esame, la Corte d'appello ha rimarcato che il fatto addebitato era potenzialmente dannoso e nel processo civile vi sarebbero stati margini di sviluppo delle allegazioni della parte civile e della prova del danno. Ha aggiunto, in risposta alle doglianze sul danno morale, che la vita della famiglia Am. era risultata sconvolta già a partire dal 2011, "quando si erano fatti sempre più frequenti e prolungati i soggiorni della Ca. a Medjugorj, ormai in balia della Fr. e al suo ritorno la donna appariva prostrata e poco collaborativa per i digiuni cui era stata indotta".
Così argomentando e, dunque, evidenziando che il fatto accertato era potenzialmente produttivo almeno di danni morali per gli stretti componenti della famiglia della circuita, proprio in conseguenza dello stato di protrazione e sofferenza in cui quest'ultima versava, il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici sopra indicati.
Deve al riguardo anche evidenziarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 4816 del 15/1/2010, Rv. 246280) ha già avuto modo di affermare che i prossimi congiunti dell'incapace, vittima di circonvenzione, sono legittimati a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato.
Con riguardo all'atto di costituzione, depositato dai congiunti della persona offesa, deve rilevarsi che, come già puntualizzato da questa Corte (Sez. 6, n. 32705 del 17/4/2014, Rv. 260325), in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni, che giustificano la domanda risarcitoria, è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicché, per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), c.p.p., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza.
Nel caso in esame, nell'atto di costituzione la parte civile ha richiamato integralmente il capo di imputazione e ha espresso la volontà di ottenere il risarcimento del danno, discendente dall'accertamento della condotta descritta.
Ciò è sufficiente a rendere valido l'atto di costituzione.
1.3 II terzo motivo, riguardante la condanna al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non è proponibile in sede di legittimità.
Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce.
Ne discende, nel caso in esame, che la pronuncia, con cui il giudice di merito ha assegnato alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile con il ricorso per cassazione.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la medesima ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La ricorrente va condannata anche alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, Ma. Am., Cl. Am., Pa. Am. e Lu. Am., che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 12 D.M. n. 55/2014 per la difesa prestata in favore di più parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, Ma. Am., Cl. Am., Pa. Am. e Lu. Am., che liquida in complessivi Euro 3.861,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.