Commette un reato non lieve chi arbitrariamente e senza versare in una situazione di pericolo si rechi in ospedale a rimuovere i punti di sutura in un giorno diverso rispetto a quello per cui era stato autorizzato senza notiziare preventivamente l'autorità delegata alla vigilanza.
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata o disattesa anche con motivazione implicita.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. VI PENALE
SENTENZA 2 settembre 2019, n.36829
Pres. Mogini – est. Vigna
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato in data 16 marzo 2016 dal Tribunale di Castrovillari con la quale Fr. MA. è stato giudicato responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari per essersi recato al locale nosocomio per la rimozione di punti di sutura, così allontanandosi dal domicilio senza autorizzazione, avendo avvertito i carabinieri solo successivamente.
2. Ricorre Fr. MA., a mezzo del difensore avv. Cr. Sa., che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione all'articolo 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione per non essere stata dichiarata la non punibilità del fatto, essendo state erroneamente valorizzate la recidiva e la (insussistente) abitualità del comportamento.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve osservarsi che se è vero che nella sentenza impugnata parte della motivazione utilizzata per escludere l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non attiene al richiamato istituto della non punibilità, ma a generiche valutazioni sulla funzione special preventiva della pena, è altresì vero che dal tenore complessivo del provvedimento impugnato si desume pacificamente che la Corte è giunta alla conclusione che la condotta tenuta dall'imputato non possa considerarsi di particolare tenuità e che, conseguentemente, l'imputato non possa beneficiare dalla causa di esclusione della punibilità invocata.
2.1. Mette conto rilevare come l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033).
Per l'applicazione dell'istituto, come è noto, si richiede al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
2.2. Ciò posto, deve altresì ricordarsi come, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, si sia specificato che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 -dep. 2013-, PG in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).
Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).
3. Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all'imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità.
La Corte di appello di Catanzaro - dopo avere indicato i numerosi precedenti penali dell'imputato e precisato che allo stesso era stato revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali per inosservanza delle prescrizioni - ha, infatti, in più parti della sentenza sottolineato la gravità della condotta di Ma. il quale decise arbitrariamente e senza versare in una situazione di pericolo di recarsi in Ospedale a rimuovere i punti di sutura in un giorno diverso rispetto a quello per cui era stato autorizzato senza notiziare preventivamente l'autorità delegata alla vigilanza.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost, sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.